Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione particolarmente complessa, cessa alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante l'evento accidentale dell'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2015, n. 22584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22584 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 24/03/2015
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 835
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 51626/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) De LV NZ, nato il [...];
Avverso l'ordinanza n. 13/2014 emessa il 24/10/2014 dal Tribunale del riesame di Taranto;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. Pinelli Mario, che concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentita per l'imputato l'avv. Belmonte Elvia.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 24/10/2014 il Tribunale del riesame di Taranto rigettava l'appello presentato nell'interesse di De LV NZ, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di assise di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 22/09/2014, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti dell'appellante il 13/08/2008.
Nel caso in esame, la difesa di fiducia dell'appellante proponeva due doglianze difensive, rispettivamente afferenti al decorso del termine massimo di custodia cautelare e al decorso del termine massimo di fase relativo al giudizio di appello.
Nel rigettare l'appello proposto, il giudice del gravame reputava infondata la prima doglianza difensiva, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale nell'ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla determinazione della pena, il termine massimo di custodia cautelare al quale quali occorre fare riferimento è quello stabilito dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), tenuto conto, nel caso di specie, della conformità del giudizio di colpevolezza intervenuto nei due giudizi di merito (cfr. Sez. 2, n. 8846 del 12/02/2014, dep. 24/02/2014, Guzzo, Rv. 259068). Non si riteneva, inoltre, superato il termine massimo di custodia cautelare relativo al giudizio di appello, in quanto occorreva conteggiare un periodo di sospensione pari al termine per il deposito della motivazione indicato in dispositivo ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, e non a quello effettivamente utilizzato dal giudice per il deposito della motivazione della sentenza (cfr. Sez. 1, n. 38596 del 30/09/2005, dep. 20/10/2005, Cuomo, Rv. 232604). Tali ragioni processuali imponevano il rigetto dell'appello proposto nell'interesse del De LV.
2. Avverso questa ordinanza De LV NZ, a mezzo dell'avv. Elvia Belmonte, ricorreva per cassazione, eccependo due motivi di ricorso, reiterativi delle doglianze sollevate in sede di gravame. Quale primo motivo di ricorso, si deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e), per contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, con specifico riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c) e d), art. 303 c.p.p., commi 2 e 4, art. 304 c.p.p., comma 6. Si deduceva, in particolare, il decorso del termine massimo di custodia cautelare, in violazione dell'art. 303 c.p.p., commi 2 e 4, art. 304 c.p.p., comma 6, in conseguenza del fatto che il De LV risultava ininterrottamente detenuto dal 13/08/2008, data nel quale veniva eseguita l'ordinanza cautelare genetica.
Nel valutare tale profilo processuale, occorreva tenere anche conto del grado di appello nel quale si trovava il procedimento penale per il quale era imputato il De LV, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 03/07/2014, limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, che imponeva la rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato. Quale secondo motivo di ricorso, si eccepiva la nullità dell'ordinanza impugnata per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché per violazione di legge, rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 303 e 304 c.p.p.. Si deduceva, in particolare, che il giudice del gravame aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali, nella fattispecie in esame, doveva prevedersi la durata massima complessiva di sei anni di carcerazione preventiva nei confronti del De LV, tenendo conto del termine di novanta giorni stabilito dal giudice di primo grado per la redazione della sentenza, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, superiore rispetto a quello effettivamente impiegato per il deposito della sentenza di primo grado.
