Sentenza 9 giugno 2006
Massime • 1
La disposizione dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., come novellata dalla L. n. 46 del 2006 con la previsione che per la deduzione dei vizi della motivazione può farsi riferimento, quale termine di comparazione, anche ad atti del processo a contenuto probatorio, trova applicazione nel giudizio incidentale cautelare, nel quale è dunque rilevante un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", per l'utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme patologiche accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.
Commentario • 1
- 1. Nessuna perquisizione se lede funzione difensiva (Cass. 45637/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2018
Le garanzie previste dalla legge a garanzia della libertà del difensore non sono volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale ma solo colui che rivesta la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia dei diritto di difesa dell'imputato. Tali guarentigie, infatti, non introducono un principio immunitario di chiunque eserciti la professione legale, ma sono applicabili unicamente se devono essere tutelate la funzione difensiva o l'oggetto della difesa Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 settembre – 17 novembre 2015, n. 45637 Presidente Mannino – Relatore Amoresano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2006, n. 22565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22565 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/06/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 1083
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 011234/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) UG RI N. IL 07/03/1953;
2) OM IR N. IL 02/12/1958;
3) RI AN N. IL 20/11/1970;
avverso ORDINANZA del 13/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni:
1) del P.G. Dr. BAGLIONE T., che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
2) dell'avv. Tuccillo Luigi, difensore di BU IR e IT NA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
3) letta la memoria difensiva di ER IO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 13 febbraio 2006, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, annullava l'ordinanza emessa dal GIP in sede nei confronti di ER IO, BU IR e IT AN e per l'effetto ordinava la loro immediata liberazione se non detenuti per altra causa.
Il Tribunale, qualificati i fatti ai medesimi ascritti come partecipazione ad associazione per delinquere (anziché concorso esterno in associazione di stampo mafioso) finalizzata alla commissione di delitti di cui all'art. 353 c.p. aggravata L. n. 203 del 1991, ex art.
7 - perché diretta ad agevolare l'associazione di stampo camorristico;
riteneva che:
1) nei confronti di ER IO gli indizi a suo carico erano contraddetti da elementi di segno opposto costituiti dalle numerosissime segnalazioni dai lui trasmesse ai vertici dell'istituto di credito alle cui dipendenze lavorava, riguardanti persone stabilmente inserite nel sodalizio criminale finalizzato alla turbativa delle aste;
2) nei confronti di BU IR, dipendente del Banco di Roma, era risultato che le buste contenenti le offerte non potevano essere aperte, sicché le conversazioni oggetto di intercettazione dovevano essere valutate alla luce di tale premessa, sicché a prescindere dalla disinvoltura dei rapporti con alcuni degli associati - non emergono condotte di rilievo penale;
3) nei confronti di IT AN, altra dipendente del Banco di Roma, valevano le medesime considerazioni perché a parte l'inopportunità di comportamenti confidenziali con i frequentatori delle aste, non emergevano elementi significativi a carico, l'unica telefonata intercettata integrante condotta agevolativa, (quella del 5.10.2004 delle ore 13,42) appariva insufficiente a configurare la sua partecipazione all'associazione per carenza della stabilità e costanza del vincolo, essendo idonea ad integrare gli estremi del reato di cui al capo c).
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Pubblico Ministero, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché, a prescindere dalla erroneità della diversa qualificazione giuridica in quanto:
1) per la posizione di ER IO si è omesso di prendere in considerazione il materiale indiziario, espressamente richiamato nella nota a pag. 206 e costituito dalle riprese video effettuate all'interno della sala aste, e, oggetto di precisa descrizione, nella comunicazione di reato del 17.2.2005 che descrive, comportamenti sintomatici di una notevole familiarità di OZ e ER con gli indagati MI e NO e della consapevole agevolazione delle attività illecite del gruppo, perché le diciannove segnalazioni fatte dal ER costituiscono il minimo per non far evidenziare agli organi superiori una patente violazione di legge da parte del delegato d'asta. La telefonata del 7.9.2004 delle ore 9,33 non era di contenuto equivoco, perché si parlava, esplicitamente di OZ (che altre telefonate oltre che la suddetta ripresa video indicano essere in stretta relazione con ER):
2) per la posizione, di BU e IT, l'assunto secondo il quale le modalità di svolgimento delle aste, alla Banca di Roma non avrebbero permesso di conoscere il contenuto delle offerte è frutto di travisamento, perché sia nella trascrizione sintetica di cui alla comunicazione di reato del 17.2.20.06 sia in quella integrale del 9 marzo successivo, si fa riferimento non alle buste contenenti le offerte, ma a quelle contenenti i pegni.
