Sentenza 6 dicembre 2001
Massime • 1
Il divieto di reiterazione della sospensione dell'esecuzione di pena detentiva per la stessa condanna - previsto dall'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., nel testo riformato ex art. 1 della legge 27 maggio 1998 n. 165 - è operante anche nei casi in cui la prima sospensione sia stata ottenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge di riforma, ed anche se la nuova istanza si fondi su presupposti in precedenza irrilevanti o riguardi una misura non esistente prima della riforma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2001, n. 5597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5597 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI Presidente del 06/12/2001
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere N. 6764/2001
3. Dott. GIRONI EMILIO rel. est. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA Consigliere N. 026449/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR PP N. IL 23/02/1939
avverso ORDINANZA del 08/06/2000 CORTE APPELLO di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. M. Iannelli (conf.) Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da TU US a seguito della reiezione da parte del P.G. di Catania dell'istanza di sospensione, ex art. 656 co. 5 c.p.p., dell'esecuzione della pena inflitta con sentenza C. A.
Catania 15.1.1996, concordando sull'ostatività del disposto del comma 7 dell'articolo citato, secondo il quale la sospensione per la stessa condanna non può essere disposta più di un volta, neppure se il condannato ripropone nuova istanza in ordine a misura alternativa diversa da quella precedentemente richiesta (nella specie il TU aveva originariamente chiesto la detenzione domiciliare per ragioni di salute - ex art. 47 ter, co. 1, lett. c) O.P. - nonché l'affidamento in prova al s.s. ed aveva ottenuto la sospensione dell'esecuzione per poi vedersi le istanze respinte con ordinanza in data 9.2.2000; il predetto aveva, successivamente, proposto istanza di semilibertà e detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 bis, O.P., introdotto con legge n. 165/1998, rinnovando la richiesta di sospensione, negatagli dal P.G. di Catania).
I giudici della C.A. di Catania aderiscono nel loro provvedimento all'indirizzo già espresso da questa corte di legittimità secondo cui il disposto dell'art. 656, co. 7, c.p.p., nel testo successivo all'entrata in vigore della legge n. 165/1998 cit., ha natura di norma processuale ed è come tale operante, in ossequio al principio "tempus regit actum", anche ove il pregresso provvedimento di sospensione sia intervenuto anteriormente alla introduzione del divieto di reiterazione e precisano, per l'eventualità che tale interpretazione possa ritenersi inestensibile al caso (come quello di specie) in cui il condannato chieda con la nuova istanza una misura non contemplata dalla legge all'epoca della prima istanza, che l'ordinanza 9.2.2000 con cui questa fu rigettata deve ritenersi implicitamente comprensiva anche di una delibazione in senso negativo dell'applicabilità della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 bis, O.P. (di cui il tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto automaticamente occuparsi "ex officio"), stante il riferimento alla pericolosità sociale del TU, espressamente ritenuta contenibile solo in ambiente carcerario.
Ha proposto ricorso il difensore che, sul presupposto dell'accoglimento della tesi secondo cui il divieto di reiterazione della sospensione non opererebbe in caso di nuova richiesta concernente misura non prevista dalla disciplina anteriore alla vigenza della legge n. 165/1998, denunzia erronea applicazione della legge osservando che il tribunale di sorveglianza è chiamato a provvedere solo su istanza di parte, ex art. 57 O.P., e che, pertanto, esso non avrebbe, nell'ordinanza pronunziata il 9.2.2000, in alcun modo potuto delibare su di un'istanza mai proposta;
ne' tale delibazione potrebbe ritenersi sottesa al rigetto dell'istanza di affidamento in prova, attesa la diversità dei presupposti delle diverse misure in discussione.
Il ricorso è infondato.
Deve, anzitutto, rilevarsi che il ricorrente muove da una premessa inesatta, non potendosi ritenere, in base al tenore dell'ordinanza impugnata, che il giudice dell'esecuzione abbia statuito l'inoperatività del divieto di cui all'art. 656, co. 7, c.p.p. in caso di richiesta di misura non prevista anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 165/1968, risultando dalla parte motiva del provvedimento che la corte territoriale si è limitata a prospettarsi tale tesi in via di possibile obiezione ("SI potrebbe obiettare....") senza, tuttavia, risolvere la questione ed adottando, conclusivamente, la propria decisione in base al rilievo che, in ogni caso, la nuova istanza dovesse ritenersi già implicitamente disattesa con il provvedimento di rigetto della precedente richiesta. Ciò chiarito, l'orientamento giurisprudenziale già richiamato dal giudice "a quo" in punto di estensione del divieto di reiterazione della sospensione dell'esecuzione anche all'ipotesi in cui la pregressa sospensione sia avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 165/1998 (Cass., sez. 1^, 29.3.1999, Spinelli, Arch. Nuova proc. pen., 1999, 373; 30.11.1998, De Fazio, Ced Cass., rv. 212106) ed, altresì, al caso che la nuova istanza sia stata presentata prima della vigenza della legge citata (Cass., sez. 1^, 15.12.1998, Galluccio, Ced Cass., rv. 212713) deve ritenersi valido anche ove la nuova istanza riguardi una misura non prevista all'epoca di proposizione della prima istanza o, più precisamente (con riferimento al caso di specie), l'ampliamento dell'ambito applicativo di una misura già esistente, atteso il tenore incondizionato ed omnicomprensivo del divieto di reiterazione, includente sia il caso che la nuova istanza riguardi una misura diversa da quella precedentemente richiesta (senza distinzione tra misure preesistenti o di nuova istituzione) sia quello, più pertinente alla fattispecie concreta, di nuova istanza relativa alla medesima misura ma diversamente motivata.
Attesa la valenza pregiudiziale di quanto sin qui esposto, il ricorso va rigettato, con assorbimento della censura sul punto dell'implicita delibazione negativa circa l'applicabilità della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 bis, O.P.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2002