Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2002, n. 7702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7702 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
IN POPOLLA CORTE 07 7 02/02 REPUBBLICA ITALIANA AZION Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Presidente SPADONE R.G.N. 20378/99 - Cron. 21351 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 151579 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud.06/02/02 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. per diritti € sul ricorso proposto da: 27 MAG. 2002 it ON FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE LATTANZIO 88, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CANCELLERIA CARUSO, difeso dagli avvocati ERCOLE ROMANO, ROBERTO 1 0 Jam BERTONCELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
D'AMBROGIO COSIMA,D'AMBROGIO GIUSEPPINA, domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO elettivamente 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DANTE, che li difende unitamente all'avvocato GIAN ROCCO VELLATA, 2002 giusta delega in atti;
- controricorrenti 183 - -1- avverso la sentenza n. 799/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 03/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Giuseppe PANDOLFI, per delega 7 dell'Avv.F.DANTE, depositate in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.20378/99 Oggetto:Azioni a difesa della proprietà-negatoria- legittimazione passiva. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 dicembre 1994, il tribunale di Torino, pronunciando sulla domanda proposta da ON FR nei confronti di AS LB, per fare accertare che il suo fondo distinto dal mappale 3731, in Comune di Galliate, non era delgravato da alcuna servitù a vantaggio fabbricato di cui ai mappali nn.2597, 2598 e 2608, in possesso della convenuta, e che, inoltre, la posa del condotto fognario sul predetto suo fondo costituiva illegittima servitù fognante, nonché per ottenere la condanna della AS al risarcimento dei danni, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e condannava l'attore alle spese del giudizio. Impugnata la sentenza dal ON, la corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 3 2 giugno 1999, ha respinto l'appello e condannato l'appellante a rimborsare all'appellata AS LB le spese del grado. A tale decisione la corte territoriale è pervenuta sulla base della qualificazione dell'azione esercitata dall'attore, ritenuta "actio negatoria servitutis", che rimane tale quando è volta, oltre che all'accertamento della inesistenza della pretesa servitù, anche a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere sul proprio fondo dal proprietario del fondo vicino e ad ottenere eventualmente la rimozione dell' opera lesiva del diritto di proprietà dell'attore. Così qualificata l'azione, non vi è dubbio, per la corte territoriale, che la convenuta AS LB non è passivamente legittimata rispetto all'azione esercitata dal ON, e neppure rispetto a quell'accessoria di risarcimento dei danni, non proprietaria del fondo che si assume essendo dominante. Ricorre per cassazione ON FR, deducendo due motivi di gravame. Resistono con controricorso D'BR PI e D'BR MA, nella qualità di eredi di AS - " LB, deceduta il 2-2-1999. 3 Le resistenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente, con il primo motivo di gravame, violazione di legge e vizi di motivazione ex art.360 nn.3 e 5 c.p.c., con riguardo alla legittimazione passivaritenuta carenza di dell'appellata, specialmente in punto di azione di risarcimento dei danni, nonché alla negata titolarità in capo alla stessa del diritto di proprietà ai fini dell'esercizio dell'azione ex art.949 c.c. da parte dell'attore-appellato. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. "sotto ulteriori diversi profili", critica sostanzialmente il giudice di appello, per avere omesso di considerare che la convenuta, per via soprattutto dell'esistenza di un "compromesso" stipulato con la s.a.s.Zerbin, per l'acquisto di un appartamento realizzato su suolo già di sua proprietà, nonché della lettera in data 2-6-1992, spedita ad esso attore dall'Avv.Vailati per conto della AS stessa, poteva ben apparire come titolare del diritto di proprietà dell'immobile promessole in vendita, nel cui possesso peraltro era già stata immessa, creando, in tal modo, ragionevole affidamento nel ricorrente circa l'avvenuto acquisto, da parte di lei, del diritto medesimo e, conseguentemente, della sua legittimazione passiva rispetto alla domanda di negatoria servitutis e di risarcimento dei danni. Il ricorso è infondato. La sentenza qui impugnata non merita le censure ad essa rivolte con i due motivi di ricorso, che, per la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati. Una volta qualificata, invero, come negatoria servitutis l'azione esercitata dal ON nei confronti della AS, correttamente il giudice di appello ha statuito, conformemente, del resto, a dal tribunale, che, non quanto già deciso risultando la stessa proprietaria del fondo che esso ricorrente assume dominante rispetto a quello La domanda di sua proprietà, andava rigettata per difetto di legittimazione passiva della convenuta (ved. sent.n.4784/87;n.2867/76.n.1185/73). E tale ratio decidendi non può non valere anche per le connesse domande di ripristino dello stato dei dei danni risarcimento luoghi e di - (sent.n.3637/82). 5 In realtà, l'attore non ha fornito alcuna prova della proprietà, in capo alla AS, del fondo asseritamente dominante, posto che dall'esame della documentazione prodotta ed acquisita al processo (ved., tra l'altro, lettera dell'Avv. Vellata, legale della AS), compiuto in sede di merito, non è emersa siffatta prova;
e non potendo, d'altra parte, certamente costituire una prova del genere quella desumibile dai pregressi comportamenti e affermazioni della stessa AS, che avrebbero indotto esso ricorrente a credere che ella fosse THOY effettivamente proprietaria del fondo dominante. TRP Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese. They
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il 192,51, ricorrente alle spese, che liquida in euro 109T 129,11 oltre a euro 1033,00. 456T 20,66 Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002 поплия, 77 Il consigliere est. Il presidente (D.Olindo Schettino)(D.Olindo (Dr. Mario Spadone) This fell Swathan Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN 2002 Floma 27 MAG IL CANCELLIERE C1 CANCEL IL CANCELLIERE C1 6