Sentenza 9 luglio 1991
Massime • 9
Ai fini della configurabilità dei delitti di pericolo e di attentato vi deve essere almeno un'estrinsecazione della condotta, tale da rivelare in modo inequivoco nella sua oggettività l'intenzione dell'agente di raggiungere il fine che si è prefisso: in essi devono pertanto essere necessariamente presenti i requisiti di idoneità degli atti e di univocità della loro direzione tecnologica. Ne discende che detti reati debbono ritenersi realizzati nel momento in cui l'interesse tutelato è, per la condotta dell'agente, esposto a pericolo. (Fattispecie in cui il reato di strage ex art. 285 cod. pen. è stato ritenuto consumato, ai fini della competenza "ratione loci", nel momento in cui era stata sistemata la borsa contenente i congegni con l'esplosivo sulla griglia porta-oggetti di un vagone del treno 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano, indipendentemente dalla realizzazione della strage, successivamente verificatasi. È stata invece considerata non concreta ed oggettiva la situazione di pericolo per l'interesse tutelato, in riferimento ai momenti di approvvigionamento dell'esplosivo, della commissione dei congegni, della prova della loro funzionalità, della partenza dello attentatore).
L'utilizzabilità in un determinato procedimento degli atti acquisiti in altri procedimenti incontra un limite preciso nella natura degli atti, tra i quali non può ricomprendersi anche la decisione, che è frutto delle valutazioni operate da altri giudici che non è, proprio per tale sua natura "esportabile", perché la natura squisitamente giurisdizionale dell'accertamento delle prove comporta l'esigenza che ogni valutazione sia riferibile a chi esprime il giudizio finale, e non ad altri. (Fattispecie in cui in altro procedimento era stata esclusa la riferibilità del contenuto di un locale ad associazione mafiosa, ma disatteso nel procedimento "de quo" nel senso della riferibilità).
Nel corso del dibattimento, (nella specie al momento delle conclusioni) è possibile la sostituzione del difensore di ufficio nominato all'imputato, in considerazione del fatto che esso deve solo assicurare una presenza di ordine tecnico in favore dell'imputato. Pertanto la sua posizione è caratterizzata dall'"intercambiabilità dei difensori" proprio in virtù della natura essenzialmente formale delle prestazioni d'ordine professionale che la legge processuale pretende da lui.
L'obbligo per il giudice di fornire una risposta a tutte le questioni che vengono sollevate dalle parti nei motivi di impugnazione, incontra un limite che è poi desumibile dal concetto stesso di "completezza" (che è uno dei requisiti della motivazione): il limite, cioè, rappresentato dalla constatazione della manifesta infondatezza del motivo, elemento suscettibile poi di apprezzamento nella sede in cui ha luogo il controllo di legittimità dell'avvenuto rispetto del requisito in questione. (Fattispecie in cui era stata dedotta in appello l'illegittimità della eguale decorrenza del termine per l'esame degli atti nella cancelleria del giudice istruttore ex art. 372 cod. proc. pen. nei confronti di tutti i difensori nominati, indipendentemente dalla data in cui viene effettuata l'ultima notifica).
L'art.323 cod. pen. (abuso di ufficio), così come modificato dall'art. 13 della L. 26 aprile 1990 n. 86, introduce una distinzione tra tipi di condotta, diversamente punite, in relazione alle finalità cui può essere rivolto il comportamento abusivo: la condotta favoritrice persegue un fine di vantaggio non patrimoniale o di danno di altri, la condotta affaristica tende al conseguimento di un vantaggio patrimoniale per sè o per altri.
È inammissibile, per carenza di interesse, la doglianza di cui in sede di impugnazione si deducono pretese lesioni del diritto di difesa di un coimputato che non si riflettono sulla posizione del soggetto impugnante. (Fattispecie in cui era stata dedotta la brevità del termine a difesa concesso nel corso del giudizio di primo grado al difensore di un coimputato).
Non è ravvisabile alcuna violazione del diritto alla prova o del diritto alla difesa nel fatto che un potenziale testimone venga sentito nelle forme di cui all'art. 450 bis cod. proc. pen., e ciò soprattutto alla luce dell'immediata operatività della norma di cui all'art. 192 del nuovo codice di rito. Invero la deposizione testimoniale può di per sè essere fonte di convincimento per il giudice, mentre, al contrario, sulle dichiarazioni rese dal coimputato il giudice è tenuto ad operare valutazioni improntate a particolare circospezione. Egli, infatti, può tener conto di tali dichiarazioni, ma alla espressa condizione che altri elementi di prova ne confermino l'attendibilità.
Nell'ipotesi in cui i consulenti tecnici nominati in istruttoria non presentino le loro osservazioni nel termine fissato dall'art. 325 cod. proc. pen., e vengano in dibattimento sostituiti da altri consulenti, questi ultimi non possono più fornire "chiarimenti", non avendo da illustrare alcun documento già depositato.
Pur a voler negare all'esistenza di una valida causale la natura di indizio autonomamente valutabile e nel ritenere di convergenza inessenziale la ricerca di essa in tutti quei casi in cui il complesso degli indizi si dimostri dotato dei caratteri della gravità, precisione e convergenza, tuttavia alla presenza di valide ragioni che spingono l'imputato alla commissione del delitto di cui lo si incolpa viene attribuita la capacità di cementare un quadro indiziario che si presenti, al termine della discussione critica di esso da parte del giudice di merito, concorso contrassegnato da incapacità di fornire convincente (e non soltanto persuasiva) dimostrazione del fatto ignoto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/1991, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1991 |
Testo completo
31.50 M AL MASSIMARIO
J
Udienza pubblica
. del 5.3.1991 REPUBBLICA ITALIANA Nome del Popolo Italiano In
SENTENZA N. 187 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE REG. GEN.N.26529/90
Composta dai sigg.: Corrado CARNEVALE Presidente
Dott. Francesco PINTUS Consigliere
RG BUOGO Consigliere
Dott. Umberto FELICIANGELI Consigliere
Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere
ha pronunciato là seguente
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti da:
CA SE, nato in [...] il [...] OL UI, nato a [...] il [...] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
DI GO FR, nato a [...] il [...] UFFICIO COPIE
PO NE, nato a [...] il [...], Rilasciata copia studio AL LF, nato a [...] il [...] al-SIG. FERI NG UC, nato a [...] il [...] per diritti L. 3002 SI SE, nato a [...] il [...] ZI IO, nato a [...] il [...] 12 LUG. 1991 CH CH, nato a [...] il 14.05. 9.
