Sentenza 7 febbraio 1989
Massime • 1
Compete la qualifica di pubblico ufficiale al soggetto che abbia la direzione di una scuola privata parificata, poiché l'insegnamento che si svolge in tali scuole è impartito in seguito a speciale riconoscimento dello stato e sotto la vigilanza del ministero della pubblica istruzione in concorrenza di fini con quello pubblico o ufficiale. Ne' va sottovalutato che il riconoscimento da parte dello stato, se non vale a trasformare in pubblica una scuola privata, vale però ad attribuire all'attività di insegnamento compiuta dalla stessa ed ai titoli rilasciati lo stesso valore dell'insegnamento e dei titoli della scuola pubblica, il che conferma e giustifica l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale. ( Conf mass n 099402).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/1989, n. 8726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8726 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 1989 |
Testo completo
CORTE SUPR A DI CASSAZIONE
PICK COPIE
1 8 72 6 Richiesta copia studio da: S DE Vive
531 pe REPUBBLICA ITALIANA 11122 NOV 2012 Udienza pubblica
IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 7.2.1989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE VI PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 367
GUIDO Presidente Dott. ACCINNI
CANCELLE Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. MIOLA FRANCESCO
N. 5913/87 2. » NO SQ
ITE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. >>> AN UI
UFFICIO COPIE
+. >>> AF NN Rifesciata copia legale GU ha pronunciato, la seguente per diritti 30000+4 SENTENZA
8 AGO 1989- IL CANCELLIER sul ricorso proposto da
1) GU IO, n. a Canosa di Puglia il 4.6.1942;
2) Procuratore Generale della Repubblica presso la Cor
te d'Appello di Venezia nei confronti del AN e nei confronti di: 3) GI IO, n. a Rapolla il 14.4.40;
4) PUGLIESE Elia,n. ad Asmara il 15.11.1942; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE avverso la sentenza 5.12.1986. della Corte d'Appello di Rilasciata copia studio al SIG. LARESE Venezia 4000 per diritti L.
# 25 NOV. 1992
CANCELLIER IL CANCELLIERI
廿
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere. Dr.L.Sansone
Mod 82
A. Spinoel Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Oscar Cedrangolo
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G.
di Venezia con conseguente annullamento dell'impugna-
ta sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte
d'Appello di Venezia;
per l'accoglimento del ricorso del AN, limitatamente alle statuizioni concernen-
ti la confisca, e per il rigetto dello stesso nel resto
Uditi i difensori: Avv. Lombardo Piola per il UG
che chiede il rigetto del ricorso del P.G.;
Avv. Odorico Lanza per il PU che insta per il rigetto del ricorso del P.G.;
Avv. Dante Croce che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del AN.
FATTO E DIRITTO
Il 3.7.1982 NG RE, studente presso lo
Istituto "Antonelli" di Cortina d'Ampezzo, riferiva 3
al V.Brig. Covrello, comandante della squadra di P.G.
della stazione C.C. del luogo, che il Prof.IO
Gusman, suo insegnante di storia presso il detto isti-
tuto e Preside dello stesso, gli aveva chiesto la som ma di L.5 milioni per assicurargli la promozione agli esami di maturità in corso, comprando il favore del-
la commissione. Il giorno successivo lo stesso Fran-
calanga consegnava al suindicato sottufficiale un for glietto consegnatogli dal ANn, con cui aveva in corso trattative per pagare in due tempi la somma ri chiestagli, contenente l'indicazione delle domande di storia che la Commissione gli avrebbe fatto allo esame orale fissato per 1'8 luglio. Nella circostanza il denunciante riferiva che supponeva che nella fac-
cenda fosse coinvolto il prof. UG, insegnante presso l'istituto "Antonelli" e che inoltre nell'am-
biente circolavano voci sul prof. PU, membro della Commissione d'esame. Aggiungeva ancora che il prof. AN aveva contattato anche i genitori degli alunni TR NI e LI SA. Veni.
vano pertanto convocati dai C.C. il padre del TR
e la madre della TT i quali confermavano la circostanza e riferivano di aver corrisposto al
AN rispettivamente L.6 milioni e 5 milioni.
