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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/12/2025, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9451/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 9451/2022 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto, Parte_1 ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Fabio Piccininno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Domenico Coda n. 6;
ATTORE
E
“ , in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Spinelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Nocera Inferiore (SA), alla via G. Matteotti n 46;
CONVENUTA
E
in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria
Farina, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pellezzano (SA), alla via Crovito n. 2.
TE CH
CONCLUSIONI
All' udienza del 6.11.2025 tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Salerno. CP_1
Ed invero, l'odierno attore esponeva che in data 22.4.2021, alle ore 09:20 circa, in CP_2
alla via Lucania n. 13, giunto all'uscita dei locali del supermercato “CONAD” di
[...] proprietà della , rovinava al suolo a causa di una sostanza oleosa, non visibile Controparte_1 né segnalata, riconducibile all'attività commerciale del predetto supermercato.
In conseguenza del sinistro, il sig. riportava una “frattura acetabolo dx”, come Pt_1 successivamente diagnosticato dai sanitari dell'Ospedale di Salerno.
Ritenendo sussistente la responsabilità della per l'occorso sinistro ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., e rappresentato il fallimento dei tentativi di comporre bonariamente la vertenza, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della società convenuta per il sinistro occorso in data 9.11.2022, con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma accertata in corso di causa a mezzo di CTU medico-legale, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.3.2023, si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente la carenza della Controparte_1 propria legittimazione passiva;
sul punto, rilevava che l'area dove era avvenuto il sinistro oggetto dell'avversa domanda era un porticato condominiale, non riconducibile in alcun modo alla propria sfera di controllo.
Nel merito, la società convenuta evidenziava l'infondatezza dell'avversa domanda rilevando la sussistenza, nel caso di specie, del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, rappresentato dalla circostanza che il sig. era scivolato su Pt_1 dell'acqua piovana presente sulla pavimentazione del porticato solo da pochi minuti.
Contestando la domanda risarcitoria anche sotto il profilo del quantum debeatur, concludeva instando per l'accoglimento della spiegata eccezione preliminare e per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 29.3.2023, veniva accolta l'istanza formulata da parte attrice all'udienza del
29.3.2023, avente ad oggetto l'autorizzazione alla chiamata in causa del ” Controparte_2 che, ritualmente evocato in giudizio, vi si costituiva con comparsa depositata in data 12.9.2023.
Il terzo chiamato eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, III comma nn.
3 e 4, e la carenza della propria legittimazione passiva rilevando, in proposito, che l'area oggetto della caduta dell'attore era di pertinenza del supermercato della società convenuta.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda per la sussistenza, nel caso di specie, del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso;
sul punto, rilevava che anche nel caso in cui fosse stata provata la presenza di una macchia d'olio sulla pavimentazione di pertinenza non risultava provato che la stessa era presente da un CP_3 tempo tale da rendere esigibile un intervento diligente del custode.
Rappresentava, infine, che anche qualora l'evento dannoso si fosse verificato a causa della presenza di acqua piovana, come sostenuto dalla società convenuta, l'esclusiva responsabilità della caduta era da ricondurre alla condotta imprudente dell'attore, che, conoscendo bene la zona e non essendo ostacolato da condizioni di visibilità avverse, avrebbe potuto percepire in anticipo il pericolo e così prevederlo.
Contestando l'avversa domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, il CP_2
” concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del
[...] procuratore antistatario.
Ammesse parzialmente le richieste istruttorie delle parti ed espletata l'istruttoria orale, con ordinanza del 2.4.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo, all'udienza del 6.11.2025, all'esito della quale tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti. La causa veniva così assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, III comma c.p.c
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
È anzitutto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, come dedotta da parte della
: ed invero, posto il valore indeterminabile della controversia, alcun dubbio Controparte_1 può porsi in merito al fatto che tale domanda non possa in alcun modo rientrare nell'alveo applicativo dell'art. 3, I comma d.l. n. 132/2014 conv. nella l. n. 261/2014.
Secondo la versione dell'attore, il sinistro per cui è causa si verificava alle ore 09:20 circa, in alla via Lucania n. 13, allorquando rovinava al suolo a causa della Controparte_2 presenza di un liquido oleoso sulla pavimentazione antistante l'uscita del supermercato della società
. Controparte_1
Sotto tale specifico profilo, quindi, l'odierno attore instava per il risarcimento del danno deducendo il mancato assolvimento degli oneri di custodia gravanti sulla società convenuta e, in seguito alle difese spiegate da quest'ultima nella comparsa di costituzione in giudizio, nei confronti del terzo chiamato. Più in particolare, richiamava sia il titolo di responsabilità di cui all'art. CP_2
2051 c.c. che il più generale paradigma risarcitorio aquiliano.
In linea del tutto preliminare, va anzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la genericità dell'editio actionis, come articolata per conto del ”. Controparte_2
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli,
l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo l'odierno attore specificamente dedotto il titolo della richiesta risarcitoria, di tal guisa da consentire al medesimo un'adeguata in difesa in giudizio. CP_2
Per altro verso, e a tutto voler concedere, le specifiche difese dedotte, nel merito, da parte del chiamato in causa depongono in termini inequivocabili in merito al fatto che lo stesso CP_2 aveva ben inteso la portata delle doglianze formulate dalle altre parti del giudizio.
Passando all'esame dello speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato. In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sicché, si è avuto modo di rilevare come nell'operazione di accertamento del nesso causale nell'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., occorra distinguere se il fattore causale concorrente, potenzialmente idoneo ad escludere il nesso causale, sia rappresentato dalla condotta del danneggiato oppure no.
Fermo restando che è rimesso al concreto apprezzamento giudiziale l'accertamento delle risultanze istruttorie sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che il fattore concorrente non riconducibile alla condotta del danneggiato debba integrare il carattere di obiettiva imprevedibilità dello stesso, al fine di escludere la configurabilità dell'imputazione causale dell'evento rispetto alla cosa.
