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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice dott. Adrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 8104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, rimesso in decisione all'udienza del 25 giugno 2025 e pendente
TRA
(CF ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per notar del 2 febbraio 2018, rep. n. 26327, dall'avvocato Lucia Fiorillo (CF Persona_1
), elettivamente domiciliati in , alla via Nizza n. 146, presso la C.F._1 Pt_1
S.C. Funzione Affari Legali CP_1 [...]
[...]
[...]
(P IVA ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Sarno, alla via Matteotti n. 52, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Giovanni Bisogno (CF non indicato in atti), presso il cui studio elettivamente domiciliano in , alla piazza XXIV Maggio n. 21 Pt_1
-convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 12 ottobre 2021, l [che Parte_1 Parte d'ora innanzi s'indicherà, per mera comodità, semplicemente come , evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno la Controparte_2
proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2021/2021, emesso dal
[...]
giudice di questo stesso ufficio il 6 settembre 2021 e notificatole due giorni dopo, col quale le era intimato il pagamento di € 51.535,34, oltre interessi di mora e spese, pari alla differenza tra quanto fatturato e quanto ricevuto in pagamento: la ricorrente, in particolare,
Parte aveva dedotto che aveva emesso fatture contro l per l'importo complessivo di €
374.214,98 e che aveva ricevuto pagamenti limitati al 90% di quell'importo, benché la debitrice si fosse obbligata, col contratto del 19 gennaio 2021, a pagare il saldo in quattro
Parte rate, a scadenza tra il 31 ottobre 2021 e il 30 aprile 2022. Con l'opposizione l' dedusse della “Inammissibilità/Improcedibilità della domanda avanzata in via monitoria” da controparte, avente ad oggetto emolumenti per prestazioni rese in regime di convenzionamento non erogabili a causa del superamento del tetto di spesa annuale assegnato alla branca di riferimento per l'anno 2019, rispetto alle quali la società opposta aveva, sottoscrivendo specificamente l'art. 11 del contratto del 19 gennaio 2021, rinunciato espressamente a qualsiasi azione e pretesa;
argomentò, poi, della “Inesigibilità del credito”,
incluso nel periodo di esaurimento dei tetti di spesa per l'anno 2019, trimestralmente comunicato alla controparte con note non impugnate;
infine, lamentò l'inapplicabilità alla fattispecie degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, a norma dell'art. 7 del richiamato
Parte contratto. L' quindi, chiese: “In via preliminare 1.Dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria dalla Società
opposta; Nel merito:
2.Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto,accertata la
infondatezza della pretesa creditoria, revocare il decreto ingiuntivo N.2021/2021.
3.Condannare l'opposta alle spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Costituendosi il 7 marzo 2022, la [d'ora Controparte_3
innanzi semplicemente , per mera comodità], eccepì l'infondatezza dell'avversa CP_2
opposizione, per avere agito, nel rispetto delle previsioni contrattuali inter partes, allo scopo di recuperare il saldo delle fatture emesse per le prestazioni erogate in regime di convenzionamento col servizio sanitario nazionale nel 2019, con esclusione di quelle rese
Parte nei mesi di settembre e dicembre di quell'anno, per non avere l provato l'esaurimento del budget e per essere dovuti gli interessi commerciali richiesti. Il Centro chiese, quindi: “
1) Piaccia all'On.le Tribunale adito, concedere la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta
soluzione. 2) Nel merito, per tutti i motivi indicati in narrativa, qui integralmente richiamati,
rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto
ingiuntivo opposto. 3) Condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento della somma di
€.51.535,34, oltre gli interessi convenzionali nella misura prevista dall'art.7, comma 6, del
contratto stipulato con l' , dalla scadenza del credito e fino all'effettiva solutio. 4) Parte_3
Vittoria in ogni caso di spese, competenze ed onorari anche del presente Giudizio, a distrarsi
a favore del procuratore anticipante in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Con ordinanza del 4 novembre 2023 il giudice riassegnatario del processo respinse l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 10 febbraio 2025 le parti si davano reciprocamente atto dell'intervenuto pagamento della sorta capitale reclamata dalla ricorrente in via monitoria.
All'udienza del 25 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 14 ottobre 2025.
