Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
La denunzia dell'omessa, inadeguata o contraddittoria valutazione, nell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti è compatibile con il ricorso per cassazione solo quando sulla rilevanza e sull'apprezzamento del singolo dato e/o del complesso probatorio vi sia stata una specifica deduzione per iscritto dinanzi al tribunale del riesame, non potendosi tali rilievi proporsi per la prima volta dinanzi alla Suprema Corte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2012, n. 22333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22333 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/06/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA GI - Consigliere - N. 1030
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 15289/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN GI N. IL 17/07/1966;
avverso l'ordinanza n. 9427/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 29/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci per l'inammissibilità;
Udito il difensore avv. Votiello e Iannettone per l'accoglimento. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo le due imputazioni provvisorie, GI AG sarebbe imprenditore colluso con il clan dei casalesi, concorrente esterno che forniva un contributo stabile nel settore dell'acquisizione e gestione nell'attività di appalti, forniture e reinvestimento del sodalizio;
in occasione delle elezioni comunali a Casal di Principe del 2007 avrebbe, con altri, promesso posti di lavoro presso imprese società e cooperative da sè controllate in cambio del voto ad una determinata lista ed a due candidati vicini al sodalizio (Cipriano Cristiano, candidato sindaco;
GI RV, candidato consigliere comunale).
Avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli ha confermato la sua custodia carceraria deliberata il 28.11.11 dal locale GIP, per i reati di concorso in associazione di tipo mafioso pluriaggravata (capo A) e nella violazione continuata ed aggravata del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86 (capo D1, contestato fino al giugno 2007), ricorre,
a mezzo dei difensori, il AG, enunciando tre motivi:
1- in relazione al capo A, violazione dell'art. 125, comma 3, artt.192, 273 c.p.p., 110 e 416 bis c.p., in relazione alle lettere B, C
ed E dell'art. 606 c.p.p., comma 1, mancanza e illogicità della motivazione, perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AT e TA non sarebbero state idonee a fondare la necessaria gravità indiziaria, mancando anche di riscontri individualizzanti ed essendo smentite da elementi di segno contrario;
quelle del primo sarebbero generiche, quelle del secondo contrastanti laddove riferiscono di un'estorsione subita dal AG ad opera del gruppo Bidognetti;
significativo sarebbe il silenzio sul ricorrente del collaboratore Di AT, mentre nulla sarebbe stato indicato per provare la consapevolezza del AG circa il concorso esterno del politico RV NO al sodalizio, l'appalto aggiudicato nella fase elettorale essendo poi stato gestito dal commissario prefettizio;
in ogni caso dalle dichiarazioni dei collaboratori non sarebbero emersi elementi per comprovare l'incidenza dell'attività attribuita al ricorrente per l'operatività associativa;
2- in relazione al capo D1, violazione dell'art. 15 c.p., art. 125, comma 3 e art. 273 c.p.p., D.P.R. n. 570 del 1960, artt. 86 e 100 e L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione alle lettere B, C ed E dell'art. 606 c.p.p., comma 1, mancanza e illogicità della motivazione, perché il reato sarebbe prescritto essendo da lungi spirato il termine D.P.R. citato, ex art. 100, in ogni caso essendo insussistente l'aggravante ex art. 7, perché dalla stessa motivazione dell'ordinanza e stante il concorso esterno contestato al RV la condotta del ricorrente sarebbe stata finalizzata solo a favorire costui e non l'intero sodalizio;
3 - in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, violazione dell'art. 125, comma 3, art. 274 e 275 c.p.p. in relazione alle lettere B, C ed E dell'art. 606.1 c.p.p., mancanza e illogicità della motivazione, perché non rivestendo il ricorrente più alcun incarico nelle cooperative, non avendo queste avuto più appalti dal 2009, e risalendo le indagini a fatti dei 2007 sarebbe stata superata la presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3; alle pagine da 10 a 12 il ricorrente svolge infine considerazioni spiegando perché non sussisterebbe alcun voto di scambio, con riferimento alle posizioni De IT, NA, TA LA, MA, dovendosi le cooperative facenti capo all'indagato esser tenute distinte da quelle facenti capo allo Zippo Maurizio, evidenziandosi anche la positività della personalità del AG.
