TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16689 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. NI AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Carlo Orazi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto
Imperatore n. 22, per procura allegata all'atto di citazione OPPONENTE
E
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Gianluca Varvo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini n. 6, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 7044-2022 (n. 18930-2022 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 10.6.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni meglio esposte in narrativa:
- Annullare, revocare e/o dichiarare illegittimo e/o comunque caducare di ogni effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n° 7044/2022 del 21 aprile 2022, reso nel procedimento monitorio
RG 18930/2022, notificato in data 2 Maggio 2022;
- Condannare il Signor al risarcimento del danno ex Art. 96 c.p.c. Controparte_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
- In via istruttoria, disporre lo stralcio del documento depositato da controparte in allegato alla terza memoria Ex Art.lo 183, VI° comma c.p.c. accogliere le istanze istruttorie formulate dalla Dott.ssa nella seconda memoria ex Art.lo 183 Pt_1
II termine cpc;
rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte.” 2
Per Controparte_1
“[…] discute la causa riportandosi a quanto ampiamente dedotto nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, co VI, c.p.c. e ribadendo la fondatezza delle proprie ragioni, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta:
Nel merito
− accertare i fatti di causa e, quindi, rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto
− Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 7044/2022 emesso dal Tribunale civile di Roma, nella persona del Giudice dott. Ebner, in data 20.04.2022, depositato in cancelleria in data
21.04.2022 reso nel giudizio monitorio n. 18930/2022 RG con il quale è stato ingiunto alla sig.ra il pagamento della somma di € 80.000,00 oltre interessi e le spese di procedura di Parte_1 ingiunzione liquidate in € 1.630,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a.
− In ogni caso con condanna delle spese di lite liquidate secondo il D.M. 55 del 10.03.2014.”
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta il 9.6.2022 al n. 41203-2022 R.G., Pt_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.7044, emesso il 21.4.2022 e notificato il
[...]
2.5.2022, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare al ricorrente la somma di € 80.000, oltre interessi legali e spese processuali, quale saldo del Controparte_1
prezzo di una compravendita immobiliare.
Nel ricorso monitorio, aveva esposto che, con scrittura privata del 22.6.2004, Controparte_1
era stato stipulato un contratto preliminare, con cui aveva promesso di acquistare Persona_1 dalla promissaria venditrice, Immobiliare Lami S.r.l., la proprietà dell'appartamento sito in Roma,
Via Sabiniano n. 25, censito nel Catasto dei Fabbricati di Roma al foglio 426, particella 85, subalterno 24, zc. 4, Cat. A2, vani 7, rendita € 1.988,36, al prezzo di € 260.000, corrisposto per €
50.000 alla stipulazione del preliminare, quale caparra confirmatoria e in conto prezzo, la somma di
€ 130.000 sarebbe stata corrisposta a copertura dei costi di ristrutturazione dell'appartamento ed €
80.000 alla compravendita (documento n.1); che, nell'esercizio della facoltà di cui al contratto preliminare, con scrittura privata dell'1.7.2006, aveva nominato quale acquirente del bene immobile (documento n. 2); Persona_1 Parte_1
che, con scrittura privata del 22.5.2009, Immobiliare Lami S.r.l., in persona del legale rappresentante , aveva ceduto all'esponente il credito dell'importo di € 80.000, Parte_2
vantato nei confronti di a titolo di residuo prezzo della compravendita (documento Persona_1
n.3); 3
che, con il contratto rogato il 4.2.2014 dal notaio Dott. (repertorio n. 28.671, Persona_2
raccolta n. 20.904 – documento n. 4), Immobiliare Lami S.r.l. aveva venduto il suindicato bene immobile a , la quale non aveva pagato all'esponente il residuo prezzo di € 80.000. Parte_1
proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni meglio esposte in narrativa:
- Annullare, revocare e/o dichiarare illegittimo e/o comunque caducare di ogni effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma
- Condannare il Signor al risarcimento del danno ex Art. 96 c.p.c. Controparte_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
A sostegno dell'opposizione, contestata la sussistenza dei presupposti legittimanti la pronuncia del decreto ingiuntivo, negava di aver conferito a la procura a stipulare il Parte_1 Persona_1