Dei fatti veniva reso edotto il Pretore di Cortina che emetteva mandato provvisorio di arresto a carico del AN che, arrestato, ammetteva di aver ricevu-
to il detto denaro, precisando però che a prendere l'iniziativa erano stati i tre studenti che gli ave-
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vano chiesto di aiutarli per gli esami di maturità.
Aggiungeva che, all'uopo, aveva contattato il prof.
UG il quale gli aveva detto di chiedere sei mi-
lioni a ciascun candidato, in quanto una parte di ta- le somma sarebbe stata corrisposta a componenti del-
la commissione d'esame, uno dei quali era il Prof.
PU. Ammetteva inoltre il AN di aver dato
al NG un foglietto contenente le domande di storia che gli sarebbero state rivolte, precisando che le stesse domande, per quanto concerne l'esame di storia, erano state inserite in altri due fogliet-
ti consegnati al TR ed alla TT.
A seguito di tali dichiarazioni veniva arrestato an-
che il UG il quale negava gli addebiti, preci-
sando che in un incontro col AN costui gli aveva fatto vedere un foglietto contenente le domande che avrebbero dovuto essere rivolte al NG, ma
che egli non aveva voluto neppure vederlo.
Anche il PU, a sua volta interrogato, negava ogni addebito.
All'esito della sommaria istruzione, i predetti AN, - 5-
UG e PU venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Belluno che, con sentenza del 3.12.85,
dichiarava il primo colpevole del delitto di concus-
sione continuata e, concesse le attenuanti generiche,
lo condannava alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione e L.
1.200.000 di multa, assolvendo gli al tri due prevenuti dal medesimo reato per insufficien za di prove.
Si gravavano il Procuratore Generale ed i tre imputa-
ti e la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del
5.12.86, in parziale riforma di quella di primo gra-
do, dichiarava modificando in tal senso la qualifi cazione giuridica dei fatti AN IO colpevo le del delitto di cui agli artt.81 cpv., 346 cpv. e
61 n.9 c.p. e, con le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante, lo condannava alla pena di anni due di reclusione e L.800.000 di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per anni due,
mentre assolveva il UG ed il PU dal reato loro ascritto perchè il fatto non sussiste.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per
Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Venezia ed il AN.
Il primo ha dedotto la nullità della sentenza per cat renza di motivazione, in quanto i giudici di merito 6 - non avevano speso una parola sull'attendibilità della chiamata in correità del AN, nonostante la spon-
taneità e reiterazione della stessa e la coincidenza con la notizia fornita dal teste NG, sia pure a livello di sospetto, nei confronti degli altri due imputati.
Il AN, a sua volta, ha denunciato:
(1) Violazione degli artt. 524 n.1, 475 n.3 c.p.p.,
in relazione all'art.346 c.p. per carenza e contrad-
dittorietà della motivazione.
La Corte del merito, infatti, nonostante la piena at-
tendibilità della chiamata in correità operata da es-
so ricorrente nei confronti del UG, l'aveva ri-
tenuta inattendibile sebbene vi fossero elementi di riscontro che dovevano far ritenere veritiero quanto da lui confessato. La stessa Corte, inoltre, nel con-
dannarlo per millantato credito, aveva commesso un
errore, non avendo tenuto presente la reale sitauzio- ne di fatto esistente all'epoca degli episodi in ar-
gomento, e cioè dei rapporti amichevoli sussistenti con gli alunni, del fatto che furono costoro ad eser-
citare pressioni nei suoi confronti e della mancanza di qualsiasi "metus publicae potestatis", il che,
se adeguatamente valutato, avrebbe dovuto far esclu-
dere non solo la concussione, ma anche il millantato ASSAZIONE 7
credito, per far eventualmente ricadere i fatti nella ipotesi delittuosa di una corruzione o di una truffa
2) Violazione degli artt.524 n.1, 475 n.3 c.p.p. in
relazione all'art.61 n.9 c.p;,essendogli erroneamente stata attribuita la qualifica di pubblico ufficiale,
come tale esercitante una pubblica funzione, mentre in effetti egli, quale dipendente di un istituto priva-
to non facente parte della Commissione di esame, non poteva in alcun modo rivestire tale qualifica.
