Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
Le turbative che abilitano all'esercizio delle azioni a difesa della servitù (azione confessoria e azioni possessorie) non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù.
Commentario • 1
- 1. Azioni a tutela della servitùhttps://www.studiocataldi.it/
Per tutelare le proprie ragioni, il titolare del diritto di servitù ha a disposizione una serie di mezzi processuali, a seconda delle situazioni e delle esigenze. L'art. 1079 del codice civile. Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela Tutela della servitù L'azione Confessoria Le azioni possessorie Altre guide sulle servitù Tutela della servitù Secondo quanto dispone l'art. 1079 c.c. il proprietario del fondo dominante può agire in giudizio a tutela della servitù ogni qual volta abbia interesse a far riconoscere l'esistenza del proprio diritto contro chi ne contesta l'esercizio. Inoltre, nel caso in cui abbia subito o stia subendo impedimenti o turbative di qualunque …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MI LUGARO - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto MI TRIOLA - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PR TT, PR OS, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI S. PIETRO 45, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PACETTI, difese dall'avvocato GUIDO FINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IU MARIAOSRIA, NE VA quale erede di NE PP, RA DD in FELACO, DE VI, DE LO, FR (figlia) RD RO quale erede di AI TE, LL PP, RE RI, VE IN, RE IN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell'avvocato G. SALIVA, difesi dall'avvocato PP LEONE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
LO RA, IV AN, EL EL, NO ADDOLORATA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 832/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 30/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato LEONE, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, inammissibilità del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 31 luglio 1986 AR RI GI, DI EL, AR e IN RI, US HI, ER LL, AN AN, AN VA, SE RA, EN NT, LA AR, EN NA, TA IA e US LL, tutti proprietari di villette a vantaggio delle quali gravava il diritto di servità di passaggio sopra un viale esistente ai lati delle stesse, assumendo che le sorelle ON e RO OV, alle quali appartenevano altri immobili situati a margine di tale strada, ma privi del diritto di transito su questa, avevano costruito nella loro proprietà una stradella e installato un cancello di ferro a ridosso del muro confinante con il viale per esercitarvi il passaggio abusivo;
citarono le medesime, davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo l'emanazione di una sentenza d'accertamento del diritto esclusivo di servitù sul viale a favore dei beni di essi istanti e la condanna delle convenute ad astenersi dal compimento di atti di molestia e a risarcire il danno causato.
Queste ultime, costituitesi in giudizio, eccepirono preliminarmente il difetto di legittimazione degli attori sostenendo che non erano i proprietari del viale il quale apparteneva a MI AT, e, nel merito, contestarono il fondamento delle pretese affermando di essere state da quest'ultimo autorizzate ad eseguire le opere denunziate come illegittime. Dichiararono, inoltre, che successivamente il AT aveva destinato il viale all'uso pubblico.
Con sentenza del 13 febbraio 1993 il Tribunale, ritenuta la legittimazione delle parti istanti, in parziale accoglimento delle pretese, dichiarò che le convenute non avevano il diritto di aprire varchi di collegamento tra il viale e le loro proprietà non sussistendo a vantaggio di queste alcun diritto di servitù di passaggio sul viale stesso.
Gli attori proposero appello, cui resistettero le OV, le quali, con impugnazione incidentale, eccepirono nuovamente il difetto di legittimazione "ad causam" delle controparti. Con sentenza del 30 marzo 1996 la Corte d'appello di Napoli, ha accolto in parte il solo gravame principale ordinando alle convenute di astenersi dal compiere altri atti di molestia.
Secondo la Corte le OV si erano rese responsabili di atti di turbativa, sia stragiudizialmente, avendo eseguito le opere mediante le quali le loro proprietà sarebbero state messe in comunicazione con il viale gravato dal diritto di servitù esclusivo di passaggio a favore delle villette degli attori, sia giudizialmente, avendo sostenuto, con eccezioni respinte dal Tribunale con statuizione divenuta giudicato, perché non impugnata, che erano state autorizzate a compiere dette opere dal proprietario del viale e che quest'ultimo aveva asservito tale strada all'uso pubblico. Inoltre, per la stessa Corte, gli atti posti in essere dalle convenute costituivano delle turbative, perché, per l'integrazione di queste, non si richiede necessariamente un'alterazione fisica dello stato di fatto e l'attualità del danno, ma è sufficiente che il possesso sia posto in dubbio o in pericolo, il che si verifica se l'immutazione della situazione dei luoghi, pur non causando una lesione attuale del possesso, si accompagni ad atti che, eseguiti da chi tale immutazione abbia compiuto, rivelino una pretesa contraria. Le OV ricorrono per cassazione con tre motivi. Le controparti resistono con controricorso illustrato con una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primo due motivi del ricorso, strettamente connessi, si denunzia la violazione degli art. 1079 e 1170 del codice civile in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile e si censura la sentenza impugnata adducendosi che la Corte d'appello ha ritenuto le OV responsabili di turbative della servitù esclusiva di passaggio che, a favore degli immobili degli attori, gravava sopra il viale di proprietà "AT", perché ha definito erroneamente atti di molestia quelli compiuti dalle medesime (costruzione della stradella e installazione del cancello), pur non avendo essi arrecato alcun impedimento attuale all'esercizio del diritto la cui esclusività non era stata provata.
Entrambi i motivi sono infondati.
Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione le turbative che abilitano all'esercizio delle azioni a difesa della servitù (azione confessoria e azioni possessorie) non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù (sent. n. 2255 del 1991). Nella specie la Corte d'appello ha accertato che le convenute avevano costruito nella loro proprietà una stradella e, al termine di essa, installato un cancello di ferro a ridosso del muro di confine con il viale "AT" su cui gravava la servitù di passaggio a favore degli immobili degli attori. E ha ritenuto che questa condotta, concretatasi nella predisposizione di opere di collegamento con il viale, arrecava molestia all'esercizio - da parte degli stessi attori - del diritto di transito su di esso, diritto di cui costoro risultavano essere i titolari esclusivi, essendo state respinte dal Tribunale, con statuizione divenuta giudicato perché non impugnata, le eccezioni con le quali le OV avevano affermato che il proprietario del viale le aveva autorizzate a eseguire le menzionate opere per potervi transitare e aveva asservito lo stesso all'uso pubblico.
Il Giudice d'appello, ravvisando la turbativa del diritto di servitù di passaggio (di cui erano pacificamente titolari gli attori) nella condotta posta in essere dalle convenute, ha espresso un giudizio corretto perché basato su un apprezzamento di fatto (l'esistenza delle opere materiali) incensurabile in questa sede di legittimità, e sull'applicazione di un principio di diritto (la qualificazione delle dette opere come turbativa della servitù) più volte enunciato dalla Corte di Cassazione.
Con il terzo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 1063, 1067 e 1068 del codice civile in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello ammesso la prova richiesta dalle convenute per dimostrare che era stato il proprietario del viale (fondo servente) ad autorizzarle all'installazione del cancello per il transito su di esso al fine dell'accesso alle loro proprietà. Si aggiunge che, respingendo l'istanza di ammissione della prova, la Corte ha omesso di considerare che il proprietario del fondo, assoggettato al passaggio, può costituire altri diritti di servitù della stessa specie sul suo bene, purché non determini una diminuzione o un uso più incomodo del transito ai titolari del diritto anteriormente concesso.
Anche questo motivo è infondato.
Le convenute, poiché non impugnarono la statuizione del Giudice di primo grado di rigetto dell'eccezione con la quale avevano sostenuto di avere ottenuto dal proprietario del viale il consenso al passaggio su di esso, ne' hanno poi censurato la pronuncia della Corte d'appello che ha rilevato il giudicato interno formatosi su tale questione, non possono lamentarsi in questa sede della mancata ammissione di un mezzo istruttorio diretto a provare un fatto già escluso con decisione irrevocabile.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e, per la sussistenza di giusti motivi, si devono compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Roma 28 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999.