Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 50339
CASS
Sentenza 22 settembre 2016

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Massime1

L'inammissibilità dell'appello cautelare proposto avverso il rigetto di un'istanza di revoca di sequestro preventivo, dichiarata all'esito di una valutazione non delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità soggettiva od oggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare - quanto della proponibilità nel merito della impugnazione medesima, deve essere pronunciata all'esito dell'udienza camerale partecipata fissata ai sensi dell'art. 127, comma primo, cod. proc. pen., atteso che l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la dichiarazione di inammissibilità di appello cautelare, pronunciata "de plano", fondata su ragioni relative alla esistenza di un provvedimento di confisca ostativo alla richiesta di dissequestro e restituzione).

Commentario1

  • 1Art. 127 c.p.p. - Procedimento in camera di consiglio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 50339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50339
Data del deposito : 22 settembre 2016

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