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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2429 del 2020 – Udienza del giorno 25 novembre 2025 - Pag. 1 di 4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2429/2020 Giudice dott. Alessandro Caronia Verbale di Udienza del giorno 25 novembre 2025 Sono presenti i difensori delle parti:
1. l'avv. VIRELLI GIOVANNI per parte attrice , Parte_1
2. Nessuno è comparso per parte convenuta , CP_1
A questo punto, il Giudice invita il difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria. In particolare, alla luce dell'intervenuto accordo, chiede che sia dichiarata la cessata materia del contendere. Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore 15.29 in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
R.G. n. 2429 del 2020 – Udienza del giorno 25 novembre 2025 - Pag. 2 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 25 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2429/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Divisione di beni non caduti in successione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a OS (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 12.06.67, rappresentata e difesa dall'avv. VIRELLI GIOVANNI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. SOMMARIO DOMENICO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio . La difesa del primo Parte_1 CP_1 ha allegato che:
- Con contratto di compravendita dell'08i08/1995 tlcp. 21864, Racc. N. 7056, la signora acquistava, in costanza di matrimonio, unitamente all'allora Parte_1 coniuge , i seguenti immobili CP_1 R.G. n. 2429 del 2020 – Udienza del giorno 25 novembre 2025 - Pag. 3 di 4
a.fabbricato in Rossano c.so catastalmente individuato al foglio 63 particella 1 CP_2 sub 4 e sub 5: b.fabbricato in Rossano, vico Tirone. catastalmente individuato al foglio 63 particella 1 sub 9 e sub 10;
- pertanto, la signora risulta essere comproprietaria per la quota del Parte_1 50% con , dei predetti immobili;
CP_1
- con provvedimento del 15/03/07. resa nel procedimento per separazione n. 1017 del 2006, instaurato dalla , l'allora Tribunale di Rossano autorizzava i coniugi a Parte_1 vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori;
i detti figli avrebbero vissuto con la madre, con facoltà per il padre di visitarli e tenerli con se secondo le modalità previste nel detto procedimento;
- i coniugi avrebbero adottato di comune accordo ogni decisione riguardante l'educazione, lo studio e la salute dei minore, contribuendo nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie: la casa coniugale, unitamente agli arredi ivi custoditi, veniva assegnata alla signora;
il sig. avrebbe dovuto versare a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 400;
- con sentenza n. 107 del 2011 il Tribunale di Rossano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e confermava le statuizioni di cui al provvedimento di separazione emesso dal Tribunale di Rossano del 14/03/2008;
- nei detti provvedimenti nulla veniva statuito in merito alla divisione degli immobili siti in Corigliano Rossano, alla Via Garibaldi e alla via Tirone;
- è intenzione di addivenire alla divisione delle sopra indicate Parte_1 porzioni immobiliari;
Tanto premesso, ha concluso come in atti. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.6.21 si è costituito CP_1
, il quale si è difeso ed ha concluso come in atti.
[...] Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo della c.t.u. disposta dal Tribunale.
