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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 917/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AS GEREMIA, LA
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2966/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 686/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055034151 BOLLO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6783/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 686\25, ha accolto il ricorso del notaio Difensore_1 di Caserta avverso l'avviso di liquidazione di cui in atti (euro 155,00) per recupero maggiore imposta di bollo relativa a contratto preliminare di vendita (atto del 29\4\24, rep. 10148\07364, reg.il 17\5\24).
I primi giudici hanno ritenuto che non è prevista la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti preliminari di compravendita immobiliare, sicchè non trova applicazione l'imposta di bollo di cui all'art. 1, comma 1 bis,
n 3 prima parte della tariffa allegata al d.p.r. 642\72
L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, deducendo la violazione dell'art. 2645 bis c.c. e dell'art. a comma 1 bis n. 3 della tariffa cit ., mentre controparte non si è costituita.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è palesemente fondato.
Contrariamente da quanto ritenuto dai primi giudici, i contratti preliminari relativi a beni immobili , stipulati per atto pubblico o con scrittura privata autenticata , devono essere trascritti, come espressamente previsto dall'art. 2645 bis, 1° comma, c.c.
Da qui anche la violazione della tariffa sopra richiamata, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro
155,00 per tutti gli atti rogati dai notai che prevedono formalità nei pubblici registri immobiliari.
Da qui , in integrale riforma della sentenza di prime cure, il rigetto della originaria domanda del notaio.
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado del giudizio e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie l'appello, CO il contribuente appellato al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in euro 150,00 per il 1 grado, ed in eiuro 170,00 per il 2 grado, oltre spese prenotate a debito
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AS GEREMIA, LA
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2966/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 686/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055034151 BOLLO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6783/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 686\25, ha accolto il ricorso del notaio Difensore_1 di Caserta avverso l'avviso di liquidazione di cui in atti (euro 155,00) per recupero maggiore imposta di bollo relativa a contratto preliminare di vendita (atto del 29\4\24, rep. 10148\07364, reg.il 17\5\24).
I primi giudici hanno ritenuto che non è prevista la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti preliminari di compravendita immobiliare, sicchè non trova applicazione l'imposta di bollo di cui all'art. 1, comma 1 bis,
n 3 prima parte della tariffa allegata al d.p.r. 642\72
L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, deducendo la violazione dell'art. 2645 bis c.c. e dell'art. a comma 1 bis n. 3 della tariffa cit ., mentre controparte non si è costituita.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è palesemente fondato.
Contrariamente da quanto ritenuto dai primi giudici, i contratti preliminari relativi a beni immobili , stipulati per atto pubblico o con scrittura privata autenticata , devono essere trascritti, come espressamente previsto dall'art. 2645 bis, 1° comma, c.c.
Da qui anche la violazione della tariffa sopra richiamata, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro
155,00 per tutti gli atti rogati dai notai che prevedono formalità nei pubblici registri immobiliari.
Da qui , in integrale riforma della sentenza di prime cure, il rigetto della originaria domanda del notaio.
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado del giudizio e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie l'appello, CO il contribuente appellato al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in euro 150,00 per il 1 grado, ed in eiuro 170,00 per il 2 grado, oltre spese prenotate a debito