IL CANCELLIERE nonchè dalle parti civili:
: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni, Ente Ferrovie dello Stato, Comune di
Firenze, Provincia di Firenze, BO Sabato, LI
CAgera in proprio e nella qualità, Comune di CORTE SUPREMA DI CASSAZ Vaiano, Codazzi RT, Cresta EL, AP UFFICIO COPIE
LA, ND TO, MA LS, TO SA, Andreoli ID, AL EL, Zambardi MA, IA CE SQ, DI IL, RO al Sic. CENTOMINI LI, IN NT, SA MA, SC EL, LA IA, IN per diritti poss L.
SAria in proprio e nella qualità, UR AN, - 5 NOV 1992 AT TO, OT AN, Baroni Paola, IL CANCELLICANCELLA EL LO, Comune di Pozzuoli, Comune di
Vernio, EL FL, CA AN, Calabro
NT MA, Parente SAria, TR IL,
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PO al st peridine 8000 8000 6 DTC. 1991 pen OTT 1991
IL CANCELLIER IL CANCELLIERE
U
4094 IL CANCELLIERE LA NT, DI MO, NA Vincenza in proprio e nella qualità, Casile DI,
UM AT e ER NT avverso la sentenza in data 15 marzo 1990 della prima Corte di Assise di Appello di Firenze che modificava in parte la sentenza della Corte d'Assise di Firenze in data 25 febbraio 1989, appellata dal pubblico ministero, dalle parti civili e dagli imputati.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Francesco Pintus;
Filasto, Uditi, per le parti civili, gli avvocati
Ammannato, FI, Bisogni, Calvi, Grosso
Sostituto Udito il pubblico ministero in persona del Procuratore Generale dottor Scopelliti, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati e i procuratore per l'accoglimento del ricorso del generale, con annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
Uditi i difensori avvocati Giaquinto, Martucci,
Saldarelli, Torrebruno, Oliviero, Rossi, Madia,
CO, IN e GI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
seguito di formale istruttoria, CALO A
SE, AR GI, OL UI, DI GO
FR, AL LF, SI SE, ZI
IO, ROTOLO TO CH CH venivano tratti a giudizio davanti alla Corte di
Assise di Firenze per rispondere dei delitti di banda armata, strage, attentato per finalità terroristiche
o di eversione, fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo, tutti reati che si assumeva essere stati da loro commessi in epoca anteriore e prossima al 23 dicembre 1984 nonchè in quest'ultima data in territorio di Firenze.
Venivano inoltre rinviati giudizio anche
NG UC ed PO Carmine per rispondere, rispettivamente, di detenzione e porto continuati di esplosivo, il primo, e di favoreggiamento personale continuato, il secondo. Ad esito del giudizio, la Corte d'Assise di
Firenze riteneva che si fosse raggiunta la prova dei
Sequenti fatti: che per convergenti interessi di gruppi mafiosi 1) - capo a SE Caló. di gruppi legati alla facenti
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. DIMULA per diritti L. 3000 11 11 MAR 1996 il
IL CANCELLIERE gruppimalavita romana ed all'estremismo nero e di camorristici napoletani facenti capo a SE
SS, a propria volta legati all'estremismo nero della regione campana era stato deciso di organizzare una strage che, per la gravità dei suoi effetti, avrebbe dovuto avere la capacità di distogliere l'impegno della società civile dalla lotta contro la Fiminalità organizzata in genere, ed in specie contro le organizzazioni legate alla mafia;
che la sträge\ avrebbe dovuto, secondo il disegno dei portatori degli interessi sopra menzionati, avere la capacità di provocare effetti destabilizzanti sulla stessa compaginę statale, di determinare un blocco della marcia intrapresa dal paese sulla via della democrazia, in particolare sulla incidere d i situazione di PO (definita città della
"tragica"), di realizzare una concreta intimidazione nei confronti degli apparati statali, scoraggiando il loro impegno, in particolare nella lotta intrapresa contro la mafia;
2)- che, al fine di fornire una risposta a tale serie di convergenti interessi, si sarebbe creata una saldatura tra il CA ed il SS, i quali, di comune accordo, avrebbero fatto confezionare un micidiale ordigno fornendo, il primo dei due, una parte dell'esplosivo e le apparecchiature elettroniche per l'innesco a distanza, ed il secondo un'altra parte di esplosivo (nitroglicerina); che l'ordigno, collocato all'interno di uno scompartimento di seconda classe del treno rapido 904 proveniente da PO e diretto
Milano durante una sosta del convoglio presso la stazione di Santa MA Novella in Firenze, sarebbe stato fatto esplodere mediante l'invio di impulsi radio trasmessi da terra durante il transito del treno nella stazione di Vernio. Gli impulsi erano infatti destinati ad agire su un congegno ritardante, in tal modo realizzando il disegno di far scoppiare l'ordigno mentre il treno su cui era stato collocato
Si trovava entro la galleria presente tra la detta stazione di Vernio e la successiva stazione di San
Benedetto Val di Sangro.
I 1 giudice di primo grado riteneva, sulla base di tale ricostruzione del fatto e del movente che riteneva ne avesse animato gli autori, dimostrata la sussistenza delle ipotesi delittuose contestate ai singoli imputati per quanto attiene al delitto di cui all'art. 285 codice penale, sul rilievo che 11 fine primario perseguito dagli attentatori era stato dimostrato essere quello di costringere lo Stato a rivolgere i propri sforzi Verso una nuove emergenza terroristica, sicché l'azione dove a essere inquadrata come "aggressione alla persona giuridica dello Stato".
$10
Sul medesimo rilievo della finalità perseguita b dagli attentatori di distogliere cioè 1'impegno
-
dello Stato nella lotta contro la mafia il giudice E di primo grado riteneva configurabile nella fattispecie oggetto del SUO esame e come sopra ricostruita nei suoi estremi di fatto l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 280 codice penale, sotto il profilo che era emersa evidente la volontà degli autori dell'azione delittuosa incidere di
"sull'insieme dei principi fondamentali che nella
Carta Costituzionale servono a definire la struttura la natura dello Stato". E distogliere In definitiva, il fatto di tentar di la criminalità Stato dalla lotta contro lo organizzata di stampo mafioso è ritenuto stato equivalente ad un tentativo di condizionamento nell'attuazione dell'insieme dei principi costituzionali. dell'obiettivo perseguito Sul rilievo infine ladagli attentatori, da realizzare attraverso commissione di delitti, il giudice di primo grado riteneva realizzata anche l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 306 del codice penale.
