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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/09/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr.ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 201/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.02.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Reggio Calabria, via Fra' Gesualdo Melacrinò, presso lo studio dell'avv. Lucio Strangio, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nizzari in virtù di mandato in atti
–appellante-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Barberini n. 36, presso lo studio degli avv.ti Antonio Colavincenzo e
Alessandro Spinella dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata- oggetto: solo danni a cose - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palmi n. 837/2019, pubblicata il 17.09.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
31.01.2025, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “con le presenti note di trattazione scritta l'appellante sig.ra rappresentata e difesa Parte_1 come in atti impugna e contesta quanto dedotto ed eccepito dall'appellata
[...] nel proprio scritto difensivo poiché infondato in fatto ed in diritto, e Controparte_1 riportandosi a tutti gli atti prodotti ed i verbali di causa, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori per come formulati nell'atto introduttivo del giudizio”;
Mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data Contr 21.01.2025, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “ richiamata la comparsa di costituzione e risposta, cui ci si riporta integralmente, richiamati i verbali di causa, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Precisa le conclusioni richiamando quelle estese nella propria comparsa di costituzione e risposta e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire
[...]
“dichiarare, ex artt. 130 ss. Codice del Consumo nonché degli artt. 1490 ss. c.c., la risoluzione del contratto di trasferimento di proprietà avente ad oggetto il veicolo Audi
A1, Tg EF201CY con conseguente restituzione e rimborso del prezzo di vendita, oltre risarcimento del danno patrimoniale e morale per la complessiva somma pari ad €.
25.952,23 (o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi di legge); in via subordinata, accertare e dichiarare che i danni subiti dall'attrice in seguito all'inutilizzabilità dell'autovettura Audi
pag. 2/10 A1, Tg EF201CY sono ascrivibili ex art. 2043 e ss. c.c. alla società convenute e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di €.25.952,23 salvo diversa quantificazione che il G.I. riterrà di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Esponeva parte attrice:
- che, in data 25.10.2010, il di lei fratello, , aveva Parte_2 stipulato un contratto di locazione con facoltà di acquisto avente ad oggetto l'autovettura Audi A1, Tg. EF201CY;
-che, a seguito del prematuro decesso del germano, avvenuto in data
26.09.2012, aveva riscattato, anticipatamente, la sopra specificata vettura versando l'importo complessivo di €.16.637,62;
-che, in data 31.10.13, durante una manovra di parcheggio, l'auto de quo era
“andata in blocco” ed era stata costretta a richiedere soccorso stradale ed intervento meccanico presso il Centro assistenza “Audi A&V Motori di
Avenoso”;
-che, nell'occasione, l'officina aveva diagnosticato la “meccatronica difettosa” del cambio automatico DGS 7 effettuando, in garanzia, un intervento
“tampone” su indicazione della Controparte_1
-che, in data 16.12.2013, a causa di un forte rumore metallico proveniente dal cambio, si era recata nuovamente presso il Centro assistenza “Audi A&V
Motori di Avenoso” ove veniva eseguito un altro intervento sulla vettura;
-che, infine, nel mese di aprile 2015, nell'effettuare una manovra di sorpasso sull'autostrada SA/RC, l'autovettura aveva perso, improvvisamente, potenza e trazione costringendola a ricoverarla presso l'autofficina Rechichi Motors
S.r.l., autorizzata Audi, ove, avevano provveduto ad effettuare con “azione
34F4” la sostituzione dell'olio sintetico del cambio con olio di tipo minerale;
-che, considerate le persistenti anomalie (costante rumorosità metallica durante il passaggio dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza marcia;
strappi di trasmissione;
perdita di trazione) aveva provveduto a far periziare la macchina da un tecnico di fiducia che aveva accertato la presenza di vizi occulti persistenti sin dalla messa in strada dell'auto;
-di avere richiesto alla Wolkswagen Group Italia S.p.a., con nota del
5.05.2016, di effettuare gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi;
pag. 3/10 -che, nel mese di luglio 2016, l'officina del Centro Audi A&V Motori di
Avenoso, a seguito delle dovute verifiche, aveva comunicato la necessità di sostituzione integrale del cambio, stilando un preventivo di spesa di €.
