Sentenza 27 ottobre 2000
Massime • 1
La fattispecie sanzionata dall'art. 3, ultimo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516 (omessa presa in carico di stampati per la compilazione di documenti fiscali), non è più prevista dalla legge come reato, atteso che la condotta in esame non è punita da nessuna delle fattispecie penali introdotte con il D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che ha abrogato le precedenti disposizioni in materia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2000, n. 12917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12917 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 27/10/2000
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. " PIERLUIGI ON " N. 3602
3. " ALFREDO M. AR " REGISTRO GENERALE
4. " ALDO FIALE " N. 1808/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA OL, n. a Forio d'Ischia il 4.1.1933
avverso la sentenza 9.10.1996 del Tribunale di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Mario Favalli che ha concluso per L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 9.10.1996 il Tribunale di Napoli affermava la penale responsabilità di IA OL in ordine al reato di cui:
- all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 516/1982 (per avere, quale legale rappresentante della società cooperativa a r.l. "Progetto Ischia", omesso di annotare stampati per ricevute fiscali e fatture nell'apposito registro di carico - acc. in Ischia, il 10.1.1995) e lo condannava alla pena principale di lire 1.500.000 di ammenda ed alla pena accessoria di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto "appello" il IA, il quale ha eccepito:
- la insussistenza del reato e la carenza di motivazione in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. Gli atti sono stati trasmessi a questa Corte Suprema, per conversione dell'impugnazione, ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La trattazione del presente ricorso deve essere necessariamente preceduta dalla valutazione del reato fiscale oggetto del giudizio alla stregua delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 10.3.2000, n.74 (di riforma del sistema penale-tributario, in attuazione dell'art.9 della legge 25.6.1999, n. 205), al fine di verificare in concreto se i fatti contestati - già incriminati ai sensi del D.L. n.429/1982 convertito nella legge n. 516/1982 e succ. modif. -
mantengano rilevanza penale anche dopo la riforma e l'abrogazione espressa del titolo I della stessa legge n. 516 (art. 25, lett. d), del D.Lgs. n. 74/2000). Il nuovo testo normativo non contiene un regime transitorio di raccordo tra la attuale e la precedente disciplina, sicché il problema dell'individuazione delle norme incriminatrici applicabili ai fatti anteriormente commessi resta affidato all'interpretazione giurisprudenziale, secondo gli ordinari criteri di successione della legge nel tempo dettati dall'art. 2 del codice penale, in virtù dei quali:
- in ipotesi di norme incriminatrici abrogate e di violazioni non più perseguibili, l'autore del reato oggetto di abrogazione non solo non può più essere punito ma, se ha subito una sentenza di condanna, ancorché definitiva, ne cessa l'esecuzione e si estinguono tutti i connessi effetti penali;
- in ipotesi di riformulazione del contenuto di norme incriminatrici (mediante la sostituzione di elementi costitutivi o l'aggiunta di nuovi), deve accertarsi se si sia o meno in presenza di una abrogatio sine abolitio per continuità normativa ed in tali ipotesi il trasgressore ha diritto all'applicazione della "legge più favorevole".
L'art. 24 del D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 ha abrogato, infatti il "principio di ultrattività" delle disposizioni penali delle leggi finanziarie posto dall'art. 20 della legge 7.1.1929, n.
4. Alla stregua della valutazione anzidetta, deve rilevarsi che la fattispecie già sanzionata dall'art. 3, ultimo comma, della legge n.516/1982 (omessa presa in carico di stampati per la compilazione di documenti fiscali) è sicuramente depenalizzata ai sensi dell'art. 9 della legge 25.6.1999, n. 205 e del D. Lgs. 10.3.2000, n. 74.
La condotta in esame, infatti, non è punita da nessuna delle fattispecie penali introdotte dal D.Lgs. n. 74/2000. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2000