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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10976 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 24386/2023 Verbale dell'udienza del 25/11/2025 È presente per l'appellante , in sostituzione dell'Avv. Ines Parte_1
Carpino, l'Avv. Mario Albano. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'Avv. Mario Albano si riporta integralmente agli atti depositati e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 24386 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ines Carpino, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma, in Via Filippo Corridoni n. 19 APPELLANTE E c.f. in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, elett.te domiciliato in n Palazzo San Giacomo CP_1
APPELLATO NONCHE'
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 4 Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_3 opponendo la cartella n. 07120210110702107000, notificata in data Controparte_1
10.03.2023, relativa a sanzioni per violazione del c.d.s.. Nell'eccepire la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale, tra la data dell'eventuale notifica dei verbali di contravvenzione e la notifica della cartella di pagamento opposta, chiese accertarsi la nullità e l'inefficacia della stessa e l'inesistenza del credito, con condanna dell'agente della riscossione alla cancellazione della pretesa creditoria, e condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario. Si costituì l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, mentre l'ente impositore, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, rimase contumace. Il Giudice di Pace di con sentenza n. 29767/2023, accolse la domanda;
rilevò CP_1
l'irritualità della prova della notifica della cartella di pagamento, stante l'omesso deposito in originale, con conseguente dichiarazione di illegittimità della procedura intrapresa e annullamento della cartella stessa, con condanna dell' al Parte_1 pagamento delle spese di lite con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione e, nel contestare la pronuncia laddove il giudice di prime cure ha rigettato un'asserita istanza di riunione con un altro giudizio e un'eccezione di incompetenza mai formulate, ha dedotto che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto sussistente l'obbligo di deposito della cartella di pagamento in originale ed erroneamente valutato i motivi di opposizione, rivolti all'accertamento della omessa notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alla cartella di pagamento e non della omessa notifica di quest'ultima. Inoltre, ha ribadito il mancato decorso del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.. Si è costituito il il quale, nell'eccepire la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva, ha chiesto la conferma della sentenza gravata mentre il sig. , benché CP_3 regolarmente evocato, è rimasto contumace. L'appello è fondato. Tra i vari motivi articolati, si ritiene condivisibile quello (numerato con III) con cui si evidenzia che il giudice di pace ha errato nel ritenere inutilizzabili le copie depositate. Invero, correttamente si richiama il principio affermato dalla S.C. (ord. 23095/2020), che questo giudice condivide, secondo cui in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli
pagina 2 di 4 originali, ai sensi dell'art. 2719 c. c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. Nella specie, le copie degli atti, ancorchè prive di attestazione di conformità, risultano sufficienti a dimostrare la regolarità della notificazione, a fronte di un disconoscimento del tutto generico ed astratto. Per altro, la ritualità della notifica della cartella nemmeno era oggetto di doglianza da parte dell'opponente, in quanto l'opposizione sorgeva proprio a seguito della notifica di tale atto e si sostanziava unicamente nell'eccepire la prescrizione del credito per decorso del relativo termine. Una volta accolta la doglianza dell'appellante occorre valutare la questione non esaminata dal primo giudice (la prescrizione eccepita dall'opponente). Al riguardo, va precisato che l'opponente ha dedotto il decorso del termine di prescrizione di “5 anni fra la data della presunta notifica dei verbali di contravvenzione e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il 10.03.203)”. Contrariamente a quanto esposto dall'appellante, il sig. non ha inteso proporre CP_3 un'opposizione recuperatoria non deducendo mai esplicitamente l'omessa notifica degli atti presupposti. A conferma di ciò, oltre al periodo di riferimento della prescrizione come ricompreso tra la data di notifica dei verbali e la cartella, si osserva che l'opponente ha qualificato l'atto introduttivo della lite come opposizione ex art. 615 c.p.c., non facendo alcun cenno alla funzione recuperatoria. Da ciò consegue che va unicamente valutato il decorso del termine di prescrizione tra la data di notifica dei verbali (25/10, 9/11 e 11/10 dell'anno 2017) e quella di notifica della cartella. Il termine non è decorso in virtù della proroga disposta dall'art. 68 comma 4 bis d.l. 18/2020, il quale dispone che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 .. sono prorogati:
.. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Nella specie, i carichi risultano affidati all'esattore il 10/11/2021, per cui, in virtù della proroga citata, la prescrizione quinquennale non si è compiuta, con la conseguenza che la domanda proposta dal sig. deve essere rigettata. CP_3
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della controversia e la limitata attività espletata, con esclusione della fase istruttoria (Cass. 10206 del 16/04/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 29767/2023 del giudice di pace di rigetta la domanda CP_1 proposta dal sig. Controparte_3
- condanna lo stesso al pagamento, in favore dell' , delle competenze di lite del primo CP_4 grado, che liquida in € 633,00, e, in favore del dell' , delle spese Controparte_1 CP_4
