Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
REP0 3496 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.16334/00 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.7859 Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Rep. Dott. Alberto SPANO' Consigliere Ud. 20.11.02 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NT AN, elettivamente domiciliata in Roma alla via Lunigiana,6 presso l'avv. Carmelo D'Agostino, rappresentata e difesa giusta delega a margine dall'avv. Pietro Intilisano;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. in persona del Dirigente Generale dott. Pasquale Acconcia, rappressentato e difeso dagli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti in virtù di procura per notar 4727 del 2/8/2000, rep. 549111 Angelo Scutove con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre, n. 144;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 794 del 18.2.2000, R.g. Me 140/27. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18.2.2000 il Tribunale di Messina, decidendo sull'appello proposto dall'INAIL nei confronti di IN SA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda volta a mantenere la rendita per inabilità, conseguente ad un infortunio sul lavoro al ginocchio destro, soppressa per revisione il 25.4.1994. Osservava in motivazione che la CTU di appello aveva motivato la riduzione dell'inabilità al 5% sul normotrofismo muscolare della coscia destra che costituiva prova inequivocabile dell'uso normale dell'arto. Assumeva anche che non poteva tenersi conto delle allegazioni della CT di parte fondate su dati radiografici, in quanto la IN era stata invitata dal CTU a sottoporsi a radiografia del ginocchio ma non aveva provveduto, dovendosi tener conto ai fini della decisione anche del comportamento della parte. -2- Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo la IN, resiste con controricorso l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine a punti decisivi della motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) lamenta che il secondo consulente, e con esso il Tribunale, non abbia tenuto conto che in atti vi era già una radiografia, e non abbia motivato sui rilievi del consulente di parte che evidenziavano una ipotrofia dell'arto destro rispetto al sinistro di un centimetro del quadricipite, di 0,5 cm della gamba ed una ipertrofia di 0,6 cm da edema del ginocchio ed una riduzione in ampiezza dell'emirima dovuta alla asportazione di lesione meniscale, il tutto con una estensione completa del ginocchio possibile ma dolente e una riduzione a 100° della flessione. Contestava che vi fosse stato difetto di collaborazione della assicurata in quanto non le era stato richiesto di sottoporsi ad ulteriori radiografie. A Le censure sono infondate e, comunque, prive del necessario carattere della decisività. Non è censurabile sul piano logico il rilievo dato dal Tribunale alla mancanza di un nuovo accertamento radiologico, confermato dal fatto che per contestare le risultanze della consulenza di ufficio la IN ha prodotto una consulenza di parte, ma non anche una radiografia aggiornata del ginocchio. Le lievissime differenze morfologiche tra i due arti inferiori, accertate dal consulente di parte, non contrastano con il normale trofismo muscolare dell'arto -3- inferiore destro ritenuto dal CTU e dal Tribunale e non rendono illogico il giudizio conseguente del normale uso dell'arto. Né con il normale uso, e cioè con la deambulazione, contrastano la dolenzia nella completa estensione e la limitazioni della flessione del ginocchio a 100°, accertate dal consulente di parte. Le censure, comunque, sono prive del necessario carattere della decisività. Il Tribunale non ha escluso la sussistenza di postumi permanenti inabilitanti, ma ne ha limitato la misura al 5%. Se si tiene conto che la tabella allegata n. 1 al DPR n. 1124 del 1965 attribuisce il 35% di invalidità all'anchilosi completa del ginocchio, la riduzione di funzionalità dell'articolazione necessaria per il superamento della soglia invalidante è quasi di un terzo. I postumi evidenziati dal consulente di parte, anche se sussistenti, tenuto conto della non contestata possibilità di normale deambulazione, rendono manifestamente illogica la proposta valutazione al 12% necessaria per la rilevanza della censura. La ricorrente non è tenuta al rimborso delle spese ex art. 152 disp att. c.p.c..
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20.11.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Gulanolicinetti Faranda Luf the IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi- 7 MAR. 2003 W CANCEIL CANCELLIERE - 4 - love house