Articolo 51 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
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13 agosto 1967
Art. 51.
Sino al 31 dicembre 1967 e' consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche seguenti:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

La vendita di detto tipo di pasta e' consentita sino al 30 giugno 1968.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967