Sentenza 21 novembre 2018
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'utile collaborazione necessaria, ai sensi dell'art. 58-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, per la concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis della stessa legge, non è necessario che l'apporto conoscitivo concernente la responsabilità di altri abbia già determinato l'esercizio dell'azione penale o un giudizio di condanna, ben potendo inerire anche alla fase delle indagini preliminari; tuttavia, ai fini della valutazione della decisività e concretezza del contributo, il tribunale di sorveglianza deve procedere a pregnante verifica che consenta di formulare una ragionevole prognosi in ordine alla realizzazione di prove idonee a dimostrare i fatti oggetto delle accuse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2018, n. 6764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6764 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2018 |
Testo completo
06764-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - ANGELA TARDIO Sent. n. sez. 4509/2018 CC 21/11/2018- DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 25592/2018 TERESA LIUNI ROBERTO BINENTI Relatore FRANCESCO CENTOFANTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA PA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 03/05/2018 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava la richiesta di riconoscimento della collaborazione con la giustizia di cui all'art. 5B-ter Ord. pen., avanzata da PA MA al fine di ottenere l'ammissione a misure alternative alla detenzione, essendo stata inflitta allo stesso una pena (in espiazione) per i reati previsti dall'art.
4-bis Ord. Pen.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione PA MA, tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt.
4-bis e 58-ter Ord. Pen. Rileva che le note del pubblico ministero titolare delle indagini relative alle attività delittuose su cui il ricorrente aveva reso le proprie dichiarazioni rappresentavano ampiamente l'intervento di un contributo già idoneo a consentire l'acquisizione degli elementi decisivi indicati dall'art. 58-ter Ord. pen. Le informazioni al riguardo sono state, tuttavia, ritenute insufficienti ai fini dell'individuazione della collaborazione in assenza di qualsiasi approfondimento. In tal modo neppure si è considerato che il contributo alle indagini offerto dal ricorrente era stato già vagliato positivamente in sede di adozione di misura cautelare;
mentre si è fatto riferimento in modo non pertinente alla formazione delle prove richieste per dimostrare la responsabilità e pervenire alla condanna. COSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Ai fini della concessione dei benefici penitenziari per taluno dei delitti elencati nell'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il presupposto dell'utile collaborazione previsto dall'art. 58-ter stessa legge non deve necessariamente riguardare apporti informativi in ordine ai delitti per i quali è in esecuzione la pena. Il contributo richiesto si realizza quando la persona condannata abbia aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati». Viene in questo modo rappresentato un apporto avente carattere risolutivo rispetto a concreti esiti degli accertamenti sui fatti. La definizione normativa non esclude che, in presenza di indicazioni riguardanti la responsabilità di altri, ci si possa trovare ancora nella fase delle indagini preliminari. Anzi, vengono menzionati apporti ricostruttivi recepiti e valorizzati in relazione ad una prima attività svolta dalla sola polizia giudiziaria. Tuttavia, in ragione dei riferimenti alla decisività e concretezza del contributo rimane pur sempre necessario potere già contare su preganti verifiche e valutazioni di attendibilità, ovviamente secondo le modalità della fase. In questo modo potrà formularsi una ragionevole prognosi in ordine alla realizzazione all'esito di un prevedibile vaglio giurisdizionale di prove idonee a dimostrare i fatti oggetto delle accuse. In presenza di tali condizioni non è dunque necessario, ai fini dell'avverarsi dell'utile collaborazione di cui al citato art. 58-ter, che le iniziative derivanti dall'apporto fornito, secondo i tempi di volta in volta richiesti dalle caratteristiche dei fatti e dal genere di approfondimenti indispensabili, abbiano condotto già all'esercizio dell'azione penale o addirittura al giudizio di condanna. Queste conclusioni non rappresentano un'effettiva discontinuità rispetto ai precedenti di legittimità in materia (Sez. 1, n. 58075 del 26/10/2017, Rv. 27616; Sez. 1, n. 7968 del 08/01/2016, Rv. 266239), che, nel descrivere le caratteristiche del contributo facendo riferimento alla formazione della prova in dibattimento e alla possibilità di pervenire alla condanna, ribadiscono in definitiva solo i tratti di decisività dell'apporto secondo i parametri della verifica giudiziale, 2 Come pure evidenziato da tali precedenti pronunzie, la verifica giudiziale a tal riguardo da svolgere nel corso del procedimento di sorveglianza rimane demandata, ai sensi dell'art. 58-ter, comma 2, Ord. pen., in via esclusiva al Tribunale di sorveglianza, che appunto provvederà in tal senso «assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione».
3. Il provvedimento impugnato non si è attenuto ai suindicati criteri. Infatti, a fronte di specifiche precisazioni fornite dal pubblico ministero nel senso della decisività e concretezza dell'apporto prestato dal ricorrente avuto riguardo alle conseguenti iniziative investigative e di natura cautelare già esistenti, il Tribunale si è limitato a dare atto dell'assenza della formazione di prove in sede di giudizio in modo da aversi una condanna, mentre avrebbe dovuto assumere informazioni, acquisendo gli atti citati al fine di valutare le caratteristiche dell'apporto già intervenuto, così da potere verificare autonomamente l'esistenza o meno dei presupposti di cui al citato art. 58-ter.
4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza, per nuovo esame che, pur nella libera valutazione di merito degli elementi acquisiti, dovrà attenersi ai principi sopra rappresentati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Cagliari. Così deciso il 21 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Roberto Binenti Angele artis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3