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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6158 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 15700 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti il 23 gennaio 2025 come in atti e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliata in Roma, in via Parte_1 C.F._1
Courmayeur n. 22 presso lo studio dell'avv. Ermelinda Laureani che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
(p. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore', elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 22 presso lo studio dell'avv.
Leonardo Vesci che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
HDI Assicurazioni s.p.a. (cf ) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49 lo studio dell'avv. Sveva
Bernardini che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da Per_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
, procuratore speciale della società, su foglio allegato alla comparsa di costituzione CP_2
e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 23 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio la società
convenuta al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 2 aprile 2022, verso le ore 11,30, mentre si trovava all'interno del parcheggio sotterraneo del Mercato rionale di Testaccio nell'area adibita al parcheggio dei veicoli e si apprestava a raggiungere il veicolo Toyota Yaris che era stato parcheggiato dal marito in uno stretto spazio in parte occupato da altro Parte_2
veicolo dal quale la aveva fatta scendere prima di parcheggiare proprio per il limitato spazio esistente.
Dopo aver acquistato alcune uova di Pasqua era scesa nel garage per riprendere il veicolo e giunta in prossimità del veicolo aveva dato le uova al marito perché le riponesse nel portabagagli dell'auto.
Mentre il marito sistemava le uova, aveva cercato di raggiungere il retro del veicolo per sistemare altri acquisti ed era passata nello spazio esistente tra il veicolo ed una colonna accanto ed aveva inciampato con il piede destro su di un cordolo in cemento presente tra le due colonne accanto al veicolo ed era caduta.
Nella caduta aveva riportato lesioni.
RGAC 15700 ANNO 2023 Pag. 2 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva richiesto il risarcimento delle lesioni ritenendo sussistere la responsabilità sdella società che aveva la custodia del garage per non aver segnalato l'ostacolo, di colore uguale a quello del fondo del garage ed scarsamente visibile a causa della scarsa illuminazione del garage stesso.
Malgrado la richiesta non aveva ottenuto il risarcimento del danno subito ed aveva introdotto il presente giudizio per ottenerlo ritenendo sussistere la responsabilità da custodia e la responsabilità da insidia.
Si è costituita la società contestando quanto dedotto dalla attrice in Controparte_1
relazione all'incidente in quanto nel garage non era presente alcun cordolo scarsamente visibile dal momento che l'oggetto indicato dalla attrice era un manufatto in cemento lungo quattro metri e largo 20 cm ed alto 18 cm e dipinto di colore rosso e non di un colore omogeneo alla pavimentazione del garage e proprio per tale ragione la Assicurazione
interessata per il sinistro aveva rifiutato il pagamento.
Ha dedotto, quindi la mancata prova del nesso di causalità e, comunque, la interruzione dello stesso essendo l'incidente riconducibile alla condotta disattenta della attrice che non aveva posto sufficiente attenzione alla presenza del cordolo di colore rosso posto in corrispondenza del varco tra due colonne accanto al quale era stato parcheggiato il veicolo.
Ha contestato anche la possibilità di configurare il cordolo come una insidia considerata la oggettiva visibilità dello stesso.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la società HDI Assicurazioni s.p.a. che la garantiva per la responsabilità.
Si è costituita la società HDI Assicurazioni confermando la esistenza della polizza azionata ed ha chiesto il rigetto della domanda in quanto il sopralluogo posto in essere aveva mostrato la rispondenza dei luoghi alla normativa vigente e la presenza di una illuminazione
RGAC 15700 ANNO 2023 Pag. 3 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
adeguata che consentiva la visibilità del cordolo peraltro posizionato tra due colonne r ls settrice non aveva dimostrato il fatto ed il nesso di causalità,.
Ha dedotto, inoltre, la esistenza della prova liberatoria costituita dalla disattenzione della attrice considerata la piena visibilità del cordolo, peraltro dipinto di rosso rispetto alla pavimentazione grigia del garage.
Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento.
