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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 04/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2861/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORIELLO Parte_1 C.F._1 RAFFAELE, elettivamente domiciliato in via Crescenzo Grillo 33 81025 Marcianise
ATTORE/I contro
(C.F. , e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. QUARZO TEO, elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il giorno 24 maggio 2024, convenne in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Monza, e ne chiese la condanna al Controparte_3 risarcimento dei danni subiti a seguito del furto del motociclo di sua proprietà, pari alla somma di € 14.500,00, previa decurtazione dello scoperto, oltre spese documentate, interessi legali e rivalutazione monetaria.
evidenziò di aver stipulato, in data 1° marzo 2023, con la società Parte_1 Controparte_1 una polizza assicurativa RCA con garanzie accessorie Furto ed Incendio annuale (contratto n. 49208295) per il valore di € 14.500,00, con il 25% di scoperto, sul motociclo di sua proprietà modello BMW S1000 R targato EK 41997. Spiegò che, in data 25 luglio 2023, alle ore 19:30 circa, aveva parcheggiato il motociclo in Castellammare di Stabia (NA), via Grotta San Biagio nei pressi del numero civico 28, non rinvenendolo il giorno seguente alle ore 16:00 circa. Precisò di aver effettuato la denuncia/querela contro ignoti, di aver informato la propria agenzia assicurativa, che aveva aperto il sinistro rubricandolo al n. 7592023401 presso la compagnia , e di aver trasmesso Controparte_1 alla MP stessa la documentazione richiesta. aveva, quindi, incaricato due Controparte_1 informatori al fine di verificare la documentazione e lo stato dei luoghi, nonché di reperire tutte le informazioni, ma non era seguito alcun risarcimento, né comunicazione, nonostante la messa in mora trasmessa. si costituì ed eccepì la propria carenza di legittimazione passiva in Controparte_3 quanto parte attrice aveva erroneamente riferito il presente giudizio alla MP Controparte_4 (C.F. - Partita I.V.A. non essendosi accorto che, invece, la
[...] P.IVA_1 P.IVA_3 MP d'assicurazioni del proprio motociclo era
[...]
(C.F. / P.IVA ), nonché Parte_2 P.IVA_2 l'indeterminatezza dell'atto introduttivo. Chiese l'estromissione dal giudizio. Disposta la rinnovazione della citazione, si costituì Parte_2 evidenziando che la polizza prevedeva espressamente all'art.
7.15 delle condizioni di assicurazione, intitolato “documenti da fornire per ottenere l'indennizzo”, che, in caso di furto del motoveicolo, l'assicurato avrebbe dovuto fornire alla MP – pena la perdita totale del diritto all'indennizzo: il certificato cronologico generale rilasciato dal PRA, il documento unico di circolazione qualora non trafugato, la procura a vendere il veicolo a favore della MP (in caso di recupero del veicolo dopo il pagamento dell'indennizzo), nonché almeno due chiavi (o le eventuali schede elettroniche) di avviamento del veicolo ed i radiocomandi dei sistemi elettronici di apertura delle portiere (se presenti) e di eventuali sistemi di antifurto installati (cfr. condizioni di assicurazione doc n. 4, p. 76). Aggiunse che, in caso di furto con perdita totale del veicolo, oltre allo scoperto, l'indennizzo sarebbe stato pari al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, col limite massimo dato dalla somma assicurata (art. 7.18, p. 77). Spiegò di aver richiesto alla società l'analisi delle due chiavi CP_5 del motoveicolo consegnate da che aveva riscontrato la mancanza di una chiave Parte_1 principale/impugnatura gommata, in quanto la fornitura di fabbrica del motociclo BMW S1000R, FIN: comprende 2 chiavi principali/impugnatura gommata, mentre una delle due CodiceFiscale_2 chiavi fornite dall'attore (nello specifico la chiave n. 2, doc. 6) non aveva potuto essere letta elettronicamente, né erano risultati presenti ordini per copie di chiavi. Affermò di aver trasmesso al sig.
