Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà di rinviare la consegna della persona richiesta, per consentirle di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del m.a.e., implica una valutazione di opportunità che deve necessariamente tener conto dello stato del procedimento e della gravità dei fatti contestati. Ne consegue che tale valutazione deve essere riservata alla Corte di appello, potendo comportare l'eventuale acquisizione di ulteriore documentazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2013, n. 14764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14764 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/03/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 611
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 11080/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FU AR CA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/02/2013 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso non opponendosi ad un rinvio del procedimento e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso;
udito per l'interessata l'avv. Candreva Brunella, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto Europeo emesso il 16/10/2008 dal Tribunale circondariale di Busko Zdroi nei confronti della cittadina polacca AR UT FU, tratta in arresto in Italia il 12/02/2013 con provvedimento convalidato. Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto Europeo fosse stato emesso per dare esecuzione al provvedimento con il quale il Tribunale polacco aveva disposto la custodia cautelare per quattordici giorni nei riguardi della FU, indagata in quel paese in relazione al reato di omesso pagamento degli alimenti ai figli minori dal gennaio del 2000 all'ottobre del 2008; come tale reato rientrasse nel novero di quelli per i quali la L. 22 aprile 2005, n. 69 (contenente le "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/ 584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri") prevede la consegna per esigenze istruttorie;
come la documentazione acquisita, anche ad integrazione di quella originariamente trasmessa, fosse idonea a ritenere integrati gli estremi del reato in contestazione.
Aggiungeva la Corte calabrese come non sussistessero ragioni di rifiuto della consegna e come, invece, all'autorità giudiziaria polacca dovesse essere chiesta la garanzia che la FU - residente in Italia da molti anni - dopo essere ascoltata ovvero processata, fosse poi rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente irrogatale in quel processo all'estero.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la FU, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Brunella Candreva, la quale ha dedotto, articolandoli su più punti, i seguenti sette motivi.
2.1. In via preliminare la ricorrente ha chiesto, in applicazione della L. n. 69 del 2006, art. 24 che venga disposto il rinvio della sua consegna in quanto ella è imputata in Italia in due processi in corso di svolgimento (nel corso dell'odierna udienza il difensore della prevenuta ha depositato l'attestazione della pendenza di uno di tali processi).
2.2. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.2, comma 1, lett. a) e b) per avere la Corte territoriale erroneamente disposto la consegna della prevenuta nonostante dal mandato di arresto Europeo emesso dall'autorità giudiziaria polacca non risulti quale sia lo stato in cui si trova in quel paese il processo nel quale è imputata e per essere stato il sottostante provvedimento cautelare emesso all'esito di una udienza alla quale non aveva partecipato un suo difensore, neppure nominato d'ufficio.
2.3. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.6, comma 1, lett. g), e comma 4, lett. b), art. 16 per avere la Corte
distrettuale ritenuto la sussistenza delle condizioni per la consegna, sebbene l'autorità giudiziaria polacca non avesse indicato le norme di legge in applicazione delle quali era stata disposta la cattura dell'imputata, ne' precisate quale possano essere le altre conseguenze del reato contestato;
e senza che fosse stato dato seguito alla richiesta difensiva di acquisizione di ulteriori informazioni sulla vicenda processuale della FU.
2.4. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.18, comma 1, lett. c) per avere la Corte catanzarese omesso di applicare la disposizione prevista dal predetto articolo, tenuto conto che la FU avrebbe commesso il reato a lei addebitato in uno stato di forza maggiore, non avendo mai avuto notizia del provvedimento del giudice civile polacco che aveva ordinato che versasse un assegno alimentare in favore dei suoi figli.
2.5. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.18, comma 1 ,lett. c) per avere la Corte calabrese autorizzato la consegna pur in un caso nel quale difettava, nel mandato di arresto Europeo esaminato, ogni indicazione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
2.6. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.18, comma 1, lett. t) per avere la Corte di appello motivato in maniera indeterminata la sussistenza degli elementi di prova idonei a provare la configurabilità del delitto contestato alla FU.
2.7. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.19, lett. c) per avere la Corte di merito riconosciuto la sussistenza delle condizioni per la consegna all'estero della prevenuta, benché il provvedimento cautelare emesso dall'autorità giudiziaria polacca avesse una efficacia di appena quattordici giorni e vi fosse, invece, il rischio che la stessa venga trattenuta in Polonia per tutta la durata del processo che la riguarda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato.
La ricorrente ha dato concreta dimostrazione della pendenza a suo carico, in Italia, di un processo penale per reati di non ridotta gravità dinanzi al giudice di primo grado, ed ha chiesto il rinvio della consegna verso la Polonia, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 24 in maniera tale da poter essere prima giudicata nel nostro paese.