La riferibilità dei detti reati a ciascuno dei singoli imputati veniva quindi desunta:
1) - con riguardo al CA SE dal fatto che ad esito delle indagini svolte nel presente E di altri procedimenti,corso del
1'imputato risultato essere e r a un "mafioso di del spicco", "punto di riferimento crimine organizzato di stampo Mafioso" "avente persona stretti legami con altri personaggi" nonchè dal fatto committente che egli fosse risultato essere il mediato delle due serie di congegni elettronici dallo NN CH daconfezionate quest'ultimo consegnate a ER UI, nonché l'effettivo acquirente di un casale in PO San Lorenzo nel quale venne rinvenuto, dopo la strage, dell'esplosivo avente caratteristiche di composizione chimica analoghe alle componenti dell'ordigno utilizzato dell'attentatoper la commissione
(composizione di pentrite e T4, com prevalenza del primo prodotto, come accertato in sede peritale) s ia pure con aggiunta di nitroglicerina.
2) – Con riguardo al ER UI: passato a) - dal fatto che questi fosse stato in avesse, (secondo Stratto collaboratore del Caló ed tale Sua qualità l'opinione del giudice) ordinato in radio-elettrici due distinte serie di apparecchi risultati utilizzabili per l'accensione a distanza di cariche esplosive, ed avesse di tali apparecchi fatto concretamente uso: circostanza, quest'ultima, desunta dal giudice di primo grado dalla mancanza di uno dei detti congegni rispetto al quantitativo fornito dallo NN.
b) dal fatto che egli avesse acquistato, sempre
(secondo il giudice) per conto del CA, il casale di San OR ove era stata ricavata dopo :
l'acquisto e successivamente alla strage, con l'aiuto alcuni dipendenti del NO, i Di F un intercapedine per la custodia dell'esplosivo, di
Armi e di un quantitativo di eroina. Con riguardo allo NN CH: dal fatto della realizzazione di una duplice serie di congegni radio-elettrici con la consapevolezza della previsione della loro utilizzabilità e la loro
"in per causare esplosioni concreta utilizzazione luoghi frequentati da persone". La prova della consapevolezza dell'uso che dei congegni sarebbe stato concretamente fatto stata dal della previsione di desunta fatto un trasmettitore-ricevitore ("B") complementare rispetto alla previsione di una scatola ("C") da inserire nel congegno esplosivo, eventualmente munita di un ritardatore, e di una scatola ("A") funzionale a dare
1'impulso definitivo per l'innesco del detonatore
(contenuto nella scatola "C") in precedenza
"resettato" da lontano (con l'apparecchio "B").
ONE Secondo il giudice di primo grado, la presenza di tale ultimo apparecchio poteva trovare spiegazione soltanto con riferimento all'esigenza di operare il
° d. resettamento in un luogo frequentato da persone C.
ed al riparo da rischi per l' operatore. 1
4) - Con riguardo al Di NO FR: dai suoi stretti rapporti con il CA con 11
ER, dal suo attivo interessamento per l'acquisto di un furgone e per la creazione all'interno di ERE ess o di doppi fondi, dalla sua costante presenza nel corso delle trattative per l'acquisto del casale di PO
San OR ed in occasione delle creazione in esso dell'intercapedine per la conservazione delle armi, dell'esplosivo dell'eroina, nonche in occasione dell'ordinazione delle apparecchiature radio- elettriche allo NN e dei controlli del loro funzionamento.
5) - Con riguardo al SS SE: ritenuta caratura di della Sua sul rilievo
"personaggio di spicco nell'area criminale napoletana" desunta dal fatto di essere sospettato
Come mandante di numerosi Omicidi dalla ritenuta capacità di aggregare a sè criminali di altre zone, e di tenerli uniti prestando solidarietà
alle loro famiglie nel corso della loro detenzione.
In particolare, la prova della partecipazione del SS all'organizzazione della strage è stata desunta dal fatto che, in occasione di una riunione tenutasi il 4 dicembre del 1984, egli avrebbe ricevuto da
AT Massimo "l'esplosivo che, commisto al Semtex H... avrebbe dato luogo ad una miscela del tutto identica a quella fatta esplodere" all'interno della galleria di San Benedetto Val di Sangro.
6)- Con riquardo al EO LF ed al RO
IO: sul rilievo dei rapporti di collaborazione da essi tenuti con il SS SE.
7) - Con riguardo all'OS ed al NG":
Sulla base delle reticenti dichiarazioni del primo in ordine alla identità della fonte delle informazioni assunte e successivamente fornite prima del 23 dicembre 1984 a funzionari della Questura di PO e un rappresentante dell'ufficio del pubblico ad ministero circa la futura realizzazione di un attentato, e sulla base delle dichiarazioni auto ed del secondo circa il trasporto di etero-accusatorie esplosivi e di armi per conto del SS da PO ā
RO.
Contro la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello il pubblico ministero ed il procuratore generale (i quali dichiaravano peraltro di rinunciare al gravame), nonchè le parti civili
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro degli interni, Ente Ferrovie dello Stato e tutti gli imputati (compresi il OT ed il AR, assolti per insufficienza di prove).
Nel co rso del giudizio di secondo grado, il
ER dichiarava di aver utilizzato il congegno
(scatola "C") risultato mancante, e che in precedenza aveva detto di aver distrutto in modo accidentale, per compiere in RO un attentato al negozio di elettrodomestici di certo Fratini, e la Corte di secondo grado ordinava rinnovazionela del dibattimento per acquisire il fascicolo processuale relativo all'episodio indicato dall'imputato, senza compiere l'ulteriore istruttoria peraltro sollecitata dalle difese degli imputati. laAd esito del dibattimento di secondo grado,
Corte di Assise di Appello di Firenze, con sentenza in data 15 marzo 1990: 1)- rigettava le istanze di rinnovazione del dibattimento proposte dalle difese degli imputatiș 2) rigettava le eccezioni difensive di incompetenza
6- territoriale degli uffici giudiziari fiorentini, già tempestivamente avanzate nel giudizio di primo grado e contenute nei motivi di appello;
3)– rigettava tutte le eccezioni di nullità sollevate in relazione al giudizio di primo grado;
47 sostituiva alla formula assolutoria dubitativa adottata dal giudice di primo grado nei confronti degli imputati Cardone GI e Rotolo TO, qu ila di non aver commesso il fatto 3B 5)- assolveva per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di banda armata, strage, attentato per finalità terroristiche o di eversione gli imputati
SS (D. Misso) SE, EO LF e Pirozzi
CT; 6)- dichiarava gli stessi SS, EO e Pirozzi colpevoli di detenzione di sostanze esplodenti, così modificando imputazione l'originaria di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno di cui al capo d) della rubrica
7)- assolveva lo dalla NN CH imputazione di banda armata per non aver commesso il fatto:
8) - rideterminava nei suoi confronti e nei confronti degli altri imputati SS, RO, EO, NG
2 Di NO la pena inflitta dal giudice di primo grado 9) - rigettava i ricorsi di CA, ER ed OS.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per a) - contro l'assoluzione di SS, cassazione:
RO, il procuratore generale della EO a per le statuizioni civili Repubblica di Firenze e, rappresentate le parti civili conseguenti, dall'avvocatura dello Stato (Presidente del Consiglio
Ministri pro-tempore, Ministro sottosegretario dei gli affari interni pro-tempore Ente delle ad pe r
Ferrovie dello Stato), nonchè la provincia di
Firenze, i comuni di Vaiano, Pozzuoli, Firenze e
Vernio, e ZI RT, CR EL, AP
LA, ND TO, MA LS, TO SA,
LI ID, AL EL, Zambardi MA,
DI IL, RO CE SQ,
MA, LI, SA IN NT,
SC EL, LA IA, Gallinario
(in proprio madreSAria nella qualità di esercente la patria potestà sul minore figlio
GL LU), UR AN, AT Renato, OT AN, BA AO, Evangelisti
LO, MA AN, BO Sabato, LI Marua ved. Moccia, in proprio e nella qualità di 1.r. dei figli minori, EL FL ed altre trentaquattro offese dall'avvocatoparti rappresentate e difese Danilo Ammannato;
b) - contro la condanna per i delitti concernenti il possesso di sostanze esplodenti, il SS, il EO ed il RO;
c) - contro le condanne rispettivamente riportate, lo
NN, il CA, il ER ed il Di NO. Le difese degli imputati CA e Cercola hanno riproposto nella presente sede di legittimità tutte le eccezioni sia di incompetenza territoriale degli uffici giudiziari di Firenze sia di nullità sollevate nel corso del giudizio di primo grado, e riproposte in sede di impugnazione contro la sentenza della
Corte di Assise di Firenze. merito della decisione del giudice Nel di appello, tutti i ricorrenti hanno, evidentemente da opposte angolazioni, dedotto mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni di condanna ed in ordine alle pronunce assolutorie, denunciando la violazione dei principi fissati dal nuovo codice di procedura penale in materia di valutazione della prova dall'articolo 192, applicabile anche ai procedimenti quali continua ad applicarsi la normativa ai precedente.