la reiezione di sinistro, posto che, come previsto dalle predette condizioni di assicurazione, lo Pt_1 stesso non risultava indennizzabile ai sensi di polizza. Ritenuta l'irrilevanza delle prove orali, la causa giunge in decisione, in modalità cartolare, in data 30 ottobre 2025, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
---------- Preliminarmente, ha eccepito, solo nella memoria conclusiva, il difetto di Parte_1 rappresentanza delle due società assicuratrici in quanto le procure alle liti sarebbero state rilasciate non dall'amministratore pro tempore, bensì da un soggetto identificato come procuratore. In realtà, dalla visura camerale delle Società convenute si ricava che al dr. , nella sua Persona_1 pagina 2 di 4 qualità di Procuratore delle stesse, era stato attribuito, con l'atto notarile di nomina del 12.07.2024 (n. rep. 9884/5215), il potere di nominare avvocati e rappresentare la società in giudizio, sia attivamente che passivamente, in ogni grado e sede (doc n. 1). Nel merito, la richiesta di indennizzo è fondata e merita di essere accolta nei termini di seguito precisati.
legittimo contraddittore, ha ribadito anche in sede Parte_2 conclusiva l'eccezione di inoperatività della polizza, ai sensi dell'art.
7.15 delle condizioni contrattuali, laddove prevede testualmente che, “in caso di furto del veicolo l' debba fornire a richiesta Parte_3 della MP almeno due chiavi (o le eventuali schede elettroniche) di avviamento del veicolo ed i radiocomandi dei sistemi elettronici di apertura delle portiere e dei sistemi antifurto eventualmente installati, nonché la facoltà per la MP di richiedere alla Casa Costruttrice del veicolo in esame, e ad aziende specializzate, degli accertamenti sulle chiavi”. Secondo la MP, l'inosservanza di tali obblighi da parte del contraente o dell'assicurato comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo. L'attore, pur asserendo di aver subito il furto integrale del motoveicolo, non avrebbe fornito la documentazione necessaria. La perizia fatta eseguire dalla MP, infatti, aveva permesso di analizzare le chiavi presentate dall'attore ed aveva riscontrato che (doc. n. 5, p. 6): “La motocicletta BMW S1000R, FIN: WB10D5004HZ701565 è dotata di immobilizzatore elettronico (CAS). La fornitura di fabbrica comprende 2 chiavi del veicolo. Si tratta di due chiavi principali/ impugnatura gommata. La chiave presentata contrassegnata da 1 (chiave da principale/ impugnatura gommata) è stata sottoposta a lettura elettronica. I dati rilevati del transponder risultano identici ai dati delle chiavi originali consegnate con il veicolo suindicato. Manca una chiave principale / impugnatura gommata. Non sono presenti ordini per copie di chiavi. La chiave presentata contrassegnata da 2 (chiave da principale/ impugnatura gommata) non ha potuto essere letta elettronicamente”. Il difetto di conformità di una delle due chiavi, secondo la MP, determinerebbe l'incompletezza della documentazione trasmessa dall'assicurato ai termini di polizza, con conseguente perdita totale del diritto all'indennizzo. L'eccezione è infondata e pretestuosa. E' pacifico (e, comunque, documentale) che ha consegnato alla MP Parte_1 entrambe le chiavi principali del veicolo in suo possesso, cioè le due chiavi con impugnatura gommata. Il fatto che alla lettura elettronica, la chiave presentata come contrassegnata da n. 2, pur riconosciuta in sede peritale come “chiave da principale/ impugnatura gommata” (e come confermato dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti che la ritrae), non abbia potuto “essere letta elettronicamente” non può far ritenere inadempiuto da parte del contraente assicurato l'obbligo pattizio di “fornire a richiesta della MP almeno due chiavi (o le eventuali schede elettroniche) di avviamento del veicolo”, posto che l'impossibilità di lettura della scheda elettronica contenuta nella chiave non equivale a mancata consegna, ben potendo l'impossibilità di accedere ai dati registrati essere dipeso da un guasto o deterioramento della componente elettronica. Non si può, dunque, concludere che mancasse