contratto preliminare di compravendita di cui al ricorso monitorio e di aver accettato la
“dichiarazione di nomina” da parte del promissario acquirente;
rilevava che i primi tre documenti allegati al ricorso monitorio erano privi di data certa, mentre era riconducibile a sé unicamente la compravendita, stipulata senza essersi avvalsa di intermediari o procuratori, pagando l'intero prezzo alla venditrice Immobiliare Lami S.r.l., come risultava dal testo del contratto, contenente la quietanza a saldo (documento n. 5); negata l'esecuzione di alcuna ristrutturazione del bene immobile, deduceva che, per dissapori estranei alla presente vicenda, aveva promosso il procedimento monitorio e Controparte_1
aveva avviato un'altra causa civile, iscritta al n. 79720/2018 R.G., in corso presso la Decima
Sezione Civile dell'intestato Tribunale;
eccepiva l'inopponibilità a sé della scrittura privata intitolata “Ricognizione di debito transazione e cessione di credito”, stipulata da Immobiliare Lami S.r.l. e che non aveva Controparte_1
accettato, né le era stata notificata, e osservava che la prima aveva ceduto ad un credito CP_1 vantato nei confronti di e non dell'esponente. Persona_1
Con decreto reso a norma dell'art 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al
28.10.2022. si costituiva in giudizio l'11.10.2022, con la comparsa di risposta, che si Controparte_1 richiama per quanto qui non riportato, e contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta:
In via preliminare:
− concedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, giacché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. 4
Nel merito
− accertare i fatti di causa e, quindi, rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto
− Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 7044/2022 emesso dal Tribunale civile di Roma, nella persona del Giudice dott. Ebner, in data 20.04.2022, depositato in cancelleria in data
21.04.2022 reso nel giudizio monitorio n. 18930/2022 RG con il quale è stato ingiunto alla sig.ra
il pagamento della somma di € 80.000,00 oltre interessi e le spese di procedura di Parte_1 ingiunzione liquidate in € 1.630,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a.
− In ogni caso con condanna delle spese di lite liquidate secondo il D.M. 55 del 10.03.2014.”
A sostegno della domanda, indicava la documentazione allegata al ricorso Controparte_1
monitorio e le risultanze della suindicata causa n. 79720/2018 R.G.; assumeva che Immobiliare Lami S.r.l. aveva riconosciuto di essere sua debitrice per il pagamento di
€ 80.000 e gli aveva ceduto il credito vantato a titolo di saldo del prezzo della compravendita.
L'istanza ex art. 648 c.p.c. non era accolta ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma
VI, c.p.c.; prodotta documentazione e precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del
10.6.2025 la causa passava in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002; Cass. 21840/2013); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è 5
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte
11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del
12.4.2006; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009;
Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019).
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con ordinanza resa il 21.4.2023, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca. ha prodotto in giudizio il fascicolo di parte del procedimento monitorio, Controparte_1 contenente la documentazione indicata nell'espositiva che precede (documento n. 11), il contratto preliminare di compravendita del suindicato bene immobile, stipulato da Immobiliare LA.MI. S.r.l.
e con scrittura privata del 22.6.2004 (documento n. 2), la scrittura privata intitolata Persona_1
“Nomina acquirente 01/07/2006” sottoscritta da e contenente la nomina di Persona_1 Parte_1 quale acquirente (documento n. 3), la scrittura privata intitolata “Ricognizione di debito, transazione Part e cessione di credito” datata 22.5.2009 e sottoscritta da in persona del legale CP_2
rappresentante , e da con cui la prima ha ceduto a Parte_2 Controparte_1 quest'ultimo il credito per il pagamento di € 80.000 vantato nei confronti di in base al Persona_1 6
suindicato contratto preliminare (documento n. 4), nonché il contratto rogato il 4.2.2014 dal notaio
Dott. (repertorio n. 28.671 e raccolta n. 20.904) con cui Immobiliare La.Mi. Persona_2
S.r.l. ha venduto a la proprietà del suindicato bene immobile (documento n. 5), due visure Parte_1 camerali e una visura catastale (documenti n. 6, 7, 9), copia del verbale di udienza di un'altra causa
(documento n. 8) e una fattura commerciale.