Le procedure della Banca di Roma non erano infatti diverse, da quelle, del Monte dei Pegni del San Paolo.
Per la specifica posizione di IT contraddittoriamente il Tribunale ha sottovalutato il significato della conversazione dei 5.10.2004, ore 13.42, perché da essa si desume che il sodalizio, utilizza sistematicamente dei prestanome e che si affida alla indagata per tutto quello che. consegue dal punto di vista burocratico.
Le stesse considerazioni, valgono per UO che in sede di interrogatorio (non preso in considerazione dal Tribunale), ha, ammesso, di sapere che "Florio, non effettuava offerte segrete, ma, effettuava i versamenti accompagnando una signora che aveva sottoscritto l'offerta".
La IT era il punto di riferimento del gruppo e si attivava per mettersi in comunicazione con i soggetti interessati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per la posizione di ER IO denuncia travisamento della prova per omissione per la parte in cui addebita all'ordinanza impugnata di non aver preso in considerazione la ripresa video, richiamata per relationem nella nota a pag. 206 della richiesta di ordinanza cautelare.
Come noto, la formula novellata dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ha introdotto come nuova ipotesi di vizio della motivazione, (oltre alla mancanza e alla manifesta illogicità) la contraddittorietà della stessa risultante non soltanto dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La questione assume particolare rilevanza nel caso in cui (comè quello in esame) il giudice dell'impugnazione sia andato di contrario avviso rispetto alla decisione adottata in prima istanza, ponendo così la parte vittoriosa in condizione di non potersi difendere adeguatamente.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 30.10-24.11.2003 n. 45276); al fine di ovviare alle difficoltà della parte soccombente in secondo grado, aveva individuato quale possibilità di ricondurre nel vizio di mancanza di motivazione (in quanto all'epoca già deducibile in sede di legittimità) la mancata risposta da parte del decidente alle sollecitazioni proposte con memorie difensive dirette ad estendere le sue valutazioni su elementi diversi non posti a fondamento dell'atto di gravame e non oggetto di valutazione da parte del primo giudice.
Nel contempo sollecitava il legislatore per un opportuno intervento che rimediasse alle difficoltà evidenziate e suggeriva di modificare il giudizio di appello con la previsione, in caso di difformità di valutazione, di separare la fase rescindente da quella rescissoria. La scelta del legislatore è stata diversa:
da un lato ha escluso la possibilità di appello per le sentenze di assoluzione. Dall'altro ha esteso il ricorso per cassazione con le modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e). Tralasciando la modifica apportata alla lett. d), che qui non interessa, e preso atto che la modifica apportata all'art. 593 c.p.p. ha ad oggetto solo l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (non quindi il provvedimento in materia di custodia cautelare che non accolgono le richieste del pubblico ministero, sicché inalterata rimane da disciplina dell'art. 310 c.p.p.), è fuor di dubbio che la nuova formulazione dell'art. 606 cit., lett. e) deve trovare applicazione anche nel giudizio incidentale cautelare è quindi anche nel caso (come quello in esame) in cui il pubblico ministero si trovi ad avere in sede di riesame una decisione diversa, e per lui sfavorevole, rispetto a quella ottenuta in prima istanza. Il dato normativo lascia inalterata la natura del controllo del giudizio di cassazione che può essere solo di legittimità. Non si fa carico alla Suprema Corte di formulare un'ulteriore valutazione di merito.
Si estende soltanto la congerie dei vizi denunciabili e rilevabili. Il nuovo vizio è quello che attiene sempre alla motivazione ma che individua come tertium comparationis al fine di rilevarne la mancanza e l'illogicità o la contraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso ma "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi, di gravame".
L'espressione adottata ("altri atti del processo") deve essere interpretata non nel senso limitato, di atti a contenuto valutativo (come gli atti di impugnazione e le memorie difensive) ma anche in quello, di atti a contenuto probatorio (come i verbali) al fine di rimediare al vizio della motivazione dipendente dalla divaricazione tra le risultanze processuali e la sentenza.