2. Il pur articolato ricorso va dichiarato inammissibile. Ciò è in qualche modo anticipato già dalla rubrica dei tre motivi, che enuncia ed affianca vizi tra loro del tutto diversi, alcuno pure irrilevante (come il vizio di illogicità che è strutturalmente altro e diverso rispetto al vizio, solo rilevante nel giudizio di legittimità, di manifesta illogicità), sì da realizzare quella prospettazione perplessa che, per sè, è indice dell'inammissibilità del motivo (Sez. 6, seni. 800/2012 e 32227/2010).
Il primo motivo è diverso da quelli consentiti, risolvendosi in censure di merito che sollecitano un diverso apprezzamento del materiale probatorio richiamato, commentato e valutato dal Tribunale. Non può essere infatti quella del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari la sede dell'approfondita indagine probatoria che comporti la rivalutazione e la discussione del valore probatorio specifico e collettivo dei singoli elementi che compongono la provvista probatoria. In particolare, la deduzione del vizio di motivazione, pur ammessa dal legislatore anche per i ricorsi in materia cautelare, non può che risentire intensamente della struttura del controllo di legittimità. Sicché il rilievo del singolo dato probatorio (in ipotesi difensiva travisato o omesso o apprezzato in termini di manifesta illogicità o contraddittorietà) non può avvenire direttamente in sede di ricorso, ma deve passare necessariamente attraverso una specifica deduzione scritta (o in sede di richiesta di riesame o in sede di memoria tempestiva presentata al Tribunale in tempo utile per la decisione) che proprio quel determinato elemento di fatto richiami e valorizzi. Perché è solo il Tribunale che ha la competenza per l'apprezzamento adeguato di quell'elemento all'interno del complesso probatorio che è a sua possibile conoscenza, un tale apprezzamento essendo radicalmente incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità e con i limiti della cognizione di questa Corte suprema. Nè è sufficiente il richiamo del tutto generico a precedenti deduzioni (come è nell'odierno ricorso, nell'ultimo capoverso di p. 3 richiamato nella, sua arringa da uno dei difensori per rispondere al corrispondente rilievo del procuratore generale di udienza), perché anche il solo verificare d'ufficio se esiste una memoria tempestivamente depositata, quale ne è il contenuto complessivo, se in particolare singole parti di questo contenuto possono ritenersi al tempo stesso rimaste senza risposta e decisive per la soluzione della causa cautelare, è precluso, trattandosi di attività in definitiva essa stessa di merito, che oltretutto concorre alla formazione della stessa necessaria specificità della doglianza.
Sicché, allo stato la Corte deve limitarsi a prendere atto che il Tribunale ha esposto una motivazione articolata, che richiama più fonti di prova non incongrue alla valutazione che ne è fatta nel contesto del provvedimento impugnato, con assunti (si veda per tutti quelli relativi alla pluralità delle conversazioni telefoniche intercettate ed alla valutazione del loro contenuto) che finiscono per l'essere attaccati da censure di mero fatto (es. pag. 4 ricorso, rispetto alle pagine 11-19 dell'ordinanza).
Quanto al secondo motivo, il ricorrente non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte che in entrambi i suoi orientamenti (Sez. 3, sent. 38836/2006; Sez, 3, sentt. 56203/2011 e 46370/2008) conduce ad escludere che rispetto alla fattispecie come concretamente contestata sia possibile ritenere sopravvenuta la prescrizione del reato.
Le censure del terzo motivo sono sostanzialmente di merito: con l'apprezzamento in fatto che gli compete il Tribunale ha escluso che sussistano le condizioni per rendere inefficace la presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3, conseguente alle fattispecie incriminatrici contestate, in relazione alla peculiarità della natura, del contenuto e della durata dei rapporti tra l'imprenditore e il sodalizio. La reiezione dei motivi che precedono conferma la non immediata incongruità di un tale assunto ai dati probatori valorizzati dal Riesame, con motivazione non apparente e per sè immune dai residui vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà, soli pertinenti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012