Nessuna scrittura privata di parte opposta, recante un contratto o negozio giuridico, è munita di data certa anteriore al contratto di compravendita per cui è causa a norma dell'art. 2704 c.c., né è stato allegato o documentato che la scrittura recante la cessione del credito sia stata notificata o comunicata a prima del presente giudizio, sicché non è opponibile alla medesima. Al Parte_1 riguardo, si richiama il principio secondo cui: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto).” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 4713 del 19.2.2019,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 652988-01; conf. Cass., Sez. 3 civ. sentenza n. 15364 del
13.7.2011).
Il contratto di compravendita stipulato il 4.2.2014 indica l'esistenza dell'ipoteca giudiziale iscritta il 2.5.1995 al n. 23 di formalità a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e di un pignoramento trascritto il 9.2.2012 al n. 9598 di formalità a favore di e, circa il Controparte_3 prezzo, reca il testo: “Il prezzo della presente vendita è convenuto nella somma di Euro
260.000,00 (duecentosessantamila) che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto con le modalità di cui in appresso dalla parte acquirente alla quale rilascia quietanza, salvo il buon fine dei mezzi di cui in appresso, con rinuncia all'ipoteca legale e con esonero per il competente
Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Reparto II – Ufficio di Pubblicità Immobiliare da responsabilità al riguardo.[…]”
Non è stato allegato o documentato nulla circa la natura e il contenuto dei mezzi di pagamento ai 7
quali si riferisce genericamente la clausola appena citata, che demanda questi elementi a una specificazione assente nel testo del contratto di compravendita (documenti n. 5 di parte opposta e n.
4 del fascicolo monitorio costituente l'allegato n. 11 dello stesso fascicolo), la cui quinta e ultima pagina contiene il seguente testo:
“I comparenti ammoniti da me notaio sulle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o reticenti ex lege 28 dicembre 2000 n. 445 dichiarano:
- che il corrispettivo di cui sopra è stato pagato a mezzo di regolari titoli di pagamento in data antecedente al 4 luglio 2006”.
La quietanza di pagamento del prezzo della compravendita contenuta nelle due precitate parti del contratto, in cui è stata omessa la descrizione dei titoli di pagamento, collocato temporalmente “in data antecedente al 4 luglio 2006” e in epoca anteriore alla cessione del credito (22.5.2009), comporta l'inefficacia della condizione “salvo buon fine” ivi apposta, che presuppone anche la specificazione del mezzo di pagamento adottato, idonea a riscontrare l'avveramento della condizione;
infatti, va distinta l'efficacia solutoria di un assegno circolare rispetto a un assegno o a un bonifico bancario, e solo l'assegno circolare è considerato equivalente al denaro contante, per cui il pagamento effettuato tramite la consegna di questo assegno estingue immediatamente l'obbligazione, mentre in caso di assegno o bonifico bancario, il pagamento si realizza mediante tramite un'operazione bancaria di negoziazione dell'assegno e ordine di versamento di una somma di denaro in favore del beneficiario da parte del debitore che metta la provvista a disposizione della banca, che trasferisce la somma presso la banca del beneficiario e l'accredita sul suo conto;
in questo caso, in assenza di materiale circolazione di denaro, non si verifica un pagamento per contanti e l'obbligazione si estingue quando la somma è accreditata nel conto del creditore.