Escussi due testi di cui uno marito della attrice, revocata la consulenza tecnica disposta avendo il giudice ritenuto opportuno accertare prima la sussistenza delle responsabilità
azionata, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 23 gennaio 2025 con le memorite depositate ai sensi dell'articolo 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a Parte_1
seguito della caduta avvenuta il giorno 2 aprile 2022, verso le ore 11,30, mentre si trovava nell'area adibita al parcheggio dei veicoli all'interno del Controparte_3
quando nel tornare a riprendere il veicolo, dopo aver fatto la spesa aveva cercato di raggiungere il retro del veicolo, dove già in marito stava sistemando parte della spesa, per sistemare altri acquisti ed era passata nello spazio esistente tra il veicolo ed una colonna posta accanto ed aveva inciampato con il piede destro su di un cordolo in cemento presente tra le due colonne accanto al veicolo, non visibile perché dello stesso colore della pavimentazione del garage, ed era caduta, ponendo a base della domanda la responsabilità sia ai sensi dell'articolo 2051 per omessa custodia sia ai sensi dell'articolo
2043 per insidia.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente
RGAC 15700 ANNO 2023 Pag. 4 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005) o la fattispecie prevista dall'articolo 2043 cc.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
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Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del garage al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la
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sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). In particolare sempre la cassazione ha ritenuto che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con
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esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi,
conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2014, n.
999).
Nel caso di responsabilità ex articolo 2043 cc incombe sull'attore l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità ed in particolare oltre la condotta colposa, il danno, il nesso di causalità anche i requisiti dell'insidia, vale a dire la invisibilità e la imprevedibilità della stessa.
Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che caduta avvenuta il giorno 2 aprile 2022,
verso le ore 11,30, mentre si trovava nell'area adibita al parcheggio dei veicoli all'interno del quando nel tornare a riprendere il veicolo, dopo aver fatto la Controparte_3
spesa aveva cercato di raggiungere il retro del veicolo, dove già in marito stava sistemando parte della spesa, per sistemare altri acquisti ed era passata nello spazio esistente tra il veicolo ed una colonna posta accanto ed aveva inciampato con il piede destro su di un cordolo in cemento presente tra le due colonne accanto al veicolo, non visibile perché dello stesso colore della pavimentazione del garage, ed era caduta, ponendo a base della domanda la responsabilità sia ai sensi dell'articolo 2051 per omessa custodia sia ai sensi dell'articolo 2043 per insidia.
RGAC 15700 ANNO 2023 Pag. 8 di 12 G.U. Roberto Parziale
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Nell'atto di citazione aveva indicato che il marito, alla guida del veicolo al momento dell'arrivo nel garage, la aveva fatta scendere prima di entrare nello spazio del parcheggio in quanto evidentemente lo spazio disponibile era scarso, avendo indicato l'attrice che il parcheggio era pieno.
Ha indicato, sempre l'attrice, che nel tornare insieme al marito verso la macchina, avendo fatto uso del medesimo ascensore, il marito aveva già raggiunto il veicolo e stava sistemando delle uova di pasqua nel portabagagli ed anche lei era intenzionata a raggiugere il portabagagli dell'auto per mettere all'interno di esso della carta che aveva comprato, e nel passare accanto al veicolo, nel ridotto spazio esistente tra le colonne e la fiancata del veicolo aveva urtato con il piede destro un cordolo ed era caduta.
Non vi è dubbio che essendo uscita insieme al marito dall'ascensore che portavca al garage sottostante al mercato, i due dovevano aver fatto il medesimo percorso non raggiungendo il veicolo direttamente nella parte posteriore ma evidentemente passando entrambi nella spazio laterale al veicolo parcheggiato per raggiungere la parte posteriore dello stesso, non essendo oggettivamente probabile che i due, usciti insieme dall'ascensore avessero fatto un percorso distinto per raggiungere il veicolo.
Non vi è dubbio, dalle fotografie prodotte che il cordolo, lungo quattro metri, alto diciotto centimetri e largo venti si trovava nello spazio presente tra le due colonne che delimitavano ai due lati il posto ove era stato parcheggiato il veicolo ed al centro delle stesse,quindi in posizione parallela alla fiancata del veicolo.
