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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9319 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28175/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice BR CA BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 28175/2025 promossa da:
(c. f. ), Parte_1 C.F._1
(c. f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FAZZI DAVIDE e dell'avv. GOLLINI EUGENIO, elettivamente domiciliati in VIA G. GUARINI 225 41124 MODENA presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio telematico Email_1
e Email_2
- parte attrice opponente- nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES EF MI, elettivamente domiciliata in VIA SAN SENATORE, 10
20122 MILANO
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice
Voglia Ecc.mo Tribunale
Cotrariis Rejectis
In Via Preliminare:
- respingere l'eventuale richiesta di concessione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto,
- per l'effetto, dichiarare la nullità e l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 8205/2025 D.I.,
n. 16653/2025 R.G., emesso in data 23/05/2025 dal Tribunale di Milano e,
pagina 1 di 8 conseguentemente, revocare il decreto medesimo per illegittimità ed infondatezza, in diritto ed in fatto, delle domande avanzate dalla società in persona del Controparte_2
rappresentante pro tempore, nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa
In via istruttoria:
Salva e riservata ogni attività istruttoria.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta e disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e del caso, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
Concedere in favore di l'esecuzione provvisoria del Decreto opposto Controparte_2 con riferimento all'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 79.186,81 emessa nei confronti di e in solido, oltre interessi così come Parte_1 Parte_2
indicati nel decreto stesso, o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, essendo l'opposizione inammissibile e/o manifestamente infondata e, comunque, non risultando basata su prova scritta né di pronta soluzione;
NEL MERITO
Respingere nel miglior modo l'opposizione per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano, Giudice Dott.
Francesco Ferrari, n. 8205/2025 del 23/05/2025 RG n. 16653/2025 notificato in data
17/06/2025 e/o, comunque, condannare i signori C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in 41013 C.F._1
CO EM (MO), VIA ALCIDE DE GASPERI N. 42 - Interno: 4, e Parte_2
C.F. , nato a [...] il [...] e
[...] C.F._2
residente in 41013 CO EM (MO), VIA TAGLIAMENTO N. 60, in solido fra loro, nella loro qualità di soci amministratori illimitatamente responsabili di
[...]
(CF e P. IVA , con sede legale in 41013 Controparte_3 P.IVA_2
CO EM (MO), Via EM Est n. 146, società cancellata dal Registro delle
Imprese in data 11/02/2025, nonché di garanti per fideiussione della medesima società nel limite di € 65.000,00, a pagare in favore di l'importo di € 79.186,81 di Controparte_2 cui all'ingiunzione ex adverso opposta, ovvero la diversa altra, maggiore o minore, somma pagina 2 di 8 che sarà ritenuta dovuta dall'Ill.mo Giudice, per le causali indicate in premessa, oltre successivi interessi di mora ai rispettivi tassi contrattuali (7,070000% per il c/ unico n. 6320 del 19/04/2017, ex art. 3 in misura del 2,950000% per il mutuo n. 04859052 del 29/09/2020
e ex art. 3 in misura del 7,070000% per il mutuo n. 05548089 del 28/03/2022) e, comunque, in misura non superiore al tasso medio ai sensi della L. 108/1996 dal
31/03/2025 fino al saldo effettivo;
IN OGNI CASO
Condannare gli attori/opponenti alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2
e dei compensi di avvocato del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge;
Condannare altresì gli attori/opponenti ex art. 96, commi 1° e/o 3°, c.p.c. al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata, a titolo di Controparte_2
sanzione e/o di risarcimento del danno, in misura proporzionale alle spese di lite da liquidarsi (cfr. Cass. Civ. nn. 17902/2019, 21570/2012 e 18810/2010) in ossequio ai principi espressi dalle SS.UU. della Suprema Corte n. 22405 del 13/09/2018, oltre agli interessi al tasso legale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 2.7.2025 e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione al decreto n. 8205/2025 pubblicato il Pt_2
19.5.2025 dal Tribunale di Milano con il quale gli è stato ingiunto di pagare €
79.186,81 a corrispondenti al debito complessivo maturato Controparte_2
quale saldo passivo di conto corrente (per € 36.807,85) e in esecuzione di due contratti di finanziamento (per il residuo) eseguiti da Controparte_3
con la banca, quali soci illimitatamente responsabili della correntista
[...]
finanziata.
2. Gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo unicamente che la convenuta opposta non avrebbe fornito prova scritta del credito vantato, deducendo che gli estratti conto certificati costituirebbero prova scritta del credito solo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 50 TUB, e hanno inoltre dedotto che l'accredito in conto corrente della provvista fornita con i contratti di finanziamento, così come il pagamento dei loro ratei restitutori tramite addebito in conto corrente comporterebbe una confusione tra i debiti maturati per i diversi titoli pagina 3 di 8 contrattuali, tale da rendere incerta la quantificazione del credito, chiedendo di conseguenza di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, l'opposta CP_2
ha chiesto di rigettare l'opposizione siccome manifestamente infondata,
[...]
avendo fornito piena prova in sede monitoria del credito vantato, la cui consistenza non è del resto stata specificamente contestata dagli ingiunti per nessun motivo specifico.
4. Con decreto del 19.9.2025, svolte le verifiche preliminari e anticipata l'udienza di trattazione come richiesto dalla convenuta opposta ai sensi dell'art. 645, comma 2,
c.p.c. e dell'art. 163-bis, comma 3, c.p.c., è stato rilevato d'ufficio che la presente controversia è fondata su contratti bancari e quindi, ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
28/2010, la mediazione è condizione di procedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
5. Mentre decorrevano i termini per il deposito delle memorie istruttorie, parte convenuta opposta ha dato corso a procedimento di mediazione, conclusosi negativamente al primo incontro del 20.11.2025 per mancata partecipazione degli attori opponenti senza alcun giustificato motivo (cfr. verbale di mediazione depositato il 20.11.2025 da parte convenuta opposta).
6. ha chiesto e ottenuto nei confronti di e Controparte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo per la condanna al pagamento del debito Parte_3
residuo maturato da di in relazione a un contratto CP_3 Controparte_3
di conto corrente e due contratti di finanziamento.
La creditrice, per dimostrare la sussistenza e consistenza del suo credito, ha prodotto copia del contratto di conto corrente concluso per iscritto con la il CP_3
19.4.2017 (doc. 2 fasc. mon.) e i contratti di apertura credito in conto corrente accessori a quest'ultimo (doc.ti 3 e 5), assieme agli estratti conto formati per l'intera durata di rapporto (doc. 13) il cui saldo è stato anche certificato da dirigente della banca (doc. 14), ai quali ha aggiunto separato conteggio degli interessi di mora maturati sul debito capitale derivante dal recesso dal contratto di conto corrente calcolati dalla data di recesso a data immediatamente antecedente alla proposizione della domanda (doc. 15); ha prodotto poi copia del contratto di finanziamento concluso il 29.9.2020 sempre in forma scritta (doc. 6) e copia della contabile di consegna dell'importo finanziato (doc. 20), producendo quindi il suo piano di pagina 4 di 8 ammortamento del finanziamento con certificazione dell'andamento del rapporto
(doc. 16) e separato conteggio degli interessi di mora calcolati dalla data di decadenza dal beneficio del termine e sino a data immediatamente antecedente alla proposizione della domanda (doc. 17); ha prodotto quindi copia del contratto di finanziamento concluso il 28.3.2022 sempre in forma scritta (doc. 7) e copia della contabile di consegna dell'importo finanziato (doc. 21), producendo quindi il piano di ammortamento del finanziamento con certificazione dell'andamento del rapporto
(doc. 18), oltre a separato conteggio degli interessi di mora convenzionali dalla data di decadenza del beneficio del termine a data immediatamente antecedente alla proposizione della domanda (doc. 19); ha prodotto infine copia della comunicazione del 29.5.2024 in forza della quale, alla luce del protratto inadempimento della debitrice agli obblighi di pagamento derivanti da tali contratti, ha esercitato il diritto di recesso dal conto corrente e dichiarato la debitrice decaduta dal beneficio del termine accordato con i finanziamenti (doc. 12).
7. La creditrice ha quindi fornito piena prova del credito vantato, avendo prodotto i titoli contrattuali in forza dei quali è maturato il credito vantato (doc.ti 2-7), prova di aver adempiuto agli obblighi su di lei gravanti in forza dei contratti di finanziamento (doc.ti 21, 22), ha allegato e documentato che la debitrice ha utilizzato il conto corrente oltre i limiti previsti dal contratto, generando uno scoperto (doc. 13) e ha allegato l'inadempimento della debitrice all'obbligo di pagare le rate restitutorie dei finanziamenti nei termini concordati, documentando infine anche di aver esercitato il diritto di recesso dal rapporto di conto corrente, dichiarando contestualmente la debitrice decaduta dal beneficio del termine il
29.5.2024 (doc. 12). Del debito maturato dalla di e C. CP_3 Parte_1
sono chiamati a rispondere e quali soci Parte_1 Parte_3 solidalmente e illimitatamente responsabili dei debiti sociali ai sensi dell'art. 2291, comma 1, c.c.