4.334,81;
-che, stante l'evidente vizio di conformità della cosa venduta (cambio difettoso), tempestivamente denunciato al momento della scoperta e non eliminato dalla venditrice, aveva diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di trasferimento della proprietà stipulato con la , con CP_1 conseguente restituzione del prezzo versato, oltre risarcimento dei danni patrimoniali e morali, ai sensi degli artt. 130 e ss. del Codice del consumo e degli artt. 1490 e ss. del c.c., per l'importo complessivo di €.25.952,23 ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni patiti ex art. 2043 c.c..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare, il proprio difetto di titolarità passiva per essere “mero distributore” (e, quindi, né venditore né produttore della vettura oggetto di causa) in di veicoli a marchio , Audi, e CP_1 CP_1 CP_3 CP_4 [...]
e, quindi, non responsabile né in via contrattuale (per Controparte_5 pretesi vizi di conformità del veicolo) né in via extracontrattuale (per danni derivanti da prodotto difettoso); nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda con richiesta di rigetto e vittoria di spese legali.
Con ordinanza del 16.07.2019, il Tribunale di Palmi “… ritenuto che debba essere decisa in via pregiudiziale la questione relativa alla carenza della c.d. “titolarità passiva” sollevata dalla convenut fissava l'udienza del Controparte_1
17.09.2019 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
In tale data, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa veniva decisa con contestuale lettura della motivazione e del dispositivo con il quale il Giudice di primo grado dichiarava inammissibile la domanda giudiziale per carenza di legittimazione passiva della Controparte_1 condannando parte attrice alla rifusione delle spese giudiziali in
[...] favore della convenuta.
pag. 4/10 Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma Parte_1 con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare,
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., nel merito, la sua infondatezza con richiesta di rigetto e conferma della gravata sentenza.
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 27199 del 16/11/2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
pag. 5/10 Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. , peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché
l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c..
Tanto premesso, l'appello è comunque infondato nel merito e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva della convenuta in violazione dell'art. 116 del codice del consumo che, in attuazione della
Direttiva CEE n. 85/374 art. 3 “ritiene responsabile, alla stregua del produttore, il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, qualora abbia omesso di comunicare al danneggiato l'identità e il domicilio del soggetto che ha fabbricato il prodotto” sicché “il distributore, al fine di liberarsi da ogni obbligo risarcitorio, è tenuto a comunicare al consumatore i dati del produttore responsabile”.
Adduce che “il distributore, al fine di liberarsi da ogni obbligo risarcitorio, è tenuto a comunicare al consumatore i dati del produttore responsabile” e che “il Tribunale di
Palmi ritenendo di poterne ricavare l'identità del produttore dal libretto di circolazione del veicolo è incorso esso stesso in un macroscopico errore”.
Insiste, quindi, affinché questa Corte, riconosciuta la titolarità passiva della accolga la domanda attrice così come Controparte_1 proposta con l'atto introduttivo.
La doglianza non può trovare accoglimento.
In linea generale, deve precisarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore - in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio) - quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in pag. 6/10 dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica
(cfr. Cass. 31/5/2005, n. 11612; Cass. 17/12/2009 n. 26514; Cass. 5/2/2015
n. 2115; Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-07-2017, n. 18610).
Sotto il primo profilo, a fronte delle contestazioni della convenuta – la quale sin dall'atto di costituzione in giudizio ha negato la sussistenza di alcun rapporto contrattuale diretto con l'attrice, allegando di non occuparsi della vendita di veicoli ai clienti finali ma di essere importatrice e distributrice sul territorio italiano di veicoli nuovi CP_ a marchio , Audi, e e di CP_1 CP_4 Controparte_5 svolgere attività che consiste nell'acquisto delle autovetture dalla casa costruttrice e nella successiva rivendita alle concessionarie della propria rete distributiva dislocate sul territorio nazionale (soggetti giuridici distinti ed autonomi rispetto a Controparte_1
– parte attrice non solo non ha allegato né dimostrato che
[...]
l'acquisto dell'autovettura sia avvenuto presso la Controparte_1 ma, dalla documentazione in atti, emerge che il venditore della vettura
[...]