Laddove invece venga in rilievo la compresenza della condotta del danneggiato, può venire in giuoco l'applicazione del più generale disposto di cui all'art. 1227, I comma c.c., come richiamato con riferimento alla disciplina dell'illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c.
In tal senso, quindi, risulta pienamente applicabile anche nell'ipotesi di specie il paradigma generale di cui all'art. 1227, I comma c.c., che sotto il profilo processuale opera quale mera difesa in parte qua
(Cass. Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902).
E peraltro, fermo restando l'onere della prova liberatoria gravante sul custode, come già detto,
l'accertamento del nesso eziologico deve essere oggetto di valutazione officiosa del giudice, sicché, come si è avuto modo di rilevare, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'incidenza causale del fatto del terzo ovvero del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Quindi, può rilevare in tal senso il fatto colposo del danneggiato, oggetto di mera allegazione e, in caso di contestazione, di prova da parte del danneggiante.
Sotto tale specifico profilo, la condotta del danneggiato, a seconda della tipologia di incidenza in ordine alla concreta modalità di determinazione dell'evento, può assurgere a concausa idonea ad attenuare il nesso eziologico, ovvero addirittura ad interromperlo, secondo un accertamento che deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice.
Ed infatti, al più generale dovere di custodia gravante sul danneggiante, deve necessariamente associarsi un onere di cautela in capo al danneggiato, in virtù del principio di autoresponsabilità, e, quindi, del più ampio dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Sicché, ove la condotta del danneggiato assurga a vera e propria causa esclusiva dell'evento, del quale quindi la res abbia integrato una mera occasione di concretizzazione della stessa, non può che riscontrarsi in parte qua l'interruzione del nesso eziologico, a prescindere dalla prevedibilità della condotta in questione, laddove la stessa sia stata esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Qualora invece l'apporto eziologico sia più sfumato, ma abbia comunque inciso in ordine alla verificazione dell'evento concreto, verrà senz'altro in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c.
Infine, appare quindi evidente che, venendo in giuoco un'ipotesi di responsabilità obiettiva, non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito la dimostrazione di elementi a sostegno della culpa del custode, che tutt'al più potrebbero rilevare esclusivamente sotto il profilo del rafforzamento della prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
17.11.2021, n. 34886).
Resta comunque ferma la possibilità, da parte del danneggiato, di invocare il più generale parametro di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., dovendo in tal senso onerarsi di dare prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano;
in tal senso, si è avuto modo di rilevare come incomba sul danneggiato l'onere di un'opzione chiara, benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, tra l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. e quella della responsabilità ex art. 2051
c.c., considerata la diversità degli elementi costitutivi dei due diversi titoli di responsabilità (Cass.
Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480). Sicché, sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà valutarsi il caso concreto dedotto in parte qua.
Dall'esame della prospettazione contenuta nella domanda dell'odierno attore, risulta evidente come lo stesso attore abbia invocato entrambi i titoli di responsabilità in questione.
Occorre cionondimeno rilevare che, in via del tutto assorbente, l'attore non ha fornito una prova adeguata in ordina alla dinamica del sinistro dedotta in citazione.
Deve anzitutto evidenziarsi come non risulti oggetto di specifica contestazione tra le parti l'effettiva caduta dell'attore, venendo piuttosto in rilievo l'addebitabilità dell'evento alla condotta delle parti in causa.
In tal senso, occorre soffermarsi in merito alle risultanze dell'istruttoria orale espletata.
Il teste dichiarava di conoscere di vista l'attore in quanto quest'ultimo era titolare di Testimone_1 un centro scommesse da lui frequentato, sito nella zona ove si era verificato il sinistro. Riferiva che nell'aprile del 2021, alle ore 9 circa, si trovava in , in una via della quale non Controparte_2 ricordava il nome, nei pressi di un supermercato Conad, nel quale si stava accingendo ad entrare per fare acquisiti. Dichiarava il teste: “ho visto scivolare il sig. che stava uscendo dal Pt_1 supermercato verso la mia direzione;
ero a circa 5-6 metri da lui. Preciso che l'ingresso del supermercato se ben ricordo aveva dei gradini e una rampa per disabili. Se non ricordo male il supermercato si trova in corrispondenza di palazzi e vi erano anche altre attività commerciali. Ad ogni modo, manco da molto tempo e cioè dal 2021. Se ben ricordo vi erano anche dei portici,
l'ingresso era sotto a questi portici. Non ricordo se il sig. aveva delle buste con sé; quando Pt_1 dico che è uscito dal supermercato, in realtà intendo dire che il sig. si trovava di fronte a me Pt_1 con le spalle rispetto al supermercato nella posizione di uscita;
pertanto, presumo che stesse uscendo dal supermercato”.
Il teste precisava ulteriormente che: “il sig. è caduto all'indietro sbattendo con il proprio Pt_1 fondoschiena per terra, il tutto si è sviluppato in una manciata di secondi, il era dolorante. Pt_1
Non ho fatto caso alle condizioni della superficie del pavimento su cui è caduto il sig. se non Pt_1 ricordo male per terra vi erano delle barre antiscivolo adesive. Ricordo che sono sopraggiunte tante persone e ricordo che si vociferava che spesso le persone scivolassero in corrispondenza del punto ove era caduto l'attore. Non ho fatto caso a se fossero presenti dei liquidi in corrispondenza del pavimento su cui è caduto l'attore”.
Dopo aver riconosciuto lo stato dei luoghi nelle foto prodotte dall'attore in allegato alla seconda memoria istruttoria, precisava: “effettivamente ricordando meglio in corrispondenza dell'ingresso non vi erano delle scale e la rampa, non ricordo se c'era il tappeto che si vede, se ben ricordo la caduta è avvenuta nel punto intercorrente tra il tappeto e la superficie adesiva posta immediatamente innanzi alla vetrata di ingresso, riconosco anche le transenne ivi presenti”.