Tenuto quindi conto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale desumibile dall'art. 1218 c.c. (come interpretato in modo univoco e consolidato a partire dalla Cass. Sez. Unite 13533/2001), a assolto all'onere Controparte_2 della prova su di lei gravante al fine di dimostrare l'esistenza e corretta quantificazione del suo credito, diversamente da quanto dedotto da parte convenuta opposta quale primo motivo di opposizione, avendo provato i titoli posti a pagina 5 di 8 fondamento delle sue domande, di aver esattamente adempiuto agli obblighi su di lei gravanti in forza di tali contratti e avendo, infine, allegato l'inadempimento della debitrice agli obblighi assunti con tali contratti, senza che tale inadempimento venisse poi specificamente contestato per alcun motivo dai debitori nel presente giudizio anche per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Risulta quindi documentalmente smentito dalla documentazione prodotta già in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo da sopra richiamata, Controparte_2
che la creditrice abbia prodotto a dimostrazione del suo credito solo estratti conto certificati, aventi valore di prova solo in sede monitoria, a dimostrazione del suo credito. Il relativo motivo di opposizione si è rivelato pertanto documentalmente infondato.
8. Riguardo poi alla pretesa confusione tra i debiti e crediti derivanti dal contratto di conto corrente e da quelli di finanziamento, desunta dal fatto che i pagamenti dovuti dalla banca finanziatrice così come dalla società finanziata relativi ai due contratti di finanziamento sono stati eseguiti tramite, rispettivamente, accredito e addebiti in conto corrente, la deduzione di parte attrice è manifestamente infondata, non comportando l'esecuzione di tali pagamenti nessuna confusione tra le diverse prestazioni dovute da ciascuna dalle parti in forza dei diversi rapporti contrattuali tra loro in corso di esecuzione.
L'accredito e addebito in conto corrente costituiscono la modalità concordata tra le parti nell'ambito dei contratti di finanziamento per l'esecuzione dei pagamenti estintivi delle reciproche pretese fondate su tali contratti, la cui causa e la cui contabilità sono rimaste tuttavia del tutto distinte e autonome rispetto a quella di conto corrente. L'esecuzione dei contratti non ha generato alcuna sovrapposizione tra la persona del debitore e quella del creditore rilevante ai sensi degli art. 1252 ss.
c.c. poiché l'accredito e addebito in conto corrente hanno comportato istantaneamente l'estinzione per pagamento delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti nell'ambito dei contratti di finanziamento, senza che quindi tra le pretese fondate sul conto corrente e quelle fondate sui finanziamenti vi fosse mai alcuna sovrapposizione.
9. L'opposizione si è rivelata quindi integralmente e manifestamente infondata e deve essere rigettata, fatto che comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
pagina 6 di 8 10. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 (come aggiornato nel 2022) per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.
11.
Considerato che
gli opponenti non hanno preso parte al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, gli stessi devono essere anche condannati, sempre in solido, al pagamento di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010.
12. Riguardo alla richiesta di condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, parte convenuta opposta non ha nello specifico allegato o provato alcun danno derivante dal giudizio di opposizione diverso dalle spese legali sostenute per questa fase di giudizio che tuttavia sono state già poste a carico degli attori opponenti, soccombenti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., considerando anche nella loro quantificazione l'ulteriore attività che la difesa di parte convenuta opposta ha dovuto svolgere nella fase introduttiva e di studio per ottenere una celere trattazione del presente giudizio. Il comportamento processuale di parte opponente espresso nel presente giudizio non appare, del resto, nemmeno sintomatico di un abuso dello strumento processuale meritevole di sanzione processuale ulteriore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e al decreto Parte_1 Parte_3
ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 8205/2025 del 19.5.2025 emesso in favore di he conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
Controparte_2
2) condanna altresì e in solido, a rimborsare in Parte_1 Parte_3
favore di le spese di giudizio, pari a € 9.142,00 per compensi, oltre al Controparte_2
15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA e
IVA;
3) condanna infine e in solido, al pagamento di Parte_1 Parte_3
pagina 7 di 8 importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio per non aver preso parte a procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.