La disposizione della quale è chiesta l'applicazione nel caso di specie comporta pacificamente il riconoscimento all'autorità giudiziaria di una facoltà di rinvio che va esercitata secondo criteri di opportunità, avendo come parametri di riferimento lo stato e la gravità dei reati trattati nel procedimenti posti a confronto, quello o quelli che devono svolgersi all'estero, e quello o quelli già pendenti in Italia (così Sez. 6, n. 22451 del 03/06/2008, Viscuso, Rv. 239943). Si tratta di valutazione di fatto che, anche comportando l'eventuale compimento di atti di acquisizione di documentazione, non può essere rimessa al Giudice di legittimità, ma va riservata al giudice di merito: ne consegue che la sentenza impugnata va annullata, limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per il relativo giudizio.
3. I motivi dei ricorso, sopra indicati nei punti 2.2. e 2.3. del "Ritenuto in fatto", sono inammissibili perché generici. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n, 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza tuttavia specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata, ed invece denunciando genericamente la violazione di una serie di disposizioni della legge n. 69 del 2005 inerenti al rispetto delle garanzie costituzionali (art. 2), ad un asserito mancato compimento di accertamenti integrativi (art. 16) ed alla carenza informativa della documentazione acquisita: laddove, invece, dalla motivazione della sentenza gravata non risulta essere stato messo a rischio alcun diritto fondamentale della ricorrente, ne' compresse le sue ragioni difensive, avendo anzi la Corte territoriale chiesto ed ottenuto la trasmissione di ulteriore documentazione ad integrazione di quella originariamente contenuta nel mandato di arresto Europeo, cui si era chiesto di dare esecuzione, avendo in tal modo acquisito le notizie utili ai fini della comprensione dei fatti addebitati, delle fonti di prova indicate a sostegno dell'accusa e delle norme della legge straniera che si assumono essere state violate (v. pagg.
2-3 sent. impugn.).
4. I motivi del ricorso, indicati nei punti 2.4. e 2.6. del "Ritenuto in fatto", sono manifestamente infondati.
Costituisce principio oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di mandato di arresto Europeo, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, non deve effettuare un controllo analogo a quello stabilito dall'art.273 cod. proc. pen. per l'applicazione di una misura cautelare personale, ma deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto- reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (in questo senso Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348; conf., in seguito, Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, Termini, Rv. 248254; Sez. 6, n. 16362 del 16/04/2008, Mandaglio, Rv. 239649). Di tale principio la Corte territoriale ha fatto buon governo, indicando, sia pur sinteticamente, gli elementi di prova costituenti un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria straniera ha giudicato sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento di cattura e che la Corte italiana ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui è stata chiesta la consegna, senza che l'autorità giudiziaria italiana possa sostituire alla valutazione del giudice straniero una propria determinazione fondata su criteri ermeneutici previsti dall'ordinamento ad altri fini, quali sono, appunto, quelli regolati dal codice di rito per l'applicazione di una misura cautelare personale.
5. Anche i motivi indicati nel punti 2.5. e 2.7. del "Ritenuto in fatto" sono manifestamente infondati.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto Europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dalla L. n. 69 del 2005, n. 69, art. 18, lett. e) che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso con riferimento ad una misura cautelare "a termine" (principio enunciato in una fattispecie relativa a mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Polonia con efficacia limitata a soli quattordici giorni, finalizzato allo svolgimento di attività processuali richiedenti la partecipazione necessaria dell'imputato) (Sez. 6, n. 13545 del 05/04/2012, Cleslik, Rv. 252574). Di tale regula iuris la Corte di appello di Catanzaro ha fatto corretta applicazione, posto che nel caso di specie nei confronti della ricorrente è stato emesso un provvedimento di custodia cautelare a termine, con efficacia limitata a quattordici giorni a decorrere dalla sua applicazione, rispetto al quale non si pone la questione relativa al rispetto di termini di durata massima della stessa custodia cautelare.
Con riferimento a tale aspetto diventa conseguentemente irrilevante definire, così come la ricorrente ha sollecitato di fare, l'ambito di operatività della norma dettata dall'art. 19, lett. c), Legge cit.: e ciò sia perché l'efficacia del provvedimento restrittivo, disposto dall'autorità giudiziaria polacca nei riguardi della prevenuta, non è sine die ma limitato, come già anticipato, al breve periodo di quattordici giorni;
sia perché la Corte territoriale ha già disposto, in conformità alla previsione contenuta nel suddetto articolo, che la consegna è subordinata alla condizione che la FU sia rinviata in Italia per scontarvi la pena che dovesse eventualmente esserle irrogata, tanto "all'esito del processo", così dovendosi pacificamente intendere la formula "dopo essere stata ascoltata" contenuta nel menzionato art. 19 lett. e) (in questo termini, tra le tante, Sez. 6, n. 938 del 07/01/2010, D.R., Rv. 245803; Sez. 6, n. 38640 del 30/09/2009, Dervishi, Rv. 244757;
Sez. 6, n. 12338 del 21/03/2007, Compagnin, Rv. 235949; Sez. 6, n. 9202 del 28/02/2007, Pascette, Rv. 235563).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della L. n. 69 del 2005, art. 24 e rinvia, per l'esame sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2013