Ad avvalorare l'efficacia liberatoria della quietanza contenuta nel contratto di compravendita e riferita all'intero prezzo, va considerato che la parte venditrice ha rinunciato all'iscrizione dell'ipoteca e ciò ha comportato una deroga alla disciplina dell'ipoteca legale dell'art. 2817, n.1,
c.c., posta a tutela dell'alienante in ordine all'incasso del prezzo del bene venduto, determinando la presunzione d'insussistenza di alcuna residua obbligazione di pagamento del prezzo nei confronti della parte venditrice, non contrastata mediante alcuna prova.
Tale dichiarazione riveste natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante (ovvero il cessionario del credito) non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante controdichiarazione scritta (cfr. Cass. n. 25213/2014; Cass. n.
20520/2020). 8
In conclusione, poiché il contratto di compravendita, stipulato il 4.2.2014, non indica i mezzi di pagamento, riferito a un periodo anteriore al 4.7.2006, il cui buon fine non può essere verificato e considerata l'assenza di contestazioni specifiche in tal senso, l'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta.
L'accoglimento della domanda di parte opponente non vale, di per sé, a giustificare la condanna della parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non configurandosi, per ciò solo, la temerarietà e pretestuosità della lite;
infatti, non risulta assolto dalla parte istante l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'entità del danno sofferto a causa della temerarietà della lite, non essendo tali elementi in concreto desumibili dagli atti di causa e, pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere disattesa, dovendo essere considerato il principio secondo cui: “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 21798 del 27.10.2015, ivi, Rv.
637545-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 691 del 18.1.2012; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n.
7620 del 26.3.2013; Cass., Sez. U. Civ., ordinanza n. 7583 del 20.4.2004).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 7044-2022 (n. 18930/2022 R.G.), di cui dispone la revoca;
condanna a rifondere all'opponente le spese processuali, che liquida in € Controparte_1
14.553,50 (450 anticipazioni, 2.552 fase di studio, 1.628 fase introduttiva, 5.670 fase di trattazione e istruttoria, 4.253 fase decisoria) oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice
NI AE 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. NI AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Carlo Orazi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto
Imperatore n. 22, per procura allegata all'atto di citazione OPPONENTE
E
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Gianluca Varvo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini n. 6, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 7044-2022 (n. 18930-2022 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 10.6.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni meglio esposte in narrativa:
- Annullare, revocare e/o dichiarare illegittimo e/o comunque caducare di ogni effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n° 7044/2022 del 21 aprile 2022, reso nel procedimento monitorio
RG 18930/2022, notificato in data 2 Maggio 2022;
- Condannare il Signor al risarcimento del danno ex Art. 96 c.p.c. Controparte_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
- In via istruttoria, disporre lo stralcio del documento depositato da controparte in allegato alla terza memoria Ex Art.lo 183, VI° comma c.p.c. accogliere le istanze istruttorie formulate dalla Dott.ssa nella seconda memoria ex Art.lo 183 Pt_1
II termine cpc;
rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte.” 2
Per Controparte_1
“[…] discute la causa riportandosi a quanto ampiamente dedotto nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, co VI, c.p.c. e ribadendo la fondatezza delle proprie ragioni, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta:
Nel merito
− accertare i fatti di causa e, quindi, rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto
− Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 7044/2022 emesso dal Tribunale civile di Roma, nella persona del Giudice dott. Ebner, in data 20.04.2022, depositato in cancelleria in data
21.04.2022 reso nel giudizio monitorio n. 18930/2022 RG con il quale è stato ingiunto alla sig.ra il pagamento della somma di € 80.000,00 oltre interessi e le spese di procedura di Parte_1 ingiunzione liquidate in € 1.630,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a.
− In ogni caso con condanna delle spese di lite liquidate secondo il D.M. 55 del 10.03.2014.”
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta il 9.6.2022 al n. 41203-2022 R.G., Pt_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.7044, emesso il 21.4.2022 e notificato il
[...]
2.5.2022, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare al ricorrente la somma di € 80.000, oltre interessi legali e spese processuali, quale saldo del Controparte_1
prezzo di una compravendita immobiliare.
