Art. 51.
Sino al 31 dicembre 1967 e' consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche seguenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
La vendita di detto tipo di pasta e' consentita sino al 30 giugno 1968.
Sino al 31 dicembre 1967 e' consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche seguenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
La vendita di detto tipo di pasta e' consentita sino al 30 giugno 1968.