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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1721/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. NA RT e dell'avv. MARENGO Parte_1
AN, elettivamente domiciliata in CORSO ROMA 15 SALUZZO, presso i difensori avv.ti
NA RT e MARENGO AN
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da memoria depositata in data 1.7.2025, e dunque: “contrariis reiectis, - disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della minore nata a Savigliano in data [...] in [...] alla Persona_1
madre , nata a [...] – Shkoder (Albania) il 14.10.1979 prevedendo che la stessa Parte_1
possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda la minore,
pagina 1 di 4 comprese quelle di maggiore interesse, con collocazione della minore stessa e sua residenza abituale presso di sé;
-prevedersi il versamento da parte del signor nato a [...] – Shkoder (Albania) in data CP_1
10.12.1973, a titolo di mantenimento della figlia minore della somma mensile di € Persona_1
400,00 o veriore somma ritenuta equa e di giustizia, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT, statuendo inoltre che le spese straordinarie, come individuate e precisate dal protocollo del
Tribunale di Torino, siano sostenute al 50% cadauno dai genitori.
Col favore di diritti, spese e onorari”.
Per parte convenuta
Il convenuto è rimasto contumace
Per il Pubblico Ministero
Si accolga il ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Albania il 14.5.2008, matrimonio il cui scioglimento è stato pronunciato con sentenza del 7.5.2019 del Tribunale di Scutari (Albania) il quale ha dichiarato la propria incompetenza, per mancanza di giurisdizione, a decidere sull'affidamento della figlia minore e sul suo mantenimento.
La minore è nata dal matrimonio il 19.1.2012, a Savigliano. Persona_1
Con ricorso ex art. 473-bis.14 e ss. c.p.c., erroneamente iscritto come “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” anziché come “Modifica delle condizioni di divorzio”, depositato in data 29.7.2024, la sig.ra ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti relativi Parte_1 all'affidamento, alla collocazione, alla determinazione del regime di visita e alla previsione di un contributo al mantenimento per la figlia.
La parte convenuta non si è costituita nel termine assegnato ed è stata dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza celebrata il 14.1.2025, con ordinanza in pari data è stata fissata successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni e rimessa la causa al Collegio per la decisione, il Collegio ha disposto – con ordinanza collegiale del 12.4.2025 – la rimessione della causa in istruttoria per l'ascolto della figlia minore.
pagina 2 di 4 Esperito l'ascolto della figlia minore all'udienza del 15.5.2025, assegnato termine alla parte ricorrente per la disamina del verbale di udienza e la formulazione di eventuali osservazioni, alla successiva udienza del 30.9.2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda di “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” spiegata dalla ricorrente deve essere riqualificata come domanda di
“Modifica delle condizioni di divorzio”, essendo intervenuta tra le parti sentenza albanese di scioglimento del matrimonio, che spiega piena efficacia nel nostro ordinamento.
Ciò premesso, vanno esaminate e decise le domande relative all'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia minore nata dal matrimonio, domande sulle quali il Tribunale albanese ha ritenuto di non potersi pronunciare per ragioni di giurisdizione.
Orbene, il conclamato disinteresse del padre sotto ogni profilo – educativo, morale, materiale e persino processuale – giustifica l'accoglimento della richiesta materna di affidamento super esclusivo.
La stessa figlia, sentita in udienza di ascolto, ha dichiarato: “Sono n Savigliano Persona_1
19.1.2012, adr per fortuna vivo con mia mamma. Frequento la 2° media, pratico la pallacanestro, sento mio padre per telefono, però l'ultima volta che lo ho visto in presenza circa 2 anni fa;
mi dice che non può venire a trovarmi;
so che attualmente è in carcere in Albania ; adr mia mamma lavora molto, però mi segue sia per la scuola che per la mia vita privata;
come ho detto con lei mi trovo proprio bene”.
La ricorrente ha peraltro evidenziato – senza essere smentita da una differente prospettazione di controparte – che il convenuto, già dall'anno 2018, ha totalmente abbandonato la propria famiglia per far ritorno in Albania senza più curarsi in alcun modo della propria famiglia, della propria moglie e della figlia.
Quanto sopra, come detto, giustifica l'affidamento super esclusivo o rafforzato della minore alla madre, con conseguente collocazione presso di lei. Qualsivoglia altro regime di affidamento sarebbe infatti pregiudizievole per la ragazza, impedendo l'assunzione di importanti decisioni nel suo interesse.
