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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30598 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/05/2022, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 17/06/2014 del Tribunale di Avellino, confermava la condanna di NC MA alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata (dall'avere commesso la minaccia in più persone riunite) in concorso con AN NE (quest'ultimo successivamente deceduto). Secondo il capo d'imputazione (capo A), tale reato era stato contestato al MA «per aver, in concorso e riunione tra loro [cioè con il NE], al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, posto in essere, in più occasioni ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, condotte violente e minacciose, idonee e dirette in modo non equivoco a costringere ME IA Penale Sent. Sez. 2 Num. 30598 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/04/2023 AN RI e il marito D'IE UR a rivendere loro la villetta acquistata - dai predetti coniugi ME/D'IE - all'asta giudiziaria nell'ambito della procedura esecutiva numero 5/04 R.G.E., a carico della società cooperativa edile Multipla Avanzata, in corso presso il Tribunale di Avellino, ovvero: - nel mese di ottobre 2011, una prima volta, NE AN si presentava presso l'abitazione di D'IE UR e contattava quest'ultimo dicendo di essere il proprietario delle villette ubicate nel Comune di Grottolella, chiedendogli dapprima se era il D'IE UR che aveva partecipato all'asta e si era aggiudicato la villetta, successivamente lo minacciava esigendo la vendita della villetta da lui acquistata "non potrai vederti bene, qua ci sta il sangue mio... si vede che sei un bravo ragazzo, non lo hai fatto apposta, se fosse stato un altro mi sarei comportato diversamente, devi vendermi la villetta, ti pago il fastidio sono stato vittima di un'ingiustizia; - dopo una settimana, sempre nel mese di ottobre 2011, NE AN, in compagnia di MA NC, si presentava nuovamente presso l'abitazione di D'IE UR, pretendendo di definire l'accordo circa la vendita della villetta in questione. Avuta risposta negativa, NE continuava a minacciare: "Tu non sai chi sono io, tu non sai con chi hai a che fare, io non sono abituato ad essere così cortese, mi rendo conto che dinanzi a me c'è un bravo ragazzo, altrimenti ti avrei già spezzato le gambe, io sono stato in galera, io ho i soldi per comprare tutta Grottolella, ti sei chiesto perché nessuno si è fatto avanti per l'acquisto delle villette? Perché tutti sanno con chi avrebbero avuto a che fare, tranne tu!" ed il MA incalzava "diamogli una settimana di tempo perché il signore sicuramente sarà ragionevole, troveremo sicuramente un accordo...". Successivamente, in data 6 giugno 2012 (solo sei giorni prima della nuova asta per gli altri lotti in vendita) i coniugi D'IE/ME, che avevano manifestato interesse per gli altri lotti, rinvenivano appesa alla recinzione della loro abitazione, una busta per corrispondenza contenente un biglietto con la scritta "per lui e per lei" e numero due proiettili calibro 9x21, segno tangibile di ulteriori minacce. In Grottolella, in più occasioni nel mese di ottobre 2011 e successivamente». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NC MA, affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 110 e 56 e 629 cod. pen., oltre che degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive, prospettate nel proprio atto di appello, concernenti l'insussistenza del proprio 2 concorso nel delitto di tentata estorsione ai danni di IA AN RI ME e di UR D'IE. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli, alla cui attenzione «erano state poste [...] quaestiones completamente disattese dal Tribunale di prime cure», avrebbe omesso qualsiasi argomentazione in ordine al contributo concorsuale che egli avrebbe dato al reato in termini di «condotte "istigatorie", "rafforzative" ovvero "agevolatrici" [...] rispetto alla azione posta in essere dal NE», tenuto anche conto che, come sarebbe stato riconosciuto dalla stessa Corte d'appello di Napoli, «nessuna delle persone offese escusse nel giudizio di merito ha mai attribuito al geom. MA alcuna frase ovvero azione minacciosa volta ad "estorcere" chicchessia» e la propria sarebbe stata una «presenza muta» - integrante quindi, al più, una connivenza penalmente lecita - senza che, nel caso in esame, potrebbe «parlarsi [...] di motivazione per relationem». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 110 e 56 e 629 cod. pen., oltre che degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive, prospettate nel proprio atto di appello, concernenti la rilevanza della propria «mera "presenza"» ai fini dell'integrazione del reato contestato. Nel riportare testualmente ampi stralci del proprio atto di appello, contenenti anche ampi stralci delle deposizioni testimoniali delle persone offese UR D'IE e IA AN RI ME, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli - ancorché nel predetto atto di appello fossero quindi contenuti «tutti i passaggi istruttori dimostrativi del contegno silente del MA o, addirittura, inibitorio rispetto alle improprie iniziative del NE» e, in particolare, fossero evidenziate le deposizioni delle persone offese che avrebbero «riconosc[iuto] che a fronte delle escandescenze del NE il MA rimaneva in silenzio ovvero tentava di contenere le intemperanze del primo» - non avrebbe in alcun modo considerato tali deduzioni difensive, come sarebbe dimostrato dal fatto che non sarebbe «dato ricavare [...] dalla lettura della sentenza impugnata la tipologia di condotta messa in opera dal MA rafforzativa dell'agire del NE o, comunque, rilevante sul piano della integrazione di una delle ipotesi di cui all'art. 110 cp». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 110 e 56 e 629 cod. pen., oltre che degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive, prospettate nel proprio atto di appello, concernenti la rilevanza della propria «mera "presenza"» ai fini dell'integrazione del reato contestato. 3 Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli avrebbe omesso di motivare in ordine a quali sarebbero stati gli specifici elementi di fatto dai quali sarebbe stato possibile desumere il contributo che egli avrebbe dato al tentativo di estorsione e sottolinea che, nel caso di specie, l'impegno motivazionale della stessa Corte d'appello avrebbe dovuto essere ancor maggiore «in considerazione del fatto che la condotta silente, ovvero inibitoria, del MA si è inverata rispetto ad una azione del tutto estemporanea del NE», avendo l'istruttoria dibattimentale - e, in particolare, le deposizioni delle persone offese - «chiarito in maniera inequivoca come alcun tipo di accordo pregresso fosse intervenuto tra il MA ed il NE tale da far ritenere integrato un "accordo" ovvero una preventiva "comunione di intenti" degli stessi», sicché «la presenza del MA accanto a quella del NE era determinata da fattori del tutto contingenti e casuali e non già connessi a precedenti intese con quest'ultimo». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , e) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 110, 56 e 629 cod. pen., con particolare riferimento al secondo comma di quest'ultimo articolo, nonché il carattere apparente e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'essere stata la minaccia commessa da più persone riunite. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli avrebbe ritenuto la sussistenza di tale aggravante nonostante «appar[isse] indubbio come alcun elemento probatorio dimostr[asse] quanto assertivamente ipotizzato nella sentenza impugnata» al riguardo e, anzi, nonostante «le evidenze che dimostra[vano] come il MA si sia adoperato in favore delle persone offese e non già del NE» e nonostante che «nessuna delle [stesse] persone offese escussa in dibattimento [avesse] mai riferito di aver patito un pregiudizio dalla presenza asseritamente rafforzativa del MA». 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. «in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio nella loro massima estensione e la irrogazione della pena nei minimi edittali». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli, nonostante la richiesta, avanzata nel proprio atto di appello, di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di irrogazione della pena nella misura del minimo edittale, si sarebbe «limita[ta] a valorizzare il "fatto" contestato all'imputato ed il ritenuto disvalore dello stesso, omettendo di indicare le specifiche circostanze preclusive ai fini dell'accoglimento dell'istanza difensiva». Inoltre - sempre ad avviso del ricorrente - sarebbe «illogico il fatto che, stante la intervenuta prescrizione per alcuni dei 4 reati in contestazione, il Tribunale di prime cure abbia, immotivatamente, denegato la concessione delle attenuanti generiche e non irrogato la pena nei minimi edittali». Pertanto, la sentenza impugnata non avrebbe in concreto valutato i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, si deve affermare la mancanza di rilievo della dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali che è stata fatta pervenire dall'avv. Mario Griffo, difensore dell'imputato NC MA, atteso che si procede con trattazione scritta. 2. I primi tre motivi - i quali, attenendo tutti all'affermazione di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso con il coimputato AN NE, devono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. Con riguardo alla distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da un altro soggetto, la Corte di cassazione ha chiarito che essa va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Grosu, Rv. 258953-01; Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras, Rv. 234128-01). Nel caso in esame, con riguardo al concorso del MA nel reato di tentata estorsione ai danni di IA AN RI ME e di UR D'IE, i giudici di merito l'hanno ritenuto sulla base degli elementi che, come era stato riferito dalla predette persone offese - che sono state motivatamente ritenute pienamente credibili - il MA, oltre a essersi presentato presso l'abitazione delle stesse persone offese insieme con il NE, non aveva mantenuto un comportamento meramente passivo, ma era intervenuto durante la discussione rivolgendo ai due coniugi IE la frase "Va be', diamogli un po' di tempo per pensare", invitandoli anche a consultarsi con i propri familiari perché "la notte avrebbe portato consiglio", con ciò sottintendendo che sarebbero state le persone più care alle persone offese a consigliare loro di piegarsi ai voleri del NE, evidentemente per evitare loro le conseguenze negative minacciate dallo stesso. Tale motivazione, nell'evidenziare non solo la condivisione, da parte del MA, delle finalità perseguite dal NE, ma anche il supporto dato dal primo al secondo per il raggiungimento delle stesse finalità, con anche il conseguente maggiore senso di sicurezza in capo al NE, costituisce un'argomentazione del 5 contributo del MA alla realizzazione del reato pienamente in linea con i ricordati principi affermati dalla Corte di cassazione, oltre che del tutto priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste. A fronte di ciò, le doglianze avanzate dal ricorrente con i motivi in esame risultano contestare la persuasività e l'adeguatezza dell'argomentazione dei giudici di merito e sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire agli elementi probatori acquisiti al processo, ciò che non è ammissibile in questa sede di legittimità. 3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518-01; Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265657-01. In senso analogo, con riguardo al reato di estorsione commesso con metodo mafioso: Sez. 2, n. 671 del 23/10/2019, dep. 2020, Pignataro, Rv. 277817-01). Nel caso in esame, posto, per quanto si è detto con riguardo ai primi tre motivi di ricorso, il concorso del MA nel reato, e risultando pacifico che, al momento della realizzazione della minaccia da parte del NE, anche il MA era presente, con la conseguente simultanea presenza, al momento della realizzazione della minaccia, di due persone, si deve ritenere, alla luce del principio affermato dalla Corte di cassazione appena ricordato, che del tutto correttamente e logicamente la Corte d'appello di Napoli abbia reputato la sussistenza della circostanza aggravante della commissione della minaccia da più persone riunite di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. (in relazione all'art. 628, secondo comma, n. 1), dello stesso codice). 4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. 4.1. Con riguardo alle attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri 6 disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento della capacità a delinquere del MA, desunta dalle modalità dell'azione criminosa. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 4.2. Con riguardo alla pena, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso di specie, la pena irrogata di due anni e sei mesi di reclusione (ed C 1.000,00 di multa) è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui agli artt. 56 e 629, secondo comma, cod. pen. (che è pari, ratione temporis, a sette anni e otto mesi di reclusione), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d'appello di Napoli mediante 7 l'espressione, da essa utilizzata, pena «congrua», la quale dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/04/2023.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/04/2023.