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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1760 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA Nella procedura di reclamo iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LAZAR GIORGIO GIUSEPPE , con elezione di domicilio in VIA BOLZANO, 31 20127 MILANO, presso e nello studio dell'avv. LAZAR GIORGIO GIUSEPPE
-reclamante- CONTRO (C.F. ) (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) (C.F. ) con il patrocinio C.F._2 CP_3 C.F._3 dell'avv. ELIA RICCARDO e dell'avv. ALBANI SILVIA ( ) CORSO C.F._4 ITALIA, 8 20122 MILANO , con elezione di domicilio in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. ELIA RICCARDO;
E
. GIUDIZ. (C.F. ) con il Controparte_4 patrocinio dell'avv. BUSNELLI MARIO PALMA , con elezione di domicilio in VIA ACHILLE LOCATELLI, 91/A 20831 SEREGNO presso e nello studio dell'avv. BUSNELLI MARIO PALMA;
-reclamati-
****
La società con ricorso depositato in data 13-6-25 ha Parte_1 proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 114/2025 pubblicata in data 12-5- 25 che ha aperto la liquidazione giudiziale della società predetta. In particolare, la reclamante sostiene che già dal 31/01/2025 era stata avviata una liquidazione coatta amministrativa (LCA) a seguito di verbale del revisore, che aveva proposto la messa in LCA per gravi squilibri patrimoniali e deduce che, in base al principio di prevenzione (art. 2545- terdecies c.c. e art. 295 CCII), l'apertura della liquidazione giudiziale era preclusa, essendo già
“disposta” la LCA. Chiede, pertanto, la revoca della sentenza . Si sono costituiti i lavoratori-creditori e istanti in primo grado, chiedendo CP_1 CP_2 CP_3 la conferma della decisione del Tribunale di Monza, rilevando che la mera proposta del revisore del 31/01/2025 non equivale a un provvedimento ministeriale di LCA;
contestano, inoltre, il carattere dilatorio del reclamo e chiedono la sua reiezione con condanna della società per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Anche la curatela della liquidazione giudiziale si è costituita eccependo in via pregiudiziale la tardività del reclamo, essendo stato depositato il 13/06/2025 oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione (12/05/2025) e nel merito chiedendone il rigetto oltre alla condanna della società per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
All'esito dell'udienza, la Corte si è riservata.
La causa viene quindi decisa nella camera di consiglio odierna.
Tanto premesso la corte osserva quanto segue.
Va anzitutto rigettata l'eccezione pregiudiziale di tardività del reclamo avanzata dalla curatela essendo la sentenza stata comunicata in data 14-5-25 e, dunque, il reclamo è stato depositato tempestivamente. Nel merito il reclamo deve essere respinto. Infatti, la legge (art. 2545-terdecies c.c. e art. 295 CCII1) prevede che solo il decreto del Ministero può precludere l'apertura della liquidazione giudiziale mentre nella specie non risulta nella visura aggiornata alcun decreto ministeriale né pubblicazione in Gazzetta. La giurisprudenza formatasi sotto il codice previgente, dalla quale non vi è motivo di discostarsi stante l'identità tra l'art196 l. fall2 e l'art art. 295 CCII, ha avuto modo di chiarire che “
l'elemento dirimente, per stabile quale delle due procedure debba prevalere sull'altra, non è rappresentato dal momento della presentazione delle rispettive domande di accesso alle procedure (quella amministrativa e quella giudiziale volta alla declaratoria di fallimento), quanto piuttosto dal successivo provvedimento di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ovvero di dichiarazione di fallimento” (Cass. n. 12268/2024). Dunque, il mero verbale del revisore che costituisce una semplice indicazione priva di effetti giuridici vincolanti, non osta alla dichiarazione di liquidazione giudiziale e, pertanto il reclamo deve essere rigettato in assenza di decreto ministeriale di apertura della liquidazione giudiziale. La reclamata sentenza merita dunque integrale conferma con condanna di parte reclamante al pagamento delle spese sostenute dalle parti reclamate, liquidate ex art. 1 comma 10 sexies dm 147/22 come da dispositivo, qualificato il procedimento di valore indeterminabile ( cfr. Cass. S.U. n. 16300/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 1346/2013). Sussistono inoltre i presupposti per la condanna della parte medesima per lite temeraria ex art 96 comma 3 cpc essendo di tutta evidenza, alla luce della citata giurisprudenza della Cassazione, che parte reclamante era consapevole della dell'infondatezza della tesi difensiva proposta: l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in via equitativa in conformità al medesimo parametro nella misura di un mezzo;
Ai sensi dell'art 96 comma 4 cpc parte reclamante deve essere altresì condannata a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 1.500. Va, infine, dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte respinge il reclamo avverso la sentenza del tribunale di Monza n. 114/25 del 12-5-25 Condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della liquidazione giudiziale e della parte resistente Parte_1 CP_1 Controparte_2
e e liquida per la liquidazione giudiziale euro 4000,00 per compenso Persona_1 professionale , analogo importo per parte resistente e CP_1 Controparte_2 [...]
oltre IVA e cassa previdenziale. Per_1
Condanna reclamante a corrispondere ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. in favore della
[...]
euro 2000 e analogo importo in favore della parte resistente Controparte_5
e ; CP_1 Controparte_2 Persona_1
Condanna la reclamante a pagare alla cassa delle ammende la somma di euro 1.500. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 295 CCII Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.
