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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3599/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di Perugia, pronuncia, in funzione di Giudice monocratico, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3599/2021 R.G. promossa da:
in persona del presidente e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, dott. P.I. e CF , Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede a Perugia, Frazione Ponte San Giovanni, via dei Loggi 52, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vitelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, via Cacciatori delle Alpi n. 48, giusta procura apposta in calce al ricorso.
- attore/ricorrente nei confronti di:
con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Codice Fiscale e Controparte_1
Partita IVA n. , in persona della sig.ra procuratore speciale P.IVA_3 Controparte_2 della stessa Società, giusta procura per atto Notaio dott. ssa (Rep. n. Persona_1
10492, Raccolta n. 4986, del 12.11.2018), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Stefano
D'Ercole del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Via in Arcione, 71, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
- convenuto/resistente
OGGETTO: servitù coattiva di passaggio di cavi – azione negatoria - art. 949 c.c.
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE: " Voglia … Nel merito:
- ordinare agli odierni convenuti la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà e di conseguenza riportare le parti della proprietà privata mutate dall'installazione delle centraline nello stato in cui si trovavano prima dell'intervento, dando esecuzione all'obbligazione di rimuovere le centraline posizionate dalla convenuta;
- disporre, ex art. 614 bis c.p.c., che venga fissata la somma di euro 150,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti nel provvedimento de quo e più precisamente l'esecuzione dell'obbligo di rimuovere le centraline posizionate dalla convenuta;
- condannare ex art 96, terzo comma, c.p.c. per mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria, come meglio motivato in narrativa, con condanna alle spese sostenute anche di detta fase quantificate in euro
48,80;
In subordine nel merito
- Nella denegata ipotesi in cui l'odierno Giudicante non voglia apprestare una piena tutela al diritto di proprietà del , condannare al Parte_1 CP_3 risarcimento dei danni e/o all'indennizzo dei danni subiti dall'odierno ricorrente per la costituzione ex lege della servitù di uso per la collocazione delle centraline, da valutarsi in via equitativa.”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA: “… voglia … nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE (art. 132 c.p.c.)
FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. il chiedeva al Parte_1 giudice di ordinare alla convenuta la cessazione di ogni Controparte_4 turbativa al pacifico godimento esclusivo della propria proprietà sita nel Comune di
Magione, in via Dante Alighieri n. 20. C Detta turbativa veniva individuata nella installazione, da parte della , di due centraline Contr per la fibra ottica, collocate all'interno della proprietà del in aderenza ad un edificio ed in prossimità delle scale di accesso poste all'entrata dell'immobile.
Chiedeva pertanto il la riduzione in pristino dei luoghi, previa emissione di un Parte_1 ordine di rimozione delle centraline, e la determinazione di una somma, ex art. 614-bis
c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi eventualmente imposti alla controparte all'esito del giudizio. In subordine, chiedeva la condanna della controparte al risarcimento dei danni CP_3
e/o all'indennizzo dei danni subiti per la costituzione ex lege della servitù d'uso per la collocazione delle centraline, da valutarsi in via equitativa.
Nel costituirsi in giudizio la società chiedeva disporsi, ai sensi ex art. 702-ter, CP_1 terzo comma, c.p.c., il mutamento del rito da sommario a ordinario, e concludeva per l'integrale il rigetto delle avverse domande.
Disposto il mutamento del rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza cartolare dell'11/11/2024, per la precisazione delle conclusioni e, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., viene decisa come di seguito.
DIRITTO
La parte resistente/convenuta ha fatto ampio affidamento nel principio onus porbandi incumbit ei qui dicit e quindi nel dettato del primo comma dell'art. 2697 c.c., essendosi semplicemente limitata ad eccepire l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande, la mancanza di idonea prova a supporto, nonché l'inammissibilità delle prove orali indicate dalla parte ricorrente/attrice.
Non ci si può tuttavia esimere dall'evidenziare che, al criterio di ripartizione dell'onere della prova previsto dal 1° comma dell'art. 2697 c.c., segue l'avvertimento del secondo comma, a mente del quale: “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”.
