Sentenza 27 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità non si applica al delitto tentato, in quanto il danno patrimoniale non è elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa. (Fattispecie in tema di tentato furto).
Commentario • 1
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2010, n. 11923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11923 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 27/01/2010
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - N. 209
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 23675/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UO UA, N. IL 02/03/1963;
avverso la sentenza n. 4389/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2010 la relazione fatto dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19-9-2008 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Nola nei confronti di UO AL, condannato perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7 (perché in concorso con altro coimputato,aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una serranda, sottraendola alla curatela del fallimento della ditta "3R3" che legittimamente la deteneva, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà, ossia per l'intervento dei Carabinieri, con aggravante descritta in rubrica, in Saviano il 9-3-2007, con recidiva.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 62 c.p., n.
4. A sostegno del gravame il ricorrente rilevava che la Corte aveva respinto la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 4 affermando che la speciale tenuità del danno patrimoniale non era desumibile,e censurava tale valutazione, evidenziando che la valutazione di particolare tenuità del danno appare di carattere oggettivo(era inerente alle fasce di una serranda) onde non erano necessarie specifiche deduzioni da parte appellante, mentre in ogni caso l'A.G. avrebbe potuto valutare la situazione in base al verbale di sequestro agli atti. Inoltre il difensore rilevava che l'illogicità della motivazione era rappresentata dall'osservazione che il valore patrimoniale dei beni sottratti non risultava dagli atti, e d'altro canto rilevava che la Corte avrebbe potuto escludere la tenuità del danno ma non definirlo in suscettibile di valutazione.
Alla stregua di detti rilievi il difensore riteneva erronea l'applicazione della legge penale, data l'affermazione di insussistenza della menzionata attenuante, e concludeva chiedendo l'annullamento della impugnata sentenza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente privo di fondamento. Invero secondo giurisprudenza di legittimità, per cui si richiama sentenza di questa Corte - Sez. 5 - 30 marzo 2006, n. 11142, Buonarota ed altri - RV233885 "In tema di reati contro il patrimonio, l'attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62, c.p. comma 1, n. 4) non si applica al delitto tentato(nella specie tentato furto), posto che il danno patrimoniale non è elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa".
Conseguentemente le argomentazioni indirizzate a censurare la motivazione della impugnata sentenza circa la applicabilità della richiesta attenuante, restano inammissibili in questa sede, essendo articolate in fatto e in ipotesi che preclude l'applicazione dell'art. 62 c.p., n.
4. La Corte deve pertanto dichiarare l'inammissibilità del ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene di dover determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.0000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010