è l' con sede in Roma. Controparte_6
Conseguentemente, in mancanza di un rapporto contrattuale diretto intercorrente tra le parti, deve concordarsi con il primo Giudice laddove ha rilevato la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
non potendo la stessa essere ritenuta inadempiente in relazione ad un
[...] contratto di compravendita tra altri intercorso, atteso che nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita ha una propria autonomia che non consente di trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria del compratore danneggiato (Cass. n. 12577/1995).
Nondimeno, anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta nei confronti della convenuta non poteva che essere disattesa, non avendo parte attrice, a fronte di specifiche contestazioni sul punto, dimostrato la qualità di produttore del bene in capo alla né dato Controparte_1 prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile in capo a quest'ultima, ossia dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e di quello oggettivo (condotta, nesso di causalità tra condotta ed evento e danno ingiusto).
Priva di fondamento è, poi, l'asserita violazione dell'art. 116 del Codice del consumo, come lamentata dall'appellante, considerato che il citato articolo pag. 7/10 prevede, al comma 1, la sottoposizione del fornitore (cioè, colui il quale distribuisce il prodotto nell'esercizio di una attività commerciale) a responsabilità quando il produttore non sia individuato, oppure quando il fornitore, trascorso un periodo di tre mesi dalla richiesta del danneggiato, non abbia comunicato all'interessato l'identità ed il domicilio del produttore.
In altri termini, la responsabilità alla quale è sottoposto il fornitore sorge solo quando il produttore non sia individuato o abbia omesso di ottemperare ad un preciso dovere, cioè, comunicare al danneggiato, entro un ristretto lasso di tempo (tre mesi) dalla richiesta, l'identità ed il domicilio di chi abbia prodotto il bene difettoso allo scopo di consentirgli di individuare più facilmente il soggetto contro il quale proporre l'azione risarcitoria.
Nella specie, come correttamente rilevato dal primo Giudice non è ravvisabile nessuna delle due ipotesi “… risulta inequivocamente, ex actis, che la convenut distributore in Italia di veicoli a marchio AUDI, non Controparte_1
è: né l'originario proprietario, che è invece con sede in Controparte_7
Milano alla Via C.I. Petitti n. 15” (v. sub. C.
2.1 e C.
2.3 nel “libretto di circolazione” allegato n. 1 alla memoria attoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.) né il diretto venditore, che
è invece con sede in Roma alla Via Appia Nuova, n. 803” (v. Controparte_6
“visura PRA” allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta); né il produttore, che è invece “AUDI” (v. sub. D.1 nel “libretto di circolazione” allegato n. 1 alla memoria attoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.”.
Alcuna incertezza, quindi, in ordine all'effettivo produttore del veicolo – laddove nel libretto di circolazione è testualmente scritto “costruttore Audi” - così come non risulta in atti che parte attrice, nell'incertezza del produttore, abbia formulato richiesta diretta all'individuazione dello stesso e che, questa, sia rimasta inevasa.
Con l'ovvia conseguenza che la distributrice/ importatrice in CP_8
della vettura acquistata ma non produttrice della stessa non avrebbe, CP_1 comunque, potuto essere ritenuta responsabile del danno denunciato, al posto del produttore.
D'altra parte, la diversità di marchio e di nome rende irrilevante la questione della responsabilità del soggetto che, pur non essendo produttore, si presenti come tale apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo (C.C. n. 26135 del 07/09/2023).
