Articolo 7 della Legge 27 ottobre 1969, n. 754
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 novembre 1969
Art. 7.
Il primo comma dell'articolo unico della legge 31 marzo 1966, n. 205 , e' sostituito dal seguente:
"L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varra' ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi".
Entrata in vigore il 23 novembre 1969
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