Oltretutto nella prima parte del primo comma dell'art. 167 c.c. si legge: “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda …”, formula peraltro riproposta anche dal 4° comma dell'art. 702-bis e dal 3° comma dell'art. 416
c.p.c..
Contr Quanto precede per evidenziare che la parte ricorrente nel depositare il ricorso, ha versato in atti delle riproduzioni fotografiche che forniscono una precisa rappresentazione dello stato dei luoghi e dalle quali si può agevolmente apprezzare la presenza, all'interno del terreno di proprietà del ed in adiacenza al muro perimetrale dell'immobile Parte_1 di proprietà dello stesso, di due centraline per la fibra ottica.
Tale circostanza, dunque incontestata, impone di verificare la sussistenza o meno del C diritto in capo a di procedere all'installazione dei due manufatti ed inoltre se tale installazione necessitasse di una qualche preventiva autorizzazione amministrativa o di una qualche forma di comunicazione o avviso preventivo al , la cui esistenza Parte_1
C non è stata documentata, né tantomeno eccepita dalla parte resistente .
La decisione della causa si riduce perciò ad una mera questione di diritto e, per tale motivo, deve anche ritenersi inconferente la prova testimoniale esperita in corso di causa che, come anche ricorda la difesa attorea, ha dato contezza della circostanza che in data 15.09.2020 e dunque successivamente all'installazione delle due centraline, il tecnico della si era dichiarato disponibile a rimuovere le centraline, Controparte_1 trasferendole in un luogo più idoneo e che, in tale occasione, sarebbe stata sostituita anche la vetusta linea telefonica che attraversa la corte del piazzale interno di proprietà del CAU.
Da un lato, infatti, non sussiste alcuna evidenza probatoria circa l'abilitazione del Tecnico C
ad impegnare l'azienda telefonica, trattandosi appunto di un tecnico ed oltretutto, dalle dichiarazioni testimoniali, non emerge con sufficiente chiarezza chi avrebbe poi dovuto sostenere i costi dello spostamento concordato.
Del resto, può affermarsi sin da ora che, ove il posizionamento delle centraline dovesse C risultare illegittimo, non sussisterebbero dubbi circa l'obbligo della di provvedere alla loro rimozione e/o trasferimento, mentre, se il posizionamento delle centraline fosse stato invece legittimo, a nulla varrebbero le “promesse” del tecnico intervenuto che, in assenza della prova della sua rappresentatività, ridurrebbero la pretesa attorea ad un mero interesse di fatto o ad una semplice aspettativa.
Non sussistendo infatti alcuna prova che il menzionato abbia agito quale rappresentante di fatto dell'azienda ex art. 1398 c.c., o, quantomeno che, in veste di dipendente, fosse abilitato ad impegnare economicamente la società datrice di lavoro, l'ipotesi del trasferimento delle centraline in altro luogo non può che rimanere confinata nell'ambito dei “buoni propositi”.
Venendo quindi all'esame della normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie, vero thema decidendum della causa, va detto che, sebbene l'articolo 91 del D. L.gs. n.
259 del 2003 affermi che è consentito il transito di fili cavi ed impianti connessi, al di sopra di altre proprietà pubbliche o private e ai lati di edifici, anche senza il consenso del proprietario, va precisato tuttavia che tale facoltà, attribuita all'operatore telefonico, può essere esercitata alla sola condizione che l'intervento sia finalizzato a portare i vari servizi agli inquilini o ai condomini degli edifici e non anche ai terzi estranei alla proprietà dell'immobile. Al di fuori di tale condizione si dovrà necessariamente applicare la procedura di cui all'articolo 92 del medesimo Decreto.
La questione è stata anche fatta oggetto di approfondito esame da parte della
Suprema Corte, che così si è espressa: “Il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto
a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l'attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003.” Cass. Civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 788 del 12/01/2022.
Nessuna prova ha fornito la parte convenuta circa l'avvenuta pregressa acquisizione del consenso da parte del o dell'eventuale avvio o dell'esito della prevista Parte_1 procedura ablatoria, anche tenendo conto della circostanza che, ove ne ricorrano le condizioni, la servitù può essere imposta, unitamente alla determinazione dell'indennità dovuta, solamente dall'autorità pubblica competente.
