Sentenza 23 aprile 2010
Massime • 1
In presenza di una pluralità di condanne inflitte e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è consentito procedere a un unico cumulo di pene concorrenti e detrarre poi da esso il complesso di detenzioni imputabili a custodia cautelare e delle liberazioni anticipate concesse, qualora i periodi di detenzione preventiva e le liberazioni anticipate si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione o della liberazione anticipata e dopo di esse. In tale ipotesi è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che devono a vario titolo essere operate e con applicazione, prima sui cumuli parziali e poi su quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., il quale non va applicato in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2010, n. 17148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17148 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 1220
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 40667/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DAPPELLO DI BARI;
nei confronti di:
1) AB IU N. IL 22/06/1964 C/;
avverso l'ordinanza n. 153/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 22/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Galasso Aurelio che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ed il rigetto del ricorso proposto da BI GI.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 22.9.09, la Corte d'Appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'impugnazione proposta da AB GI avverso il provvedimento di cumulo, adottato dal P.G. presso la Corte d'Appello di Bari con provvedimento del 20.5.09, applicando l'indulto, di cui alla L. n. 241 del 2006, nella misura massima consentita e determinando la pena principale da espiare in anni 14, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 70.858.28 di multa, con decorrenza 23.9.05 e scadenza 12.12.2019, avendo ritenuto di dover detrarre dalla pena complessiva, pari ad anni 32 di reclusione ed Euro 80.658,28 di multa, anni 1 e mesi 6 di reclusione per liberazione anticipata ed anni 16, mesi 3 e giorni 10 di reclusione per carcerazione già sofferta.
Al contrario il P.G. di Bari, col provvedimento impugnato, aveva individuato per il AB sette cumuli parziali, determinando la pena da espiare dal medesimo in anni 17, mesi 11 e giorni 9 di reclusione con decorrenza 23.9.05 e scadenza 31.8.2023. 2. Avverso detto provvedimento della Corte d'Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione sia il P.G. presso la Corte d'Appello di Bari, sia AB GI di persona.
3. Il P.G. ha lamentato che la Corte d'Appello di Bari non aveva tenuto conto che esso P.G. ricorrente, nel determinare la pena da espiarsi dal AB, già in occasione del sesto cumulo parziale aveva applicato al medesimo l'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 nella massima misura consentita (anni 3 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa), si che erroneamente la Corte d'Appello di Bari aveva calcolato una seconda volta la riduzione di pena a detto titolo in favore del AB.
Il P.G. ha inoltre rilevato che, nei confronti del AB, occorreva far luogo a cumuli separati, in quanto il medesimo aveva commesso reati e subito custodie sia in sede cautelare che esecutiva in epoche diverse, si che era necessario ricomprendere in ciascun cumulo le condanne i cui reati erano stati commessi in epoca antecedente alle carcerazioni subite;
ed anche le liberazioni anticipate dovevano essere calcolate tenendo presente la regola di cui all'art. 657 c.p.p., comma 4 e cioè solo se relative a carcerazioni sofferte precedentemente al momento della commissione dei singoli reati.
4. AB GI ha lamentato da parte sua che il provvedimento impugnato aveva seguito criteri di esecuzione delle pene concorrenti difformi da quelle applicate dalla Procura generale di Bologna con provvedimento di cumulo del 4.6.99 ed ha chiesto che le sentenze di condanna via via divenute esecutive nei suoi confronti venissero ricomprese in un unico provvedimento di cumulo, che tenesse conto della detenzione presofferta e del principio moderatore di cui all'art. 78 c.p., avendo le pene concorrenti superato nei suoi confronti il limite degli anni 30 di reclusione.
5. È fondato il ricorso proposto dal P.G. di Bari.
Non risulta invero che l'ordinanza impugnata abbia tenuto conto della circostanza che l'indulto, di cui alla L. n. 241 del 2006, è stata già applicata dal P.G. ricorrente al AB in occasione del sesto cumulo parziale, dal medesimo effettuato col provvedimento del 20.5.09, impugnato dal AB Innanzi alla Corte d'Appello, si che quest'ultima ha in sostanza applicato due volte il medesimo beneficio nei confronti del AB. È poi fondato il motivo di ricorso, concernente le riduzioni di pena connesse alle liberazioni anticipate di cui il condannato ha fruito, atteso che le stesse non possono essere calcolate considerando come unico il cumulo di pene che il condannato deve espiare, occorrendo invece tener conto della circostanza che, nella specie, il AB aveva commesso reati e subito custodie sia in sede cautelare che esecutiva in epoche diverse, si che, anche con riferimento alle liberazioni anticipate, andava applicato il principio di cui all'art. 657 c.p.p., comma 4, secondo il quale anche le liberazioni anticipate dovevano essere calcolate solo se relative a carcerazioni sofferte precedentemente al momento della commissione dei singoli reati, si che occorreva far luogo a cumuli parziali e non considerare il cumulo di pene come unitario.
È invero costante l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in presenza di una pluralità di condanne inflitte e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è consentito procedere ad un unico cumulo di pene concorrenti e detrarre, poi, da tale cumulo, il complesso di detenzione subite in custodia cautelare e delle liberazioni anticipate concesse, qualora i periodi di detenzione preventiva e le liberazioni anticipate si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione o della liberazione anticipata e dopo di esse.
In tali ipotesi è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di tali cumuli, delle detrazioni che devono a vario titolo essere operate e con applicazione, prima sui cumuli parziali e poi su quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., il quale non va quindi applicato in modo unitario ed alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione (cfr. Cass. 1A,
2.3.04 n. 19540, rv. 227974; Cass. 1A 18.6.04 n. 31214, rv. 229800).
5. L'accoglimento del ricorso proposto dal P.G. di Bari comporta il rigetto di quello proposto dal AB, essendo quest'ultimo fondato su premesse contrapposte e speculari rispetto a quelle fatte proprie dal P.G. di Bari e condivise da questo Collegio. Innanzitutto è infondata la pretesa del AB di vedersi applicare i criteri di cumulo di pena seguiti dal P.G. di Bari in modo analogo a quelli seguiti dal P.G. di Bologna con un precedente cumulo del 14.12.99, essendo il P.G. di Bari competente per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., e, come tale, pienamente autonomo nel fissare i criteri di applicazione del cumulo;
d'altra parte la posizione del AB riferita al 2009 era ben differente rispetto a quella del 1999.
È poi infondata la sua pretesa di vedersi effettuato il cumulo di pene nei suoi confronti in modo unitario e non facendo riferimento ai cumuli parziali, i quali invece sono da ritenere indispensabili, avendo il AB commesso reati e subito custodie sia in sede cautelare che esecutiva in epoche diverse;
e valgono al riguardo le osservazioni in precedenza formulate.
6. In accoglimento del ricorso proposto dal P.G. di Bari, l'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rimessione degli atti alla Corte d'Appello di Bari, affinché, in piena autonomia di giudizio, proceda a nuovo esame del ricorso proposto da AB GI, tenendo conto dei rilievi sopra enunciati.
7. Va invece respinto il ricorso proposto da AB GI, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso del P.G. di Bari, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bari.
Rigetta il ricorso del AB, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010