Nel corso del giudizio è stato sentito come teste il marito della attrice, soggetto astrattamente titolare del diritto al risarcimento del danno riflesso potenzialmente subito in conseguenza delle lesioni subite dalla moglie, ammesso da giudice onorario delegato a raccogliere la prova senza che le parti al termine della prova né abbiano dedotto la nullità.
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Il teste ha dichiarato di aver raggiunto la parte posteriore del suo veicolo passando nello spazio presente tra la fiancata del suo veicolo e quella del veicolo parcheggiato accanto,
mentre la moglie era passato nello spazio presente tra la fiancata laterale del suo veicolo e le colonne.
Aveva sentito un grido ed aveva visto la moglie a terra in posizione perpendicolare alla fiancata del veicolo e vicina alla colonna. Avvicinandosi aveva visto che accanto alla moglie vi era un cordolo staccato dalla colonna e che dove la moglie aveva battuto la testa vi era un tombino e che dalle ferite alla testa fuoriusciva del sangue.
Il teste, quindi, non ha visto la moglie inciampare nel cordolo avendo indicato solo che lo stesso era presente dove era caduta la moglie, potendo solo confermare che la stessa era caduta.
E' stato sentito il teste dipendente della società convenuta, il quale ha riferito Tes_1
che il giorno dell'incidente era di turno ma non aveva assistito all'incidente.
Ha indicato di essere arrivato dopo essere stato chiamato indicando che la vettura era parcheggiata accanto a due colonne, dove vi erano due posti di parcheggio di cui uno era vuoto e la zona era illuminata da tre plafoniere. Al suo arrivo l'attrice si era già rialzata e che presentava segni dell'urto con il viso nella caduta.
Ha confermato che nella zona in cui era avvenuta la caduta vi era un cordolo dipinto di rosso.
Sulla base delle prove espletate è emersa unicamente la conferma del fatto che la attrice è
caduta nel garage del mercato rionale ma non della ragione della caduta indicata dalla attrice nel cordolo in cemento presente sulla pavimentazione del garage non avendo nessuno dei testi constatato tale circostanza che è rimasta una sola allegazione da parte della attrice.
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D'altra parte, nella ricostruzione della attrice, secondo quanto indicato dal marito, la stessa sarebbe caduta mentre stava passando accanto alla fiancata della macchina nello spazio esistente tra la fiancata stessa e due pilastri in cemento armato posti accanto uno della parte anteriore del veicolo e l'altro della parte posteriore dello stesso.
Tra i due pilastri era posto il cordolo indicato dalla attrice quale causa della caduta che tuttavia, come si vede anche dalle fotografie depositate in atti e non oggetto di contestazione, lo stesso era posto nello spazio tra i due pilastri ed al centro di detto spazio.
Di conseguenza il cordolo non solo era parallelo alla fiancata della vettura, ma era posto in posizione più arretrata rispetto alla parete dei pilastri e quindi non si trovava in posizione tale da poter interferire con la dizione di marcia della attrice che si trovava necessariamente nello spazio antistante ai pilastri.
Inoltre, non ha trovato riscontro il fatto che fosse buio del momento che il teste escusso ha indicato che nella sona dove era accaduto il fatto vi erano tre plafoniere per la illuminazione ed inoltre ha trovato conferma il fatto che il cordolo fosse chiaramente visibile essendo dipinto di rosso, colore contrastante con il colore della pavimentazione.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice non essendo stato provato il nesso di causalità con l'oggetto che avrebbe nella prospettazione della attrice, determinato la caduta e non sussistendo anche gli specifici requisiti necessari per la configurazione della insidia, vale a dire la invisibilità dell'ostacolo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti della società Parte_1 [...]
e, da parte di quest'ultima della società HDI Assicurazioni s.p.a. CP_1
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* rigetta la domanda attrice;
* condanna a rimborsare alla società le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 4.759,00, di cui euro 4.000
per onorari delle fasi processuali, euro 759 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;.
* condanna a rimborsare alla società HDI Assicurazioni s.p.a. le spese del Parte_1
presente giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 4.000,00, di cui euro 4.000
per onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;.