Nel ricorso monitorio, aveva esposto che, con scrittura privata del 22.6.2004, Controparte_1
era stato stipulato un contratto preliminare, con cui aveva promesso di acquistare Persona_1 dalla promissaria venditrice, Immobiliare Lami S.r.l., la proprietà dell'appartamento sito in Roma,
Via Sabiniano n. 25, censito nel Catasto dei Fabbricati di Roma al foglio 426, particella 85, subalterno 24, zc. 4, Cat. A2, vani 7, rendita € 1.988,36, al prezzo di € 260.000, corrisposto per €
50.000 alla stipulazione del preliminare, quale caparra confirmatoria e in conto prezzo, la somma di
€ 130.000 sarebbe stata corrisposta a copertura dei costi di ristrutturazione dell'appartamento ed €
80.000 alla compravendita (documento n.1); che, nell'esercizio della facoltà di cui al contratto preliminare, con scrittura privata dell'1.7.2006, aveva nominato quale acquirente del bene immobile (documento n. 2); Persona_1 Parte_1
che, con scrittura privata del 22.5.2009, Immobiliare Lami S.r.l., in persona del legale rappresentante , aveva ceduto all'esponente il credito dell'importo di € 80.000, Parte_2
vantato nei confronti di a titolo di residuo prezzo della compravendita (documento Persona_1
n.3); 3
che, con il contratto rogato il 4.2.2014 dal notaio Dott. (repertorio n. 28.671, Persona_2
raccolta n. 20.904 – documento n. 4), Immobiliare Lami S.r.l. aveva venduto il suindicato bene immobile a , la quale non aveva pagato all'esponente il residuo prezzo di € 80.000. Parte_1
proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni meglio esposte in narrativa:
- Annullare, revocare e/o dichiarare illegittimo e/o comunque caducare di ogni effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma
- Condannare il Signor al risarcimento del danno ex Art. 96 c.p.c. Controparte_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
A sostegno dell'opposizione, contestata la sussistenza dei presupposti legittimanti la pronuncia del decreto ingiuntivo, negava di aver conferito a la procura a stipulare il Parte_1 Persona_1
contratto preliminare di compravendita di cui al ricorso monitorio e di aver accettato la
“dichiarazione di nomina” da parte del promissario acquirente;
rilevava che i primi tre documenti allegati al ricorso monitorio erano privi di data certa, mentre era riconducibile a sé unicamente la compravendita, stipulata senza essersi avvalsa di intermediari o procuratori, pagando l'intero prezzo alla venditrice Immobiliare Lami S.r.l., come risultava dal testo del contratto, contenente la quietanza a saldo (documento n. 5); negata l'esecuzione di alcuna ristrutturazione del bene immobile, deduceva che, per dissapori estranei alla presente vicenda, aveva promosso il procedimento monitorio e Controparte_1
aveva avviato un'altra causa civile, iscritta al n. 79720/2018 R.G., in corso presso la Decima
Sezione Civile dell'intestato Tribunale;
eccepiva l'inopponibilità a sé della scrittura privata intitolata “Ricognizione di debito transazione e cessione di credito”, stipulata da Immobiliare Lami S.r.l. e che non aveva Controparte_1
accettato, né le era stata notificata, e osservava che la prima aveva ceduto ad un credito CP_1 vantato nei confronti di e non dell'esponente. Persona_1
Con decreto reso a norma dell'art 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al
28.10.2022. si costituiva in giudizio l'11.10.2022, con la comparsa di risposta, che si Controparte_1 richiama per quanto qui non riportato, e contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta:
In via preliminare:
− concedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, giacché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. 4
Nel merito
− accertare i fatti di causa e, quindi, rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto
− Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 7044/2022 emesso dal Tribunale civile di Roma, nella persona del Giudice dott. Ebner, in data 20.04.2022, depositato in cancelleria in data
21.04.2022 reso nel giudizio monitorio n. 18930/2022 RG con il quale è stato ingiunto alla sig.ra
il pagamento della somma di € 80.000,00 oltre interessi e le spese di procedura di Parte_1 ingiunzione liquidate in € 1.630,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a.