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma integrale della gravata sentenza. pag. 8/10 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento
Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 567,00
Fase introduttiva del giudizio €. 461,00
Fase trattazione €. 922,00
Fase decisoria €. 956,00
Totale compenso tabellare €. 2.906,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
pag. 9/10 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Palmi n. 837/2019, pubblicata il 17.09.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese legali del Parte_1 presente grado, in favore della in persona Controparte_1 del legale rappresentante, quantificate in €. 2.906,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr.ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 201/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.02.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Reggio Calabria, via Fra' Gesualdo Melacrinò, presso lo studio dell'avv. Lucio Strangio, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nizzari in virtù di mandato in atti
–appellante-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Barberini n. 36, presso lo studio degli avv.ti Antonio Colavincenzo e
Alessandro Spinella dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata- oggetto: solo danni a cose - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palmi n. 837/2019, pubblicata il 17.09.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
31.01.2025, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “con le presenti note di trattazione scritta l'appellante sig.ra rappresentata e difesa Parte_1 come in atti impugna e contesta quanto dedotto ed eccepito dall'appellata
[...] nel proprio scritto difensivo poiché infondato in fatto ed in diritto, e Controparte_1 riportandosi a tutti gli atti prodotti ed i verbali di causa, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori per come formulati nell'atto introduttivo del giudizio”;
Mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data Contr 21.01.2025, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “ richiamata la comparsa di costituzione e risposta, cui ci si riporta integralmente, richiamati i verbali di causa, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Precisa le conclusioni richiamando quelle estese nella propria comparsa di costituzione e risposta e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire
[...]
“dichiarare, ex artt. 130 ss. Codice del Consumo nonché degli artt. 1490 ss. c.c., la risoluzione del contratto di trasferimento di proprietà avente ad oggetto il veicolo Audi
A1, Tg EF201CY con conseguente restituzione e rimborso del prezzo di vendita, oltre risarcimento del danno patrimoniale e morale per la complessiva somma pari ad €.
25.952,23 (o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi di legge); in via subordinata, accertare e dichiarare che i danni subiti dall'attrice in seguito all'inutilizzabilità dell'autovettura Audi
pag. 2/10 A1, Tg EF201CY sono ascrivibili ex art. 2043 e ss. c.c. alla società convenute e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di €.25.952,23 salvo diversa quantificazione che il G.I. riterrà di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Esponeva parte attrice:
- che, in data 25.10.2010, il di lei fratello, , aveva Parte_2 stipulato un contratto di locazione con facoltà di acquisto avente ad oggetto l'autovettura Audi A1, Tg. EF201CY;
-che, a seguito del prematuro decesso del germano, avvenuto in data
26.09.2012, aveva riscattato, anticipatamente, la sopra specificata vettura versando l'importo complessivo di €.16.637,62;
-che, in data 31.10.13, durante una manovra di parcheggio, l'auto de quo era
“andata in blocco” ed era stata costretta a richiedere soccorso stradale ed intervento meccanico presso il Centro assistenza “Audi A&V Motori di
Avenoso”;
-che, nell'occasione, l'officina aveva diagnosticato la “meccatronica difettosa” del cambio automatico DGS 7 effettuando, in garanzia, un intervento
“tampone” su indicazione della Controparte_1
-che, in data 16.12.2013, a causa di un forte rumore metallico proveniente dal cambio, si era recata nuovamente presso il Centro assistenza “Audi A&V
Motori di Avenoso” ove veniva eseguito un altro intervento sulla vettura;
-che, infine, nel mese di aprile 2015, nell'effettuare una manovra di sorpasso sull'autostrada SA/RC, l'autovettura aveva perso, improvvisamente, potenza e trazione costringendola a ricoverarla presso l'autofficina Rechichi Motors
S.r.l., autorizzata Audi, ove, avevano provveduto ad effettuare con “azione
34F4” la sostituzione dell'olio sintetico del cambio con olio di tipo minerale;
-che, considerate le persistenti anomalie (costante rumorosità metallica durante il passaggio dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza marcia;
strappi di trasmissione;
perdita di trazione) aveva provveduto a far periziare la macchina da un tecnico di fiducia che aveva accertato la presenza di vizi occulti persistenti sin dalla messa in strada dell'auto;
-di avere richiesto alla Wolkswagen Group Italia S.p.a., con nota del
5.05.2016, di effettuare gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi;
pag. 3/10 -che, nel mese di luglio 2016, l'officina del Centro Audi A&V Motori di
Avenoso, a seguito delle dovute verifiche, aveva comunicato la necessità di sostituzione integrale del cambio, stilando un preventivo di spesa di €.