e competenze del presente grado, che liquida per ciascuna parte, in € 852,00, il tutto, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 25/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 4 di 4
Carpino, l'Avv. Mario Albano. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'Avv. Mario Albano si riporta integralmente agli atti depositati e chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 24386 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ines Carpino, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma, in Via Filippo Corridoni n. 19 APPELLANTE E c.f. in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, elett.te domiciliato in n Palazzo San Giacomo CP_1
APPELLATO NONCHE'
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 4 Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_3 opponendo la cartella n. 07120210110702107000, notificata in data Controparte_1
10.03.2023, relativa a sanzioni per violazione del c.d.s.. Nell'eccepire la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale, tra la data dell'eventuale notifica dei verbali di contravvenzione e la notifica della cartella di pagamento opposta, chiese accertarsi la nullità e l'inefficacia della stessa e l'inesistenza del credito, con condanna dell'agente della riscossione alla cancellazione della pretesa creditoria, e condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario. Si costituì l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, mentre l'ente impositore, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, rimase contumace. Il Giudice di Pace di con sentenza n. 29767/2023, accolse la domanda;
rilevò CP_1
l'irritualità della prova della notifica della cartella di pagamento, stante l'omesso deposito in originale, con conseguente dichiarazione di illegittimità della procedura intrapresa e annullamento della cartella stessa, con condanna dell' al Parte_1 pagamento delle spese di lite con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione e, nel contestare la pronuncia laddove il giudice di prime cure ha rigettato un'asserita istanza di riunione con un altro giudizio e un'eccezione di incompetenza mai formulate, ha dedotto che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto sussistente l'obbligo di deposito della cartella di pagamento in originale ed erroneamente valutato i motivi di opposizione, rivolti all'accertamento della omessa notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alla cartella di pagamento e non della omessa notifica di quest'ultima. Inoltre, ha ribadito il mancato decorso del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.. Si è costituito il il quale, nell'eccepire la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva, ha chiesto la conferma della sentenza gravata mentre il sig. , benché CP_3 regolarmente evocato, è rimasto contumace. L'appello è fondato. Tra i vari motivi articolati, si ritiene condivisibile quello (numerato con III) con cui si evidenzia che il giudice di pace ha errato nel ritenere inutilizzabili le copie depositate. Invero, correttamente si richiama il principio affermato dalla S.C. (ord. 23095/2020), che questo giudice condivide, secondo cui in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli
pagina 2 di 4 originali, ai sensi dell'art. 2719 c. c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. Nella specie, le copie degli atti, ancorchè prive di attestazione di conformità, risultano sufficienti a dimostrare la regolarità della notificazione, a fronte di un disconoscimento del tutto generico ed astratto. Per altro, la ritualità della notifica della cartella nemmeno era oggetto di doglianza da parte dell'opponente, in quanto l'opposizione sorgeva proprio a seguito della notifica di tale atto e si sostanziava unicamente nell'eccepire la prescrizione del credito per decorso del relativo termine. Una volta accolta la doglianza dell'appellante occorre valutare la questione non esaminata dal primo giudice (la prescrizione eccepita dall'opponente). Al riguardo, va precisato che l'opponente ha dedotto il decorso del termine di prescrizione di “5 anni fra la data della presunta notifica dei verbali di contravvenzione e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il 10.03.203)”. Contrariamente a quanto esposto dall'appellante, il sig. non ha inteso proporre CP_3 un'opposizione recuperatoria non deducendo mai esplicitamente l'omessa notifica degli atti presupposti. A conferma di ciò, oltre al periodo di riferimento della prescrizione come ricompreso tra la data di notifica dei verbali e la cartella, si osserva che l'opponente ha qualificato l'atto introduttivo della lite come opposizione ex art. 615 c.p.c., non facendo alcun cenno alla funzione recuperatoria. Da ciò consegue che va unicamente valutato il decorso del termine di prescrizione tra la data di notifica dei verbali (25/10, 9/11 e 11/10 dell'anno 2017) e quella di notifica della cartella. Il termine non è decorso in virtù della proroga disposta dall'art. 68 comma 4 bis d.l. 18/2020, il quale dispone che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 .. sono prorogati:
.. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Nella specie, i carichi risultano affidati all'esattore il 10/11/2021, per cui, in virtù della proroga citata, la prescrizione quinquennale non si è compiuta, con la conseguenza che la domanda proposta dal sig. deve essere rigettata. CP_3
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della controversia e la limitata attività espletata, con esclusione della fase istruttoria (Cass. 10206 del 16/04/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 29767/2023 del giudice di pace di rigetta la domanda CP_1 proposta dal sig. Controparte_3
- condanna lo stesso al pagamento, in favore dell' , delle competenze di lite del primo CP_4 grado, che liquida in € 633,00, e, in favore del dell' , delle spese Controparte_1 CP_4
e competenze del presente grado, che liquida per ciascuna parte, in € 852,00, il tutto, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 25/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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