3) Violazione artt.524 n.1, 475 n.3 c.p.p., in rela-
zione agli artt.346 c.p., 62 bis e 133 c.p. per man-
canza di motivazione sull'entità della pena che appa-
riva abnorme, eccessiva ed in contrasto con i presup-
posti di cui all'art. 133 c.p., avendo i giudici di appello omesso di valutare opportunamente le condizio ni soggettive di esso ricorrente.
4) violazione dell'art.240 c.1° n.1 c. p., per essere stata erroneamente confiscata da parte del Tribunale
di Belluno la somma di L.10.000.000 sequestrata pres-
so la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno
Sede di Cortina, ritenuta corpo di reato, il che do-
veva considerarsi illegittimo - come evidenziato nel
motivo di appello relativo cui la Corte non aveva da-
-7 in quanto, avendo esso AN to alcuna risposta provato in primo grado che le somme indebitamente ri 8
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cevute erano state interamente. restituite a chi le
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aveva versate, quelle precedentemente sottoposte a sequestro non potevano in alcun modo considerarsi
"prezzo del reato", anche in considerazione del fat-
to che trattavasi di denaro e quindi di cosa fungi-
bile.
5) Violazione degli artt. 524 n.1, 475 n.3 c.p.p. in relazione all'art. 62 n.6 c.p., per omessa motivazio-
ne in ordine alla richiesta di detta attenuante, esternata anche con i motivi di appello, che gli com-
peteva sotto il profilo del pravvedimento attivo sia per aver integralmente risarcito il danno, anche se
dopo la chiusura delle formalità di apertura del di battimento di primo grado, sia per essersi adoperato con una spontanea confessione per elidere o attenua-
re gli effetti del comportamento colpevole, consenten-
do in tal modo la ricostruzione dei fatti, ottenendo anche, con la sua spontanea ed immediata confessione,
il fallimento dell'evento che doveva conseguire al piano criminoso.
I motivi del ricorso proposto dal AN, fatta ec-
cezione di quello elencato sub 4), sono infondati,
come è infondato quello del Procuratore Generale.
I giudici di merito, infatti, attraverso un'acuta ed approfondita disamina delle risultanze processuali, ASSAZIONE
con motivazione ineccepibile, corretta sia sul piano giuridico che sotto l'aspetto logico e niente affatto contraddittoria, hanno escluso la sussistenza per-
chè non provato di qualsiasi accordo criminoso tra i tre prevenuti, pervenendo così al convincimento del la estraneità ai fatti del UG e del PU ri tenuti coinvolti nella vicenda dal AN che avreb-
be agito da solo, facendo credere ai genitori degli alunni ed agli alunni medesimi che il denaro era de-
stinato ai membri della commissione con i quali, pe-
raltro, non aveva preso alcun accordo.
Ed invero, i detti giudici, partendo dal comportamen-
..
to del PU - cioè del commissario esterno che, dietro compenso, avrebbe dovuto promuovere i tre can- didati ne hanno analizzato tutti i risvolti, perve-
nendo alla conclusione di non poter avanzare nei suoi confronti _ neanche dei semplici sospetti.
