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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 412/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300002983000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300002983000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 28.11.2023 all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Avellino e depositato il 14.3.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.012 80202300002983000 sul veicolo auto 1 tg.Targa_1, notificato in data 30.10.2023, per il caso di mancato pagamento della complessiva somma di €4.199,46, dovuta per n.2 cartelle relative a contributo unificato ed accessori per due giudizi innanzi al TAR nel 2019
e nel 2021.
Assumeva il ricorrente che il preavviso era nullo per insussistenza dei debiti presupposti, non essendo mai state notificate le cartelle indicate e gli atti prodromici, mentre la comunicazione non conteneva motivazione e non consentiva la comprensione degli importi dovuti per sanzioni ed interessi. Precisava infine che l'auto auto 1 tg.Targa_1 era stata venduta in data 16.10.2023 e chiedeva dichiararsi la nullità del preavviso notificato, previa sospensione e con vittoria di spese, formulando generica proposta di mediazione.
Si costituiva ritualmente l'opposta Agenzia per contestare le doglianze esposte dal ricorrente, inammissibili perché mai tempestivamente proposte, evidenziando che le due cartelle erano state regolarmente notificate a persone di famiglia del Ricorrente_1 come da copie degli avvisi di ricevimento che esibiva. Assumeva che il fermo amministrativo svolgeva funzione di atto conservativo delle ragioni di credito tributarie e che il comportamento dell'agente della riscossione era stato legittimo e privo di vizi, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza camerale del 18.6.2024 il ricorrente rinunciava alla misura cautelare. Alla successiva udienza del 19.11.2024 la Corte, in composizione monocratica, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante che la proposta opposizione sia del tutto infondata, apparendo ritualmente notificate le due cartelle di pagamento in contestazione, come da avvisi di ricevimento delle raccomandate regolarmente sottoscritte dal destinatario o da soggetto abilitato, rispettivamente in data
7.4.2022 e 12.11.2022, di modo che non possono qui trovare ingresso le censure di merito proposte tardivamente dal Ricorrente_1. Il preavviso di fermo appare completo nei riferimenti agli atti presupposti e facilmente comprensibile nei suoi elementi essenziali così che nessun vizio formale o lesione al diritto di difesa sia ravvisabile nella specie. Il ricorso va quindi respinto, mentre l'intervenuta preventiva alienazione del veicolo minacciato di ferma giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria così provvede:
- rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 412/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300002983000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300002983000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 28.11.2023 all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Avellino e depositato il 14.3.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.012 80202300002983000 sul veicolo auto 1 tg.Targa_1, notificato in data 30.10.2023, per il caso di mancato pagamento della complessiva somma di €4.199,46, dovuta per n.2 cartelle relative a contributo unificato ed accessori per due giudizi innanzi al TAR nel 2019
e nel 2021.
Assumeva il ricorrente che il preavviso era nullo per insussistenza dei debiti presupposti, non essendo mai state notificate le cartelle indicate e gli atti prodromici, mentre la comunicazione non conteneva motivazione e non consentiva la comprensione degli importi dovuti per sanzioni ed interessi. Precisava infine che l'auto auto 1 tg.Targa_1 era stata venduta in data 16.10.2023 e chiedeva dichiararsi la nullità del preavviso notificato, previa sospensione e con vittoria di spese, formulando generica proposta di mediazione.
Si costituiva ritualmente l'opposta Agenzia per contestare le doglianze esposte dal ricorrente, inammissibili perché mai tempestivamente proposte, evidenziando che le due cartelle erano state regolarmente notificate a persone di famiglia del Ricorrente_1 come da copie degli avvisi di ricevimento che esibiva. Assumeva che il fermo amministrativo svolgeva funzione di atto conservativo delle ragioni di credito tributarie e che il comportamento dell'agente della riscossione era stato legittimo e privo di vizi, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza camerale del 18.6.2024 il ricorrente rinunciava alla misura cautelare. Alla successiva udienza del 19.11.2024 la Corte, in composizione monocratica, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante che la proposta opposizione sia del tutto infondata, apparendo ritualmente notificate le due cartelle di pagamento in contestazione, come da avvisi di ricevimento delle raccomandate regolarmente sottoscritte dal destinatario o da soggetto abilitato, rispettivamente in data
7.4.2022 e 12.11.2022, di modo che non possono qui trovare ingresso le censure di merito proposte tardivamente dal Ricorrente_1. Il preavviso di fermo appare completo nei riferimenti agli atti presupposti e facilmente comprensibile nei suoi elementi essenziali così che nessun vizio formale o lesione al diritto di difesa sia ravvisabile nella specie. Il ricorso va quindi respinto, mentre l'intervenuta preventiva alienazione del veicolo minacciato di ferma giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria così provvede:
- rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.