Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2010, n. 35827
CASS
Sentenza 4 giugno 2010

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In tema di tentato furto, l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il giudice, avuto riguardo alle concrete modalità dell'azione e a tutte le circostanze di fatto desumibili dalle risultanze processuali, accerti che il reato, qualora fosse stato consumato, avrebbe cagionato alla vittima un danno di speciale tenuità. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'accertamento del giudice deve appuntarsi su un bene di valore particolarmente tenue, che sia specificamente individuato quale unico oggetto del tentato furto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2010, n. 35827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35827
    Data del deposito : 4 giugno 2010

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