Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
L'inammissibilità dell'appello cautelare proposto avverso il rigetto di un'istanza di revoca di sequestro preventivo, dichiarata all'esito di una valutazione non delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità soggettiva od oggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare - quanto della proponibilità nel merito della impugnazione medesima, deve essere pronunciata all'esito dell'udienza camerale partecipata fissata ai sensi dell'art. 127, comma primo, cod. proc. pen., atteso che l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la dichiarazione di inammissibilità di appello cautelare, pronunciata "de plano", fondata su ragioni relative alla esistenza di un provvedimento di confisca ostativo alla richiesta di dissequestro e restituzione).
Commentario • 1
- 1. Art. 127 c.p.p. - Procedimento in camera di consigliohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 50339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50339 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
миопі шесіз 5 03 39/ 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аса Sent. n. sez. 1960 Composta da Luca Ramacci - Presidente - Gastone Andreazza -CC 22/9/2016 Giovanni Liberati - Relatore - R.G.N. 10278/2016 Carlo Renoldi Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IS IO EA, nata in [...] il 171/1988 nel procedimento nei confronti di BR RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/7/2015 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO Tribunale di Brescia ha dichiarato1. Con sentenza del 31 luglio 2015 inammissibile l'appello cautelare proposto da IS IO EA nei confronti dell'ordinanza del 16 giugno 2015 della Corte d'appello di Brescia, che, contestualmente alla pronuncia di sentenza di condanna nei confronti di RO BR e altri, con cui aveva, tra l'altro, disposto la confisca della somma di euro 64.680 nella disponibilità del BR, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dissequestro di tale somma avanzata dalla IS. Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha evidenziato che nel giudizio di appello era stata disposta la confisca delle somme reclamate dalla IS, quale terza estranea al reato, e dunque ne era preclusa la restituzione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la appellante, censurando il rilievo ostativo attribuito dal Tribunale alla statuizione di confisca contenuta nella sentenza della Corte d'appello di Brescia, affermando che la stessa non sarebbe stata preclusiva ad un esame nel merito della istanza di dissequestro del denaro. Ha inoltre prospettato violazione degli artt. 322 bis, comma 2, e 310, comma 2, cod. proc. pen., per essere l'ordinanza impugnata stata pronunziata de plano in assenza di contraddittorio, giacché avrebbe dovuto svolgersi in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., ribadendo, nel merito, la fondatezza della propria istanza, fondata sulla titolarità delle somme sequestrate al BR.
3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando come la statuizione di confisca contenuta in una sentenza non irrevocabile di condanna non possa essere posta in discussione fino alla formazione del giudicato da un soggetto terzo estraneo al giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, sussistendo la violazione di legge processuale denunciata dalla ricorrente. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dalla IS con provvedimento de plano, omettendo di fissare una udienza di discussione in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., evidenziando che delle somme oggetto della richiesta di restituzione avanzata dalla appellante era stata disposta la confisca e ne era, di conseguenza, precluso dissequestro e la restituzione alla appellante, benché estranea alla commissione dei reati in relazione ai quali era stata pronunciata sentenza di condanna dalla Corte d'appello di Brescia. Va dunque rilevato che questa stessa Terza Sezione si già pronunciata nel senso della impossibilità di pronunziare con provvedimento de plano in ordine ad una istanza di riesame (ma si tratta di principio estensibile anche all'appello cautelare, stante l'identità di forme stabilita per procedimento di entrambe le impugnazioni, e cioè quello camerale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen.), affermando che "La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio deve essere pronunciata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti ex artt. 324, comma sesto, e 127, comma 2 Glibman primo, cod. proc. pen., ossia all'esito dell'udienza camerale partecipata, poiché l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità" (Sez. 3, n. 11690 del 3 marzo 2015, Antonov, Rv. 262982; conf. Sez. 3, n. 2012 del 25 novembre 2003, Simeone, Rv. 228603; Sez. 4, n. 32966 del 1 luglio 2009, Ceriotti, Rv. 244798; Sez. 6, n. 14560 del 2 dicembre 2010, Liguori, n. 14560, Rv. 250023; Sez. 2, n. 4260 del 17/12/2014, Caramellino, Rv. 263172). Tale decisione, ponendosi in consapevole contrasto con