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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 785/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 785/2025 v.g., promossa da:
, nata ad [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MASCITTI EVA
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. MASCITTI EVA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/04/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 01/08/2014 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data dell'08/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/05/2025:
1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
2) entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse e si impegnano a curare, educare ed istruire con costanza, e la figlia minore continuerà a Per_1
convivere con la madre, presso la quale è collocata, con diritto per il padre di vederla e tenerla con sé durante l'anno scolastico: la prima settimana del mese il lunedì- martedì-venerdì e sabato, la seconda settimana del mese il mercoledì e giovedì a settimane alterne con la madre: la 1° settimana del mese il mercoledì-giovedì e domenica- la seconda settimana il lunedì-martedì-venerdì -sabato e domenica ), oltre una domenica alternata, così come nel corso delle ferie estive la figlia trascorrerà due settimane non consecutive con ciascun genitore, durante le vacanze natalizie il giorno 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, e/o alternativamente, il giorno di Pasqua con la madre, il giorno del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con il padre, alternativamente, ponti infra- annuali in base ai turni di lavoro ed alternativamente di comune accordo, come da Piano genitoriale sottoscritto dalle parti e versato in atti.
5) La casa familiare sita in TO (Pe) alla Via Del Pozzo n. 44, è assegnata alla
SI.ra , quale proprietaria dell'abitazione de quo. Parte_1
pagina 3 di 6 6) il SI. verserà alla SI.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 200,00 Per_1
(duecento/00euro), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 24 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, con rivalutazione secondo gli indici Istat;
7) le spese concernenti la mensa scolastica della figlia verranno suddivise tra Per_1
le parti in maniera equa;
8) l'Assegno Unico universale per la figlia è percepito nella misura del 50% a Per_1
ciascun genitore;
9) la SI.ra terrà a proprio carico il 50% delle spese extra Parte_1
assegno relative ai figli secondo le linee guida spese extra assegno del Protocollo del
Tribunale di Pescara, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pagina 4 di 6 programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby- sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) dichiarano compensate le spese tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva pagina 5 di 6 preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 785/2025 v.g., promossa da:
, nata ad [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MASCITTI EVA
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. MASCITTI EVA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/04/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 01/08/2014 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data dell'08/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/05/2025:
1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
2) entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse e si impegnano a curare, educare ed istruire con costanza, e la figlia minore continuerà a Per_1
convivere con la madre, presso la quale è collocata, con diritto per il padre di vederla e tenerla con sé durante l'anno scolastico: la prima settimana del mese il lunedì- martedì-venerdì e sabato, la seconda settimana del mese il mercoledì e giovedì a settimane alterne con la madre: la 1° settimana del mese il mercoledì-giovedì e domenica- la seconda settimana il lunedì-martedì-venerdì -sabato e domenica ), oltre una domenica alternata, così come nel corso delle ferie estive la figlia trascorrerà due settimane non consecutive con ciascun genitore, durante le vacanze natalizie il giorno 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, e/o alternativamente, il giorno di Pasqua con la madre, il giorno del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con il padre, alternativamente, ponti infra- annuali in base ai turni di lavoro ed alternativamente di comune accordo, come da Piano genitoriale sottoscritto dalle parti e versato in atti.
5) La casa familiare sita in TO (Pe) alla Via Del Pozzo n. 44, è assegnata alla
SI.ra , quale proprietaria dell'abitazione de quo. Parte_1
pagina 3 di 6 6) il SI. verserà alla SI.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 200,00 Per_1
(duecento/00euro), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 24 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, con rivalutazione secondo gli indici Istat;
7) le spese concernenti la mensa scolastica della figlia verranno suddivise tra Per_1
le parti in maniera equa;
8) l'Assegno Unico universale per la figlia è percepito nella misura del 50% a Per_1
ciascun genitore;
9) la SI.ra terrà a proprio carico il 50% delle spese extra Parte_1
assegno relative ai figli secondo le linee guida spese extra assegno del Protocollo del
Tribunale di Pescara, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pagina 4 di 6 programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby- sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) dichiarano compensate le spese tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva pagina 5 di 6 preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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