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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6488 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
nn. r.g. 4372/2024 e 4398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. r.g. 4372/2024 e
4398/2024, vertenti tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Fimmanò e dall'avv. Ilaria Guadagno
APPELLANTE nella causa NRG 4372/2024
APPELLATO nella causa NRG 4398/2024
Nei confronti di
(C.F. ) rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difeso da se stesso e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pasquale
Carlino
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE IN ENTRAMBI I GIUDIZI di pagina 1 di 4 , (C.F.: , rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_3
difesa dall'avv. Sarah Esposito (C.F.: CodiceFiscale_4
APPELLATA nella causa RG. n. 4372/2024
APPELLANTE nella causa RG. n. 4398/2024 di
(C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_5
APPELLATA CONTUMACE
e di
(C.F. ), Controparte_4 CodiceFiscale_6
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appelli avverso la medesima sentenza n. 2673/2024 emessa dal
Tribunale di Napoli in data 07.03.2024, pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI: Gli appellanti principali ed incidentali nei giudizi riuniti e le altre parti costituite chiedevano, a mezzo dei loro difensori, l'estinzione del processo ex art. 306 cpc per rinuncia agli atti del giudizio di appello e contestuale accettazione alla rinuncia effettuate da tutte le parti in causa, con atto datato
10.11.2025, personalmente sottoscritto da tutte le parti di entrambe i procedimenti riuniti nonché dai loro difensori, e ritualmente depositato in atti il
13.11.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In entrambi i giudizi poi riuniti, con le note ultime di trattazione scritta del
20.11.2025 e del 03.12.2025, sostitutive della udienza dell'11.12.2025, le parti costituite, a mezzo dei loro difensori, ribadivano le volontà di rinuncia agli atti del giudizio e di accettazione già personalmente espresse nell'atto del 10.11.2025 da tutte le parti in causa, cui si riportavano, chiedendo l'estinzione dei giudizi ex art. 306 cpc.
pagina 2 di 4 Con provvedimento del 12.12.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare dell'11.12.2025, veniva preliminarmente disposta la riunione del procedimento di appello n. 4398/2004 a quello antecedente n. 4372/2024, entrambi pendenti innanzi al medesimo Consigliere Istruttore, in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.
All'esito di detta riunione, con conseguente provvedimento reso in pari data, la causa veniva rimessa dall'Istruttore al Collegio per la decisione senza termini, risultando di pronta definizione stante la regolare personale rinuncia agli atti del giudizio degli appellanti principali ed incidentali di entrambe le cause e le rispettive personali accettazioni di tutte le controparti, ex art. 306 cpc.
Ciò premesso, con l'atto di rinuncia innanzi richiamato, datato 10.11.2025, gli appellanti principali e quelli incidentali di cui in epigrafe di entrambe le cause dichiaravano personalmente di rinunciare al giudizio di appello per intervenuto accordo transattivo tra tutte le parti e chiedevano emettersi conseguenziale pronuncia giudiziale di estinzione del processo ex art. 306 cpc.
Nel medesimo atto dette parti appellanti principali ed incidentali accettavano altresì reciprocamente detta rinuncia di controparti, così come contestualmente detta rinuncia veniva personalmente accettata anche dalle altre parti appellate non proponenti appello che anch'esse sottoscrivevano l'atto.
In tale atto del 10.11.2025 tutte le parti in causa di entrambi i giudizi di appello esprimevano anche il loro consenso alla compensazione delle spese processuali tra di loro.
Per quanto innanzi esposto, stante la ritualità delle personali rinunce degli appellanti principali ed incidentali agli atti di entrambi i giudizi di appello riuniti, nonché la rituale personale accettazione di tali rinunce di tutte le controparti di cui ai predetti giudizi, ricorrendo quindi tutti i presupposti di legge, va dichiarata l'estinzione dei due giudizi di appello riuniti di cui in epigrafe ai sensi dell'art. 306 cpc.
pagina 3 di 4 Le spese processuali vanno compensate integralmente tra tutte le parti in causa stante il consenso espresso da esse manifestato nella predetta dichiarazione di rinuncia agli atti ed accettazione del 10.11.2025.
Ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata con sentenza dal collegio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sui giudizi di appello riuniti di cui in epigrafe, così provvede:
a) Visti gli artt. 306 e 307 ultimo comma cpc, dichiara l'estinzione dei presenti giudizi di appello riuniti, disponendo cancellarsi le cause dal ruolo;
b) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti stante l'accordo delle stesse.
Così deciso in Napoli il 12.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. r.g. 4372/2024 e
4398/2024, vertenti tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Fimmanò e dall'avv. Ilaria Guadagno
APPELLANTE nella causa NRG 4372/2024
APPELLATO nella causa NRG 4398/2024
Nei confronti di
(C.F. ) rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difeso da se stesso e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pasquale
Carlino
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE IN ENTRAMBI I GIUDIZI di pagina 1 di 4 , (C.F.: , rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_3
difesa dall'avv. Sarah Esposito (C.F.: CodiceFiscale_4
APPELLATA nella causa RG. n. 4372/2024
APPELLANTE nella causa RG. n. 4398/2024 di
(C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_5
APPELLATA CONTUMACE
e di
(C.F. ), Controparte_4 CodiceFiscale_6
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appelli avverso la medesima sentenza n. 2673/2024 emessa dal
Tribunale di Napoli in data 07.03.2024, pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI: Gli appellanti principali ed incidentali nei giudizi riuniti e le altre parti costituite chiedevano, a mezzo dei loro difensori, l'estinzione del processo ex art. 306 cpc per rinuncia agli atti del giudizio di appello e contestuale accettazione alla rinuncia effettuate da tutte le parti in causa, con atto datato
10.11.2025, personalmente sottoscritto da tutte le parti di entrambe i procedimenti riuniti nonché dai loro difensori, e ritualmente depositato in atti il
13.11.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In entrambi i giudizi poi riuniti, con le note ultime di trattazione scritta del
20.11.2025 e del 03.12.2025, sostitutive della udienza dell'11.12.2025, le parti costituite, a mezzo dei loro difensori, ribadivano le volontà di rinuncia agli atti del giudizio e di accettazione già personalmente espresse nell'atto del 10.11.2025 da tutte le parti in causa, cui si riportavano, chiedendo l'estinzione dei giudizi ex art. 306 cpc.
pagina 2 di 4 Con provvedimento del 12.12.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare dell'11.12.2025, veniva preliminarmente disposta la riunione del procedimento di appello n. 4398/2004 a quello antecedente n. 4372/2024, entrambi pendenti innanzi al medesimo Consigliere Istruttore, in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.
All'esito di detta riunione, con conseguente provvedimento reso in pari data, la causa veniva rimessa dall'Istruttore al Collegio per la decisione senza termini, risultando di pronta definizione stante la regolare personale rinuncia agli atti del giudizio degli appellanti principali ed incidentali di entrambe le cause e le rispettive personali accettazioni di tutte le controparti, ex art. 306 cpc.
Ciò premesso, con l'atto di rinuncia innanzi richiamato, datato 10.11.2025, gli appellanti principali e quelli incidentali di cui in epigrafe di entrambe le cause dichiaravano personalmente di rinunciare al giudizio di appello per intervenuto accordo transattivo tra tutte le parti e chiedevano emettersi conseguenziale pronuncia giudiziale di estinzione del processo ex art. 306 cpc.
Nel medesimo atto dette parti appellanti principali ed incidentali accettavano altresì reciprocamente detta rinuncia di controparti, così come contestualmente detta rinuncia veniva personalmente accettata anche dalle altre parti appellate non proponenti appello che anch'esse sottoscrivevano l'atto.
In tale atto del 10.11.2025 tutte le parti in causa di entrambi i giudizi di appello esprimevano anche il loro consenso alla compensazione delle spese processuali tra di loro.
Per quanto innanzi esposto, stante la ritualità delle personali rinunce degli appellanti principali ed incidentali agli atti di entrambi i giudizi di appello riuniti, nonché la rituale personale accettazione di tali rinunce di tutte le controparti di cui ai predetti giudizi, ricorrendo quindi tutti i presupposti di legge, va dichiarata l'estinzione dei due giudizi di appello riuniti di cui in epigrafe ai sensi dell'art. 306 cpc.
pagina 3 di 4 Le spese processuali vanno compensate integralmente tra tutte le parti in causa stante il consenso espresso da esse manifestato nella predetta dichiarazione di rinuncia agli atti ed accettazione del 10.11.2025.
Ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata con sentenza dal collegio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sui giudizi di appello riuniti di cui in epigrafe, così provvede:
a) Visti gli artt. 306 e 307 ultimo comma cpc, dichiara l'estinzione dei presenti giudizi di appello riuniti, disponendo cancellarsi le cause dal ruolo;
b) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti stante l'accordo delle stesse.
Così deciso in Napoli il 12.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 4 di 4