Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/05/2016, n. 33217
CASS
Sentenza 25 maggio 2016

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La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione, cessa alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante a questi fini l'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/05/2016, n. 33217
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33217
    Data del deposito : 25 maggio 2016

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