Tali elementi processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si riteneva superato il decorso del termine massimo di custodia cautelare, in violazione dell'art. 303 c.p.p., commi 2 e 4, art. 304 c.p.p., comma 6, in conseguenza del fatto che il ricorrente risultava ininterrottamente detenuto dal 13/08/2008, se ne deve rilevare l'infondatezza. Deve, in proposito, rilevarsi che la questione di diritto sollevata dalla difesa del De LV è stata correttamente affrontata nell'ordinanza impugnata, conformemente al consolidato orientamento ermeneutico secondo il quale nel caso che il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza pronunziata in grado d'appello, laddove tale pronunzia risulti confermativa di quella di primo grado, deve ritenersi che sull'affermazione della responsabilità penale dell'imputato si sia formato il giudicato. Ne consegue che, in questo caso, i termini di custodia cautelare a cui si deve fare riferimento sono, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), seconda parte, quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal cit. articolo, comma 4 e non già quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata (cfr. Sez. 6, n. 4971 del 15/01/2009, dep. 04/02/2009, Mancuso, Rv. 242915; Sez. 2, n. 8846 del 12/02/2014, dep. 24/02/2014, Guzzo, Rv. 259068). Ad analoghe conclusioni deve giungersi nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio della sentenza di appello limitatamente all'applicazione di una circostanza aggravante, nel quale "i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), seconda parte, quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal cit. articolo, comma 4 e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata" (cfr. Sez. 6, n. 273 del 05/11/2013, dep. 07/01/2014, Elia, Rv. 257769). A tale indirizzo ermeneutico si è uniformato il giudice del gravame, che rilevava come, sulla responsabilità del De LV per i reati contestati, si era formata una "doppia conforme" tra le sentenze di merito, che imponeva l'adesione all'orientamento giurisprudenziale richiamato. Infatti, la sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, riguardava esclusivamente la determinazione della pena irrogata al De LV, con la conseguenza che il punto devoluto al giudice di appello non riguardava l'affermazione della responsabilità del De LV.
Ne discende conclusivamente che quando l'annullamento con rinvio da parte del giudice di legittimità non riguarda l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, sulla quale si è formata una "doppia conforme" tra le sottostanti sentenze di merito, tale statuizione processuale assume autorità di cosa giudicata, essendosi in presenza di una pronunzia di appello irrevocabile nel suo nucleo centrale, che riguarda l'imputazione del fatto e la sua qualificazione giuridica (cfr. Sez. 4, n. 17037 del 14/02/2008, dep. 24/04/2008, Alviano, Rv. 239609).
Ne discende che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del De LV deve ritenersi infondato.
2. Parimenti infondato deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, risultando smentito dalle evidenze processuali l'assunto difensivo secondo cui il giudice del gravame aveva omesso di esplicitare le ragioni per cui, nel caso di specie, doveva prevedersi la durata massima complessiva di sei anni di carcerazione preventiva, non tenendo conto del termine di novanta giorni stabilito dal giudice di primo grado per la redazione della sentenza, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, che risultava superiore a quello effettivamente impiegato.
Deve, in proposito, rilevarsi che la decisione del giudice del gravame appare conforme all'orientamento consolidato di questa Corte, correttamente richiamata nell'ordinanza impugnata, secondo cui la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), durante il periodo stabilito ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, per la stesura della motivazione particolarmente complessa, cessa alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante la circostanza dell'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve (cfr. Sez. 1, n. 38596 del 30/09/2005, dep. 20/10/2005, Cuomo, Rv. 232604).
Questa soluzione ermeneutica si impone sia per l'univoco tenore letterale dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), sia perché solo in questo modo viene assicurato il necessario coordinamento sistematico con la disciplina dei termini previsti per l'impugnazione, anch'essi decorrenti, a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), dalla scadenza del termine "determinato dal giudice" per il deposito della sentenza di primo grado. Ne consegue che la preventiva indicazione di siffatto termine giudiziale ex art. 544 c.p.p., comma 3, consente l'avvio di una fattispecie procedimentale che, in relazione al tempo indicato nel dispositivo e indipendentemente da ulteriori evenienze, comporta, mediante l'individuazione dello specifico spazio temporale per la celebrazione del giudizio di appello, l'immodificabile decorrenza sia del termine per impugnare che del termine di fase della custodia cautelare (cfr. Sez. 1, n. 26005 del 21/06/2005, dep. 14/07/2005, Palmisano, Rv. 231870).
Ne discende che anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del De LV deve ritenersi infondato.
3. Per queste ragioni il ricorso proposto nell'interesse di De LV NZ deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, cui consegue la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2015