2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale. 2 Art. 196 R.D. 16 marzo 1942 m. 267 Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA Nella procedura di reclamo iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LAZAR GIORGIO GIUSEPPE , con elezione di domicilio in VIA BOLZANO, 31 20127 MILANO, presso e nello studio dell'avv. LAZAR GIORGIO GIUSEPPE
-reclamante- CONTRO (C.F. ) (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) (C.F. ) con il patrocinio C.F._2 CP_3 C.F._3 dell'avv. ELIA RICCARDO e dell'avv. ALBANI SILVIA ( ) CORSO C.F._4 ITALIA, 8 20122 MILANO , con elezione di domicilio in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. ELIA RICCARDO;
E
. GIUDIZ. (C.F. ) con il Controparte_4 patrocinio dell'avv. BUSNELLI MARIO PALMA , con elezione di domicilio in VIA ACHILLE LOCATELLI, 91/A 20831 SEREGNO presso e nello studio dell'avv. BUSNELLI MARIO PALMA;
-reclamati-
****
La società con ricorso depositato in data 13-6-25 ha Parte_1 proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 114/2025 pubblicata in data 12-5- 25 che ha aperto la liquidazione giudiziale della società predetta. In particolare, la reclamante sostiene che già dal 31/01/2025 era stata avviata una liquidazione coatta amministrativa (LCA) a seguito di verbale del revisore, che aveva proposto la messa in LCA per gravi squilibri patrimoniali e deduce che, in base al principio di prevenzione (art. 2545- terdecies c.c. e art. 295 CCII), l'apertura della liquidazione giudiziale era preclusa, essendo già
“disposta” la LCA. Chiede, pertanto, la revoca della sentenza . Si sono costituiti i lavoratori-creditori e istanti in primo grado, chiedendo CP_1 CP_2 CP_3 la conferma della decisione del Tribunale di Monza, rilevando che la mera proposta del revisore del 31/01/2025 non equivale a un provvedimento ministeriale di LCA;
contestano, inoltre, il carattere dilatorio del reclamo e chiedono la sua reiezione con condanna della società per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Anche la curatela della liquidazione giudiziale si è costituita eccependo in via pregiudiziale la tardività del reclamo, essendo stato depositato il 13/06/2025 oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione (12/05/2025) e nel merito chiedendone il rigetto oltre alla condanna della società per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
All'esito dell'udienza, la Corte si è riservata.
La causa viene quindi decisa nella camera di consiglio odierna.
Tanto premesso la corte osserva quanto segue.
Va anzitutto rigettata l'eccezione pregiudiziale di tardività del reclamo avanzata dalla curatela essendo la sentenza stata comunicata in data 14-5-25 e, dunque, il reclamo è stato depositato tempestivamente. Nel merito il reclamo deve essere respinto. Infatti, la legge (art. 2545-terdecies c.c. e art. 295 CCII1) prevede che solo il decreto del Ministero può precludere l'apertura della liquidazione giudiziale mentre nella specie non risulta nella visura aggiornata alcun decreto ministeriale né pubblicazione in Gazzetta. La giurisprudenza formatasi sotto il codice previgente, dalla quale non vi è motivo di discostarsi stante l'identità tra l'art196 l. fall2 e l'art art. 295 CCII, ha avuto modo di chiarire che “
l'elemento dirimente, per stabile quale delle due procedure debba prevalere sull'altra, non è rappresentato dal momento della presentazione delle rispettive domande di accesso alle procedure (quella amministrativa e quella giudiziale volta alla declaratoria di fallimento), quanto piuttosto dal successivo provvedimento di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ovvero di dichiarazione di fallimento” (Cass. n. 12268/2024). Dunque, il mero verbale del revisore che costituisce una semplice indicazione priva di effetti giuridici vincolanti, non osta alla dichiarazione di liquidazione giudiziale e, pertanto il reclamo deve essere rigettato in assenza di decreto ministeriale di apertura della liquidazione giudiziale. La reclamata sentenza merita dunque integrale conferma con condanna di parte reclamante al pagamento delle spese sostenute dalle parti reclamate, liquidate ex art. 1 comma 10 sexies dm 147/22 come da dispositivo, qualificato il procedimento di valore indeterminabile ( cfr. Cass. S.U. n. 16300/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 1346/2013). Sussistono inoltre i presupposti per la condanna della parte medesima per lite temeraria ex art 96 comma 3 cpc essendo di tutta evidenza, alla luce della citata giurisprudenza della Cassazione, che parte reclamante era consapevole della dell'infondatezza della tesi difensiva proposta: l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in via equitativa in conformità al medesimo parametro nella misura di un mezzo;
Ai sensi dell'art 96 comma 4 cpc parte reclamante deve essere altresì condannata a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 1.500. Va, infine, dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte respinge il reclamo avverso la sentenza del tribunale di Monza n. 114/25 del 12-5-25 Condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della liquidazione giudiziale e della parte resistente Parte_1 CP_1 Controparte_2
e e liquida per la liquidazione giudiziale euro 4000,00 per compenso Persona_1 professionale , analogo importo per parte resistente e CP_1 Controparte_2 [...]
oltre IVA e cassa previdenziale. Per_1
Condanna reclamante a corrispondere ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. in favore della
[...]
euro 2000 e analogo importo in favore della parte resistente Controparte_5
e ; CP_1 Controparte_2 Persona_1
Condanna la reclamante a pagare alla cassa delle ammende la somma di euro 1.500. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 295 CCII Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.
2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale. 2 Art. 196 R.D. 16 marzo 1942 m. 267 Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.