MOTIVI DELLA DECISIONE delOsserva la Corte che preliminare all'esame merito è la valutazione dell'eventuale fondatezza delle varie eccezioni sollevate in rito dalle difese degli imputati CA e ER e prima di ogni altra esaminarsi la censura mossa dalle dette difese deve nei confronti della motivazione posta dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto dell'eccezione territoriale tempestivamente di incompetenza sollevata nel giudizio di primo grado, reiterata nei gradi successivi e riproposta con i motivi di ricorso davanti a questa Corte di legittimità, in particolare dalle difese degli stessi imputati CA e ER. Occorre premettere che i giudici dei due gradi del merito hanno ritenuto di dover ancorare la competenza territoriale presso gli uffici giudiziari capoluogo toscano sul duplice rilievo della deposizione rasa dalla teste IN (che ebbe riferire di aver notato durante la sosta del treno nella stazione di Santa MA Novella di Firenze un uomo sulla cinquantina, rimasto non identificato, depositare delle borse sulla griglia portaoggetti dello scompartimento ove si verifico l'esplosione) nonché del dato (negativo) della mancata emergenza di fatti ulteriori capaci di consentire "di evidenziare circostanze diverse, utili all individuazione di altro luogo nel quale si sarebbe verificata, anteriormente alla sosta a Firenze, parte dell'azione
'esecutiva".
Secondo i ricorrenti, la soglia della punibilità relazione al delitto di attentato di in cui all'articolo 285 codice penale coinciderebbe con la fine degli atti preparatori, sicchè il delitto deve considerarsi compiutamente realizzato, e conforme fattispecie legale, sin dal momento in cui a l'agente, all'esclusivo Scopo di attentare alla siigurezza dello Stato, pone in essere นก qualsiasi fatto idoneo a causare una strage, ovvero dà inizio alla fase esecutiva del progetto. E' in quel momento, secondo i ricorrenti, e non in quello in cui Si
verifica l'evento della strage, che la soglia della punibilità deve ritenersi irrimediabilmente varcata,
e radicata di conseguenza la competenza territoriale.
Poichè è સ RO che ha avuto luogo la commissione per la fabbricazione dei congegni, e
Sempre a RO sono state eseguite le prove per accertarne la funzionalità, ed ancora a Roma sono stati sequestrati gli apparati radio-elettrici e gli esplosivi, deve ritenersi che il delitto sia stato consumato in coincidenza temporale con la partenza degli apparecchi preparati dallo NN 2
dell'ordigno esplosivo, e deve di conseguenza essere affermata la competenza degli uffici giudiziari di
RO.
Sotto altro e diverso profilo, la difesa del Cercola ha poi sostenuto che la competenza deve essere radicata presso gli uffici giudiziari di
Bologna, posto che durante il transito del
?
convoglio nella stazione di Vernio che, secondo l'accusa, stato impartito via radio l'ordine di accensione del detonatore, sicchè deve ritenersi che l'ultimo atto diretto a commettere il delitto sia stato compiuto in territorio compreso nella circoscrizione di Bologna.
Osserva la Corte che entrambe le tesi SONO destituite di fondamento.
I ricorrenti si richiamano, per dimostrare la fondatezza della tesi della competenza territoriale lontana degli uffici giudiziari di RO, ad un'ormai sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema si (14-18 marzo 1970, Kofler e altri), con la quale era affermata, proprio in relazione al delitto di attentato, l'esistenza di sostanziali differenze tra il concetto di idoneità richiesto ai fini della configurabilità del delitto di attentato (come reso evidente da! riferimento al "fatti diretti " testo delle Varie norme incriminatrici) @ quello invece ai fini della configurabilità del richiesto tentativo punibile, precisandosi che nei delitti di e più in generale in quelli di pericolo, attentato, si cerca di evitare l'insorgenza di una "situazione di pericolo dalla quale può scaturire la lesione del bene giuridico". Senonchè, una volta enucleata l'esigenza dell'anticipazione della soglia dell'intervento punitivo in relazione al rilievo dell'interesse tutelato dalla norma, il problema era quello di individuare tale soglia, al riparo dal rischio (pur avvertito dalla Corte, attraverso il richiamo al
"principio dogmatico assoluto, dominante 1'intera materia penale", vale સ idoneità alla dire dell'azione) di colpire in tal modo le "azioni inidonee" (espressamente dichiarate non punibili dal secondo comma dell'articolo 49 c.p.) spingendosi in modo illiberale sino alla violazione del principio cogitationis poenam nemo patitur. Si così fatta strada, nell'elaborazione dottrinaria, la convinzione, condivisa anche dai più assertori della tesi maggiore tenaci della anticipazione, nei delitti di attentato, della soglia punitiva, che, ai fini della configurabilità di tali delitti, vi deve essere almeno un'estrinsecazione della condotta tale da rivelare in modo inequivoco a nella SUA oggettività l'intenzione dell'agente di
پیچ prefisso. raggiungere il fine che si
Dove, evidentemente, il richiamo all'oggettività alla inequivocità sposta sul piano oggettivo, ed cui esattamente come richiesto dalla norma di all'articolo 56 C.P., 1'individuazione della soglia dell'intervento punitivo. ai Deve quindi concludersi che sia con riguardo quelli di reati di pericolo che per quanto concerne attentato, il contenuto materiale minimo perchè la dei condotta dell'agente possa ritenersi dotata caratteri dell'atto tipico voluto dall'articolo 1
C.P., cui è ispirata la norma di cui all'articolo 49 secondo comma, comune a tutte le figure sopra indicate.
