Sentenza 24 novembre 1998
Massime • 1
Non sussiste incompatibilità tra la qualità di associato ad organizzazione criminale di stampo mafioso e circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, dovendosi considerare che da un lato anche il non associato a sodalizi criminosi può agire con metodi mafiosi e, dall'altro, che l'associato non necessariamente deve avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione. (Conf. Sez. 1, 18 novembre 1998 n. 5711, Vitale, in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1998, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 24/11/1998
1. Dott. Antonio Marchese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe De Nardo Consigliere N. 5839
3. Dott. Stefano Campo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Enrico Delehaye Consigliere N. 25255/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GI ZI, nato il [...],
avverso l'ordinanza emessa il 5 maggio 1998 dal Tribunale di Catanzaro;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Verderosa il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Udito il difensore, Avv.to Francesco Gambardella del foro di Lamezia Terme;
- Considerato in
F A T T O
Con ordinanza del 13 marzo 1998, la Corte di assise di Catanzaro ha respinto istanza di ZI IA diretta ad ottenere la rimessione in libertà per decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare cui era sottoposto quale imputato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e di vari reati di estorsione aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/91. Sull'appello proposto dall'interessato, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 5 maggio 1998, ha confermato la pronuncia impugnata.
Avverso tale decisione, il IA, a mezzo del suo difensore, ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione di legge deducendo, in buona sostanza, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e prima ancora dalla Corte di assise, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, sia per il tenore letterale della disposizione legislativa che per lo scopo perseguito dal Legislatore nel prevederla, non può che riguardare coloro i quali non facciano parte di un'associazione per delinquere di tipo mafioso e non è quindi configurabile a carico dell'associato o del concorrente nel delitto di associazione.
La censura è infondata.
Ed invero, secondo la prevalente giurisprudenza di questa suprema Corte, cui questo collegio aderisce, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 è compatibile con la qualità di associato ad organizzazione criminale di stampo mafioso, dovendosi considerare che, da un lato, anche il non associato a sodalizi criminosi può agire "con metodi mafiosi" e, dall'altro, che l'associato non necessariamente deve avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione. (vedi Sez. I, 13 giugno 1997 n. 4140, D'Amato e altri). In ogni caso, una cosa è partecipare ad un'associazione per delinquere e cosa diversa è commettere un reato, anche se rientrante nel programma associativo, avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione. In tali ipotesi, infatti, la condotta mafiosa caratterizza il momento specifico della commissione del reato-fine, mentre nel reato associativo rappresenta una caratteristica permanente dell'azione criminosa (vedi Sez. II, 12 ottobre 1998, n. 1631, Monteforte). Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Va anche disposta la comunicazione prescritta dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999