In sintesi, rispondendo al quesito posto all'inizio:
- le centraline non sono evidentemente destinate, per la loro peculiare natura, alla soddisfazione dell'interesse esclusivo del CAU e comunque non è stata prodotta alcuna prova in tal senso;
- ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 259 del 2003 la convenuta società non aveva pertanto il diritto di installare le due centraline all'interno della proprietà attorea, non avendone ottenuto il preventivo consenso;
- la società telefonica non ha inoltre dimostrato di aver ottenuto il necessario provvedimento amministrativo, suppletivo del consenso.
È dunque fondata la domanda attorea, proposta in via principale, volta ad ottenere l'ordine di cessazione della turbativa posta in essere dalla convenuta società e quindi la rimozione delle centraline ai sensi dell'art. 949 c.c., oltre alla fissazione della somma richiesta ex art. 614-bis c.p.c..
Detta somma può tuttavia essere ritenuta adeguata nell'importo di 50,00 € per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo predetto, tenuto conto del danno subito dalla parte attrice non particolarmente elevato e del comportamento tenuto dalla convenuta società che ha agito in spregio alla normativa vigente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito anche per la fase di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda avanzata dal Parte_1 ordina alla società di cessare entro 30 giorni da oggi ogni turbativa al Controparte_1 pacifico godimento esclusivo della proprietà attorea e, per l'effetto, di ripristinare nel medesimo termine le condizioni di tale proprietà antecedenti l'installazione delle centraline, nello stato in cui si trovava la proprietà prima dell'intervento, rimuovendo le centraline a suo tempo installate in loco;
dispone inoltre che per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi anzidetti, la parte convenuta corrisponda alla parte attrice la somma di euro 50,00 ex art. 614-bis
c.p.c.;
- pone a carico della parte convenuta soccombente le spese di lite, che qui si liquidano in favore della parte attrice, nella misura di €. 48,80 per la fase di mediazione ed inoltre €
237,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre r.f., ai sensi dell'art. 2 del
D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 2 febbraio 2021
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Carlo Gambucci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di Perugia, pronuncia, in funzione di Giudice monocratico, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3599/2021 R.G. promossa da:
in persona del presidente e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, dott. P.I. e CF , Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede a Perugia, Frazione Ponte San Giovanni, via dei Loggi 52, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vitelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, via Cacciatori delle Alpi n. 48, giusta procura apposta in calce al ricorso.
- attore/ricorrente nei confronti di:
con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Codice Fiscale e Controparte_1
Partita IVA n. , in persona della sig.ra procuratore speciale P.IVA_3 Controparte_2 della stessa Società, giusta procura per atto Notaio dott. ssa (Rep. n. Persona_1
10492, Raccolta n. 4986, del 12.11.2018), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Stefano
D'Ercole del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Via in Arcione, 71, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
- convenuto/resistente
OGGETTO: servitù coattiva di passaggio di cavi – azione negatoria - art. 949 c.c.
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE: " Voglia … Nel merito:
- ordinare agli odierni convenuti la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà e di conseguenza riportare le parti della proprietà privata mutate dall'installazione delle centraline nello stato in cui si trovavano prima dell'intervento, dando esecuzione all'obbligazione di rimuovere le centraline posizionate dalla convenuta;
- disporre, ex art. 614 bis c.p.c., che venga fissata la somma di euro 150,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti nel provvedimento de quo e più precisamente l'esecuzione dell'obbligo di rimuovere le centraline posizionate dalla convenuta;
- condannare ex art 96, terzo comma, c.p.c. per mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria, come meglio motivato in narrativa, con condanna alle spese sostenute anche di detta fase quantificate in euro
48,80;
In subordine nel merito
- Nella denegata ipotesi in cui l'odierno Giudicante non voglia apprestare una piena tutela al diritto di proprietà del , condannare al Parte_1 CP_3 risarcimento dei danni e/o all'indennizzo dei danni subiti dall'odierno ricorrente per la costituzione ex lege della servitù di uso per la collocazione delle centraline, da valutarsi in via equitativa.”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA: “… voglia … nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE (art. 132 c.p.c.)
FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. il chiedeva al Parte_1 giudice di ordinare alla convenuta la cessazione di ogni Controparte_4 turbativa al pacifico godimento esclusivo della propria proprietà sita nel Comune di
Magione, in via Dante Alighieri n. 20. C Detta turbativa veniva individuata nella installazione, da parte della , di due centraline Contr per la fibra ottica, collocate all'interno della proprietà del in aderenza ad un edificio ed in prossimità delle scale di accesso poste all'entrata dell'immobile.
Chiedeva pertanto il la riduzione in pristino dei luoghi, previa emissione di un Parte_1 ordine di rimozione delle centraline, e la determinazione di una somma, ex art. 614-bis
c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi eventualmente imposti alla controparte all'esito del giudizio. In subordine, chiedeva la condanna della controparte al risarcimento dei danni CP_3
e/o all'indennizzo dei danni subiti per la costituzione ex lege della servitù d'uso per la collocazione delle centraline, da valutarsi in via equitativa.
Nel costituirsi in giudizio la società chiedeva disporsi, ai sensi ex art. 702-ter, CP_1 terzo comma, c.p.c., il mutamento del rito da sommario a ordinario, e concludeva per l'integrale il rigetto delle avverse domande.
Disposto il mutamento del rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza cartolare dell'11/11/2024, per la precisazione delle conclusioni e, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., viene decisa come di seguito.
DIRITTO
La parte resistente/convenuta ha fatto ampio affidamento nel principio onus porbandi incumbit ei qui dicit e quindi nel dettato del primo comma dell'art. 2697 c.c., essendosi semplicemente limitata ad eccepire l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande, la mancanza di idonea prova a supporto, nonché l'inammissibilità delle prove orali indicate dalla parte ricorrente/attrice.
Non ci si può tuttavia esimere dall'evidenziare che, al criterio di ripartizione dell'onere della prova previsto dal 1° comma dell'art. 2697 c.c., segue l'avvertimento del secondo comma, a mente del quale: “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”.
Oltretutto nella prima parte del primo comma dell'art. 167 c.c. si legge: “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda …”, formula peraltro riproposta anche dal 4° comma dell'art. 702-bis e dal 3° comma dell'art. 416
c.p.c..
Contr Quanto precede per evidenziare che la parte ricorrente nel depositare il ricorso, ha versato in atti delle riproduzioni fotografiche che forniscono una precisa rappresentazione dello stato dei luoghi e dalle quali si può agevolmente apprezzare la presenza, all'interno del terreno di proprietà del ed in adiacenza al muro perimetrale dell'immobile Parte_1 di proprietà dello stesso, di due centraline per la fibra ottica.
Tale circostanza, dunque incontestata, impone di verificare la sussistenza o meno del C diritto in capo a di procedere all'installazione dei due manufatti ed inoltre se tale installazione necessitasse di una qualche preventiva autorizzazione amministrativa o di una qualche forma di comunicazione o avviso preventivo al , la cui esistenza Parte_1
C non è stata documentata, né tantomeno eccepita dalla parte resistente .
La decisione della causa si riduce perciò ad una mera questione di diritto e, per tale motivo, deve anche ritenersi inconferente la prova testimoniale esperita in corso di causa che, come anche ricorda la difesa attorea, ha dato contezza della circostanza che in data 15.09.2020 e dunque successivamente all'installazione delle due centraline, il tecnico della si era dichiarato disponibile a rimuovere le centraline, Controparte_1 trasferendole in un luogo più idoneo e che, in tale occasione, sarebbe stata sostituita anche la vetusta linea telefonica che attraversa la corte del piazzale interno di proprietà del CAU.
Da un lato, infatti, non sussiste alcuna evidenza probatoria circa l'abilitazione del Tecnico C
ad impegnare l'azienda telefonica, trattandosi appunto di un tecnico ed oltretutto, dalle dichiarazioni testimoniali, non emerge con sufficiente chiarezza chi avrebbe poi dovuto sostenere i costi dello spostamento concordato.