Di analogo tenore risultavano anche le dichiarazioni della teste , indifferente alle parti, Testimone_2 che dichiarava di aver assistito al sinistro dal momento che, pur abitando a Salerno, spesso le capitava di recarsi a fare la spesa in , presso un supermercato Conad ubicato in una via Controparte_2 di cui non ricordava il nome.
Dopo aver descritto i dintorni del supermercato al quale intendeva riferirsi e aver precisato di non ricordare le condizioni del meteo al momento del sinistro, dichiarava: “avevo appena finito di fare la spesa e stavo uscendo dall'esercizio; ho visto un signore davanti a me ad una distanza più o meno pari tra il mio banco e quello del giudice, che rivolgeva le spalle nei miei confronti. Se non ricordo male, aveva delle buste della spesa;
il locale aveva se ben ricordo delle porte automatiche;
io non le avevo completamente attraversate. Ricordo che le porte erano aperte;
ad un certo punto, ho visto il signore davanti a me scivolare;
se ben ricordo, è scivolato con il piede destro. Il signore è scivolato davanti a me ed è caduto con il posteriore per terra. A quel punto tutti i passanti si sono fermati per soccorrerlo;
il signore non riusciva ad alzarsi. Non ho prestato attenzione. alla superficie di calpestio in corrispondenza del punto in cui l'attore è caduto;
si è creato subito un capannello di persone sul posto”.
Precisava, inoltre: “effettivamente io ho visto l'attore cadere in un modo che mi fa presumere che effettivamente fosse scivolato. Non ricordo il materiale da cui era composta la superficie di calpestio nel punto in cui l'attore era caduto;
se ben ricordo era di colore chiaro. Si trattava di una sorta di marciapiede”.
Dopo aver riconosciuto a propria volta lo stato dei luoghi nelle foto prodotte in giudizio dall'attore, dichiarava: “riconosco l'accesso al supermercato;
io ricordo che stavo uscendo;
vedo nella foto n. 1
l'iscrizione “ingresso”; non ricordo se vi era anche un altro punto di uscita, né se effettivamente io sono uscita dalla porta rappresentata in questa foto. Ad ogni modo, sicuramente il punto da cui sono uscita era pressocché identico rispetto ai luoghi rappresentati nella prima foto mostratami. Ricordo anche che l'attore è caduto in un punto ricompreso tra il tappeto e la porta automatica;
il tappeto era presente anche all'epoca. Infine, riconosco anche lo stato dei luoghi limitrofi nelle altre foto;
si trattava di un vero e proprio porticato in cui era ubicato anche il supermercato. Ricordo che il punto da cui sono uscita aveva una pavimentazione identica a quella della foto n. 1 predetta;
e ad ogni modo, ricordo che vi erano delle strisce ivi apposte, consumate, nella medesima condizione come rappresentata nella foto n.1 e 3. Ricordo che l'attore era vestito in tenuta sportiva;
non ricordo che scarpe avesse indosso”.
L'ultimo teste escusso, ex dipendente dell'odierno attore, dichiarava a propria volta Testimone_3 di aver assistito al sinistro per cui è causa, pur non essendo in grado di precisare quando lo stesso si fosse verificato e le condizioni metereologiche in atto al momento del medesimo sinistro.
Il teste riferiva: “ero in compagnia dell'attore; se non ricordo male stavamo andando ad aprire
l'agenzia di scommesse. L'attore si è un attimo allontanato per andare nel supermercato e io l'ho atteso fuori. Ho atteso una decina di minuti circa. Vi erano delle porte automatiche. Quando è uscito,
l'attore subito dopo le porte automatiche è caduto scivolando. Non ricordo se aveva delle buste in mano. Non ricordo con quale piede è scivolato ricordo però il movimento all'indietro del corpo. È caduto in terra con il posteriore”.
Con specifico riferimento alla dinamica del sinistro dichiarava: “non ho fatto caso a dove avesse messo il piede l'attore. Ricordo però che pressappoco in corrispondenza del punto in cui l'attore è caduto vi era del liquido oleoso. Ho toccato il liquido con un fazzoletto e ho riscontrato la presenza dello stesso. era un liquido incolore. Non ho fatto caso a se il liquido avesse un odore;
ricordo però che delle persone sopraggiunte dicevano di lamentarsi perché “prima o poi sarebbe successo”.
Dicevano che c'era questo liquido da giorni. Il liquido era presente a chiazze per un'estensione meno grande delle dimensioni del banco vicino al quale sono seduto. Sono sopraggiunti sul posto anche i fratelli dell'attore; non ricordo chi li ha chiamati sicuramente non io. Sono accorsi anche i dipendenti del supermercato;
non ricordo se è stato fatto presente agli stessi della presenza del liquido. Anzi, preciso che se ben ricordo qualcuno glielo ha riferito anche se non ricordo chi. Non ricordo se i dipendenti del supermercato abbiano provveduto a eliminare la chiazza di liquido. Non c'era alcuna segnalazione volta a riscontrare la presenza del liquido. Se non ricordo male, la superfice di calpestio su cui è caduto l'attore era composta di mattonelle di colore chiaro. Sul pavimento non vi era alcun simbolo riferibile al supermercato”.
Ancora, riconosceva i luoghi di causa nelle foto prodotte in giudizio dall'attore e precisava: “mi sembra che l'attore fosse caduto però in corrispondenza dell'uscita. Non ricordo della presenza di un tappeto. Ricordo che l'attore aveva indosso dei jeans. Vedendo le foto allegate alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, ricordo adesso che vi era un porticato anche in corrispondenza del supermercato. Riconosco anche le barre antiscivolo in corrispondenza delle foto di parte attrice;
non ricordo se fossero presenti anche al momento del sinistro”.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi appaiono estremamente generiche e del tutto inidonee a confermare la dinamica del sinistro descritta in citazione.
In particolare, deve evidenziarsi che sia il teste che la teste , pur dichiarando di aver visto Tes_1 Tes_2
l'attore scivolare, non erano in grado di precisare cosa aveva causato la caduta dell'attore e dichiaravano espressamente di non ricordare se, nel punto in cui il sig. era scivolato, fosse o Pt_1 meno presente del liquido. Estremamente generico è anche il riferimento del teste in relazione alla circostanza, da lui Tes_1 appresa per aver ascoltato altre persone presenti sui luoghi di causa, che tale zona era stata teatro di altri episodi simili a quello che aveva coinvolto l'attore.