Ne discende che i requisiti di idoneità degli atti e di univocità della loro direzione teleologica devono essere presenti anche nei delitti di pericolo ed in quelli di attentato, sicché gli stessi possono e debbono ritenersi realizzati nel momento e nel luogo in cui l'interesse tutelato é, per la condotta dell'agente, esposto a pericolo. Trasferendo tali principi alla fattispecie che
Oggetto di esame, non è dubbio che al momento forma dell'approvvigionamento dell'esplosivo, della commissione dei congegni e della prova della loro funzionalità, come al momento della partenza dell'attentatore in direzione di Firenze, e fino a quando (secondo l'ipotesi accusatoria) si è collocata la borsa e si è proceduto a resettare il congegno, era stata realizzata una del tutto generica esposizione a pericolo della sicurezza interna dello Stato, ma non si era determinata una concreta ed effettiva situazione di pericolo per 1'interesse tutelato.
شی per controTale 'situazione di pericolo si realizzata nel momento in cui la borsa 白 stata sistemata nella griglia porta-oggetti del nono vagone del..convoglio, ed è in quel momento che si deve ritenere consumato il delitto previsto punito
E dall'art. 285 del codice penale, indipendentemente dalla realizzazione della strage.
I l delitto, quindi, sulla base della contestazione, deve ritenersi consumato a Firenze, ed
è irrilevante, non costituendo la strage neppure una circostanza aggravante, l'ulteriore impulso che si assume dato al passaggio del treno nella stazione di
Vernio al congegno dotato di ritardatore, proprio perchè tale ultima e decisiva azione si è innestata un delitto ormai qià consumato, 2 comunque SU
intervenuta ancora in territorio di Firenze.
L'eccezione di incompetenza era quindi destituita di fondamento, e del pari infondate devono quindi ritenersi le censure mosse dai ricorrenti alle statuizioni della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso, la difesa del
CA (avv. IN) deduce la nullità della stessa sentenza per mancanza assoluta di motivazione "in relazione alle eccezioni di nullità sollevate con il punto XVII dei motivi di appello", ed in particolare in relazione alla dedotta illegittimità della uguale decorrenza del termine per l'esame degli atti nella cancelleria del giudice istruttore nei confronti di tutti i difensori nominati, indipendentemente dalla data in cui viene effettuata l'ultima notifica. censura è manifestamente destituita di La fondamento. L'obbligo per il giudice di fornire una risposta tutte le questioni che vengono sollevate dalle parti nei motivi di impugnazione, incontra un limite che è poi desumibile dal concettor stesso di
"completezza" (che poi, come noto, UnO دیم dei requisiti della motivazione): i l limite, cioè, rappresentato dalla constatazione della manifesta infondatezza dell'eccezione, elemento Suscettibile poi di apprezzamento nella sede in cui ha luogo controllo dell'avvenuto rispetto del requisito in questione.
L'eccezione sollevata dalla difesa era appunto manifestamente infondata sia nella forma che nella sostanza. Il giudizio circa la "sufficienza" della proroga concessa dal giudice istruttore, sulla durata del termine concesso ai difensori dopo il deposito degli atti e della requisitoria del pubblico ministero è evidentemente soggettivo relativo: esso, per quanto dilatato, può sempre, e non senza fondatezza, essere ritenuto insufficiente dalla parte, ma è insuscettibile di regolamentazione, ed soprattutto comune a tutte le parti, giudice compreso, per essere ispirato al principio di celerità: un requisito forse non sufficientemente
"visitato", ma che rimane una delle esigenze di fondo del processo penale. medesime ragioni, deve ritenersi Per le di fondamento anche il richiamo alla destituito utilizzabilità di detto termine per il differente che risieda nella sede dell'ufficio difensore giudiziario e per quello che risieda più lontano. parte le considerazioni svolte in precedenza, A una differente disciplina, coerente alle esigenze prospettate dal ricorrente consentirebbe al difensore, attraverso la nomina di un condifensore residente lontano dalla sede giudiziaria, di
usufruire di termini più estesi di quelli valutati dal giudice, e determinati con la fissazione della data di scadenza del termine.
Con il secondo motivo del ER e con il terzo motivo della difesa del CA, si è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 524 n. 3, in relazione agli articoli 430 e 431 ed all'articolo
185 numero 3 del (vecchio) codice di procedura penale.
Occorre premettere in fatto che, al termine dell'udienza del 22 dicembre 1988, il presidente della Corte d'Assise di primo grado rinvio la celebrazione del dibattimento alla successiva udienza del 7 gennaio 1989. Essendo in tale ultima data il
Caló impegnato davanti alla Corte d'Assise di
Palermo, ed impossibilitato a comparire davanti alla
Corte di Firenze, il presidente dispose il rinvio al
12 gennaio successivo.
a mezzo telegramma I difensori vennero avvertiti degli imputati ai sensi dell'art. 167 bis, mentre venne disposta la traduzione.
Secondo i ricorrenti, il differimento dall'udienza del 9 a quella del 12 gennaio sarebbe stato adottato in Camera di consiglio non in pubblica udienza, sicchè nei confronti di tutti gli imputati, ma particolarmente per il CA, che il giorno 9 era assente, si sarebbe dovuto procedere a nuova citazione. dichiaratoL'impugnata sentenza, che ha infondata la censura mossa alla sentenza di primo grado, si sottrae alle critiche dei ricorrenti. Нат infatti correttamente argomentato il giudice di appello che dall'esame delle registrazioni risulta che il differimento venne deciso E disposto dal presidente nel corso dell'udienza, e non in camera di consiglio. stesso presidente ha quindi Lo
'annunciato" la propria decisione, così " come
431 c.P.P., ed il detto annuncio prescrive l'art." "sostituisce le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi presenti
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha dato applicazione al principio fissato dall'art.
499 C.P.P. ritenendo il difensore "rappresentante dell'imputato a tutti gli effetti" 5 @ ritenendo quindi superflua ogni citazione, E del pari correttamente il giudice di appello ha disatteso le censure del ricorrente.
Del pari destituite di fondamento si dimostrano le censure dai ricorrentimosse ER CA, e rispettivamente con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con le quali si è dedotta la violazione dell'articolo 185 n. 3 in relazione agli articoli 128
e 133, sempre del codice di procedura del 1930. gli Sostengono infatti i ricorrenti che avendo imputati CA E ER revocato i rispettivi difensori di fiducia, ed essendo stati nominati dei difensori di ufficio, questi ultimi non sarebbero stati presenti nel corso della discussione finale, sarebbero stati sostituiti da altri difensori, spesso in posizione conflittuale con gli interessi dei rappresentati.
La Corte rileva che, anche sotto quest'ultimo profilo, le impugnate decisioni si sottraggono alle censure dei ricorrenti,
Il problema sollevato con queste ultime deve infatti essere esaminato sotto un duplice profilo: da un lato, deve chiedersi se possa ritenersi consentita la sostituzione del difensore di Ufficio nominato all'imputato e, se, d'altro canto, sia configurabile una posizione conflittuale tra gli interessi in gioco, non già in assoluto, ma piuttosto nel corso della discussione finale di un procedimento che venga celebrato a carico di più imputati. Sotto il primo profilo, non sembra dubbio che. funzioni cui adempie ilattese difensore le cheufficioso, ed in considerazione del fatto quest'ultimo deve assicurare una "presenza d'ordine tecnico" a favore dell'imputato, la sua posizione (tra al momentol'altro, поп remunerata) Q
caratterizzata dall'intercambiabilità, proprio in vista della natura essenzialmente formale delle prestazioni d'ordine professionale che la norma processuale pretende da lui e della funzione "di garanzia formale" cui adempie. Ciò appare tanto più vero, ove si consideri che alla radice della sostanziale assenza della tutela delle ragioni difensive dell'imputato dato riscontrare, nella fattispecie che forma oggetto di esame, un abbandono del mandato difensivo da parte dei difensori di fiducia "ricusati", e quindi la riconducibilità degli effetti di tale abbandono alla omissione di prestazioni dovute da parte del difensore di fiducia sino alla effettiva sostituzione di esso da parte dell'imputato con altro difensore. Per quanto poi attiene alla configurabilità di un conflitto di interessi in relazione alla posizione del difensore che "presenzia" materialmente alla discussione, il problema potrebbe in via astratta porsi soltanto se Si dimostrasse che i l detto difensore ha contemporaneamente difeso due imputati in conflitto di interessi nel momento in cui, nel corso della discussione, ha formulato le conclusioni per uno dei due, ed in contrasto con gli interessi dell'altro, ed all'espressa condizione che il secondo imputato da tali conclusioni abbia risentito, 0 di comunque un concretorischiato risentire pregiudizio: ciò non risulta peraltro che sia accaduto nella fattispecie che ne occupa e sotto tale profilo il fatto non risulta neppure allegato dai difensori dei ricorrenti. Alla luce delle considerazioni che precedono, non è dubbio che al fatto della precisazione delle conclusioni a favore dell'imputato da parte di un difensore diverso da quello inizialmente nominato di ufficio, ed in assenza di quest'ultimo, поп possono ricondursi effetti ablatori del tipo di quelli sollecitati dai ricorrenti.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla dedotta violazione dell'articolo 185 n.
C.P.P. sotto il profilo che il presidente della di primo grado avrebbe raccolto Corte la dichiarazione di revoca del mandato ai propri difensori resa dal ER in un momento in cui il
CA si trovava senza difensore, per aver a propria Volta revocato 11 proprio, e per non state esse re ancora effettuata la sostituzione. Non può che ripetersi quanto Osservato dai giudici di merito e da questo giudice di legittimità in relazione al problema testè esaminato: che, cioè,
l'obbligo del difensore di fiducia ricusato quello di(temporaneamente) dall'imputato, assicurare la presenza tecnica a favore del proprio assistito sino a quando non diventi operativa la sostituzione e l'intervento del difensore di ufficio.
Questo evidentemente non toglie che, in caso di lacuna difensiva, е di materiale assenza del difensore revocato, 1'imputato debba essere egualmente assistito, e che l'eventuale compimento di atti processualmente rilevanti non gli sia in tale ipotesi opponibile. Nella fattispecie che forma oggetto di esame, però, nessun atto rilevante sul piano processuale risulta essere stato compiuto, e quindi il fatto della mancanza di assistenza da parte del difensore mentre viene raccolta la dichiarazione di revoca del proprio difensore da parte di un coimputato è privo di effetti sul piano giuridico.
Assenza del difensore significa infatti mancanza di partecipazione, non momentanea assenza, che in quanto tale è priva di rilievo, salvo che con essa si venga a determinare una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa, ciò che, nella fattispecie che forma oggetto di esame non è seriamente sostenibile si sia verificata. Non sussiste quindi la dedotta nullità per violazione dei diritti difensivi, nè delle udienze Successive a quella del 2 febbraio, nė, a maggior ragione, della sentenza di primo grado.
Non sussiste nemmeno la dedotta violazione la conseguentedell'articolo 451 del C. P. P. nullità assoluta ai sensi dell'art. 185 n. 3, sotto il profilo del rifiuto, in tesi illegittimo, opposto dal giudice di primo grado, di ammettere l'audizione, in contraddittorio con i periti di ufficio, dei sostituti dei consulenti tecnici di parte. consulentiE' da chiarire, intanto, che i tecnici nominati dalle difese degli imputati non loro osservazioni Come prescritto presentarono dall'articolo 325 C.P.P. nel termine fissato da
E' altresi r! + chiarire detta norma. che la sostituzione dei detti consulenti con gli altri, dei quali si inutilmente chiesta l'audizione in contraddittorio Con i periti di ufficio, è avvenuta senza 11 rispetto né dei termini, né delle forme previste dall'art. 323 C.p.p.
Una volta chiarito tutto ció si deve precisare problema Sollevato dai difensori dei che ricorrenti non risulta posto correttamente, posto che nella fattispecie che forma oggetto di esame non si tratta di escludere la sostituibilità dei consulenti di parte, ciò che non sembra sostenibile, quanto piuttosto di accertare se la sostituzione possa avvenire in qualsiasi momento, e se, una volta avvenuta, il sostituto sia legittimato ad esercitare le medesime facoltà che avrebbe potuto esercitare il sostituito. Frendendo le mosse da questo secondo problema, Occorre richiamare il contenuto dell'articolo 451, che posizione distingue la consulentidei
"intervenuti nella istruzione" da quella dei consulenti nominati in occasione di una nuova perizia disposta ai sensi dell'articolo 417 c.p.p. Nel primo dei due casi, il presidente o il pretore devono limitarsi a far "dare lettura delle... relazioni od osservazioni", ed i consulenti tecnici, al pari dei periti, devono "limitarsi a rispondere alle domande loro rivolte".