Per niente significativo, per vero, è stato conside-
rato detto comportamento in relazione ai voti dati per il compito di italiano (positivo o ai limiti del-
la sufficienza per il TR e la TT), in quanto se tale giudizio fu frutto di favoritismo,
ciò doveva risultare dalla dimostrazione che i temi dei due candidati erano nettamente insufficienti, del che, invece, non vi era alcuna prova, anche perchè 10
si sarebbe comunque trattato di un accertamento dallo esito incerto, dato che, in materia di tema, la valu-
tazione di uno stesso elaborato può variare da un professore all'altro. Neppure significativo è stato considerato l'esame orale dei due suddetti candidati,
sia perchè lo stesso fu sostenuto dopo l'arresto del
AN, sia perchè il TR non fu interrogato dal
PU. Per contro, elementi favorevoli al Puglie- se sono stati dedotti dai risultati dell'esame del
NG, stante la notevole divergenza tra le do-
mande annotate sul foglietto e quelle poste. Che al-
cune di queste, poi, rientrassero negli argomenti in dicati dal AN era, secondo la Corte d'appello,
del tutto ininfluente ai fini dell'accusa, in quanto gli argomenti medesimi erano talmente vasti e concer-
nevano personaggi e momenti fondamentali del program-
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per cui non poteva apparire affatto strana la ma,
coincidenza; al NG, d'altra parte, furono
rivolte anche domande su argomenti non indicati nel foglietto, il che, stante la sua scarsa preparazione,
significava destinarlo come lo fu
- - a sicura boc-
ciatura. L'unico elemento obiettivo di riscontro,
quindi, secondo i detti giudici, si poneva a favore del PU. A carico di costui e del UG, per-
tanto, rimaneva soltanto la chiamata in correità NOIZYSSY 11
-
fatta dal AN cui non è stato però attribuito al-
cun credito.
Hanno infatti evidenziato i detti giudici che i rap-
porti tra il UG ed il AN non erano affatto buoni, cosa emersa anche dalle attendibili dichiara-
zioni del teste Mainetti;
che il AN aveva versa-
to il denaro ricevuto dal TR e dalla TT
sul proprio conto corrente e ne aveva speso anche un milione, mentre in caso di accordo con gli altri due prevenuti avrebbe subito diviso le somme;
che non era affatto credibile quanto affermato dal AN
che l'omesso versamento agli altri fu dovuto all'ac-
cordo con i genitori degli alunni di restituire le somme in caso di bocciatura, in quanto, a parte il fatto che ne spese una parte, l'accordo in tal senso era stato categoricamente escluso dagli interessati%;B
che sintomatico del comportamento del AN era la circostanza che egli si fece dare dalla TT
anche gli argomenti di inglese, su cui si sentiva più
preparata, in ordine alla quale materia certamente nulla fece, per cui si trattò di un suo inganno fa-
cendo figurare un interessamento per una materia per cui sapeva di non poter fare nulla;
che del tutto ir rilevanti dovevano considerarsi i due incontri avuti col UG, in quanto, trattandosi di due colleghi I- 12
di insegnamento, entrambi abitanti a Cortina, essi avevano moltissime occasioni per incontrarsi, per cui non c'era bisogno che concordassero specifici appun-
tamenti per discutere particolari relativi agli in-
terrogatori.
Come si vede, quindi, rettamente e motivatamente i giudici di merito hanno escluso la credibilità della chiamata in correità del AN ed, essendo pervenu-
ti quindi al convincimento che costui aveva promesso
la corruzione di membri della commissione di esame,
ricevendo e facendosi promettere denaro col pretesto di doverne comprare i favori, hanno ravvisato nel fatto gli estremi del delitto di cui all'art. 346 cpv.
c. p. Il motivo di ricorso in argomento, pertanto,
va disatteso, il che comporta anche la reiezione di quello proposto dal P.G. perchè contenente le stesse censure che, oltre tutto, attengono esclusivamente al merito e quindi non sono deducibili in questa sede.