l'orientamento di segno contrario, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 324 e 127 cod. proc. pen., superando il richiamo alla direttiva n. 89 della legge delega, che "prevede garanzie per la difesa solo in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza", in quanto l'attività difensiva "è ampiamente assicurata con la previsione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità", sulla base del rilievo che tale direttiva deve intendersi superata in esito alla fase di "costituzionalizzazione" del principio del contraddittorio contenuto nell'art. 111 Cost., che impone di leggere diversamente la regola contenuta nell'art. 127, comma nono, cod. proc. pen., secondo la quale "la inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito". Il parametro normativo di riferimento immediatamente applicabile e che "stabilisce altrimenti" sarebbe proprio l'art. 111, comma secondo, Cost., che impone la garanzia del contraddittorio per ogni procedimento, principale o incidentale, di merito o di legittimità e, quindi, anche per ogni ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'impugnazione. Tale soluzione ermeneutica, inoltre, è stata ritenuta coerente con la possibilità di proporre ulteriori motivi di gravame in udienza, in quanto la presenza del difensore o dell'interessato potrebbe anche consentire al tribunale del riesame di individuare meglio l'oggetto dell'impugnazione. Si tratta di considerazioni che il Collegio condivide pienamente e ritiene di ribadire, pur nella consapevolezza della presenza, nella giurisprudenza di questa Corte, di un diverso orientamento, per il quale "è legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame, nella specie avverso il decreto di perquisizione locale, pronunciata "de plano", stante il disposto dell'art. 127 cod. proc. pen. che disciplina il procedimento in camera di consiglio - stabilendo al - comma nono, richiamato all'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen., che la inammissibilità dell'atto introduttivo è dichiarata dal giudice, con ordinanza, anche senza formalità di procedura e, quindi, "de plano", senza necessità di convocazione delle parti in camera di consiglio" (Sez. 5, n. 37289 del 2 luglio 3 2010, Bartolini, Rv. 248638; sul punto v. anche Sez. 5, n. 42956 del 29 settembre 2011, G., Rv. 251115). A sostegno di questa differente soluzione interpretativa, che privilegia una forma procedimentale maggiormente semplificata, è stato osservato che il contenuto testuale delle norme di riferimento (artt. 127 e 324 cod. proc. pen.) non può essere disapplicato e la eventuale contrarietà al dettato costituzionale dovrebbe piuttosto essere denunciata al Giudice delle leggi. contraddittorio è stato Per giustificare l'eccezione al principio del ulteriormente specificato che l'art. 111 Cost. prevede possibilità di una deroga non irragionevole nell'ipotesi in cui siano coinvolti ulteriori valori di rilevanza costituzionale, come quello della ragionevole durata del processo (Sez. III, 22 dicembre 2010, dep. 3 febbraio 2011, n. 3895, Chakir, Rv. 249159). Tali pronunce attengono, però, alla inammissibilità dell'impugnazione cautelare intesa come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione, e cioè delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare (cfr., in tal senso, da ultimo Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083; nonché Sez. 2, n. 22165 del 08/03/2013, Etzi, Rv. 255935; Sez. 1, n. 18957 del 23 febbraio 2001, Spagnoli, Rv. 218924). Ne consegue che, in relazione alla vicenda in esame, nella quale l'inammissibilità della impugnazione è stata dichiarata all'esito di una valutazione di proponibilità nel merito della stessa, non occorre rimettere la soluzione di detto contrasto alle Sezioni Unite di questa Corte, non essendo stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello cautelare per ragioni attinenti al rapporto di impugnazione nel senso anzidetto, bensì per ragioni relative alla esistenza di un provvedimento (quello di confisca) ostativo all'accoglimento della richiesta di dissequestro e restituzione oggetto della impugnazione, dunque per ragioni attinenti al merito della impugnazione. Queste ultime dovevano, anche secondo l'orientamento favorevole all'adozione di una forma procedimentale più semplificata, essere esaminate all'esito della discussione partecipata dalle parti in camera di consiglio, con la conseguenza che ricorre, nella specie, il vizio processuale di violazione degli artt. 322 bis, comma 2, 310, comma 2, e 127 cod. proc. pen., cui consegue la necessità di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia, per nuovo esame dell'appello proposto dalla IS, da compiersi all'esito della Eliberar discussione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. й ела б
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Brescia. Così deciso il 22/9/2016 ✓ PresyI Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Liberati Luca Ramacc übenar DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 NOV 2016 IL CAN ELLIERE NA kani 5