Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1999, n. 10130
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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In tema di assistenza e rappresentanza dell'imputato, nel caso in cui lo stesso abbia nominato due difensori, l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza ad uno dei due determina nullità a regime intermedio, che è sanata se la parte che vi assiste non solleva eccezione ai sensi dell'art. 182, comma 2 cod.proc.pen.

Poiché i delitti di falso in scrittura privata tutelano, non solo la fiducia e la sicurezza nella circolazione dei titoli, ma anche gli specifici interessi patrimoniali che gli stessi incorporano, sono ad essi applicabili le circostanze -attenuanti od aggravanti- attinenti alla entità del danno. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza di cui all'art 61 n. 7 cod.pen. al delitto di falso in titoli di credito, oltre che a quello di truffa, nei confronti di un imputato condannato in secondo grado per aver creato false polizze di carico ed altri falsi documenti, tramite i quali era riuscito a simulare l'imminente importazione di prodotti ortofrutticoli, ottenendo, in tal modo, adeguati versamenti da parte delle banche presso le quali coloro che intendevano acquistare la merce avevano conto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1999, n. 10130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10130
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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