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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa NA SE, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 6639/2024 promossa da:
nato il [...] a [...]-Brasile); Parte_1 CP_1 Parte_2 nato il [...] a [...]-Brasile); Persona_1 Parte_3 nata il [...] a [...]-Brasile) in proprio e unitamente a quali Controparte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
, nato il [...] a [...]-Brasile); ,
[...] Parte_4 nata il [...] a [...]-Brasile), tutti appresentati e difesi dall'avv. Marco Maiorca
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 5 giugno 2024 i ricorrenti hanno convenuto in
1 giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_3 sanguinis, per essere discendente diretti di cittadino italiano. Persona_3
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_3
All'esito dell'udienza del 29 settembre 2025, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato Tribunale in data 8 settembre 2025 e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del
Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
*
1. Sull'interesse ad agire
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato
2 dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza, avendo essi inutilmente tentato di prenotare presso il Consolato competente.
2. Sul merito
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
3 Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite cittadino italiano. Persona_3
4 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass.
Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_3 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia
5 giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa, peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018), ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. ACCOGLIE il ricorso e DICHIARA i ricorrenti come indicati in epigrafe cittadini italiani iure sanguinis;
2. per l'effetto, ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
3. CONDANNA il al pagamento delle spese processuali che si liquidano Controparte_3 in € 1.452,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 23 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa NA SE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa NA SE, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 6639/2024 promossa da:
nato il [...] a [...]-Brasile); Parte_1 CP_1 Parte_2 nato il [...] a [...]-Brasile); Persona_1 Parte_3 nata il [...] a [...]-Brasile) in proprio e unitamente a quali Controparte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
, nato il [...] a [...]-Brasile); ,
[...] Parte_4 nata il [...] a [...]-Brasile), tutti appresentati e difesi dall'avv. Marco Maiorca
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 5 giugno 2024 i ricorrenti hanno convenuto in
1 giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_3 sanguinis, per essere discendente diretti di cittadino italiano. Persona_3
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_3
All'esito dell'udienza del 29 settembre 2025, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato Tribunale in data 8 settembre 2025 e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del
Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
*
1. Sull'interesse ad agire
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato
2 dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza, avendo essi inutilmente tentato di prenotare presso il Consolato competente.
2. Sul merito
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
3 Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite cittadino italiano. Persona_3
4 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass.
Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_3 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia
5 giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa, peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018), ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. ACCOGLIE il ricorso e DICHIARA i ricorrenti come indicati in epigrafe cittadini italiani iure sanguinis;
2. per l'effetto, ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
3. CONDANNA il al pagamento delle spese processuali che si liquidano Controparte_3 in € 1.452,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 23 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa NA SE
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