Sentenza 4 giugno 2010
Massime • 1
In tema di tentato furto, l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il giudice, avuto riguardo alle concrete modalità dell'azione e a tutte le circostanze di fatto desumibili dalle risultanze processuali, accerti che il reato, qualora fosse stato consumato, avrebbe cagionato alla vittima un danno di speciale tenuità. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'accertamento del giudice deve appuntarsi su un bene di valore particolarmente tenue, che sia specificamente individuato quale unico oggetto del tentato furto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2010, n. 35827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35827 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/06/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 1411
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 27373/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA CE N. IL *01/07/1969*;
avverso la sentenza n. 339/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 18/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
udito il P.G. in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 18 maggio 2009 la Corte d'Appello di Bari, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto CE BO responsabile del delitto di tentato furto aggravato ai danni di IO RO, tenendo quindi ferma la sua condanna alle pene di legge. In fatto era accaduto che il IA fosse colto dai carabinieri nell'atto di introdurre la mano nella tasca sinistra dell'impermeabile della IO\, dopo averla seguita all'uscita da un ufficio postale.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo censure riconducibili a tre motivi. Col primo motivo il ricorrente impugna, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il diniego di applicazione dell'art. 49 c.p., comma 2, reso a suo dire operante dall'assenza di denaro, e di qualsiasi altro oggetto di interesse, dalla tasca della IO\.
Col secondo motivo contesta l'applicazione dell'aggravante della destrezza, sul rilievo per cui le condizioni persona offesa, molto anziana e in precario stato di salute, non rendevano necessaria alcuna particolare abilità.
Col terzo motivo impugna, ancora sotto il duplice profilo della violazione di legge e della carenza motivazionale, l'aprioristico giudizio di inapplicabilità al furto tentato dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la causa di non punibilità costituita dall'inesistenza dell'oggetto del reato ricorre soltanto quando l'inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che nel contesto temporale in cui l'azione si svolge la cosa possa trovarsi in quel determinato luogo;
e non quando, invece, la sua mancanza sia puramente temporanea e accidentale (Cass. 8 gennaio 2009 n. 3189; Cass. 6 marzo 2007 n. 22722; Cass. 6 dicembre 2002 n. 3854/03; Cass. 11 marzo 1996 n. 8171); nel caso di specie l'entità alla cui sottrazione il IA mirava (denaro o altri oggetti di valore) non era inesistente in rerum natura, ma si trovava evidentemente in un luogo diverso dalla tasca dell'impermeabile della IO\. E nell'apprezzare l'occasionalità di tale mancanza occorre tener presente che il giudizio di impossibilità del reato ex art. 49 c.p., comma 2 - sia per inidoneità dell'azione, sia per inesistenza dell'oggetto - deve basarsi su una valutazione ex ante, dovendosi a tal fine considerare l'uso frequente delle tasche per riporvi il denaro contante o altri oggetti.
La decisione assunta in proposito dalla Corte d'Appello è dunque pienamente conforme al diritto, oltre che adeguatamente motivata. L'aggravante della destrezza si configura quando l'azione sia volta ad approfittare di qualsiasi situazione soggettiva od oggettiva atta ad eludere la vigilanza della vittima;
sicché, rientrando nella previsione normativa qualsiasi modalità dell'azione furtiva idonea a non destare l'attenzione del derubato (Cass. 1 aprile 2008 n. 19788), non può revocarsi in dubbio che l'aggravante sia applicabile a chi agisca introducendo nascostamente la mano nella tasca di un capo d'abbigliamento altrui.
A confutazione degli argomenti portati a sostegno del contrario assunto va ricordato, altresì, che la capacità di controllo alla quale deve aversi riguardo non è quella individuale della vittima, bensì quella dell'uomo medio: onde non si richiedono nell'agente particolari doti di abilità (v. da ultimo Cass. 16 marzo 2010 n. 16276); circa l'irrilevanza dell'insuccesso del tentativo, ai fini dell'applicazione dell'aggravante, vedasi Cass. 20 maggio 2009 n. 31973. Per quanto si riferisce all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, invocata dal ricorrente, la Corte non condivide il giudizio di astratta incompatibilità col delitto tentato, espresso dal giudice di merito in base ad enunciazioni giurisprudenziali tutt'altro che unanimi (in senso contrario vedasi, tra le più recenti, Cass. 22 maggio 2009 n. 39837). Va detto piuttosto che l'applicazione di detta attenuante al tentativo presuppone che il giudice, avuto riguardo alle concrete modalità dell'azione e a tutte le circostanze di fatto desumibili dalle risultanze processuali, accerti che il reato, qualora fosse stato consumato, avrebbe cagionato alla vittima un danno di speciale tenuità; ciò richiede, evidentemente, che l'apprezzamento del giudice si appunti su un bene di valore particolarmente tenue, il quale sia specificamente individuato quale unico oggetto del tentato furto: il che non è dato nel caso di specie, sicché l'attenuante non può essere applicata in concreto. La decisione assunta sul punto dalla Corte di merito va perciò confermata, sia pur correggendosene la motivazione nei modi suesposti.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2010