Solo il teste riferiva della presenza di liquido oleoso sui luoghi di causa. Tes_3
Tuttavia, deve evidenziarsi la genericità e, più in generale, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo teste in ragione delle contraddizioni emerse nel corso dell'esame testimoniale.
In primo luogo, deve osservarsi che lo stesso, pur dando atto della presenza di un liquido oleoso nella zona in cui era caduto l'attore, dichiarava espressamente di non aver fatto caso a dove il sig. Pt_1 avesse poggiato il piede al momento della caduta. Non risulta così possibile accertare, sulla base di tali dichiarazioni, se fosse stato proprio il liquido da lui descritto a causare l'evento dannoso dedotto in citazione.
Ancora, deve osservarsi che, pur parlando in un primo momento di un “liquido oleoso”, il teste precisava che, dopo aver toccato il liquido con un fazzoletto, aveva avuto modo di appurare che lo stesso era incolore, e dichiarava di non ricordare se lo stesso avesse o meno un odore.
Inoltre, il teste in un primo momento dichiarava espressamente che il supermercato Conad non si trovava sotto i portici presenti in zona e in seguito, e solo dopo aver esaminato le foto prodotte in giudizio dall'attore, riferiva di ricordare la presenza del porticato anche in corrispondenza del supermercato.
Deve anche sottolinearsi che, mentre la teste dichiarava che l'attore era vestito “in tenuta Tes_2 sportiva”, il teste precisava che il sig. aveva indosso dei jeans. Tes_3 Pt_1
Ancora, sia il teste che il teste non erano in grado di precisare con esattezza quando il Tes_1 Tes_3 sinistro si era verificato;
addirittura, il teste non ricordava neanche se lo stesso fosse avvenuto Tes_3 nell'anno 2020 ovvero nel 2021.
Con specifico riferimento alla presenza della sostanza oleosa descritta dal sig. appare infine Tes_3 davvero improbabile che la signora e il sig. non avessero avuto modo di fare caso alla Tes_2 Tes_1 presenza di una macchia di sostanza oleosa delle dimensioni descritte dal teste o, quantomeno, Tes_3 non ne avessero appreso l'esistenza dalle altre persone accorse per soccorrere l'odierno attore.
Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi deve ritenersi che parte attrice non abbia fornito la prova della presenza sui luoghi di causa della sostanza oleosa descritta in citazione e, conseguentemente, del fatto che fosse stata proprio tale sostanza a causare la caduta oggetto di causa.
Né, d'altronde, dalla documentazione fotografica in atti risulta in altro modo meglio riscontrata la presenza di un tale liquido nel caso di specie.
Infine, e a tutto voler concedere, deve darsi atto che, sulla base delle sole dichiarazioni rese dal teste alcuno specifico elemento di riscontro veniva offerto in merito alle ragioni per le quali, anche Tes_3 ad ammettere l'esistenza della sostanza oleosa, la presenza della stessa avrebbe dovuto essere imputata agli odierni convenuti.
Sul punto, appaiono estremamente generiche le dichiarazioni del teste che richiamava le Tes_3 dichiarazioni di altre persone accorse sul luogo del sinistro in relazione al fatto che “prima o poi sarebbe successo” e che il liquido era ivi presente da giorni;
analogamente a dirsi con riguardo alle dichiarazioni del teste che riferiva che altre persone avevano dichiarato che spesso era capitato Tes_1 che le persone fossero scivolate in loco.
Ed invero, da un lato, non è in alcun modo meglio dato rilevare come ed in quali termini una sostanza liquida incolore, la cui natura non è stata meglio precisata, potesse rimanere presente in loco da giorni;
per altro verso, nemmeno risulta riscontrata l'effettiva verificazione di tali cadute e che le stesse fossero effettivamente imputabili alla presenza di tale liquido.
In altre parole, tenuto conto dell'obiettiva genericità degli elementi di prova così dedotti, anche a voler ammettere l'effettiva esistenza di un tale liquido, appare ragionevole ritenere piuttosto che la stessa fosse dovuta a fattori assolutamente contingenti e pertanto riconducibili a cause estrinseche ed estemporanee create da terzi. Né risultano in alcun modo allegati, prima ancora che provati, significativi elementi di prova di segno contrario atti a deporre per una diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 11.3.2021, n. 6826).
L'obiettiva genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali descritte in precedenza, inoltre, determinano l'inidoneità di tali riscontri a configurare una valida piattaforma indiziaria da cui poter inferire l'effettiva dinamica del sinistro come prospettata da parte dell'odierno attore.
Infine, nemmeno è provata l'imputabilità dell'evento per cui è causa in capo all'odierna società convenuta e al condominio terzo chiamato alla stregua del più generale paradigma di cui all'art. 2043
c.c.
La domanda risarcitoria formulata per conto di va dunque essere rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con riguardo allo scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti in causa, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Spinelli e dell'avv. Maria Farina, procuratori antistatari.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che l'odierno attore sia tenuto alla refusione delle spese di lite anche in favore del , che veniva evocato in giudizio proprio su sua istanza a fronte del CP_2 contegno difensivo della società convenuta, che non può certo ritenersi arbitrario nel caso di specie, tenuto conto dell'obiettiva ragionevolezza della difesa attinente al difetto di titolarità passiva così spiegata, in considerazione della concreta conformazione dello stato dei luoghi (Cass. Civ., Sez. III, 10.6.2005, n. 12301; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2014, n. 2223).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse di nei confronti Parte_1 della e del ”, con atto di citazione ritualmente Controparte_1 Controparte_2 notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 Controparte_1
, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
[...] al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Spinelli;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 CP_2
”, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...] generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maria
Farina.