una (delle due) “chiave principale / impugnatura gommata”. deve essere, quindi, condannata a risarcire il Parte_2 danno, ricorrendone i presupposti di legge e di polizza. Per quanto riguarda la liquidazione, si è limitata a Parte_2 sostenere che andrebbe eventualmente rimborsato il solo valore del motociclo alla data del sinistro, sino ad un massimo di € 14.500,00 (pari alla somma assicurata in polizza) con espressa esclusione dei danni da mancato godimento ed altri eventuali pregiudizi, decurtato dello scoperto del 25%. Premesso che non sussiste contestazione in ordine all'applicazione dello scoperto, va osservato che il valore del motociclo corrisponde al valore assicurato di € 14.500,00, posto che il veicolo era stato acquistato a quel prezzo nel mese di febbraio 2023, cioè solo pochi mesi prima del furto, avvenuto a luglio 2023. pagina 3 di 4 Pertanto, al netto della decurtazione del 25%, va Parte_2 condannata a rimborsare a la somma di € 10.875,00, nonché le spese documentate Parte_1 connesse al furto (che non rientrano nell'esclusione per danni da mancato uso ed assimilati di cui alla clausola 7.18 b) per € 455,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (26 luglio 2023) al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di Parte_2 Vanno compensate le restanti spese, posto che nell'atto di citazione era riportato il numero corretto della partita IVA di idoneo ad identificare il giusto Parte_2 contraddittore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da e condanna Parte_1 Parte_2 a pagare a la somma di € 10.875,00, nonché l'ulteriore
[...] Parte_1 importo di € 455,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26 luglio 2023 al saldo;
2. condanna a rimborsare a Parte_2 Parte_1 le spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, rimborso spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3. compensa le restanti spese;
4. con sentenza esecutiva. Monza, 4 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 04/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2861/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORIELLO Parte_1 C.F._1 RAFFAELE, elettivamente domiciliato in via Crescenzo Grillo 33 81025 Marcianise
ATTORE/I contro
(C.F. , e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. QUARZO TEO, elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il giorno 24 maggio 2024, convenne in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Monza, e ne chiese la condanna al Controparte_3 risarcimento dei danni subiti a seguito del furto del motociclo di sua proprietà, pari alla somma di € 14.500,00, previa decurtazione dello scoperto, oltre spese documentate, interessi legali e rivalutazione monetaria.
evidenziò di aver stipulato, in data 1° marzo 2023, con la società Parte_1 Controparte_1 una polizza assicurativa RCA con garanzie accessorie Furto ed Incendio annuale (contratto n. 49208295) per il valore di € 14.500,00, con il 25% di scoperto, sul motociclo di sua proprietà modello BMW S1000 R targato EK 41997. Spiegò che, in data 25 luglio 2023, alle ore 19:30 circa, aveva parcheggiato il motociclo in Castellammare di Stabia (NA), via Grotta San Biagio nei pressi del numero civico 28, non rinvenendolo il giorno seguente alle ore 16:00 circa. Precisò di aver effettuato la denuncia/querela contro ignoti, di aver informato la propria agenzia assicurativa, che aveva aperto il sinistro rubricandolo al n. 7592023401 presso la compagnia , e di aver trasmesso Controparte_1 alla MP stessa la documentazione richiesta. aveva, quindi, incaricato due Controparte_1 informatori al fine di verificare la documentazione e lo stato dei luoghi, nonché di reperire tutte le informazioni, ma non era seguito alcun risarcimento, né comunicazione, nonostante la messa in mora trasmessa. si costituì ed eccepì la propria carenza di legittimazione passiva in Controparte_3 quanto parte attrice aveva erroneamente riferito il presente giudizio alla MP Controparte_4 (C.F. - Partita I.V.A. non essendosi accorto che, invece, la
[...] P.IVA_1 P.IVA_3 MP d'assicurazioni del proprio motociclo era
[...]