Parte 2.- Le parti hanno, rispettivamente, concluso, l per riportandosi “alle conclusioni
rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo” e, il Centro, “per la
Parte condanna dell' al pagamento degli interessi moratori convenzionali sulla sorta capitale,
ex art. 7 del contratto inter partes, col favore delle spese del giudizio da attribuirsi al
procuratore che ne dichiara l'anticipo”.
Parte 3.- È pacificamente acquisito alla decisione che l nelle more del processo, ha pagato al Centro la somma oggetto della domanda monitoria, ad eccezione dei pretesi interessi moratori, ai quali resta limitata la controversia, avendo l'opposta manifestato il suo interesse al relativo riconoscimento nella misura reclamata, pari a quella prevista dal decreto legislativo n. 231/2002.
Parte 4.- Con le memorie integrative del 30 dicembre 2024, autorizzate ex 183 c.p.c., l eccepì l'abusivo frazionamento del credito di parte opposta, allegando che il Centro le aveva notificato “prima il D.I. n.1726/2019 ( in data 10/6/2019) e poi il D.I. n. 439/2020 (in data
18/02/2020) allorquando il credito di cui al monitorio N.2021/2021, riferito all'anno 2019, era
già maturo ed esigibile”, così ingiustificatamente frazionando “il proprio asserito credito per
prestazioni rese in favore dell' in più domande giudiziali” (a pagina 1). Parte_3
Parte Ebbene, se la documentazione versata in atti dall' prova che il Centro, in relazione al medesimo rapporto contrattuale, il 5 agosto 2021 chieseil decreto ingiuntivo in questa sede opposto, per un credito relativo a prestazioni dell'anno 2019, dopo che aveva chiesto e ottenuto i decreti ingiuntivi n. 439/2020 del 14 febbraio 2020, relativo a crediti per prestazioni dell'anno 2018, e n. 1726/19 del 26 maggio 2019, relativo a crediti per prestazioni dell'anno 2014, così oggettivamente frazionando le sue pretese, riferite a crediti
(in massima parte) già esigibili, va osservato come l'opposto Centro neppure alleghi un qualche interesse ad agire frazionatamente, comunque non emergente dagli atti di causa.
Non pare inopportuno precisare che i crediti oggetto delle separate e successive iniziative monitorie del sono giuridicamente eguali, riconducibili nell'ambito di un CP_2
rapporto di durata che, nel corso del tempo, si è venuto a determinare tra le parti, il che imponeva che i crediti esigibili al momento della proposizione della prima domanda fossero dedotti nello stesso giudizio. La conseguenza della condotta del creditore sarebbe, secondo la giurisprudenza più recente, l'affermazione della improponibilità della domanda abusivamente frazionata.
Tuttavia, va richiamata la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, così massimata: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito
che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati
sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un
inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in
separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile
interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda
abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla
sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio
unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato
sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito
sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del
creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la
condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex
artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale
integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (sentenza n.
7299 del 19/03/2025).
Formatosi il giudicato sulle pretese creditorie fondate sui decreti ingiuntivi nn. 1726/19
e 439/2020, non opposti, questo giudice è tenuto a pronunciarsi sulla questione ancora controversa, pertinente la spettanza degli interessi commerciali, rilevando l'abusivo frazionamento della pretesa creditoria del sulla regolamentazione delle spese CP_2
processuali.
5.- Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 430 del 2023,
pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che “Le
prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private
con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne
regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione
dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del
d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato
da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un
corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo
nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano
alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del
2002”.
Il principio, espresso in sede nomofilattica, è coerente con le precedenti affermazioni di questo Ufficio giudiziario e convince appieno questo giudice, sicché va ribadito che al
Centro spettano gli interessi legali di mora previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002,
Parte respingendosi il motivo di opposizione proposto dall'
Parte 6.- In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato e l va condannata a pagare al Centro gli interessi di mora dalle scadenze contrattuali nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
7.- Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, considerando,
per un verso, la fondatezza della pretesa monitoria, risultante dall'intervenuto pagamento stragiudiziale della sorte capitale e dal riconoscimento giudiziale della spettanza degli interessi commerciali e, per altro verso, dall'abusivo frazionamento del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 2021/2021;
2) condanna l a pagare alla Parte_1 Parte_4
gli interessi di mora dalle scadenze contrattuali nella
[...]
misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002;
3) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 26 novembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice dott. Adrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 8104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, rimesso in decisione all'udienza del 25 giugno 2025 e pendente
TRA
(CF ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per notar del 2 febbraio 2018, rep. n. 26327, dall'avvocato Lucia Fiorillo (CF Persona_1
), elettivamente domiciliati in , alla via Nizza n. 146, presso la C.F._1 Pt_1
S.C. Funzione Affari Legali CP_1 [...]
[...]
[...]
(P IVA ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Sarno, alla via Matteotti n. 52, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Giovanni Bisogno (CF non indicato in atti), presso il cui studio elettivamente domiciliano in , alla piazza XXIV Maggio n. 21 Pt_1
-convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 12 ottobre 2021, l [che Parte_1 Parte d'ora innanzi s'indicherà, per mera comodità, semplicemente come , evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno la Controparte_2
proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2021/2021, emesso dal
[...]
giudice di questo stesso ufficio il 6 settembre 2021 e notificatole due giorni dopo, col quale le era intimato il pagamento di € 51.535,34, oltre interessi di mora e spese, pari alla differenza tra quanto fatturato e quanto ricevuto in pagamento: la ricorrente, in particolare,
Parte aveva dedotto che aveva emesso fatture contro l per l'importo complessivo di €
374.214,98 e che aveva ricevuto pagamenti limitati al 90% di quell'importo, benché la debitrice si fosse obbligata, col contratto del 19 gennaio 2021, a pagare il saldo in quattro
Parte rate, a scadenza tra il 31 ottobre 2021 e il 30 aprile 2022. Con l'opposizione l' dedusse della “Inammissibilità/Improcedibilità della domanda avanzata in via monitoria” da controparte, avente ad oggetto emolumenti per prestazioni rese in regime di convenzionamento non erogabili a causa del superamento del tetto di spesa annuale assegnato alla branca di riferimento per l'anno 2019, rispetto alle quali la società opposta aveva, sottoscrivendo specificamente l'art. 11 del contratto del 19 gennaio 2021, rinunciato espressamente a qualsiasi azione e pretesa;
argomentò, poi, della “Inesigibilità del credito”,
incluso nel periodo di esaurimento dei tetti di spesa per l'anno 2019, trimestralmente comunicato alla controparte con note non impugnate;
infine, lamentò l'inapplicabilità alla fattispecie degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, a norma dell'art. 7 del richiamato
Parte contratto. L' quindi, chiese: “In via preliminare 1.Dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria dalla Società
opposta; Nel merito:
2.Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto,accertata la
infondatezza della pretesa creditoria, revocare il decreto ingiuntivo N.2021/2021.
3.Condannare l'opposta alle spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Costituendosi il 7 marzo 2022, la [d'ora Controparte_3
innanzi semplicemente , per mera comodità], eccepì l'infondatezza dell'avversa CP_2
opposizione, per avere agito, nel rispetto delle previsioni contrattuali inter partes, allo scopo di recuperare il saldo delle fatture emesse per le prestazioni erogate in regime di convenzionamento col servizio sanitario nazionale nel 2019, con esclusione di quelle rese
Parte nei mesi di settembre e dicembre di quell'anno, per non avere l provato l'esaurimento del budget e per essere dovuti gli interessi commerciali richiesti. Il Centro chiese, quindi: “
1) Piaccia all'On.le Tribunale adito, concedere la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta
soluzione. 2) Nel merito, per tutti i motivi indicati in narrativa, qui integralmente richiamati,
rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto
ingiuntivo opposto. 3) Condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento della somma di
€.51.535,34, oltre gli interessi convenzionali nella misura prevista dall'art.7, comma 6, del
contratto stipulato con l' , dalla scadenza del credito e fino all'effettiva solutio. 4) Parte_3
Vittoria in ogni caso di spese, competenze ed onorari anche del presente Giudizio, a distrarsi
a favore del procuratore anticipante in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Con ordinanza del 4 novembre 2023 il giudice riassegnatario del processo respinse l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 10 febbraio 2025 le parti si davano reciprocamente atto dell'intervenuto pagamento della sorta capitale reclamata dalla ricorrente in via monitoria.
All'udienza del 25 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 14 ottobre 2025.
Parte 2.- Le parti hanno, rispettivamente, concluso, l per riportandosi “alle conclusioni
rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo” e, il Centro, “per la
Parte condanna dell' al pagamento degli interessi moratori convenzionali sulla sorta capitale,
ex art. 7 del contratto inter partes, col favore delle spese del giudizio da attribuirsi al
procuratore che ne dichiara l'anticipo”.
Parte 3.- È pacificamente acquisito alla decisione che l nelle more del processo, ha pagato al Centro la somma oggetto della domanda monitoria, ad eccezione dei pretesi interessi moratori, ai quali resta limitata la controversia, avendo l'opposta manifestato il suo interesse al relativo riconoscimento nella misura reclamata, pari a quella prevista dal decreto legislativo n. 231/2002.
Parte 4.- Con le memorie integrative del 30 dicembre 2024, autorizzate ex 183 c.p.c., l eccepì l'abusivo frazionamento del credito di parte opposta, allegando che il Centro le aveva notificato “prima il D.I. n.1726/2019 ( in data 10/6/2019) e poi il D.I. n. 439/2020 (in data
18/02/2020) allorquando il credito di cui al monitorio N.2021/2021, riferito all'anno 2019, era
già maturo ed esigibile”, così ingiustificatamente frazionando “il proprio asserito credito per
prestazioni rese in favore dell' in più domande giudiziali” (a pagina 1). Parte_3
Parte Ebbene, se la documentazione versata in atti dall' prova che il Centro, in relazione al medesimo rapporto contrattuale, il 5 agosto 2021 chieseil decreto ingiuntivo in questa sede opposto, per un credito relativo a prestazioni dell'anno 2019, dopo che aveva chiesto e ottenuto i decreti ingiuntivi n. 439/2020 del 14 febbraio 2020, relativo a crediti per prestazioni dell'anno 2018, e n. 1726/19 del 26 maggio 2019, relativo a crediti per prestazioni dell'anno 2014, così oggettivamente frazionando le sue pretese, riferite a crediti
(in massima parte) già esigibili, va osservato come l'opposto Centro neppure alleghi un qualche interesse ad agire frazionatamente, comunque non emergente dagli atti di causa.
Non pare inopportuno precisare che i crediti oggetto delle separate e successive iniziative monitorie del sono giuridicamente eguali, riconducibili nell'ambito di un CP_2
rapporto di durata che, nel corso del tempo, si è venuto a determinare tra le parti, il che imponeva che i crediti esigibili al momento della proposizione della prima domanda fossero dedotti nello stesso giudizio. La conseguenza della condotta del creditore sarebbe, secondo la giurisprudenza più recente, l'affermazione della improponibilità della domanda abusivamente frazionata.
Tuttavia, va richiamata la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, così massimata: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito
che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati
sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un
inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in
separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile
interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda
abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla
sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio
unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato
sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito
sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del
creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la
condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex
artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale
integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (sentenza n.
7299 del 19/03/2025).
Formatosi il giudicato sulle pretese creditorie fondate sui decreti ingiuntivi nn. 1726/19
e 439/2020, non opposti, questo giudice è tenuto a pronunciarsi sulla questione ancora controversa, pertinente la spettanza degli interessi commerciali, rilevando l'abusivo frazionamento della pretesa creditoria del sulla regolamentazione delle spese CP_2
processuali.
5.- Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 430 del 2023,
pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che “Le
prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private
con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne
regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione
dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del
d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato
da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un
corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo
nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano
alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del
2002”.
Il principio, espresso in sede nomofilattica, è coerente con le precedenti affermazioni di questo Ufficio giudiziario e convince appieno questo giudice, sicché va ribadito che al
Centro spettano gli interessi legali di mora previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002,
Parte respingendosi il motivo di opposizione proposto dall'
Parte 6.- In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato e l va condannata a pagare al Centro gli interessi di mora dalle scadenze contrattuali nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
7.- Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, considerando,
per un verso, la fondatezza della pretesa monitoria, risultante dall'intervenuto pagamento stragiudiziale della sorte capitale e dal riconoscimento giudiziale della spettanza degli interessi commerciali e, per altro verso, dall'abusivo frazionamento del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 2021/2021;
2) condanna l a pagare alla Parte_1 Parte_4
gli interessi di mora dalle scadenze contrattuali nella
[...]
misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002;
3) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 26 novembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce