CASS
Sentenza 5 gennaio 2023
Sentenza 5 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2023, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA udita la relazione svolta dal Consigliere IU SANTA UCIA;
‘ lette/geRtite le conclusioni del PG 3,,,) - S.Re.N.k_M-S,,,:‘ ) \ ( \.,,.... '....t•i ki:S---r,-, ‘:,.. Penale Sent. Sez. 1 Num. 164 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SANTALUCIA IU Data Udienza: 05/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di IU IC, diretta a far valere l'esistenza di una pluralità di sentenze irrevocabili pronunciate in relazione ai medesimi fatti. Ha ricordato che IU IC con una prima sentenza, n. 351/2015 del Tribunale di Vibo Valentia, è stato assolto dal delitto di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso;
con una seconda sentenza, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria dell'8 luglio 2009, è stato assolto dal delitto di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso e dal delitto di estorsione aggravato dal fine dell'agevolazione mafiosa: con altra sentenza, n. 327/2010 del Tribunale di Vibo Valentia, è stato condannato per il delitto di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso e per un delitto di estorsione aggravato dal fine dell'agevolazione mafiosa. Ha quindi rilevato che le associazioni a cui è riferimento nelle menzionate sentenze, nell'ambito delle quali Prestanícola ricopriva il ruolo di intermediario nelle estorsioni praticate ai danni delle imprese coinvolte nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, avevano composizione soggettiva parzialmente eterogenea. Anche tra i due episodi estorsivi oggetto delle due diverse sentenze vi è eterogeneità e l'unico elemento di comunanza è la medesimezza della persona offesa. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di IU IC, che hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale è incorso nel difetto di motivazione relativamente all'affermazione della sussistenza di associazioni criminose diverse di cui avrebbe fatto parte IC nel medesimo periodo temporale, in modo tale da escludere l'applicazione del principio del ne bis in idem. Ha quindi trascurato che nei diversi procedimenti penali IC fu considerato come appartenente alla medesima cosca, la "cosca Mancuso", sempre con il ruolo di imprenditore che in ragione dell'appartenenza associativa si inseriva nei lavori di ammodernamento del tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria nel medesimo periodo storico. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. s Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha escluso l'identità del fatto in ragione del rilievo di una parziale eterogeneità della composizione soggettiva delle associazioni criminose di cui il ricorrente fece parte, riportando poi le plurime condanne. I-la quindi aggiunto che i gruppi associativi diversi devono essere considerati quali articolazioni criminali, distinte e autonome, operanti in un contesto spazio-temporale contiguo. Tanto asserito, non ha però in alcun modo dato conto in cosa sia consistita la dedotta parziale eterogeneità della composizione soggettiva dei gruppi criminali e non ha approfondito il senso dell'espressione con cui ha indicato nei diversi gruppi delle articolazioni criminali, seppure distinte e autonome, lasciando intendere o comunque facendo residuare il dubbio che con il termine articolazioni si possa aver riferimento a partizioni di una compagine più ampia ma unica. Ciò anche in ragione del fatto che il ruolo associativo del ricorrente fu comunque sempre unico, ossa di "intermediario nelle estorsioni praticare ai danni delle imprese coinvolte nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria" (fl. 1). Si è quindi di fronte ad una carenza di motivazione perché non sono illustrate, con la necessaria compiutezza, le ragioni che hanno irdotto ad escludere che le condanne si riferiscano tutte ad uno stesso fatto associativo, tenendo conto, per espressa indicazione della impugnata ordinanza, della contiguità spazio- temporale che ne contraddistinse l'attività. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vibo Valentia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Vibo Valentia. Così deciso, il 5 dicembre 2022.
‘ lette/geRtite le conclusioni del PG 3,,,) - S.Re.N.k_M-S,,,:‘ ) \ ( \.,,.... '....t•i ki:S---r,-, ‘:,.. Penale Sent. Sez. 1 Num. 164 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SANTALUCIA IU Data Udienza: 05/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di IU IC, diretta a far valere l'esistenza di una pluralità di sentenze irrevocabili pronunciate in relazione ai medesimi fatti. Ha ricordato che IU IC con una prima sentenza, n. 351/2015 del Tribunale di Vibo Valentia, è stato assolto dal delitto di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso;
con una seconda sentenza, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria dell'8 luglio 2009, è stato assolto dal delitto di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso e dal delitto di estorsione aggravato dal fine dell'agevolazione mafiosa: con altra sentenza, n. 327/2010 del Tribunale di Vibo Valentia, è stato condannato per il delitto di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso e per un delitto di estorsione aggravato dal fine dell'agevolazione mafiosa. Ha quindi rilevato che le associazioni a cui è riferimento nelle menzionate sentenze, nell'ambito delle quali Prestanícola ricopriva il ruolo di intermediario nelle estorsioni praticate ai danni delle imprese coinvolte nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, avevano composizione soggettiva parzialmente eterogenea. Anche tra i due episodi estorsivi oggetto delle due diverse sentenze vi è eterogeneità e l'unico elemento di comunanza è la medesimezza della persona offesa. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di IU IC, che hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale è incorso nel difetto di motivazione relativamente all'affermazione della sussistenza di associazioni criminose diverse di cui avrebbe fatto parte IC nel medesimo periodo temporale, in modo tale da escludere l'applicazione del principio del ne bis in idem. Ha quindi trascurato che nei diversi procedimenti penali IC fu considerato come appartenente alla medesima cosca, la "cosca Mancuso", sempre con il ruolo di imprenditore che in ragione dell'appartenenza associativa si inseriva nei lavori di ammodernamento del tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria nel medesimo periodo storico. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. s Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha escluso l'identità del fatto in ragione del rilievo di una parziale eterogeneità della composizione soggettiva delle associazioni criminose di cui il ricorrente fece parte, riportando poi le plurime condanne. I-la quindi aggiunto che i gruppi associativi diversi devono essere considerati quali articolazioni criminali, distinte e autonome, operanti in un contesto spazio-temporale contiguo. Tanto asserito, non ha però in alcun modo dato conto in cosa sia consistita la dedotta parziale eterogeneità della composizione soggettiva dei gruppi criminali e non ha approfondito il senso dell'espressione con cui ha indicato nei diversi gruppi delle articolazioni criminali, seppure distinte e autonome, lasciando intendere o comunque facendo residuare il dubbio che con il termine articolazioni si possa aver riferimento a partizioni di una compagine più ampia ma unica. Ciò anche in ragione del fatto che il ruolo associativo del ricorrente fu comunque sempre unico, ossa di "intermediario nelle estorsioni praticare ai danni delle imprese coinvolte nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria" (fl. 1). Si è quindi di fronte ad una carenza di motivazione perché non sono illustrate, con la necessaria compiutezza, le ragioni che hanno irdotto ad escludere che le condanne si riferiscano tutte ad uno stesso fatto associativo, tenendo conto, per espressa indicazione della impugnata ordinanza, della contiguità spazio- temporale che ne contraddistinse l'attività. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vibo Valentia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Vibo Valentia. Così deciso, il 5 dicembre 2022.