La novella normativa introduce, così due nuovi vizi definibili come:
1) travisamento della prova, che si realizza allorché nella motivazione della sentenza si introduce un'informazione rilevante che non esiste nel processo:
2) omessa valutazione di una prova decisiva, ai fini della decisione. Attraverso l'indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa si consente alla Corte di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione (sotto il profilo della sua non contraddittorietà e completezza), rispetto al processo. Questo ovviamente (si ribadisce) nel caso di decisione di appello difforme da quella di primo grado. Ed invero in caso, di c.d. doppia conforme il limite del devolutum non può essere valicato ipotizzando recuperi in sede di legittimità /salva l'ipotesi in cui il giudice del gravame, al fine di superare le critiche mosse dall'appellante al provvedimento di primo grado, individui atti a contenuto probatorio mai prima presi in considerazione, in relazione ai quali il ricorrente, deve, conservare la possibilità di denunciarne il travisamento).
Il dato a contenuto probatorio, che si denuncia come travisato o come omesso, deve avere la caratteristica della decisività, ovviamente nell'ambito dell'apparato motivazionale oggetto di critica (non è concepibile una rivalutazione del complesso probatorio, perché -, in tal modo si sconfinerebbe nel merito.).
Nel caso in esame, l'elemento robatorio che il P.M. ricorrente denuncia come omesso, non risulta avere i caratteri della decisività prospettata, in quanto il Tribunale ha dato conto che gli elementi indiziari a carico del ER "prima facie potrebbero sembrare concludenti".
Ha valutato tuttavia tali elementi ponendoli a confronto con quelli di segno opposto prodotti dalla difesa, costituiti dalle segnalazioni scritte trasmesse da ER ai vertici dell'istituto di credito alle cui dipendenze lavorava con le quali indicava nominativamente le persone coinvolte nell'attività di turbativa d'asta e i prestanome di volta in volta utilizzati. Li ha valutati con la considerazione (non criticata dal ricorrente) che le segnalazioni sono antecedenti alle conversazioni oggetto di intercettazione, di guisa che ne ha escluso il valore di prova callidamente precostituita. Il ricorso è inammissibile, per la parte in cui critica l'ordinanza impugnata relativamente alla valutazione del significato probatorio delle segnalazioni scritte e della telefonata del 7.9.2004 ore 9.33, perché ne propone una valutazione alternativa, come tale non consentita in quanto diretta a conseguire una incursione nel merito. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.3003 n. 47289, ric. Petrella).
2. Per le posizioni di IT NA e BU IR il ricorso è inammissibile, perché la denuncia di travisamento in riferimento al contenuto della trascrizione (sintetica e integrale) di cui alle annotazioni di p.g. del 17 febbraio e del 9 marzo 2005 deduce in realtà un vizio attinente alla valutazione dell'atto probatorio stesso, proponendone una alternativa rispetto a quella fatta propria dal Tribunale.
La contestazione del travisamento della prova, rilevante secondo la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non può prescindere dal rigoroso rispetto dell'obbligo che l'art. 581 c.p.p., lett. c) impone, vale a dire l'indicazione specifica degli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta. L'affermazione che dalle trascrizioni riportate nelle annotazioni di servizio del 17 febbraio e del 9 marzo 2005 "si comprende chiaramente..... che si sta parlando non già delle buste contenenti le offerte, ma delle buste contenenti i pegni" (a fronte della chiara indicazione nell'ordinanza impugnata della circostanza che dal contenuto della intercettazione ambientale risulta che "il coindagato CO EP afferma che al Banco di Roma le offerte sono chiuse in buste sigillate, che vengono mostrate prima integre e poi aperte davanti a tutti i partecipanti") non dà conto del contenuto contrario dell'atto probatorio citato, ma di una valutazione diversa del suo significato.
Anche per il resto il ricorso è inammissibile:
per la IT propone una valutazione alternativa della conversazione che il Tribunale considera inidonea ai fini della partecipazione all'associazione;
per UO è generico perché si limita ad affermare che per lui valgono le considerazioni fatte per la IT e a riportare uno stralcio del suo interrogatorio a proposito di tal Florio, senza spiegarne tuttavia il significato nel contesto degli elementi indiziari.
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2006