Sentenza 21 giugno 2005
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304 comma primo lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo previsto dall'art. 544 comma terzo cod. proc. pen., cessa non all'atto dell'effettivo deposito della motivazione della sentenza, ma alla scadenza del termine indicato nel dispositivo ed è da tale data che riprendono a decorrere i termini di custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2005, n. 26005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26005 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 21/06/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 22504
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 10176/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RT, n. il 24 agosto 1986;
contro l'ordinanza 10 febbraio 2005 del Tribunale per i minorenni di Venezia;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. Livio Pepino;
sentito il Procuratore generale Dr. GIUSEPPE Febbraro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 10 febbraio 2005 il Tribunale per i minorenni di Venezia, in veste di giudice del riesame, ha confermato la decisione del 7 gennaio 2005 con cui la Sezione per i minorenni della Corte d'appello della stessa città ha respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare proposta da PA IN condannato in primo grado il 19 aprile 2004, con termine di novanta giorni per il deposito della motivazione e sospensione in detto periodo dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 1, lett. c, del codice di rito, e ancora detenuto il 7 gennaio 2005 (data di presentazione dell'istanza di scarcerazione) senza che fosse intervenuta la decisione in sede di appello, pur essendo la motivazione della sentenza del tribunale stata depositata, in concreto, il 28 giugno 2004. Ha ritenuto il tribunale che, nel caso di deposito della motivazione anteriormente alla data indicata in dispositivo, la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare (disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c, cpp, durante il periodo previsto dall'art. 544, comma 3) cessa alla scadenza del termine e non all'atto del deposito della sentenza, con conseguente maturazione, nel caso di specie, del termine di scarcerazione, in difetto della decisione di secondo grado, il 19 gennaio 2005 (e non, come sostenuto dal richiedente, il 28 dicembre 2004).
Ha proposto ricorso per violazione di legge il PA deducendo l'erroneità della decisione del tribunale dovendo ritenersi la sospensione dei termini di custodia cautelare cessata al momento del venir meno della causa che l'ha imposta e, dunque, all'atto del deposito della motivazione della sentenza.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato e deve, conseguentemente, essere rigettato.
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c, cpp, durante il periodo previsto dall'art. 544, comma 3, cessa, infatti, alla scadenza del termine indicato nel dispositivo, e non all'atto dell'effettivo deposito della motivazione, e solo da tale data riprendono a decorrere i termini della custodia cautelare. Detta soluzione e imposta: a) dall'univoco tenore letterale dell'art. 304, comma 1, lettera c, del codice di rito secondo cui la sospensione opera "durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, comma 3"; b) dalla necessità sistematica di coordinare la sospensione de qua con i termini previsti per l'impugnazione, decorrenti, ex art. 585, comma 2, lett. c, "dalla scadenza del termine ... determinato dal giudice per il deposito della sentenza".
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005