(C.F. / P.IVA ), nonché Parte_2 P.IVA_2 l'indeterminatezza dell'atto introduttivo. Chiese l'estromissione dal giudizio. Disposta la rinnovazione della citazione, si costituì Parte_2 evidenziando che la polizza prevedeva espressamente all'art.
7.15 delle condizioni di assicurazione, intitolato “documenti da fornire per ottenere l'indennizzo”, che, in caso di furto del motoveicolo, l'assicurato avrebbe dovuto fornire alla MP – pena la perdita totale del diritto all'indennizzo: il certificato cronologico generale rilasciato dal PRA, il documento unico di circolazione qualora non trafugato, la procura a vendere il veicolo a favore della MP (in caso di recupero del veicolo dopo il pagamento dell'indennizzo), nonché almeno due chiavi (o le eventuali schede elettroniche) di avviamento del veicolo ed i radiocomandi dei sistemi elettronici di apertura delle portiere (se presenti) e di eventuali sistemi di antifurto installati (cfr. condizioni di assicurazione doc n. 4, p. 76). Aggiunse che, in caso di furto con perdita totale del veicolo, oltre allo scoperto, l'indennizzo sarebbe stato pari al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, col limite massimo dato dalla somma assicurata (art. 7.18, p. 77). Spiegò di aver richiesto alla società l'analisi delle due chiavi CP_5 del motoveicolo consegnate da che aveva riscontrato la mancanza di una chiave Parte_1 principale/impugnatura gommata, in quanto la fornitura di fabbrica del motociclo BMW S1000R, FIN: comprende 2 chiavi principali/impugnatura gommata, mentre una delle due CodiceFiscale_2 chiavi fornite dall'attore (nello specifico la chiave n. 2, doc. 6) non aveva potuto essere letta elettronicamente, né erano risultati presenti ordini per copie di chiavi. Affermò di aver trasmesso al sig.
la reiezione di sinistro, posto che, come previsto dalle predette condizioni di assicurazione, lo Pt_1 stesso non risultava indennizzabile ai sensi di polizza. Ritenuta l'irrilevanza delle prove orali, la causa giunge in decisione, in modalità cartolare, in data 30 ottobre 2025, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
---------- Preliminarmente, ha eccepito, solo nella memoria conclusiva, il difetto di Parte_1 rappresentanza delle due società assicuratrici in quanto le procure alle liti sarebbero state rilasciate non dall'amministratore pro tempore, bensì da un soggetto identificato come procuratore. In realtà, dalla visura camerale delle Società convenute si ricava che al dr. , nella sua Persona_1 pagina 2 di 4 qualità di Procuratore delle stesse, era stato attribuito, con l'atto notarile di nomina del 12.07.2024 (n. rep. 9884/5215), il potere di nominare avvocati e rappresentare la società in giudizio, sia attivamente che passivamente, in ogni grado e sede (doc n. 1). Nel merito, la richiesta di indennizzo è fondata e merita di essere accolta nei termini di seguito precisati.
legittimo contraddittore, ha ribadito anche in sede Parte_2 conclusiva l'eccezione di inoperatività della polizza, ai sensi dell'art.