Milano, 4 dicembre 2025
La giudice
BR CA BE
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice BR CA BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 28175/2025 promossa da:
(c. f. ), Parte_1 C.F._1
(c. f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FAZZI DAVIDE e dell'avv. GOLLINI EUGENIO, elettivamente domiciliati in VIA G. GUARINI 225 41124 MODENA presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio telematico Email_1
e Email_2
- parte attrice opponente- nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES EF MI, elettivamente domiciliata in VIA SAN SENATORE, 10
20122 MILANO
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice
Voglia Ecc.mo Tribunale
Cotrariis Rejectis
In Via Preliminare:
- respingere l'eventuale richiesta di concessione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto,
- per l'effetto, dichiarare la nullità e l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 8205/2025 D.I.,
n. 16653/2025 R.G., emesso in data 23/05/2025 dal Tribunale di Milano e,
pagina 1 di 8 conseguentemente, revocare il decreto medesimo per illegittimità ed infondatezza, in diritto ed in fatto, delle domande avanzate dalla società in persona del Controparte_2
rappresentante pro tempore, nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa
In via istruttoria:
Salva e riservata ogni attività istruttoria.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta e disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e del caso, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
Concedere in favore di l'esecuzione provvisoria del Decreto opposto Controparte_2 con riferimento all'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 79.186,81 emessa nei confronti di e in solido, oltre interessi così come Parte_1 Parte_2
indicati nel decreto stesso, o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, essendo l'opposizione inammissibile e/o manifestamente infondata e, comunque, non risultando basata su prova scritta né di pronta soluzione;
NEL MERITO
Respingere nel miglior modo l'opposizione per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano, Giudice Dott.
Francesco Ferrari, n. 8205/2025 del 23/05/2025 RG n. 16653/2025 notificato in data
17/06/2025 e/o, comunque, condannare i signori C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in 41013 C.F._1
CO EM (MO), VIA ALCIDE DE GASPERI N. 42 - Interno: 4, e Parte_2
C.F. , nato a [...] il [...] e
[...] C.F._2
residente in 41013 CO EM (MO), VIA TAGLIAMENTO N. 60, in solido fra loro, nella loro qualità di soci amministratori illimitatamente responsabili di
[...]
(CF e P. IVA , con sede legale in 41013 Controparte_3 P.IVA_2
CO EM (MO), Via EM Est n. 146, società cancellata dal Registro delle
Imprese in data 11/02/2025, nonché di garanti per fideiussione della medesima società nel limite di € 65.000,00, a pagare in favore di l'importo di € 79.186,81 di Controparte_2 cui all'ingiunzione ex adverso opposta, ovvero la diversa altra, maggiore o minore, somma pagina 2 di 8 che sarà ritenuta dovuta dall'Ill.mo Giudice, per le causali indicate in premessa, oltre successivi interessi di mora ai rispettivi tassi contrattuali (7,070000% per il c/ unico n. 6320 del 19/04/2017, ex art. 3 in misura del 2,950000% per il mutuo n. 04859052 del 29/09/2020
e ex art. 3 in misura del 7,070000% per il mutuo n. 05548089 del 28/03/2022) e, comunque, in misura non superiore al tasso medio ai sensi della L. 108/1996 dal
31/03/2025 fino al saldo effettivo;
IN OGNI CASO
Condannare gli attori/opponenti alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2
e dei compensi di avvocato del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge;
Condannare altresì gli attori/opponenti ex art. 96, commi 1° e/o 3°, c.p.c. al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata, a titolo di Controparte_2
sanzione e/o di risarcimento del danno, in misura proporzionale alle spese di lite da liquidarsi (cfr. Cass. Civ. nn. 17902/2019, 21570/2012 e 18810/2010) in ossequio ai principi espressi dalle SS.UU. della Suprema Corte n. 22405 del 13/09/2018, oltre agli interessi al tasso legale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 2.7.2025 e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione al decreto n. 8205/2025 pubblicato il Pt_2
19.5.2025 dal Tribunale di Milano con il quale gli è stato ingiunto di pagare €
79.186,81 a corrispondenti al debito complessivo maturato Controparte_2
quale saldo passivo di conto corrente (per € 36.807,85) e in esecuzione di due contratti di finanziamento (per il residuo) eseguiti da Controparte_3
con la banca, quali soci illimitatamente responsabili della correntista
[...]
finanziata.
2. Gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo unicamente che la convenuta opposta non avrebbe fornito prova scritta del credito vantato, deducendo che gli estratti conto certificati costituirebbero prova scritta del credito solo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 50 TUB, e hanno inoltre dedotto che l'accredito in conto corrente della provvista fornita con i contratti di finanziamento, così come il pagamento dei loro ratei restitutori tramite addebito in conto corrente comporterebbe una confusione tra i debiti maturati per i diversi titoli pagina 3 di 8 contrattuali, tale da rendere incerta la quantificazione del credito, chiedendo di conseguenza di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, l'opposta CP_2
ha chiesto di rigettare l'opposizione siccome manifestamente infondata,
[...]
avendo fornito piena prova in sede monitoria del credito vantato, la cui consistenza non è del resto stata specificamente contestata dagli ingiunti per nessun motivo specifico.
4. Con decreto del 19.9.2025, svolte le verifiche preliminari e anticipata l'udienza di trattazione come richiesto dalla convenuta opposta ai sensi dell'art. 645, comma 2,
c.p.c. e dell'art. 163-bis, comma 3, c.p.c., è stato rilevato d'ufficio che la presente controversia è fondata su contratti bancari e quindi, ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
28/2010, la mediazione è condizione di procedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
5. Mentre decorrevano i termini per il deposito delle memorie istruttorie, parte convenuta opposta ha dato corso a procedimento di mediazione, conclusosi negativamente al primo incontro del 20.11.2025 per mancata partecipazione degli attori opponenti senza alcun giustificato motivo (cfr. verbale di mediazione depositato il 20.11.2025 da parte convenuta opposta).
6. ha chiesto e ottenuto nei confronti di e Controparte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo per la condanna al pagamento del debito Parte_3
residuo maturato da di in relazione a un contratto CP_3 Controparte_3
di conto corrente e due contratti di finanziamento.
La creditrice, per dimostrare la sussistenza e consistenza del suo credito, ha prodotto copia del contratto di conto corrente concluso per iscritto con la il CP_3
19.4.2017 (doc. 2 fasc. mon.) e i contratti di apertura credito in conto corrente accessori a quest'ultimo (doc.ti 3 e 5), assieme agli estratti conto formati per l'intera durata di rapporto (doc. 13) il cui saldo è stato anche certificato da dirigente della banca (doc. 14), ai quali ha aggiunto separato conteggio degli interessi di mora maturati sul debito capitale derivante dal recesso dal contratto di conto corrente calcolati dalla data di recesso a data immediatamente antecedente alla proposizione della domanda (doc. 15); ha prodotto poi copia del contratto di finanziamento concluso il 29.9.2020 sempre in forma scritta (doc. 6) e copia della contabile di consegna dell'importo finanziato (doc. 20), producendo quindi il suo piano di pagina 4 di 8 ammortamento del finanziamento con certificazione dell'andamento del rapporto
(doc. 16) e separato conteggio degli interessi di mora calcolati dalla data di decadenza dal beneficio del termine e sino a data immediatamente antecedente alla proposizione della domanda (doc. 17); ha prodotto quindi copia del contratto di finanziamento concluso il 28.3.2022 sempre in forma scritta (doc. 7) e copia della contabile di consegna dell'importo finanziato (doc. 21), producendo quindi il piano di ammortamento del finanziamento con certificazione dell'andamento del rapporto
(doc. 18), oltre a separato conteggio degli interessi di mora convenzionali dalla data di decadenza del beneficio del termine a data immediatamente antecedente alla proposizione della domanda (doc. 19); ha prodotto infine copia della comunicazione del 29.5.2024 in forza della quale, alla luce del protratto inadempimento della debitrice agli obblighi di pagamento derivanti da tali contratti, ha esercitato il diritto di recesso dal conto corrente e dichiarato la debitrice decaduta dal beneficio del termine accordato con i finanziamenti (doc. 12).
7. La creditrice ha quindi fornito piena prova del credito vantato, avendo prodotto i titoli contrattuali in forza dei quali è maturato il credito vantato (doc.ti 2-7), prova di aver adempiuto agli obblighi su di lei gravanti in forza dei contratti di finanziamento (doc.ti 21, 22), ha allegato e documentato che la debitrice ha utilizzato il conto corrente oltre i limiti previsti dal contratto, generando uno scoperto (doc. 13) e ha allegato l'inadempimento della debitrice all'obbligo di pagare le rate restitutorie dei finanziamenti nei termini concordati, documentando infine anche di aver esercitato il diritto di recesso dal rapporto di conto corrente, dichiarando contestualmente la debitrice decaduta dal beneficio del termine il
29.5.2024 (doc. 12). Del debito maturato dalla di e C. CP_3 Parte_1
sono chiamati a rispondere e quali soci Parte_1 Parte_3 solidalmente e illimitatamente responsabili dei debiti sociali ai sensi dell'art. 2291, comma 1, c.c.