4.334,81;
-che, stante l'evidente vizio di conformità della cosa venduta (cambio difettoso), tempestivamente denunciato al momento della scoperta e non eliminato dalla venditrice, aveva diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di trasferimento della proprietà stipulato con la , con CP_1 conseguente restituzione del prezzo versato, oltre risarcimento dei danni patrimoniali e morali, ai sensi degli artt. 130 e ss. del Codice del consumo e degli artt. 1490 e ss. del c.c., per l'importo complessivo di €.25.952,23 ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni patiti ex art. 2043 c.c..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare, il proprio difetto di titolarità passiva per essere “mero distributore” (e, quindi, né venditore né produttore della vettura oggetto di causa) in di veicoli a marchio , Audi, e CP_1 CP_1 CP_3 CP_4 [...]
e, quindi, non responsabile né in via contrattuale (per Controparte_5 pretesi vizi di conformità del veicolo) né in via extracontrattuale (per danni derivanti da prodotto difettoso); nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda con richiesta di rigetto e vittoria di spese legali.
Con ordinanza del 16.07.2019, il Tribunale di Palmi “… ritenuto che debba essere decisa in via pregiudiziale la questione relativa alla carenza della c.d. “titolarità passiva” sollevata dalla convenut fissava l'udienza del Controparte_1
17.09.2019 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
In tale data, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa veniva decisa con contestuale lettura della motivazione e del dispositivo con il quale il Giudice di primo grado dichiarava inammissibile la domanda giudiziale per carenza di legittimazione passiva della Controparte_1 condannando parte attrice alla rifusione delle spese giudiziali in
[...] favore della convenuta.
pag. 4/10 Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma Parte_1 con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare,
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., nel merito, la sua infondatezza con richiesta di rigetto e conferma della gravata sentenza.
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 27199 del 16/11/2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
pag. 5/10 Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. , peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché
l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c..
Tanto premesso, l'appello è comunque infondato nel merito e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva della convenuta in violazione dell'art. 116 del codice del consumo che, in attuazione della
Direttiva CEE n. 85/374 art. 3 “ritiene responsabile, alla stregua del produttore, il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, qualora abbia omesso di comunicare al danneggiato l'identità e il domicilio del soggetto che ha fabbricato il prodotto” sicché “il distributore, al fine di liberarsi da ogni obbligo risarcitorio, è tenuto a comunicare al consumatore i dati del produttore responsabile”.
Adduce che “il distributore, al fine di liberarsi da ogni obbligo risarcitorio, è tenuto a comunicare al consumatore i dati del produttore responsabile” e che “il Tribunale di
Palmi ritenendo di poterne ricavare l'identità del produttore dal libretto di circolazione del veicolo è incorso esso stesso in un macroscopico errore”.
Insiste, quindi, affinché questa Corte, riconosciuta la titolarità passiva della accolga la domanda attrice così come Controparte_1 proposta con l'atto introduttivo.
La doglianza non può trovare accoglimento.
In linea generale, deve precisarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore - in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio) - quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in pag. 6/10 dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica
(cfr. Cass. 31/5/2005, n. 11612; Cass. 17/12/2009 n. 26514; Cass. 5/2/2015
n. 2115; Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-07-2017, n. 18610).
Sotto il primo profilo, a fronte delle contestazioni della convenuta – la quale sin dall'atto di costituzione in giudizio ha negato la sussistenza di alcun rapporto contrattuale diretto con l'attrice, allegando di non occuparsi della vendita di veicoli ai clienti finali ma di essere importatrice e distributrice sul territorio italiano di veicoli nuovi CP_ a marchio , Audi, e e di CP_1 CP_4 Controparte_5 svolgere attività che consiste nell'acquisto delle autovetture dalla casa costruttrice e nella successiva rivendita alle concessionarie della propria rete distributiva dislocate sul territorio nazionale (soggetti giuridici distinti ed autonomi rispetto a Controparte_1
– parte attrice non solo non ha allegato né dimostrato che
[...]
l'acquisto dell'autovettura sia avvenuto presso la Controparte_1 ma, dalla documentazione in atti, emerge che il venditore della vettura
[...]
