Art. 2.
Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini, di cui al precedente articolo, sara' provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario dell'Amministrazione postale telegrafica.
Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini, di cui al precedente articolo, sara' provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario dell'Amministrazione postale telegrafica.