Il diritto di visita paterno potrà essere esercitato solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà della figlia, stante anche l'età della medesima e la sua capacità di discernimento.
Quanto al contributo economico, in mancanza di qualsivoglia informazione economico patrimoniale e lavorativa relativa al convenuto, e tenuto conto della situazione della ricorrente quale emerge dagli atti e dai documenti prodotti, nonché dell'età e delle presumibili esigenze della minore, pare congruo ed equo porre in capo al sig. una somma mensile di euro 350,00, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, per contribuire al mantenimento della stessa.
pagina 3 di 4 La maggior somma richiesta dalla madre non pare allo stato giustificata da particolari esigenze della fanciulla, dovendosi anche tenere conto del fatto che la ricorrente percepirà in via esclusiva l'assegno unico universale, avendo ottenuto l'affidamento super esclusivo. Ella inoltre svolge regolare attività lavorativa e può contribuire alle esigenze della figlia.
Le spese di lite
In mancanza di altre domande vanno regolate le spese di lite.
Tali spese seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico integrale del convenuto nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori minimi tabellari previsti dal decreto 13.8.2022 n. 147 per le controversie contenziose di valore indeterminabile, quali quella in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis.14 e ss. c.p.c.,
a parziale modifica e ad integrazione della sentenza di scioglimento del matrimonio del 7.5.2019 del
Tribunale di Scutari (Albania):
AFFIDA la figlia minore nata il [...] in Savigliano, in [...] esclusiva rafforzata alla Persona_1
madre, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva tutte le decisioni attinenti la minore, comprese quelle di maggiore importanza, relative ad esempio ad istruzione, educazione e cura,
DISPONE che il padre possa vedere la figlia solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà della figlia stessa, stante l'età,
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Per_1 Pt_1 figlia entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Per_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative anche non previamente concordate, purché documentate;
CONDANNA il convenuto sig. a rimborsare alla ricorrente sig.ra le spese di lite, che si Per_1 Pt_1 liquidano, ai valori minimi tabellari, in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 09/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Nocco dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1721/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. NA RT e dell'avv. MARENGO Parte_1
AN, elettivamente domiciliata in CORSO ROMA 15 SALUZZO, presso i difensori avv.ti
NA RT e MARENGO AN
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da memoria depositata in data 1.7.2025, e dunque: “contrariis reiectis, - disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della minore nata a Savigliano in data [...] in [...] alla Persona_1
madre , nata a [...] – Shkoder (Albania) il 14.10.1979 prevedendo che la stessa Parte_1
possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda la minore,
pagina 1 di 4 comprese quelle di maggiore interesse, con collocazione della minore stessa e sua residenza abituale presso di sé;
-prevedersi il versamento da parte del signor nato a [...] – Shkoder (Albania) in data CP_1
10.12.1973, a titolo di mantenimento della figlia minore della somma mensile di € Persona_1
400,00 o veriore somma ritenuta equa e di giustizia, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT, statuendo inoltre che le spese straordinarie, come individuate e precisate dal protocollo del
Tribunale di Torino, siano sostenute al 50% cadauno dai genitori.
Col favore di diritti, spese e onorari”.
Per parte convenuta
Il convenuto è rimasto contumace
Per il Pubblico Ministero
Si accolga il ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Albania il 14.5.2008, matrimonio il cui scioglimento è stato pronunciato con sentenza del 7.5.2019 del Tribunale di Scutari (Albania) il quale ha dichiarato la propria incompetenza, per mancanza di giurisdizione, a decidere sull'affidamento della figlia minore e sul suo mantenimento.
La minore è nata dal matrimonio il 19.1.2012, a Savigliano. Persona_1
Con ricorso ex art. 473-bis.14 e ss. c.p.c., erroneamente iscritto come “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” anziché come “Modifica delle condizioni di divorzio”, depositato in data 29.7.2024, la sig.ra ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti relativi Parte_1 all'affidamento, alla collocazione, alla determinazione del regime di visita e alla previsione di un contributo al mantenimento per la figlia.