− In ogni caso con condanna delle spese di lite liquidate secondo il D.M. 55 del 10.03.2014.”
A sostegno della domanda, indicava la documentazione allegata al ricorso Controparte_1
monitorio e le risultanze della suindicata causa n. 79720/2018 R.G.; assumeva che Immobiliare Lami S.r.l. aveva riconosciuto di essere sua debitrice per il pagamento di
€ 80.000 e gli aveva ceduto il credito vantato a titolo di saldo del prezzo della compravendita.
L'istanza ex art. 648 c.p.c. non era accolta ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma
VI, c.p.c.; prodotta documentazione e precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del
10.6.2025 la causa passava in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002; Cass. 21840/2013); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è 5
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte
11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del
12.4.2006; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009;
Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019).
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con ordinanza resa il 21.4.2023, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca. ha prodotto in giudizio il fascicolo di parte del procedimento monitorio, Controparte_1 contenente la documentazione indicata nell'espositiva che precede (documento n. 11), il contratto preliminare di compravendita del suindicato bene immobile, stipulato da Immobiliare LA.MI. S.r.l.
e con scrittura privata del 22.6.2004 (documento n. 2), la scrittura privata intitolata Persona_1
“Nomina acquirente 01/07/2006” sottoscritta da e contenente la nomina di Persona_1 Parte_1 quale acquirente (documento n. 3), la scrittura privata intitolata “Ricognizione di debito, transazione Part e cessione di credito” datata 22.5.2009 e sottoscritta da in persona del legale CP_2
rappresentante , e da con cui la prima ha ceduto a Parte_2 Controparte_1 quest'ultimo il credito per il pagamento di € 80.000 vantato nei confronti di in base al Persona_1 6
suindicato contratto preliminare (documento n. 4), nonché il contratto rogato il 4.2.2014 dal notaio
Dott. (repertorio n. 28.671 e raccolta n. 20.904) con cui Immobiliare La.Mi. Persona_2
S.r.l. ha venduto a la proprietà del suindicato bene immobile (documento n. 5), due visure Parte_1 camerali e una visura catastale (documenti n. 6, 7, 9), copia del verbale di udienza di un'altra causa
(documento n. 8) e una fattura commerciale.
Nessuna scrittura privata di parte opposta, recante un contratto o negozio giuridico, è munita di data certa anteriore al contratto di compravendita per cui è causa a norma dell'art. 2704 c.c., né è stato allegato o documentato che la scrittura recante la cessione del credito sia stata notificata o comunicata a prima del presente giudizio, sicché non è opponibile alla medesima. Al Parte_1 riguardo, si richiama il principio secondo cui: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto).” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 4713 del 19.2.2019,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 652988-01; conf. Cass., Sez. 3 civ. sentenza n. 15364 del
13.7.2011).
Il contratto di compravendita stipulato il 4.2.2014 indica l'esistenza dell'ipoteca giudiziale iscritta il 2.5.1995 al n. 23 di formalità a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e di un pignoramento trascritto il 9.2.2012 al n. 9598 di formalità a favore di e, circa il Controparte_3 prezzo, reca il testo: “Il prezzo della presente vendita è convenuto nella somma di Euro
260.000,00 (duecentosessantamila) che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto con le modalità di cui in appresso dalla parte acquirente alla quale rilascia quietanza, salvo il buon fine dei mezzi di cui in appresso, con rinuncia all'ipoteca legale e con esonero per il competente
Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Reparto II – Ufficio di Pubblicità Immobiliare da responsabilità al riguardo.[…]”
Non è stato allegato o documentato nulla circa la natura e il contenuto dei mezzi di pagamento ai 7
quali si riferisce genericamente la clausola appena citata, che demanda questi elementi a una specificazione assente nel testo del contratto di compravendita (documenti n. 5 di parte opposta e n.