Così deciso in Salerno, il 5.12.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 9451/2022 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto, Parte_1 ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Fabio Piccininno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Domenico Coda n. 6;
ATTORE
E
“ , in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Spinelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Nocera Inferiore (SA), alla via G. Matteotti n 46;
CONVENUTA
E
in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria
Farina, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pellezzano (SA), alla via Crovito n. 2.
TE CH
CONCLUSIONI
All' udienza del 6.11.2025 tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Salerno. CP_1
Ed invero, l'odierno attore esponeva che in data 22.4.2021, alle ore 09:20 circa, in CP_2
alla via Lucania n. 13, giunto all'uscita dei locali del supermercato “CONAD” di
[...] proprietà della , rovinava al suolo a causa di una sostanza oleosa, non visibile Controparte_1 né segnalata, riconducibile all'attività commerciale del predetto supermercato.
In conseguenza del sinistro, il sig. riportava una “frattura acetabolo dx”, come Pt_1 successivamente diagnosticato dai sanitari dell'Ospedale di Salerno.
Ritenendo sussistente la responsabilità della per l'occorso sinistro ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., e rappresentato il fallimento dei tentativi di comporre bonariamente la vertenza, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della società convenuta per il sinistro occorso in data 9.11.2022, con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma accertata in corso di causa a mezzo di CTU medico-legale, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.3.2023, si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente la carenza della Controparte_1 propria legittimazione passiva;
sul punto, rilevava che l'area dove era avvenuto il sinistro oggetto dell'avversa domanda era un porticato condominiale, non riconducibile in alcun modo alla propria sfera di controllo.
Nel merito, la società convenuta evidenziava l'infondatezza dell'avversa domanda rilevando la sussistenza, nel caso di specie, del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, rappresentato dalla circostanza che il sig. era scivolato su Pt_1 dell'acqua piovana presente sulla pavimentazione del porticato solo da pochi minuti.
Contestando la domanda risarcitoria anche sotto il profilo del quantum debeatur, concludeva instando per l'accoglimento della spiegata eccezione preliminare e per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 29.3.2023, veniva accolta l'istanza formulata da parte attrice all'udienza del
29.3.2023, avente ad oggetto l'autorizzazione alla chiamata in causa del ” Controparte_2 che, ritualmente evocato in giudizio, vi si costituiva con comparsa depositata in data 12.9.2023.
Il terzo chiamato eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, III comma nn.
3 e 4, e la carenza della propria legittimazione passiva rilevando, in proposito, che l'area oggetto della caduta dell'attore era di pertinenza del supermercato della società convenuta.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda per la sussistenza, nel caso di specie, del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso;
sul punto, rilevava che anche nel caso in cui fosse stata provata la presenza di una macchia d'olio sulla pavimentazione di pertinenza non risultava provato che la stessa era presente da un CP_3 tempo tale da rendere esigibile un intervento diligente del custode.
Rappresentava, infine, che anche qualora l'evento dannoso si fosse verificato a causa della presenza di acqua piovana, come sostenuto dalla società convenuta, l'esclusiva responsabilità della caduta era da ricondurre alla condotta imprudente dell'attore, che, conoscendo bene la zona e non essendo ostacolato da condizioni di visibilità avverse, avrebbe potuto percepire in anticipo il pericolo e così prevederlo.
Contestando l'avversa domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, il CP_2
” concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del
[...] procuratore antistatario.
Ammesse parzialmente le richieste istruttorie delle parti ed espletata l'istruttoria orale, con ordinanza del 2.4.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo, all'udienza del 6.11.2025, all'esito della quale tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti. La causa veniva così assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, III comma c.p.c
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
È anzitutto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, come dedotta da parte della
: ed invero, posto il valore indeterminabile della controversia, alcun dubbio Controparte_1 può porsi in merito al fatto che tale domanda non possa in alcun modo rientrare nell'alveo applicativo dell'art. 3, I comma d.l. n. 132/2014 conv. nella l. n. 261/2014.
Secondo la versione dell'attore, il sinistro per cui è causa si verificava alle ore 09:20 circa, in alla via Lucania n. 13, allorquando rovinava al suolo a causa della Controparte_2 presenza di un liquido oleoso sulla pavimentazione antistante l'uscita del supermercato della società
. Controparte_1
Sotto tale specifico profilo, quindi, l'odierno attore instava per il risarcimento del danno deducendo il mancato assolvimento degli oneri di custodia gravanti sulla società convenuta e, in seguito alle difese spiegate da quest'ultima nella comparsa di costituzione in giudizio, nei confronti del terzo chiamato. Più in particolare, richiamava sia il titolo di responsabilità di cui all'art. CP_2
2051 c.c. che il più generale paradigma risarcitorio aquiliano.
In linea del tutto preliminare, va anzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la genericità dell'editio actionis, come articolata per conto del ”. Controparte_2
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli,
l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo l'odierno attore specificamente dedotto il titolo della richiesta risarcitoria, di tal guisa da consentire al medesimo un'adeguata in difesa in giudizio. CP_2
Per altro verso, e a tutto voler concedere, le specifiche difese dedotte, nel merito, da parte del chiamato in causa depongono in termini inequivocabili in merito al fatto che lo stesso CP_2 aveva ben inteso la portata delle doglianze formulate dalle altre parti del giudizio.
Passando all'esame dello speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato. In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sicché, si è avuto modo di rilevare come nell'operazione di accertamento del nesso causale nell'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., occorra distinguere se il fattore causale concorrente, potenzialmente idoneo ad escludere il nesso causale, sia rappresentato dalla condotta del danneggiato oppure no.
Fermo restando che è rimesso al concreto apprezzamento giudiziale l'accertamento delle risultanze istruttorie sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che il fattore concorrente non riconducibile alla condotta del danneggiato debba integrare il carattere di obiettiva imprevedibilità dello stesso, al fine di escludere la configurabilità dell'imputazione causale dell'evento rispetto alla cosa.
