Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 2
In tema di assistenza e rappresentanza dell'imputato, nel caso in cui lo stesso abbia nominato due difensori, l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza ad uno dei due determina nullità a regime intermedio, che è sanata se la parte che vi assiste non solleva eccezione ai sensi dell'art. 182, comma 2 cod.proc.pen.
Poiché i delitti di falso in scrittura privata tutelano, non solo la fiducia e la sicurezza nella circolazione dei titoli, ma anche gli specifici interessi patrimoniali che gli stessi incorporano, sono ad essi applicabili le circostanze -attenuanti od aggravanti- attinenti alla entità del danno. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza di cui all'art 61 n. 7 cod.pen. al delitto di falso in titoli di credito, oltre che a quello di truffa, nei confronti di un imputato condannato in secondo grado per aver creato false polizze di carico ed altri falsi documenti, tramite i quali era riuscito a simulare l'imminente importazione di prodotti ortofrutticoli, ottenendo, in tal modo, adeguati versamenti da parte delle banche presso le quali coloro che intendevano acquistare la merce avevano conto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1999, n. 10130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10130 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. JETTI GUIDO PRESIDENTE del 2/6/1999
1. Dott. MARRONE FRANCO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " ET IO " N. 1215
3. " DI OL GE " REGISTRO GENERALE
4. " RA NA " N. 42119/98
ha pronunciato la seguente REGISTRO
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CE NO n. Campobasso il 25.2.1938
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 6.7.1998
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.
Marrone
Udito il Procuratore Generale dr. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditi i difensori avv. Alfredo Gaito del Foro di Roma e avv. Roberto
Frank del foro di Genova
M O T I V I
1) Con sentenza in data 5.7.1997, il Pretore di Cuneo,
dichiarava PO UN e RB CE, responsabili di tentata truffa continuata ed aggravata ex art. 61 n. 7 c.p. e, concesse le attenuanti generiche al RB, condannava gli imputati,
rispettivamente alla pena di anni quattro di reclusione e ad anni due e mesi sei di reclusione. Spese in solido.
Condannava, altresi, gli imputati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, liquidati in lire 10.000.000,
oltre alle spese di rappresentanza.
2) La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pretorile, dichiarava che i fatti ascritti agli imputati e da loro commessi in concorso, costituivano il delitto continuato di falso in titoli di credito, aggravato altresi ex art. 61 n. 7 c.p. e,
per PO, aggravato anche ex art. 99 c.p., nonché di truffa consumata, aggravata ex art. 99 u.c.; e confermate per il RB le concesse attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante ex art. 61 n. 7, dichiarava non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione maturata al 10.10.1997; rideterminava la pena per PO UN in anni quattro e mesi quattro di reclusione.
Conferma nel resto. Spese.
3) Ha accertato in fatto la Corte torinese che gli imputati avevano truffato numerosi commercianti all'ingrosso di ortofrutticoli e la R.B.S., procurando un danno di rilevante gravità, simulando serio intento negoziale nell'importazione di pere ed aglio dall'Argentina ed utilizzando polizze di carico, certificati d'origine fitosanitari e di qualità della merce falsi.
4) Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato munito di procura speciale, deducendo, la mancata costituzione del rapporto processuale e nullità del giudizio di appello per mancata citazione di uno dei due difensori di fiducia, avv. Nadalini del foro di
Genova; erronea applicazione degli artt. 56 e 640 c.p., in quanto nessuna delle parti lese aveva ricevuto un danno direttamente collegato all'esborso del capitale pattuito per l'esborso della merce, avendo gli stessi bloccato il pagamento, per cui difettava ogni forma di connessione tra il profitto dell'imputato e il danno;
erronea applicazione dell'art. 61 n. 7 c.p. per il reato di falso,
già considerata dal Pretore ai fini della determinazione della pena e, in ogni caso, non applicabile a tale delitto. Infine, lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche, concesse al coimputato, non essendo stato considerato il comportamento tenuto dall'imputato, dopo gli ultimi precedenti penali.
Con motivo nuovo la difesa eccepisce la prescrizione dei reati.
5) Il ricorso non è fondato.
I - Premesso che, all'udienza del 6.7.1998 all'atto della celebrazione del dibattimento era presente uno dei difensori di fiducia dell'imputato avv. Roberto Frank, che non sollevò la questione, l'eccezione processuale non è accoglibile, in quanto è
ormai ius receptum che ove l'imputato nomini due difensori, l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza ad uno dei difensori, comporta una nullità a regime intermedio che è sanata se la parte che vi assiste non solleva eccezione ai sensi dell'art. 182,
2 c.p.p. (v. da ultimo, sez. VI, 3.2.1997 n. 5187, Corso, oltre a
Sez. Un. 25.6.1997 Gattellaro).
La dedotta nullità deve perciò ritenersi sanata.
II - Correttamente la Corte di merito ha configurato la truffa come consumata e non come tentata (secondo quanto sostenuto dal
Pretore e dalla difesa).
Il dato che ,le parti lese non hanno sborsato somme,, non esclude la consumazione della truffa, dato che le somme risultano essere state versate dalla ER AN (su ordine della RBS) e incassate dall'imputato, con danno dei commercianti raggirati,
derivante dalla assunzione dell'obbligo di pagamento.
La truffa si consuma all'atto in cui l'agente ottiene la disponibilità economica del bene (si procura cioè l'ingiusto profitto) con danno della vittima che può ben consistere nella assunzione di un'obbligazione (la cui incidenza negativa nel suo patrimonio è indubitabile). Fattispecie. questa, ben diversa da quella richiamata dal difensore (sulla quale si erano pronunciate le
Sezioni Unite di questa Corte il 30.11.1974, Forneris) in cui alla assunzione dell'obbligazione da parte del soggetto passivo non corrisponde la ricezione del bene da parte del truffatore onde la carenza del requisito della attuazione dell'ingiusto profitto,
consente la configurazione del tentativo.
III - Non trova riscontro nel testo della sentenza l'affermazione difensiva secondo la quale, la Corte d'Appello ha ritenuto che il Pretore, nel commisurare la pena, non avesse tenuto in conto l'aggravante di cui al n. 61 n. 7 c.p. per il reato di falso;
ragione per la quale la censura sub 3) è manifestamente infondata.
IV - L'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. è stata correttamente configurata dalla Corte di Appello anche in relazione ai reati di falso.
I reati di falso in scrittura privata, compresi quelli previsti nell'art. 491 c.p., tutelano non solo la fiducia e la sicurezza nella circolazione dei titoli, ma anche gli interessi specifici patrimoniali in essi incorporati, di tal che sono applicabili a tali delitti le circostanze attinenti all'entità del danno (sia quella di cui all'art. 62 n. 4 che quella di cui all'art. 61 n. 7 c.p.).
V - Attiene a valutazione di merito. non sindacabile in sede di legittimità, la censura riguardante la motivazione sul diniego della concessione delle attenuanti generiche.
VI - La prescrizione non è configurabile nel caso in esame.
Contrariamente, a quanto sostenuto dalla difesa, la recidiva contestata all'imputato, è - alla luce del certificato penale -
specifica e reiterata. Di qui la conseguenza che la pena edittale,
tenuto conto dell'art. 99, 40 co. cod. pen. (che prevede l'aumento fino a due terzi) supera di gran lunga la misura di anni cinque di reclusione, onde il termine di prescrizione (ai sensi degli artt. 157
n. 3 e 160 u.p.) è di quindici anni dalla data del fatto;
termine non ancora decorso.
VII - Da ultimo va osservato che non può essere condivisa neppure la tesi del secondo difensore che al dibattimento odierno ha sostenuto l'inammissibilità dell'appello del P.M., posto che l'impugnazione risulta avere tutti i requisiti richiesti dall'art. 581 c.p.p., attinenti ai capi della decisione (i reati di truffa e falso), le richieste (la configurazione della truffa consumata e non tentata ed il riconoscimento dell'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p.
per il falso) ed i motivi in diritto ed in fatto delle richieste.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1999