è l' con sede in Roma. Controparte_6
Conseguentemente, in mancanza di un rapporto contrattuale diretto intercorrente tra le parti, deve concordarsi con il primo Giudice laddove ha rilevato la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
non potendo la stessa essere ritenuta inadempiente in relazione ad un
[...] contratto di compravendita tra altri intercorso, atteso che nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita ha una propria autonomia che non consente di trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria del compratore danneggiato (Cass. n. 12577/1995).
Nondimeno, anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta nei confronti della convenuta non poteva che essere disattesa, non avendo parte attrice, a fronte di specifiche contestazioni sul punto, dimostrato la qualità di produttore del bene in capo alla né dato Controparte_1 prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile in capo a quest'ultima, ossia dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e di quello oggettivo (condotta, nesso di causalità tra condotta ed evento e danno ingiusto).
Priva di fondamento è, poi, l'asserita violazione dell'art. 116 del Codice del consumo, come lamentata dall'appellante, considerato che il citato articolo pag. 7/10 prevede, al comma 1, la sottoposizione del fornitore (cioè, colui il quale distribuisce il prodotto nell'esercizio di una attività commerciale) a responsabilità quando il produttore non sia individuato, oppure quando il fornitore, trascorso un periodo di tre mesi dalla richiesta del danneggiato, non abbia comunicato all'interessato l'identità ed il domicilio del produttore.
In altri termini, la responsabilità alla quale è sottoposto il fornitore sorge solo quando il produttore non sia individuato o abbia omesso di ottemperare ad un preciso dovere, cioè, comunicare al danneggiato, entro un ristretto lasso di tempo (tre mesi) dalla richiesta, l'identità ed il domicilio di chi abbia prodotto il bene difettoso allo scopo di consentirgli di individuare più facilmente il soggetto contro il quale proporre l'azione risarcitoria.
Nella specie, come correttamente rilevato dal primo Giudice non è ravvisabile nessuna delle due ipotesi “… risulta inequivocamente, ex actis, che la convenut distributore in Italia di veicoli a marchio AUDI, non Controparte_1
è: né l'originario proprietario, che è invece con sede in Controparte_7
Milano alla Via C.I. Petitti n. 15” (v. sub. C.
2.1 e C.
2.3 nel “libretto di circolazione” allegato n. 1 alla memoria attoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.) né il diretto venditore, che
è invece con sede in Roma alla Via Appia Nuova, n. 803” (v. Controparte_6
“visura PRA” allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta); né il produttore, che è invece “AUDI” (v. sub. D.1 nel “libretto di circolazione” allegato n. 1 alla memoria attoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.”.
Alcuna incertezza, quindi, in ordine all'effettivo produttore del veicolo – laddove nel libretto di circolazione è testualmente scritto “costruttore Audi” - così come non risulta in atti che parte attrice, nell'incertezza del produttore, abbia formulato richiesta diretta all'individuazione dello stesso e che, questa, sia rimasta inevasa.
Con l'ovvia conseguenza che la distributrice/ importatrice in CP_8
della vettura acquistata ma non produttrice della stessa non avrebbe, CP_1 comunque, potuto essere ritenuta responsabile del danno denunciato, al posto del produttore.
D'altra parte, la diversità di marchio e di nome rende irrilevante la questione della responsabilità del soggetto che, pur non essendo produttore, si presenti come tale apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo (C.C. n. 26135 del 07/09/2023).
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma integrale della gravata sentenza. pag. 8/10 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento
Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 567,00
Fase introduttiva del giudizio €. 461,00
Fase trattazione €. 922,00
Fase decisoria €. 956,00
Totale compenso tabellare €. 2.906,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
pag. 9/10 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Palmi n. 837/2019, pubblicata il 17.09.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese legali del Parte_1 presente grado, in favore della in persona Controparte_1 del legale rappresentante, quantificate in €. 2.906,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
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