Laddove invece venga in rilievo la compresenza della condotta del danneggiato, può venire in giuoco l'applicazione del più generale disposto di cui all'art. 1227, I comma c.c., come richiamato con riferimento alla disciplina dell'illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c.
In tal senso, quindi, risulta pienamente applicabile anche nell'ipotesi di specie il paradigma generale di cui all'art. 1227, I comma c.c., che sotto il profilo processuale opera quale mera difesa in parte qua
(Cass. Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902).
E peraltro, fermo restando l'onere della prova liberatoria gravante sul custode, come già detto,
l'accertamento del nesso eziologico deve essere oggetto di valutazione officiosa del giudice, sicché, come si è avuto modo di rilevare, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'incidenza causale del fatto del terzo ovvero del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Quindi, può rilevare in tal senso il fatto colposo del danneggiato, oggetto di mera allegazione e, in caso di contestazione, di prova da parte del danneggiante.
Sotto tale specifico profilo, la condotta del danneggiato, a seconda della tipologia di incidenza in ordine alla concreta modalità di determinazione dell'evento, può assurgere a concausa idonea ad attenuare il nesso eziologico, ovvero addirittura ad interromperlo, secondo un accertamento che deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice.
Ed infatti, al più generale dovere di custodia gravante sul danneggiante, deve necessariamente associarsi un onere di cautela in capo al danneggiato, in virtù del principio di autoresponsabilità, e, quindi, del più ampio dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Sicché, ove la condotta del danneggiato assurga a vera e propria causa esclusiva dell'evento, del quale quindi la res abbia integrato una mera occasione di concretizzazione della stessa, non può che riscontrarsi in parte qua l'interruzione del nesso eziologico, a prescindere dalla prevedibilità della condotta in questione, laddove la stessa sia stata esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Qualora invece l'apporto eziologico sia più sfumato, ma abbia comunque inciso in ordine alla verificazione dell'evento concreto, verrà senz'altro in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c.
Infine, appare quindi evidente che, venendo in giuoco un'ipotesi di responsabilità obiettiva, non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito la dimostrazione di elementi a sostegno della culpa del custode, che tutt'al più potrebbero rilevare esclusivamente sotto il profilo del rafforzamento della prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
17.11.2021, n. 34886).
Resta comunque ferma la possibilità, da parte del danneggiato, di invocare il più generale parametro di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., dovendo in tal senso onerarsi di dare prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano;
in tal senso, si è avuto modo di rilevare come incomba sul danneggiato l'onere di un'opzione chiara, benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, tra l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. e quella della responsabilità ex art. 2051
c.c., considerata la diversità degli elementi costitutivi dei due diversi titoli di responsabilità (Cass.
Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480). Sicché, sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà valutarsi il caso concreto dedotto in parte qua.
Dall'esame della prospettazione contenuta nella domanda dell'odierno attore, risulta evidente come lo stesso attore abbia invocato entrambi i titoli di responsabilità in questione.
Occorre cionondimeno rilevare che, in via del tutto assorbente, l'attore non ha fornito una prova adeguata in ordina alla dinamica del sinistro dedotta in citazione.
Deve anzitutto evidenziarsi come non risulti oggetto di specifica contestazione tra le parti l'effettiva caduta dell'attore, venendo piuttosto in rilievo l'addebitabilità dell'evento alla condotta delle parti in causa.
In tal senso, occorre soffermarsi in merito alle risultanze dell'istruttoria orale espletata.
Il teste dichiarava di conoscere di vista l'attore in quanto quest'ultimo era titolare di Testimone_1 un centro scommesse da lui frequentato, sito nella zona ove si era verificato il sinistro. Riferiva che nell'aprile del 2021, alle ore 9 circa, si trovava in , in una via della quale non Controparte_2 ricordava il nome, nei pressi di un supermercato Conad, nel quale si stava accingendo ad entrare per fare acquisiti. Dichiarava il teste: “ho visto scivolare il sig. che stava uscendo dal Pt_1 supermercato verso la mia direzione;
ero a circa 5-6 metri da lui. Preciso che l'ingresso del supermercato se ben ricordo aveva dei gradini e una rampa per disabili. Se non ricordo male il supermercato si trova in corrispondenza di palazzi e vi erano anche altre attività commerciali. Ad ogni modo, manco da molto tempo e cioè dal 2021. Se ben ricordo vi erano anche dei portici,
l'ingresso era sotto a questi portici. Non ricordo se il sig. aveva delle buste con sé; quando Pt_1 dico che è uscito dal supermercato, in realtà intendo dire che il sig. si trovava di fronte a me Pt_1 con le spalle rispetto al supermercato nella posizione di uscita;
pertanto, presumo che stesse uscendo dal supermercato”.
Il teste precisava ulteriormente che: “il sig. è caduto all'indietro sbattendo con il proprio Pt_1 fondoschiena per terra, il tutto si è sviluppato in una manciata di secondi, il era dolorante. Pt_1
Non ho fatto caso alle condizioni della superficie del pavimento su cui è caduto il sig. se non Pt_1 ricordo male per terra vi erano delle barre antiscivolo adesive. Ricordo che sono sopraggiunte tante persone e ricordo che si vociferava che spesso le persone scivolassero in corrispondenza del punto ove era caduto l'attore. Non ho fatto caso a se fossero presenti dei liquidi in corrispondenza del pavimento su cui è caduto l'attore”.
Dopo aver riconosciuto lo stato dei luoghi nelle foto prodotte dall'attore in allegato alla seconda memoria istruttoria, precisava: “effettivamente ricordando meglio in corrispondenza dell'ingresso non vi erano delle scale e la rampa, non ricordo se c'era il tappeto che si vede, se ben ricordo la caduta è avvenuta nel punto intercorrente tra il tappeto e la superficie adesiva posta immediatamente innanzi alla vetrata di ingresso, riconosco anche le transenne ivi presenti”.