4 del fascicolo monitorio costituente l'allegato n. 11 dello stesso fascicolo), la cui quinta e ultima pagina contiene il seguente testo:
“I comparenti ammoniti da me notaio sulle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o reticenti ex lege 28 dicembre 2000 n. 445 dichiarano:
- che il corrispettivo di cui sopra è stato pagato a mezzo di regolari titoli di pagamento in data antecedente al 4 luglio 2006”.
La quietanza di pagamento del prezzo della compravendita contenuta nelle due precitate parti del contratto, in cui è stata omessa la descrizione dei titoli di pagamento, collocato temporalmente “in data antecedente al 4 luglio 2006” e in epoca anteriore alla cessione del credito (22.5.2009), comporta l'inefficacia della condizione “salvo buon fine” ivi apposta, che presuppone anche la specificazione del mezzo di pagamento adottato, idonea a riscontrare l'avveramento della condizione;
infatti, va distinta l'efficacia solutoria di un assegno circolare rispetto a un assegno o a un bonifico bancario, e solo l'assegno circolare è considerato equivalente al denaro contante, per cui il pagamento effettuato tramite la consegna di questo assegno estingue immediatamente l'obbligazione, mentre in caso di assegno o bonifico bancario, il pagamento si realizza mediante tramite un'operazione bancaria di negoziazione dell'assegno e ordine di versamento di una somma di denaro in favore del beneficiario da parte del debitore che metta la provvista a disposizione della banca, che trasferisce la somma presso la banca del beneficiario e l'accredita sul suo conto;
in questo caso, in assenza di materiale circolazione di denaro, non si verifica un pagamento per contanti e l'obbligazione si estingue quando la somma è accreditata nel conto del creditore.
Ad avvalorare l'efficacia liberatoria della quietanza contenuta nel contratto di compravendita e riferita all'intero prezzo, va considerato che la parte venditrice ha rinunciato all'iscrizione dell'ipoteca e ciò ha comportato una deroga alla disciplina dell'ipoteca legale dell'art. 2817, n.1,
c.c., posta a tutela dell'alienante in ordine all'incasso del prezzo del bene venduto, determinando la presunzione d'insussistenza di alcuna residua obbligazione di pagamento del prezzo nei confronti della parte venditrice, non contrastata mediante alcuna prova.
Tale dichiarazione riveste natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante (ovvero il cessionario del credito) non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante controdichiarazione scritta (cfr. Cass. n. 25213/2014; Cass. n.
20520/2020). 8
In conclusione, poiché il contratto di compravendita, stipulato il 4.2.2014, non indica i mezzi di pagamento, riferito a un periodo anteriore al 4.7.2006, il cui buon fine non può essere verificato e considerata l'assenza di contestazioni specifiche in tal senso, l'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta.
L'accoglimento della domanda di parte opponente non vale, di per sé, a giustificare la condanna della parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non configurandosi, per ciò solo, la temerarietà e pretestuosità della lite;
infatti, non risulta assolto dalla parte istante l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'entità del danno sofferto a causa della temerarietà della lite, non essendo tali elementi in concreto desumibili dagli atti di causa e, pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere disattesa, dovendo essere considerato il principio secondo cui: “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 21798 del 27.10.2015, ivi, Rv.
637545-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 691 del 18.1.2012; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n.
7620 del 26.3.2013; Cass., Sez. U. Civ., ordinanza n. 7583 del 20.4.2004).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 7044-2022 (n. 18930/2022 R.G.), di cui dispone la revoca;
condanna a rifondere all'opponente le spese processuali, che liquida in € Controparte_1
14.553,50 (450 anticipazioni, 2.552 fase di studio, 1.628 fase introduttiva, 5.670 fase di trattazione e istruttoria, 4.253 fase decisoria) oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 26.11.2025
Il Giudice
NI AE 9