La parte convenuta non si è costituita nel termine assegnato ed è stata dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza celebrata il 14.1.2025, con ordinanza in pari data è stata fissata successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni e rimessa la causa al Collegio per la decisione, il Collegio ha disposto – con ordinanza collegiale del 12.4.2025 – la rimessione della causa in istruttoria per l'ascolto della figlia minore.
pagina 2 di 4 Esperito l'ascolto della figlia minore all'udienza del 15.5.2025, assegnato termine alla parte ricorrente per la disamina del verbale di udienza e la formulazione di eventuali osservazioni, alla successiva udienza del 30.9.2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda di “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” spiegata dalla ricorrente deve essere riqualificata come domanda di
“Modifica delle condizioni di divorzio”, essendo intervenuta tra le parti sentenza albanese di scioglimento del matrimonio, che spiega piena efficacia nel nostro ordinamento.
Ciò premesso, vanno esaminate e decise le domande relative all'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia minore nata dal matrimonio, domande sulle quali il Tribunale albanese ha ritenuto di non potersi pronunciare per ragioni di giurisdizione.
Orbene, il conclamato disinteresse del padre sotto ogni profilo – educativo, morale, materiale e persino processuale – giustifica l'accoglimento della richiesta materna di affidamento super esclusivo.
La stessa figlia, sentita in udienza di ascolto, ha dichiarato: “Sono n Savigliano Persona_1
19.1.2012, adr per fortuna vivo con mia mamma. Frequento la 2° media, pratico la pallacanestro, sento mio padre per telefono, però l'ultima volta che lo ho visto in presenza circa 2 anni fa;
mi dice che non può venire a trovarmi;
so che attualmente è in carcere in Albania ; adr mia mamma lavora molto, però mi segue sia per la scuola che per la mia vita privata;
come ho detto con lei mi trovo proprio bene”.
La ricorrente ha peraltro evidenziato – senza essere smentita da una differente prospettazione di controparte – che il convenuto, già dall'anno 2018, ha totalmente abbandonato la propria famiglia per far ritorno in Albania senza più curarsi in alcun modo della propria famiglia, della propria moglie e della figlia.
Quanto sopra, come detto, giustifica l'affidamento super esclusivo o rafforzato della minore alla madre, con conseguente collocazione presso di lei. Qualsivoglia altro regime di affidamento sarebbe infatti pregiudizievole per la ragazza, impedendo l'assunzione di importanti decisioni nel suo interesse.
Il diritto di visita paterno potrà essere esercitato solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà della figlia, stante anche l'età della medesima e la sua capacità di discernimento.
Quanto al contributo economico, in mancanza di qualsivoglia informazione economico patrimoniale e lavorativa relativa al convenuto, e tenuto conto della situazione della ricorrente quale emerge dagli atti e dai documenti prodotti, nonché dell'età e delle presumibili esigenze della minore, pare congruo ed equo porre in capo al sig. una somma mensile di euro 350,00, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, per contribuire al mantenimento della stessa.
pagina 3 di 4 La maggior somma richiesta dalla madre non pare allo stato giustificata da particolari esigenze della fanciulla, dovendosi anche tenere conto del fatto che la ricorrente percepirà in via esclusiva l'assegno unico universale, avendo ottenuto l'affidamento super esclusivo. Ella inoltre svolge regolare attività lavorativa e può contribuire alle esigenze della figlia.
Le spese di lite
In mancanza di altre domande vanno regolate le spese di lite.
Tali spese seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico integrale del convenuto nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori minimi tabellari previsti dal decreto 13.8.2022 n. 147 per le controversie contenziose di valore indeterminabile, quali quella in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis.14 e ss. c.p.c.,
a parziale modifica e ad integrazione della sentenza di scioglimento del matrimonio del 7.5.2019 del
Tribunale di Scutari (Albania):
AFFIDA la figlia minore nata il [...] in Savigliano, in [...] esclusiva rafforzata alla Persona_1
madre, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva tutte le decisioni attinenti la minore, comprese quelle di maggiore importanza, relative ad esempio ad istruzione, educazione e cura,
DISPONE che il padre possa vedere la figlia solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà della figlia stessa, stante l'età,
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Per_1 Pt_1 figlia entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Per_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative anche non previamente concordate, purché documentate;
CONDANNA il convenuto sig. a rimborsare alla ricorrente sig.ra le spese di lite, che si Per_1 Pt_1 liquidano, ai valori minimi tabellari, in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 09/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Nocco dott.ssa Roberta Bonaudi
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