Di analogo tenore risultavano anche le dichiarazioni della teste , indifferente alle parti, Testimone_2 che dichiarava di aver assistito al sinistro dal momento che, pur abitando a Salerno, spesso le capitava di recarsi a fare la spesa in , presso un supermercato Conad ubicato in una via Controparte_2 di cui non ricordava il nome.
Dopo aver descritto i dintorni del supermercato al quale intendeva riferirsi e aver precisato di non ricordare le condizioni del meteo al momento del sinistro, dichiarava: “avevo appena finito di fare la spesa e stavo uscendo dall'esercizio; ho visto un signore davanti a me ad una distanza più o meno pari tra il mio banco e quello del giudice, che rivolgeva le spalle nei miei confronti. Se non ricordo male, aveva delle buste della spesa;
il locale aveva se ben ricordo delle porte automatiche;
io non le avevo completamente attraversate. Ricordo che le porte erano aperte;
ad un certo punto, ho visto il signore davanti a me scivolare;
se ben ricordo, è scivolato con il piede destro. Il signore è scivolato davanti a me ed è caduto con il posteriore per terra. A quel punto tutti i passanti si sono fermati per soccorrerlo;
il signore non riusciva ad alzarsi. Non ho prestato attenzione. alla superficie di calpestio in corrispondenza del punto in cui l'attore è caduto;
si è creato subito un capannello di persone sul posto”.
Precisava, inoltre: “effettivamente io ho visto l'attore cadere in un modo che mi fa presumere che effettivamente fosse scivolato. Non ricordo il materiale da cui era composta la superficie di calpestio nel punto in cui l'attore era caduto;
se ben ricordo era di colore chiaro. Si trattava di una sorta di marciapiede”.
Dopo aver riconosciuto a propria volta lo stato dei luoghi nelle foto prodotte in giudizio dall'attore, dichiarava: “riconosco l'accesso al supermercato;
io ricordo che stavo uscendo;
vedo nella foto n. 1
l'iscrizione “ingresso”; non ricordo se vi era anche un altro punto di uscita, né se effettivamente io sono uscita dalla porta rappresentata in questa foto. Ad ogni modo, sicuramente il punto da cui sono uscita era pressocché identico rispetto ai luoghi rappresentati nella prima foto mostratami. Ricordo anche che l'attore è caduto in un punto ricompreso tra il tappeto e la porta automatica;
il tappeto era presente anche all'epoca. Infine, riconosco anche lo stato dei luoghi limitrofi nelle altre foto;
si trattava di un vero e proprio porticato in cui era ubicato anche il supermercato. Ricordo che il punto da cui sono uscita aveva una pavimentazione identica a quella della foto n. 1 predetta;
e ad ogni modo, ricordo che vi erano delle strisce ivi apposte, consumate, nella medesima condizione come rappresentata nella foto n.1 e 3. Ricordo che l'attore era vestito in tenuta sportiva;
non ricordo che scarpe avesse indosso”.
L'ultimo teste escusso, ex dipendente dell'odierno attore, dichiarava a propria volta Testimone_3 di aver assistito al sinistro per cui è causa, pur non essendo in grado di precisare quando lo stesso si fosse verificato e le condizioni metereologiche in atto al momento del medesimo sinistro.
Il teste riferiva: “ero in compagnia dell'attore; se non ricordo male stavamo andando ad aprire
l'agenzia di scommesse. L'attore si è un attimo allontanato per andare nel supermercato e io l'ho atteso fuori. Ho atteso una decina di minuti circa. Vi erano delle porte automatiche. Quando è uscito,
l'attore subito dopo le porte automatiche è caduto scivolando. Non ricordo se aveva delle buste in mano. Non ricordo con quale piede è scivolato ricordo però il movimento all'indietro del corpo. È caduto in terra con il posteriore”.
Con specifico riferimento alla dinamica del sinistro dichiarava: “non ho fatto caso a dove avesse messo il piede l'attore. Ricordo però che pressappoco in corrispondenza del punto in cui l'attore è caduto vi era del liquido oleoso. Ho toccato il liquido con un fazzoletto e ho riscontrato la presenza dello stesso. era un liquido incolore. Non ho fatto caso a se il liquido avesse un odore;
ricordo però che delle persone sopraggiunte dicevano di lamentarsi perché “prima o poi sarebbe successo”.
Dicevano che c'era questo liquido da giorni. Il liquido era presente a chiazze per un'estensione meno grande delle dimensioni del banco vicino al quale sono seduto. Sono sopraggiunti sul posto anche i fratelli dell'attore; non ricordo chi li ha chiamati sicuramente non io. Sono accorsi anche i dipendenti del supermercato;
non ricordo se è stato fatto presente agli stessi della presenza del liquido. Anzi, preciso che se ben ricordo qualcuno glielo ha riferito anche se non ricordo chi. Non ricordo se i dipendenti del supermercato abbiano provveduto a eliminare la chiazza di liquido. Non c'era alcuna segnalazione volta a riscontrare la presenza del liquido. Se non ricordo male, la superfice di calpestio su cui è caduto l'attore era composta di mattonelle di colore chiaro. Sul pavimento non vi era alcun simbolo riferibile al supermercato”.
Ancora, riconosceva i luoghi di causa nelle foto prodotte in giudizio dall'attore e precisava: “mi sembra che l'attore fosse caduto però in corrispondenza dell'uscita. Non ricordo della presenza di un tappeto. Ricordo che l'attore aveva indosso dei jeans. Vedendo le foto allegate alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, ricordo adesso che vi era un porticato anche in corrispondenza del supermercato. Riconosco anche le barre antiscivolo in corrispondenza delle foto di parte attrice;
non ricordo se fossero presenti anche al momento del sinistro”.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi appaiono estremamente generiche e del tutto inidonee a confermare la dinamica del sinistro descritta in citazione.
In particolare, deve evidenziarsi che sia il teste che la teste , pur dichiarando di aver visto Tes_1 Tes_2
l'attore scivolare, non erano in grado di precisare cosa aveva causato la caduta dell'attore e dichiaravano espressamente di non ricordare se, nel punto in cui il sig. era scivolato, fosse o Pt_1 meno presente del liquido. Estremamente generico è anche il riferimento del teste in relazione alla circostanza, da lui Tes_1 appresa per aver ascoltato altre persone presenti sui luoghi di causa, che tale zona era stata teatro di altri episodi simili a quello che aveva coinvolto l'attore.
Solo il teste riferiva della presenza di liquido oleoso sui luoghi di causa. Tes_3
Tuttavia, deve evidenziarsi la genericità e, più in generale, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo teste in ragione delle contraddizioni emerse nel corso dell'esame testimoniale.
In primo luogo, deve osservarsi che lo stesso, pur dando atto della presenza di un liquido oleoso nella zona in cui era caduto l'attore, dichiarava espressamente di non aver fatto caso a dove il sig. Pt_1 avesse poggiato il piede al momento della caduta. Non risulta così possibile accertare, sulla base di tali dichiarazioni, se fosse stato proprio il liquido da lui descritto a causare l'evento dannoso dedotto in citazione.
Ancora, deve osservarsi che, pur parlando in un primo momento di un “liquido oleoso”, il teste precisava che, dopo aver toccato il liquido con un fazzoletto, aveva avuto modo di appurare che lo stesso era incolore, e dichiarava di non ricordare se lo stesso avesse o meno un odore.
Inoltre, il teste in un primo momento dichiarava espressamente che il supermercato Conad non si trovava sotto i portici presenti in zona e in seguito, e solo dopo aver esaminato le foto prodotte in giudizio dall'attore, riferiva di ricordare la presenza del porticato anche in corrispondenza del supermercato.
Deve anche sottolinearsi che, mentre la teste dichiarava che l'attore era vestito “in tenuta Tes_2 sportiva”, il teste precisava che il sig. aveva indosso dei jeans. Tes_3 Pt_1
Ancora, sia il teste che il teste non erano in grado di precisare con esattezza quando il Tes_1 Tes_3 sinistro si era verificato;
addirittura, il teste non ricordava neanche se lo stesso fosse avvenuto Tes_3 nell'anno 2020 ovvero nel 2021.
Con specifico riferimento alla presenza della sostanza oleosa descritta dal sig. appare infine Tes_3 davvero improbabile che la signora e il sig. non avessero avuto modo di fare caso alla Tes_2 Tes_1 presenza di una macchia di sostanza oleosa delle dimensioni descritte dal teste o, quantomeno, Tes_3 non ne avessero appreso l'esistenza dalle altre persone accorse per soccorrere l'odierno attore.
Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi deve ritenersi che parte attrice non abbia fornito la prova della presenza sui luoghi di causa della sostanza oleosa descritta in citazione e, conseguentemente, del fatto che fosse stata proprio tale sostanza a causare la caduta oggetto di causa.
Né, d'altronde, dalla documentazione fotografica in atti risulta in altro modo meglio riscontrata la presenza di un tale liquido nel caso di specie.
Infine, e a tutto voler concedere, deve darsi atto che, sulla base delle sole dichiarazioni rese dal teste alcuno specifico elemento di riscontro veniva offerto in merito alle ragioni per le quali, anche Tes_3 ad ammettere l'esistenza della sostanza oleosa, la presenza della stessa avrebbe dovuto essere imputata agli odierni convenuti.
Sul punto, appaiono estremamente generiche le dichiarazioni del teste che richiamava le Tes_3 dichiarazioni di altre persone accorse sul luogo del sinistro in relazione al fatto che “prima o poi sarebbe successo” e che il liquido era ivi presente da giorni;
analogamente a dirsi con riguardo alle dichiarazioni del teste che riferiva che altre persone avevano dichiarato che spesso era capitato Tes_1 che le persone fossero scivolate in loco.
Ed invero, da un lato, non è in alcun modo meglio dato rilevare come ed in quali termini una sostanza liquida incolore, la cui natura non è stata meglio precisata, potesse rimanere presente in loco da giorni;
per altro verso, nemmeno risulta riscontrata l'effettiva verificazione di tali cadute e che le stesse fossero effettivamente imputabili alla presenza di tale liquido.
In altre parole, tenuto conto dell'obiettiva genericità degli elementi di prova così dedotti, anche a voler ammettere l'effettiva esistenza di un tale liquido, appare ragionevole ritenere piuttosto che la stessa fosse dovuta a fattori assolutamente contingenti e pertanto riconducibili a cause estrinseche ed estemporanee create da terzi. Né risultano in alcun modo allegati, prima ancora che provati, significativi elementi di prova di segno contrario atti a deporre per una diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 11.3.2021, n. 6826).
L'obiettiva genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali descritte in precedenza, inoltre, determinano l'inidoneità di tali riscontri a configurare una valida piattaforma indiziaria da cui poter inferire l'effettiva dinamica del sinistro come prospettata da parte dell'odierno attore.
Infine, nemmeno è provata l'imputabilità dell'evento per cui è causa in capo all'odierna società convenuta e al condominio terzo chiamato alla stregua del più generale paradigma di cui all'art. 2043
c.c.
La domanda risarcitoria formulata per conto di va dunque essere rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con riguardo allo scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti in causa, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Spinelli e dell'avv. Maria Farina, procuratori antistatari.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che l'odierno attore sia tenuto alla refusione delle spese di lite anche in favore del , che veniva evocato in giudizio proprio su sua istanza a fronte del CP_2 contegno difensivo della società convenuta, che non può certo ritenersi arbitrario nel caso di specie, tenuto conto dell'obiettiva ragionevolezza della difesa attinente al difetto di titolarità passiva così spiegata, in considerazione della concreta conformazione dello stato dei luoghi (Cass. Civ., Sez. III, 10.6.2005, n. 12301; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2014, n. 2223).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse di nei confronti Parte_1 della e del ”, con atto di citazione ritualmente Controparte_1 Controparte_2 notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 Controparte_1
, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
[...] al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Spinelli;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 CP_2
”, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...] generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maria
Farina.
Così deciso in Salerno, il 5.12.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato