Sentenza 29 maggio 2007
Massime • 1
È legittima la sentenza con cui il Tribunale applichi la pena, ex art. 444 cod.proc.pen., ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica e reiterata contestata ed alle aggravanti, considerato che solo il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata è sancito dall'art. 3 L. n. 251 del 2005, che ha modificato l'art. 69, comma quarto, cod.pen.. (Nella specie, la Corte ha osservato che il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e la recidiva reiterata e le circostanza aggravanti è, invece, consentito, essendo la "ratio legis" preordinata ad evitare che la recidiva possa essere posta completamente nel nulla venendo considerata subvalente rispetto alle attenuanti, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un giudizio di equivalenza tra attenuanti, aggravanti e recidiva necessario per evitare automatismi che precluderebbero al giudice l'applicazione di una pena effettivamente commisurata all'entità del fatto commesso ed alla personalità dell'imputato, ex art. 133 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23531 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 27/08/2021), n.23531 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PATTI Adriano Pietrogiovanni – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26876-2019 proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2007, n. 23886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23886 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 29/05/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 829
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 005119/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso Corte di Appello di Genova;
nei confronti di:
1) ND DI, N. IL 02/06/1973;
2) RR IE, N. IL 31/03/1969;
avverso SENTENZA del 20/11/2006 TRIBUNALE di LA SPEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Con sentenza del 20 novembre 2006 il Tribunale di La Spezia applicava ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. a BE DA e RA ES la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica e reiterata contestata ed alle aggravanti, per il delitto di furto pluriaggravato in concorso.
Con il ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova ha dedotto la violazione degli artt. 69 e 99 c.p. così come modificati dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, sancendo l'articolo 69 c.p., comma 4, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti. Il motivo di ricorso è infondato.
In effetti la citata legge, art. 3, che ha modificato l'art. 69 c.p., comma 4, ha sancito, come sostenuto dal ricorrente, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. Ciò significa, però, che un giudizio di equivalenza tra le attenuanti e la recidiva reiterata e le circostanze aggravanti è certamente consentita dalla norma in questione.
Ciò discende dalla interpretazione letterale della norma che appare, peraltro, del tutto ragionevole, avendo voluto il legislatore evitare che la recidiva potesse essere posta completamente nel nulla venendo considerata subvalente rispetto alle attenuanti, ma non avendo voluto escludere la possibilità di un giudizio di equivalenza tra attenuanti, aggravanti e recidiva necessario per evitare automatismi che non consentirebbero al giudice di applicare una pena effettivamente commisurata alla entità del fatto commesso ed alla personalità dell'imputato, così come prescritto dall'articolo 133 c.p.. La infondatezza del motivo impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 29 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2007