Versione
11 novembre 2005
11 novembre 2005
Art. 23. (Strutture equiparate) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare.
2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione del personale della sanita' militare, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e successive modificazioni.
Note all'art. 23:
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, concerne: «Equiparazione dei servizi e delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso organismi diversi dagli enti ospedalieri a quello ospedaliero.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e successive modificazioni, concerne: «Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali».
2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione del personale della sanita' militare, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e successive modificazioni.
Note all'art. 23:
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, concerne: «Equiparazione dei servizi e delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso organismi diversi dagli enti ospedalieri a quello ospedaliero.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e successive modificazioni, concerne: «Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali».
Commentari • 3
- 1. Cellule staminali da cordone ombelicale: misure urgentiAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2007 · 3.971598
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 12Provvedimento: […] solo presso le strutture trasfusionali pubbliche, nonche' presso quelle individuate dall'art. 23 della legge n. 219 del 2005; dall'altro ha coerentemente vietato l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicita' alle stesse connessa. […] in sostanza, possono essere preposte solo le strutture sanitarie pubbliche e quelle indicate all'articolo 23 della legge n. n. 219 del 2005 (gli istituti e le cliniche universitarie, gli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera, […] trovando gli enti controinteressati, nell'articolo 23 della legge n.219 del 2005, […]Leggi di più...
- violazione statuto regionale·
- divieto di finalità lucrative·
- compensazione delle spese processuali·
- servizio trasfusionale·
- associazione non riconosciuta·
- competenza del TAR·
- interesse legittimo·
- inserimento strutture private nel servizio pubblico·
- annullamento delibera regionale·
- legittimazione ad agire