7.15 delle condizioni contrattuali, laddove prevede testualmente che, “in caso di furto del veicolo l' debba fornire a richiesta Parte_3 della MP almeno due chiavi (o le eventuali schede elettroniche) di avviamento del veicolo ed i radiocomandi dei sistemi elettronici di apertura delle portiere e dei sistemi antifurto eventualmente installati, nonché la facoltà per la MP di richiedere alla Casa Costruttrice del veicolo in esame, e ad aziende specializzate, degli accertamenti sulle chiavi”. Secondo la MP, l'inosservanza di tali obblighi da parte del contraente o dell'assicurato comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo. L'attore, pur asserendo di aver subito il furto integrale del motoveicolo, non avrebbe fornito la documentazione necessaria. La perizia fatta eseguire dalla MP, infatti, aveva permesso di analizzare le chiavi presentate dall'attore ed aveva riscontrato che (doc. n. 5, p. 6): “La motocicletta BMW S1000R, FIN: WB10D5004HZ701565 è dotata di immobilizzatore elettronico (CAS). La fornitura di fabbrica comprende 2 chiavi del veicolo. Si tratta di due chiavi principali/ impugnatura gommata. La chiave presentata contrassegnata da 1 (chiave da principale/ impugnatura gommata) è stata sottoposta a lettura elettronica. I dati rilevati del transponder risultano identici ai dati delle chiavi originali consegnate con il veicolo suindicato. Manca una chiave principale / impugnatura gommata. Non sono presenti ordini per copie di chiavi. La chiave presentata contrassegnata da 2 (chiave da principale/ impugnatura gommata) non ha potuto essere letta elettronicamente”. Il difetto di conformità di una delle due chiavi, secondo la MP, determinerebbe l'incompletezza della documentazione trasmessa dall'assicurato ai termini di polizza, con conseguente perdita totale del diritto all'indennizzo. L'eccezione è infondata e pretestuosa. E' pacifico (e, comunque, documentale) che ha consegnato alla MP Parte_1 entrambe le chiavi principali del veicolo in suo possesso, cioè le due chiavi con impugnatura gommata. Il fatto che alla lettura elettronica, la chiave presentata come contrassegnata da n. 2, pur riconosciuta in sede peritale come “chiave da principale/ impugnatura gommata” (e come confermato dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti che la ritrae), non abbia potuto “essere letta elettronicamente” non può far ritenere inadempiuto da parte del contraente assicurato l'obbligo pattizio di “fornire a richiesta della MP almeno due chiavi (o le eventuali schede elettroniche) di avviamento del veicolo”, posto che l'impossibilità di lettura della scheda elettronica contenuta nella chiave non equivale a mancata consegna, ben potendo l'impossibilità di accedere ai dati registrati essere dipeso da un guasto o deterioramento della componente elettronica. Non si può, dunque, concludere che mancasse una (delle due) “chiave principale / impugnatura gommata”. deve essere, quindi, condannata a risarcire il Parte_2 danno, ricorrendone i presupposti di legge e di polizza. Per quanto riguarda la liquidazione, si è limitata a Parte_2 sostenere che andrebbe eventualmente rimborsato il solo valore del motociclo alla data del sinistro, sino ad un massimo di € 14.500,00 (pari alla somma assicurata in polizza) con espressa esclusione dei danni da mancato godimento ed altri eventuali pregiudizi, decurtato dello scoperto del 25%. Premesso che non sussiste contestazione in ordine all'applicazione dello scoperto, va osservato che il valore del motociclo corrisponde al valore assicurato di € 14.500,00, posto che il veicolo era stato acquistato a quel prezzo nel mese di febbraio 2023, cioè solo pochi mesi prima del furto, avvenuto a luglio 2023. pagina 3 di 4 Pertanto, al netto della decurtazione del 25%, va Parte_2 condannata a rimborsare a la somma di € 10.875,00, nonché le spese documentate Parte_1 connesse al furto (che non rientrano nell'esclusione per danni da mancato uso ed assimilati di cui alla clausola 7.18 b) per € 455,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (26 luglio 2023) al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di Parte_2 Vanno compensate le restanti spese, posto che nell'atto di citazione era riportato il numero corretto della partita IVA di idoneo ad identificare il giusto Parte_2 contraddittore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da e condanna Parte_1 Parte_2 a pagare a la somma di € 10.875,00, nonché l'ulteriore
[...] Parte_1 importo di € 455,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 26 luglio 2023 al saldo;
2. condanna a rimborsare a Parte_2 Parte_1 le spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, rimborso spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3. compensa le restanti spese;
4. con sentenza esecutiva. Monza, 4 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4