Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5913
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Sentenza 20 aprile 2001

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Gli interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili hanno, ai sensi dell'art.1282 cod. civ., natura accessoria rispetto al credito vantato, per cui la relativa statuizione, a differenza da quella riguardante il maggior danno ex art.1224 cod. civ., non presuppone un'indagine autonoma rispetto a quella concernente il credito stesso e, pertanto, non può considerarsi tardiva la domanda di interessi sulla somma capitale, proposta per la prima volta in grado di appello, posto che, una volta riconosciuta quest'ultima, gli interessi decorrono ex lege.

Il conduttore di immobile urbano adibito a uso non abitativo, che ai sensi dell'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha esercitato il diritto di riscatto del bene, alienato a un terzo in violazione del suo diritto di prelazione, e che ha continuato anche dopo l'alienazione a detenere l'immobile in forza del contratto di locazione, deve nei termini di legge corrispondere al retrattato il solo prezzo e non anche interessi compensativi sullo stesso, in analogia con la disposizione contenuta nell'art. 1499 cod. civ., poiché la detenzione e il godimento della cosa hanno il loro titolo nel pagamento dei canoni, corrisposti in forza del rapporto di locazione.

Il diritto di prelazione previsto dagli artt. 38 e 39 della legge sull'equo canone a favore del conduttore di immobile non abitativo presuppone l'identità dell'immobile locato con quello venduto e perciò non trova applicazione nell'ipotesi di vendita in blocco di più immobili, sempreché i vari beni vengano considerati strutturalmente e funzionalmente coordinati fra loro si da costituire un'entità patrimoniale diversa dalle singole componenti e non si verta, invece, nell'ipotesi di mera vendita cumulativa, ancorché con unico rogito, di più beni funzionalmente distinti. Detto accertamento è di competenza del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se condotto attraverso esame di consulenza tecnica d'ufficio e logica valutazione degli elementi emergenti dagli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5913
    Data del deposito : 20 aprile 2001

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