Nel secondo caso, invece, sia i periti che i consulenti devono "limitarsi al riassunto delle loro conclusioni ragioni all'esposizione delle essenziali che le giustificano". E' quindi evidente che la redazione ed il deposito delle osservazioni scritte sono adempimenti destinati condizionare la formulazione delle domande, e che, in difetto di esse, se può ammettersi che per esigenze di integrità del contraddittorio non sia consentito rigettare la richiesta di citazione consulente, חכח Si tuttavia quali del vede chiarimenti possano essere richiesti a quest'ultimo, senza contemporaneamente realizzare una violazione della norma che impone a pena di decadenza al difensore di procedere al deposito delle osservazioni consulente tecnico "almeno sette giorni prima del del dibattimento" (art. 325 c.p.p.); è infatti evidente che, altrimenti argomentando, si finirebbe con il consentire nella 1'introduzione surre izia dialettica processuale di elementi di giudizio di cui la legge, sul rilievo della scadenza di un termine fissato di decadenza, non consente pena più l'ammissibilita. nominatiquesto vale per 1 consulenti Se regolarmente durante l'istruttoria, a maggior ragione deve valere per i loro sostituti i quali, per modalità con cui sono stati introdotti, appaiono, piuttosto che sostituti di consulenti in precedenza nominati, nuovi consulenti, peraltro nominati Senza
11 rispetto delle forme e dei termini stabiliti dal già citato articolo 323 c.P.P. che correttamenteDeve quindi ritenersi il consentito giudice di primo grado non ha nel corso del dibattimento di I'introduzione consulenti non nominati istruttoria, in indipendentemente dalla acquisizione di osservazioni
Scritte di detti consulenti alle conclusioni dei periti di ufficio.
A Del pari infondata é la tesi secondo cui dovrebbe ravvisarsi una violazione dell'articolo 450 bis del C.P.P. per il fatto che i testi IA e
AM sono stati sottoposti ad interrogatorio libero, in quanto ritenuti in tesi a torto imputati di reati connessi. Secondo la difesa CA, che ha proposto la questione, l'audizione senza vincolo di giuramento sarebbe stato un modo surretizio di "sottrarre il potenziale testimone a quel doveroso controllo che soltanto la testimonianza nelle forme di legge può assicurare".
La Corte osserva che non può che condividersi quanto esposto a tale proposito dalla Corte territoriale, nel senso che non può ravvisarsi alcuna violazione del diritto alla prova o del diritto di difesa nel fatto che un potenziale testimone venga sentito nelle forme dell'articolo 450 C.p.p. 1930, E ciò soprattutto alla luce della immediata operatività della norma di cui all'articolo 192 del nuovo codice di rito. E' la deposizione infatti evidente che di testimoniale può di per sé essere fonte
་ convincimento per il giudice, mentre al contrario sulle dichiarazioni rese dal coimputato il giudice ė
tenuto valutazioni improntate ad operare a particolare circospezione, Egli può infatti tener tali dichiarazioni, all'espressa conto di ma condizione che altri elementi di prova ne confermino l'attendibilità.
E' quindi evidente che dal fatto che 1'imputato di delitto connesso venga sentito dal giudice COME tale, secondo le forme descritte dall' 'articolo 450 bis c.p.p., invece che come testimone l'imputato non può subire alcun danno, e quindi la Sua difesa non può ritenersi pregiudicata. infine destituita di fondamento la censura E
che la difesa dell'imputato Caló muove alla Sentenza avere quest'ultima impugnata, ritenuto
pe r per carenza di interesse la doglianza inammissibile relativa alla lunghezza dei termini a difesa concessi nel Corso del giudizio di primo grado al Secondo
SS, difensore di ufficio nominato 211 imputato le altreavvocato Saltarelli, nonchè analoghe degli altri doglianze relative alla posizione imputati EO e RO, a seguito della revoca dei rispettivi difensori di fiducia. riservata agli Osserva la Corte che la sorte imputati dalla sentenza del giudice di appello lascia del tutto indifferente la sostanza del problema l'eventuale proposto dal ricorrente, giacchè accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero potrebbe far risorgere l'interesse che in forza di sentenza non definitiva si ritiene essere venuto meno.
I l problema è in effetti posto in modo parziale, posto che occorre vedere in quale misura le pretese lesioni del diritto difensivo del coimputato possano refluire sulla posizione del ricorrente. Sotto tale profilo, occorre considerare che il problema della mancanza di interesse non si pone nel caso di specie non già in quanto gli imputati il cui diritto di difesa sarebbe stato sacrificato siano stati assolti, ma perchè il sacrificio di tale diritto difensivo non può riflettersi sulla posizione dei coimputati, i quali non possono avere quindi alcun interesse alla disponibilità da parte del difensore di quelli di un tempo maggiore di quello che il giudice gli ha concesso, se non in nome di un generico interesse al rispetto della legge verso tutti gli imputati che non si identifica notoriamente con l'interesse ad impugnare.
Prima di affrontare unitariamente i ricorsi proposti dal pubblico ministero, dalle parti civili e dalle difese degli imputati SS, RO e Galeota contro le statuizioni della sentenza con le quali e stata pronunciata assoluzione dei detti imputati in
ordine ai delitti di banda armata, attentato con finalità di terrorismo o di eversione e strage, condanna in ordine al delitto di detenzione e porto di esplosivi, Occorre esaminare il problema, sollevato difesa degli imputati, della dalla correlazione con 1'accusa contestata (che era, Si ricorda, di fabbricazione, porto detenzione dell'ordigno che si assume utilizzato per l'attentato stragistico) con il fatto, ritenuto sussistente dalla sentenza impugnata, della detenzione del porto di نيه
candelotti di esplosivo e di armi.
Sostengono a tale proposito i ricorrenti che i l fatto ritenuto dalla sentenza non sarebbe stato mai contestato agli imputati, sicchè la Corte territoriale Sarebbe incorsa nel vizio indicato dall'ultimo comma dell'articolo 445 del c.p.p., con conseguente nullità della condanna.
Osserva la Corte che la tesi è destituita di giuridico fondamento. Nella fattispecie che forma oggetto di esame, la contestazione era relativa al concorso degli imputati nella fabbricazione dell'ordigno esplosivo, la collaborazione con gli autori materiali e dell'attentato dinamitardo sarebbe stata, sempre
Secondo la contestazione, quella della fornitura della nitroglicerina, esplosivo che sarebbe stato una delle componenti dell'ordigno, non rinvenuta a PO
San OR.