Tenuto quindi conto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale desumibile dall'art. 1218 c.c. (come interpretato in modo univoco e consolidato a partire dalla Cass. Sez. Unite 13533/2001), a assolto all'onere Controparte_2 della prova su di lei gravante al fine di dimostrare l'esistenza e corretta quantificazione del suo credito, diversamente da quanto dedotto da parte convenuta opposta quale primo motivo di opposizione, avendo provato i titoli posti a pagina 5 di 8 fondamento delle sue domande, di aver esattamente adempiuto agli obblighi su di lei gravanti in forza di tali contratti e avendo, infine, allegato l'inadempimento della debitrice agli obblighi assunti con tali contratti, senza che tale inadempimento venisse poi specificamente contestato per alcun motivo dai debitori nel presente giudizio anche per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Risulta quindi documentalmente smentito dalla documentazione prodotta già in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo da sopra richiamata, Controparte_2
che la creditrice abbia prodotto a dimostrazione del suo credito solo estratti conto certificati, aventi valore di prova solo in sede monitoria, a dimostrazione del suo credito. Il relativo motivo di opposizione si è rivelato pertanto documentalmente infondato.
8. Riguardo poi alla pretesa confusione tra i debiti e crediti derivanti dal contratto di conto corrente e da quelli di finanziamento, desunta dal fatto che i pagamenti dovuti dalla banca finanziatrice così come dalla società finanziata relativi ai due contratti di finanziamento sono stati eseguiti tramite, rispettivamente, accredito e addebiti in conto corrente, la deduzione di parte attrice è manifestamente infondata, non comportando l'esecuzione di tali pagamenti nessuna confusione tra le diverse prestazioni dovute da ciascuna dalle parti in forza dei diversi rapporti contrattuali tra loro in corso di esecuzione.
L'accredito e addebito in conto corrente costituiscono la modalità concordata tra le parti nell'ambito dei contratti di finanziamento per l'esecuzione dei pagamenti estintivi delle reciproche pretese fondate su tali contratti, la cui causa e la cui contabilità sono rimaste tuttavia del tutto distinte e autonome rispetto a quella di conto corrente. L'esecuzione dei contratti non ha generato alcuna sovrapposizione tra la persona del debitore e quella del creditore rilevante ai sensi degli art. 1252 ss.
c.c. poiché l'accredito e addebito in conto corrente hanno comportato istantaneamente l'estinzione per pagamento delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti nell'ambito dei contratti di finanziamento, senza che quindi tra le pretese fondate sul conto corrente e quelle fondate sui finanziamenti vi fosse mai alcuna sovrapposizione.
9. L'opposizione si è rivelata quindi integralmente e manifestamente infondata e deve essere rigettata, fatto che comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
pagina 6 di 8 10. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 (come aggiornato nel 2022) per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.
11.
Considerato che
gli opponenti non hanno preso parte al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, gli stessi devono essere anche condannati, sempre in solido, al pagamento di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010.
12. Riguardo alla richiesta di condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, parte convenuta opposta non ha nello specifico allegato o provato alcun danno derivante dal giudizio di opposizione diverso dalle spese legali sostenute per questa fase di giudizio che tuttavia sono state già poste a carico degli attori opponenti, soccombenti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., considerando anche nella loro quantificazione l'ulteriore attività che la difesa di parte convenuta opposta ha dovuto svolgere nella fase introduttiva e di studio per ottenere una celere trattazione del presente giudizio. Il comportamento processuale di parte opponente espresso nel presente giudizio non appare, del resto, nemmeno sintomatico di un abuso dello strumento processuale meritevole di sanzione processuale ulteriore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e al decreto Parte_1 Parte_3
ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 8205/2025 del 19.5.2025 emesso in favore di he conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
Controparte_2
2) condanna altresì e in solido, a rimborsare in Parte_1 Parte_3
favore di le spese di giudizio, pari a € 9.142,00 per compensi, oltre al Controparte_2
15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA e
IVA;
3) condanna infine e in solido, al pagamento di Parte_1 Parte_3
pagina 7 di 8 importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio per non aver preso parte a procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.
Milano, 4 dicembre 2025
La giudice
BR CA BE
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