Del resto, può affermarsi sin da ora che, ove il posizionamento delle centraline dovesse C risultare illegittimo, non sussisterebbero dubbi circa l'obbligo della di provvedere alla loro rimozione e/o trasferimento, mentre, se il posizionamento delle centraline fosse stato invece legittimo, a nulla varrebbero le “promesse” del tecnico intervenuto che, in assenza della prova della sua rappresentatività, ridurrebbero la pretesa attorea ad un mero interesse di fatto o ad una semplice aspettativa.
Non sussistendo infatti alcuna prova che il menzionato abbia agito quale rappresentante di fatto dell'azienda ex art. 1398 c.c., o, quantomeno che, in veste di dipendente, fosse abilitato ad impegnare economicamente la società datrice di lavoro, l'ipotesi del trasferimento delle centraline in altro luogo non può che rimanere confinata nell'ambito dei “buoni propositi”.
Venendo quindi all'esame della normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie, vero thema decidendum della causa, va detto che, sebbene l'articolo 91 del D. L.gs. n.
259 del 2003 affermi che è consentito il transito di fili cavi ed impianti connessi, al di sopra di altre proprietà pubbliche o private e ai lati di edifici, anche senza il consenso del proprietario, va precisato tuttavia che tale facoltà, attribuita all'operatore telefonico, può essere esercitata alla sola condizione che l'intervento sia finalizzato a portare i vari servizi agli inquilini o ai condomini degli edifici e non anche ai terzi estranei alla proprietà dell'immobile. Al di fuori di tale condizione si dovrà necessariamente applicare la procedura di cui all'articolo 92 del medesimo Decreto.
La questione è stata anche fatta oggetto di approfondito esame da parte della
Suprema Corte, che così si è espressa: “Il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto
a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l'attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003.” Cass. Civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 788 del 12/01/2022.
Nessuna prova ha fornito la parte convenuta circa l'avvenuta pregressa acquisizione del consenso da parte del o dell'eventuale avvio o dell'esito della prevista Parte_1 procedura ablatoria, anche tenendo conto della circostanza che, ove ne ricorrano le condizioni, la servitù può essere imposta, unitamente alla determinazione dell'indennità dovuta, solamente dall'autorità pubblica competente.
In sintesi, rispondendo al quesito posto all'inizio:
- le centraline non sono evidentemente destinate, per la loro peculiare natura, alla soddisfazione dell'interesse esclusivo del CAU e comunque non è stata prodotta alcuna prova in tal senso;
- ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 259 del 2003 la convenuta società non aveva pertanto il diritto di installare le due centraline all'interno della proprietà attorea, non avendone ottenuto il preventivo consenso;
- la società telefonica non ha inoltre dimostrato di aver ottenuto il necessario provvedimento amministrativo, suppletivo del consenso.
È dunque fondata la domanda attorea, proposta in via principale, volta ad ottenere l'ordine di cessazione della turbativa posta in essere dalla convenuta società e quindi la rimozione delle centraline ai sensi dell'art. 949 c.c., oltre alla fissazione della somma richiesta ex art. 614-bis c.p.c..
Detta somma può tuttavia essere ritenuta adeguata nell'importo di 50,00 € per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo predetto, tenuto conto del danno subito dalla parte attrice non particolarmente elevato e del comportamento tenuto dalla convenuta società che ha agito in spregio alla normativa vigente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito anche per la fase di mediazione obbligatoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda avanzata dal Parte_1 ordina alla società di cessare entro 30 giorni da oggi ogni turbativa al Controparte_1 pacifico godimento esclusivo della proprietà attorea e, per l'effetto, di ripristinare nel medesimo termine le condizioni di tale proprietà antecedenti l'installazione delle centraline, nello stato in cui si trovava la proprietà prima dell'intervento, rimuovendo le centraline a suo tempo installate in loco;
dispone inoltre che per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi anzidetti, la parte convenuta corrisponda alla parte attrice la somma di euro 50,00 ex art. 614-bis
c.p.c.;
- pone a carico della parte convenuta soccombente le spese di lite, che qui si liquidano in favore della parte attrice, nella misura di €. 48,80 per la fase di mediazione ed inoltre €
237,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre r.f., ai sensi dell'art. 2 del
D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 2 febbraio 2021
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Carlo Gambucci