2. Nel merito In relazione alle domande formulate dalle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Come noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione pacificamente riconosciuta dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cass. civ. n. 1950 del 2003). Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione fa venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante Cass. Civ. n. 12310 del 2007; Cass. Civ. n. 4714 del 2006). Invero, come pacificamente emerso dagli accertamenti espletati dal consulente tecnico nominato, le parti sono addivenute ad un accordo in ordine alle modalità con le quali addivenire alla divisione. Invero, come si evince dagli allegati alla consulenza, le parti personalmente e i loro difensori hanno sottoscritto un accordo ad integrale definizione delle pretese azionate (v. allegato 10 c.t.u.). Pertanto, né parte attrice né parte convenuta nutrono un interesse giuridicamente rilevante ad una decisione sul merito della lite in relazione alle domande formulate. R.G. n. 2429 del 2020 – Udienza del giorno 25 novembre 2025 - Pag. 4 di 4
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Il regime delle spese Spese compensate, ad eccezione di quelle della c.t.u., che devono essere poste integralmente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
C. PONE definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto depositato contestualmente al presente provvedimento. Così deciso in Castrovillari, all'udienza che si è tenuta in data 25 novembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia È verbale. Il Giudice
dott. Alessandro Caronia
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2429/2020 Giudice dott. Alessandro Caronia Verbale di Udienza del giorno 25 novembre 2025 Sono presenti i difensori delle parti:
1. l'avv. VIRELLI GIOVANNI per parte attrice , Parte_1
2. Nessuno è comparso per parte convenuta , CP_1
A questo punto, il Giudice invita il difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria. In particolare, alla luce dell'intervenuto accordo, chiede che sia dichiarata la cessata materia del contendere. Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore 15.29 in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
R.G. n. 2429 del 2020 – Udienza del giorno 25 novembre 2025 - Pag. 2 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 25 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2429/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Divisione di beni non caduti in successione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a OS (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 12.06.67, rappresentata e difesa dall'avv. VIRELLI GIOVANNI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. SOMMARIO DOMENICO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio . La difesa del primo Parte_1 CP_1 ha allegato che:
- Con contratto di compravendita dell'08i08/1995 tlcp. 21864, Racc. N. 7056, la signora acquistava, in costanza di matrimonio, unitamente all'allora Parte_1 coniuge , i seguenti immobili CP_1 R.G. n. 2429 del 2020 – Udienza del giorno 25 novembre 2025 - Pag. 3 di 4
a.fabbricato in Rossano c.so catastalmente individuato al foglio 63 particella 1 CP_2 sub 4 e sub 5: b.fabbricato in Rossano, vico Tirone. catastalmente individuato al foglio 63 particella 1 sub 9 e sub 10;
- pertanto, la signora risulta essere comproprietaria per la quota del Parte_1 50% con , dei predetti immobili;
CP_1
- con provvedimento del 15/03/07. resa nel procedimento per separazione n. 1017 del 2006, instaurato dalla , l'allora Tribunale di Rossano autorizzava i coniugi a Parte_1 vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori;
i detti figli avrebbero vissuto con la madre, con facoltà per il padre di visitarli e tenerli con se secondo le modalità previste nel detto procedimento;
- i coniugi avrebbero adottato di comune accordo ogni decisione riguardante l'educazione, lo studio e la salute dei minore, contribuendo nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie: la casa coniugale, unitamente agli arredi ivi custoditi, veniva assegnata alla signora;
il sig. avrebbe dovuto versare a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 400;
- con sentenza n. 107 del 2011 il Tribunale di Rossano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e confermava le statuizioni di cui al provvedimento di separazione emesso dal Tribunale di Rossano del 14/03/2008;
- nei detti provvedimenti nulla veniva statuito in merito alla divisione degli immobili siti in Corigliano Rossano, alla Via Garibaldi e alla via Tirone;
- è intenzione di addivenire alla divisione delle sopra indicate Parte_1 porzioni immobiliari;
Tanto premesso, ha concluso come in atti. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.6.21 si è costituito CP_1
, il quale si è difeso ed ha concluso come in atti.
[...] Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo della c.t.u. disposta dal Tribunale.
2. Nel merito In relazione alle domande formulate dalle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Come noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione pacificamente riconosciuta dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cass. civ. n. 1950 del 2003). Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione fa venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante Cass. Civ. n. 12310 del 2007; Cass. Civ. n. 4714 del 2006). Invero, come pacificamente emerso dagli accertamenti espletati dal consulente tecnico nominato, le parti sono addivenute ad un accordo in ordine alle modalità con le quali addivenire alla divisione. Invero, come si evince dagli allegati alla consulenza, le parti personalmente e i loro difensori hanno sottoscritto un accordo ad integrale definizione delle pretese azionate (v. allegato 10 c.t.u.). Pertanto, né parte attrice né parte convenuta nutrono un interesse giuridicamente rilevante ad una decisione sul merito della lite in relazione alle domande formulate. R.G. n. 2429 del 2020 – Udienza del giorno 25 novembre 2025 - Pag. 4 di 4
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Il regime delle spese Spese compensate, ad eccezione di quelle della c.t.u., che devono essere poste integralmente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
C. PONE definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto depositato contestualmente al presente provvedimento. Così deciso in Castrovillari, all'udienza che si è tenuta in data 25 novembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia È verbale. Il Giudice
dott. Alessandro Caronia