Così deciso in Roma, il giorno 21 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 15700 ANNO 2023 Pag. 12 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti il 23 gennaio 2025 come in atti e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliata in Roma, in via Parte_1 C.F._1
Courmayeur n. 22 presso lo studio dell'avv. Ermelinda Laureani che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
(p. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore', elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 22 presso lo studio dell'avv.
Leonardo Vesci che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
HDI Assicurazioni s.p.a. (cf ) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49 lo studio dell'avv. Sveva
Bernardini che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da Per_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
, procuratore speciale della società, su foglio allegato alla comparsa di costituzione CP_2
e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 23 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio la società
convenuta al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 2 aprile 2022, verso le ore 11,30, mentre si trovava all'interno del parcheggio sotterraneo del Mercato rionale di Testaccio nell'area adibita al parcheggio dei veicoli e si apprestava a raggiungere il veicolo Toyota Yaris che era stato parcheggiato dal marito in uno stretto spazio in parte occupato da altro Parte_2
veicolo dal quale la aveva fatta scendere prima di parcheggiare proprio per il limitato spazio esistente.
Dopo aver acquistato alcune uova di Pasqua era scesa nel garage per riprendere il veicolo e giunta in prossimità del veicolo aveva dato le uova al marito perché le riponesse nel portabagagli dell'auto.
Mentre il marito sistemava le uova, aveva cercato di raggiungere il retro del veicolo per sistemare altri acquisti ed era passata nello spazio esistente tra il veicolo ed una colonna accanto ed aveva inciampato con il piede destro su di un cordolo in cemento presente tra le due colonne accanto al veicolo ed era caduta.
Nella caduta aveva riportato lesioni.
RGAC 15700 ANNO 2023 Pag. 2 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva richiesto il risarcimento delle lesioni ritenendo sussistere la responsabilità sdella società che aveva la custodia del garage per non aver segnalato l'ostacolo, di colore uguale a quello del fondo del garage ed scarsamente visibile a causa della scarsa illuminazione del garage stesso.
Malgrado la richiesta non aveva ottenuto il risarcimento del danno subito ed aveva introdotto il presente giudizio per ottenerlo ritenendo sussistere la responsabilità da custodia e la responsabilità da insidia.
Si è costituita la società contestando quanto dedotto dalla attrice in Controparte_1
relazione all'incidente in quanto nel garage non era presente alcun cordolo scarsamente visibile dal momento che l'oggetto indicato dalla attrice era un manufatto in cemento lungo quattro metri e largo 20 cm ed alto 18 cm e dipinto di colore rosso e non di un colore omogeneo alla pavimentazione del garage e proprio per tale ragione la Assicurazione
interessata per il sinistro aveva rifiutato il pagamento.
Ha dedotto, quindi la mancata prova del nesso di causalità e, comunque, la interruzione dello stesso essendo l'incidente riconducibile alla condotta disattenta della attrice che non aveva posto sufficiente attenzione alla presenza del cordolo di colore rosso posto in corrispondenza del varco tra due colonne accanto al quale era stato parcheggiato il veicolo.
Ha contestato anche la possibilità di configurare il cordolo come una insidia considerata la oggettiva visibilità dello stesso.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la società HDI Assicurazioni s.p.a. che la garantiva per la responsabilità.
Si è costituita la società HDI Assicurazioni confermando la esistenza della polizza azionata ed ha chiesto il rigetto della domanda in quanto il sopralluogo posto in essere aveva mostrato la rispondenza dei luoghi alla normativa vigente e la presenza di una illuminazione
RGAC 15700 ANNO 2023 Pag. 3 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
adeguata che consentiva la visibilità del cordolo peraltro posizionato tra due colonne r ls settrice non aveva dimostrato il fatto ed il nesso di causalità,.
Ha dedotto, inoltre, la esistenza della prova liberatoria costituita dalla disattenzione della attrice considerata la piena visibilità del cordolo, peraltro dipinto di rosso rispetto alla pavimentazione grigia del garage.
Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento.
Escussi due testi di cui uno marito della attrice, revocata la consulenza tecnica disposta avendo il giudice ritenuto opportuno accertare prima la sussistenza delle responsabilità
azionata, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 23 gennaio 2025 con le memorite depositate ai sensi dell'articolo 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a Parte_1
seguito della caduta avvenuta il giorno 2 aprile 2022, verso le ore 11,30, mentre si trovava nell'area adibita al parcheggio dei veicoli all'interno del Controparte_3
quando nel tornare a riprendere il veicolo, dopo aver fatto la spesa aveva cercato di raggiungere il retro del veicolo, dove già in marito stava sistemando parte della spesa, per sistemare altri acquisti ed era passata nello spazio esistente tra il veicolo ed una colonna posta accanto ed aveva inciampato con il piede destro su di un cordolo in cemento presente tra le due colonne accanto al veicolo, non visibile perché dello stesso colore della pavimentazione del garage, ed era caduta, ponendo a base della domanda la responsabilità sia ai sensi dell'articolo 2051 per omessa custodia sia ai sensi dell'articolo
2043 per insidia.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente
RGAC 15700 ANNO 2023 Pag. 4 di 12 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005) o la fattispecie prevista dall'articolo 2043 cc.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
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Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del garage al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la
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sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). In particolare sempre la cassazione ha ritenuto che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con
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esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi,
conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2014, n.
999).
Nel caso di responsabilità ex articolo 2043 cc incombe sull'attore l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità ed in particolare oltre la condotta colposa, il danno, il nesso di causalità anche i requisiti dell'insidia, vale a dire la invisibilità e la imprevedibilità della stessa.
Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che caduta avvenuta il giorno 2 aprile 2022,
verso le ore 11,30, mentre si trovava nell'area adibita al parcheggio dei veicoli all'interno del quando nel tornare a riprendere il veicolo, dopo aver fatto la Controparte_3
spesa aveva cercato di raggiungere il retro del veicolo, dove già in marito stava sistemando parte della spesa, per sistemare altri acquisti ed era passata nello spazio esistente tra il veicolo ed una colonna posta accanto ed aveva inciampato con il piede destro su di un cordolo in cemento presente tra le due colonne accanto al veicolo, non visibile perché dello stesso colore della pavimentazione del garage, ed era caduta, ponendo a base della domanda la responsabilità sia ai sensi dell'articolo 2051 per omessa custodia sia ai sensi dell'articolo 2043 per insidia.
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Nell'atto di citazione aveva indicato che il marito, alla guida del veicolo al momento dell'arrivo nel garage, la aveva fatta scendere prima di entrare nello spazio del parcheggio in quanto evidentemente lo spazio disponibile era scarso, avendo indicato l'attrice che il parcheggio era pieno.
Ha indicato, sempre l'attrice, che nel tornare insieme al marito verso la macchina, avendo fatto uso del medesimo ascensore, il marito aveva già raggiunto il veicolo e stava sistemando delle uova di pasqua nel portabagagli ed anche lei era intenzionata a raggiugere il portabagagli dell'auto per mettere all'interno di esso della carta che aveva comprato, e nel passare accanto al veicolo, nel ridotto spazio esistente tra le colonne e la fiancata del veicolo aveva urtato con il piede destro un cordolo ed era caduta.
Non vi è dubbio che essendo uscita insieme al marito dall'ascensore che portavca al garage sottostante al mercato, i due dovevano aver fatto il medesimo percorso non raggiungendo il veicolo direttamente nella parte posteriore ma evidentemente passando entrambi nella spazio laterale al veicolo parcheggiato per raggiungere la parte posteriore dello stesso, non essendo oggettivamente probabile che i due, usciti insieme dall'ascensore avessero fatto un percorso distinto per raggiungere il veicolo.
Non vi è dubbio, dalle fotografie prodotte che il cordolo, lungo quattro metri, alto diciotto centimetri e largo venti si trovava nello spazio presente tra le due colonne che delimitavano ai due lati il posto ove era stato parcheggiato il veicolo ed al centro delle stesse,quindi in posizione parallela alla fiancata del veicolo.
Nel corso del giudizio è stato sentito come teste il marito della attrice, soggetto astrattamente titolare del diritto al risarcimento del danno riflesso potenzialmente subito in conseguenza delle lesioni subite dalla moglie, ammesso da giudice onorario delegato a raccogliere la prova senza che le parti al termine della prova né abbiano dedotto la nullità.
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Il teste ha dichiarato di aver raggiunto la parte posteriore del suo veicolo passando nello spazio presente tra la fiancata del suo veicolo e quella del veicolo parcheggiato accanto,
mentre la moglie era passato nello spazio presente tra la fiancata laterale del suo veicolo e le colonne.
Aveva sentito un grido ed aveva visto la moglie a terra in posizione perpendicolare alla fiancata del veicolo e vicina alla colonna. Avvicinandosi aveva visto che accanto alla moglie vi era un cordolo staccato dalla colonna e che dove la moglie aveva battuto la testa vi era un tombino e che dalle ferite alla testa fuoriusciva del sangue.
Il teste, quindi, non ha visto la moglie inciampare nel cordolo avendo indicato solo che lo stesso era presente dove era caduta la moglie, potendo solo confermare che la stessa era caduta.
E' stato sentito il teste dipendente della società convenuta, il quale ha riferito Tes_1
che il giorno dell'incidente era di turno ma non aveva assistito all'incidente.
Ha indicato di essere arrivato dopo essere stato chiamato indicando che la vettura era parcheggiata accanto a due colonne, dove vi erano due posti di parcheggio di cui uno era vuoto e la zona era illuminata da tre plafoniere. Al suo arrivo l'attrice si era già rialzata e che presentava segni dell'urto con il viso nella caduta.
Ha confermato che nella zona in cui era avvenuta la caduta vi era un cordolo dipinto di rosso.
Sulla base delle prove espletate è emersa unicamente la conferma del fatto che la attrice è
caduta nel garage del mercato rionale ma non della ragione della caduta indicata dalla attrice nel cordolo in cemento presente sulla pavimentazione del garage non avendo nessuno dei testi constatato tale circostanza che è rimasta una sola allegazione da parte della attrice.
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D'altra parte, nella ricostruzione della attrice, secondo quanto indicato dal marito, la stessa sarebbe caduta mentre stava passando accanto alla fiancata della macchina nello spazio esistente tra la fiancata stessa e due pilastri in cemento armato posti accanto uno della parte anteriore del veicolo e l'altro della parte posteriore dello stesso.
Tra i due pilastri era posto il cordolo indicato dalla attrice quale causa della caduta che tuttavia, come si vede anche dalle fotografie depositate in atti e non oggetto di contestazione, lo stesso era posto nello spazio tra i due pilastri ed al centro di detto spazio.
Di conseguenza il cordolo non solo era parallelo alla fiancata della vettura, ma era posto in posizione più arretrata rispetto alla parete dei pilastri e quindi non si trovava in posizione tale da poter interferire con la dizione di marcia della attrice che si trovava necessariamente nello spazio antistante ai pilastri.
Inoltre, non ha trovato riscontro il fatto che fosse buio del momento che il teste escusso ha indicato che nella sona dove era accaduto il fatto vi erano tre plafoniere per la illuminazione ed inoltre ha trovato conferma il fatto che il cordolo fosse chiaramente visibile essendo dipinto di rosso, colore contrastante con il colore della pavimentazione.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice non essendo stato provato il nesso di causalità con l'oggetto che avrebbe nella prospettazione della attrice, determinato la caduta e non sussistendo anche gli specifici requisiti necessari per la configurazione della insidia, vale a dire la invisibilità dell'ostacolo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti della società Parte_1 [...]
e, da parte di quest'ultima della società HDI Assicurazioni s.p.a. CP_1
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* rigetta la domanda attrice;
* condanna a rimborsare alla società le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 4.759,00, di cui euro 4.000
per onorari delle fasi processuali, euro 759 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;.
* condanna a rimborsare alla società HDI Assicurazioni s.p.a. le spese del Parte_1
presente giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 4.000,00, di cui euro 4.000
per onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;.
Così deciso in Roma, il giorno 21 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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