Articolo 23 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219
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11 novembre 2005
Art. 23. (Strutture equiparate) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare.
2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione del personale della sanita' militare, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e successive modificazioni.
Note all'art. 23:
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, concerne: «Equiparazione dei servizi e delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso organismi diversi dagli enti ospedalieri a quello ospedaliero.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e successive modificazioni, concerne: «Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali».
Entrata in vigore il 11 novembre 2005
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