Del pari infondato, poi, è il secondo motivo di ricor-
so del AN. Indiscutibile, infatti, come rettamen-
te ritenuto dalla Corte del merito, che egli commise il reato in argomento con violazione dei doveri ine-
renti alla sua qualità di presidente dell'Istituto
"Antonelli". Come tale gli competeva quindi la qua- - 13
lifica di pubblico ufficiale, pur trattandosi della direzione di una scuolta privata parificata, poichè
l'insegnamento che si svolge in tali scuole è impar-
tito in seguito a speciale riconoscimento dello Sta-
to e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione in concorrenza di fini con quello pubblico o ufficiale. Inoltre non va, all'uopo, sottovalutato che il riconoscimento da parte dello Stato se non va÷
le a trasformare in pubblica un scuola privata, vale però ad attribuire all'attività di insegnamento com-
piuta dalla stessa ed ai titoli rilasciati lo stesso valore dell'insegnamento e dei titoli della scuola pubblica, il che conferma e giustifica l'attribuzione della qualifica di cui sopra. Passando all'esame del
terzo motivo, va subito rilevata l'inconsistenza del lo stesso.
Ed invero, dall'esame della sentenza in atti emerge chiaramente che la Corte del merito ha fatto una valu-
tazione globale della personalità del ricorrente che vale anche ai fini del trattamento sanzionatorio, del resto applicato con espresso riferimento ai criteri valutativi elencati nell'art.133 c. p., di cui è stato fatto corretto uso.
Del pari infondata è poi la censura elencata sub 5).
Ed invero, pur dandosi atto che la Corte d'Appello 14 -
non ha epresso alcun giudizio in ordine alla appli-
cabilità dell'attenuante ex art.62 n.6 c.p., espres-
samente richiesta con i motivi di appello, devesi comunque ritenere che vi sia stata in proposito una implicita reiezione dell'istanza per la sua manife-
sta infondatezza. L'attenuante in parola, infatti, se esaminata sotto l'aspetto del risarcimento danni effettivamente avvenuto, non era applicabile per moti-
vi procesuali, essendo detto risarcimento stato attua to dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado: e ciò a prescindere dalla possibilità di riconoscimento dell'attenuante in parola con riferimento al delitto di millantato credito in cui il danno economico subito dal privato non acquista rilievo rispetto alla norma incrimina-
trice, posto che l'oggettività giuridica del delitto in esame si identifica con la lesioné del prestigio e del decoro della Pubblica Amministrazione;
neppu-
re era applicabile con riferimento alla seconda ipo-
tesi prevista nell'art. 62 n.6 c.p., in particolare sotto l'aspetto dellravvedimento attivo, in quanto,
avendo i giudici di merito escluso qualsiasi valore alla "confessione" del prevenuto, non potevano logi-
camente considerarla, nel contempo, alla stregua di un ravvedimento attivo. - 15 -
Fondato, invece, è il quarto motivo di ricorso, in
quanto la Corte del merito non si è minimamente pro-
nunciata sulla revoca della confisca della somma di
L.10.000.000 sequestrata, revoca che aveva formato oggetto di motivo di appello, incorrendo in tal modo nel vizio di difetto di motivazione.
L'impugnata sentenza, pertanto, va annullata sul pun to, mentre, per quanto sopra esposto, vanno rigettati i ricorsi del P.G. e quello del AN, fatta esclusio ne per il punto relativo alla confisca, il che impo- ne il rinvio del giudizio ad altra sezione della Cor-
te d'Appello di Venezia per un nuovo esame sul punto indicato.
P.Q.M.
Visti gli artt.524-537-543 c.p.p., annulla la senten-
za impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sul motivo concernente la confisca%3B rigetta nel resto il ricorso del AN;
rigetta altresì il ricorso del
P. G. Rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame sul punto indicato.
Così deciso in Roma, il 7.2.1989
IL PRESIDENTE
Eec. Dott. ACCINNI GUIDO fail .Ас Deposit Cancelleris, IL CONSIGLIERE ESTENSORE хич 20 GIU. 1989 NOELLIERE 3
Anna D'Ambrosio