Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2006, n. 22565
CASS
Sentenza 9 giugno 2006

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Massime1

La disposizione dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., come novellata dalla L. n. 46 del 2006 con la previsione che per la deduzione dei vizi della motivazione può farsi riferimento, quale termine di comparazione, anche ad atti del processo a contenuto probatorio, trova applicazione nel giudizio incidentale cautelare, nel quale è dunque rilevante un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", per l'utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme patologiche accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.

Commentario1

  • 1Nessuna perquisizione se lede funzione difensiva (Cass. 45637/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2018

    Le garanzie previste dalla legge a garanzia della libertà del difensore non sono volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale ma solo colui che rivesta la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia dei diritto di difesa dell'imputato. Tali guarentigie, infatti, non introducono un principio immunitario di chiunque eserciti la professione legale, ma sono applicabili unicamente se devono essere tutelate la funzione difensiva o l'oggetto della difesa Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 settembre – 17 novembre 2015, n. 45637 Presidente Mannino – Relatore Amoresano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2006, n. 22565
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22565
Data del deposito : 9 giugno 2006

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