Se è così, il fatto che i detti imputati siano stati scagionati dall'accusa di aver contribuito alla
Rredisposizione dell'ordigno secondo le modalità prima indicate, поп esclude la loro eventuale responsabilità per la detenzione di un esplosivo che, non utilizzato per la confezione dell'ordigno, si ritiene abbia avuto altra e diversa destinazione. nella contestazione del La concorso la presupposto fabbricazione aveva come all'assemblaggio partecipazione varie delle componenti dell'ordigno, nonchè la detenzione ed il porto di ciascuna di esse da parte del singolo partecipe. Poichè nel più (ordigno) deve senza dubbio cioè, ritenersi compreso il meno (la detenzione, singole componenti, insuscettibiledelle di contestazione separata finchè cementata sul piano teleologico dalla destinazione unitaria comune alle altre componenti), deve ritenersi che azione, omissione ed elemento psicologico siano rimasti identici, per il rilievo dell'esistenza di una sorta di rapporto di continenza, e che, pertanto, nella contestazione di partecipazione alla confezione sia compresa quella della detenzione delle singole componenti.
I l fatto ritenuto in sentenza non può quindi ritenersi diverso da quello contestato.
Le censure che, da contrapposte angolazioni, vengono formulate verso la motivazione della sentenza impugnata da pubblico ministero, parti Civili difensori comedegli imputati hanno comun denominatore la denuncia dell'asserita violazione da parte del giudice di appello delle regole dettate dal nuovo codice di procedura penale per la valutazione della prova, regole di immediata applicazione anche processi che, Come quello Oggetto di esame, continuano ad essere disciplinati dalle norme del codice precedentemente vigente.
Non sembra, prima di procedere all'esame del duplice ordine di censure sopra richiamate, del tutto inopportuno richiamare le regole che con alterno rigore governano 11 processo penale da quasi due secoli, e che il nuovo legislatore non ha modificato nella sostanza.
Tali regole sono in vigore da quando, al verdetto dei giurati, per sua natura insuscettibile di motivazione, si è sostituito il principio del libero
convincimento giudice: un'operazione, del in bilico tra gli quest'ultima, perennemente atteggiamenti meramente intuitivi e psicologici del giudice professionale e quelli rigorosamente che, razionali dello stesso giudice : un'operazione nel corso di questi ultimi due secoli, ed in modo particolarmente preoccupante nei periodi storici contrassegnati da maggiore illiberalismo, ha legittimato più di un dubbio che il giudice che la eseguiva subisse la tentazione di scorgere nel sistema l'espressione di una totale assenza di vincoli e di garanzie in relazione all'accertamento del fatto oggetto del suo giudizio.
alSinchè la legge non attribuirà espressamente giudice il compito di far prevalere comunque nelle proprie decisioni il pubblico interesse e le ragioni di difesa sociale, il principio del libero convincimento non potrà essere altrimenti considerato che come espressione di una esigenza gnoseologica e della libertà morale del giudicante, fermo restando che questo ultimo non può che attenersi al principio dello judicare secundum alligata et probata. Allo scopo di evitare che il convincimento del giudice diventi arbitrario, la legge ha imposto decisioni, l'obbligo della motivazione delle singole ció che rappresenta ad un tempo strumento per le parti per i giudici delle impugnazioni, di e controllo sulla giustizia dei provvedimenti, per e li emette, di rigorosa autodisciplina. chi
I l convincimento del giudice, quale deve emergere dalla motivazione del provvedimento, esclude di per sè l'utilizzabilità a fini decisori delle conoscenze personali di chi emette il giudizio: proprio perchè quest'ultimo riferibile alla generalità dei cittadini, e ciascuno di questi ultimi deve potersi riconoscere come autore della sentenza, volta che questa acquisti 1 autorità del una giudicato. Poichè ciascuna decisione è pronunciata in nome del popolo la gnoseologia del giudice deve essere "terza" rispetto alle fonti di prova. primaSi richiamava prima l'esigenza, civile ancora che giuridica, e giuridicamente sanzionata, che Ogni decisione giudiziaria rimanga ancorata F
rigorosi accertamenti i quali consentano al giudice od escludere la colpevolezzadi affermare dell'imputato, la fondatezza della pretesa punitiva che nei suoi confronti si intende far valere.
Ciò appare tanto più esigibile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che tra le norme di immediata applicazione, anche per i processi che proseguono con la disciplina processuale precedentemente vigente, ha ricompreso quella che
\impone al giudice l'obbligo di dar conto nella motivazione, non solo dei criteri adottati per la valutazione della prova, ma anche dei "risultati acquisiti". Nella vigenza del principio del libero convincimento del giudice, qualsiasi elemento può contribuire, nel rispetto delle regole gnoseologiche, alla formazione di tale convincimento, senza c he possano crearsi artificiose gerarchie tra una fonte di conoscenza e l'altra.
Sotto tale profilo, la stessa distinzione tra prove ed indizi è fuorviante, giacchè possono vi essere mezzi di prova storico-rappresentativi dotati di capacità persuasiva assai minore di quelli che vengono definiti "indizi", ma che più propriamente dovrebbero qualificati come "prove essere indiziarie".
Si pensi al caso dell'avvenuta rilevazione delle impronte papillari dell'imputato sull'arma del riconoscimento delitto, in comparazione con il testimone che ha dell'imputato da parte di un crimine: nel primo assistito alla consumazione del dotata di maggior grado di la prova caso ,
indiscutibilità, rispetto alla seconda, affidata alle impressioni di un LOMO, gravata dei possibili 3
errori di quest'ultimo. subito aggiungere che nell'ampia Occorre categoria degli indizi, a fianco di quelli del tipo teste indicato, che sono dotati di forza indiziante,
e quindi argomentativa, implicita, possibile annoverarne degli altri, che di per sê non hanno alcuna capacità indiziante, ma che acquistano tale
Capacità in forza di dimostrazione, come effetto nella dell'argomentazione del giudice, contenuta E a questi ultimi motivazione del provvedimento. che il legislatore si riferisce, quando li assoggetta alla medesima disciplina dettata per le presunzioni dall'articolo 2729 del codice civile.
Il fatto indiziante è, al pari delle altre prove storico-rappresentative, oggetto di accertamento da parte del giudice, e l'affermazione della Sua
esistenza (fatta salva la dimostrazione della Sua concreta capacità indiziante) o della sua inesistenza
è frutto di un apprezzamento del materiale probatorio the rimane affidato al prudente apprezzamento dello instesso giudice di merito, e che è incensurabile sede di legittimità, se sorretto da una motivazione completa, corretta ed immune da vizi logici.
Questo non significa, come rilevato da taluno dei difensori degli imputati, che all'interno del processo si debbano istituire tanti mini-processi in relazione ai Singoli fatti ritenuti indizianti: significa soltanto che nella ricostruzione del fatto, in relazione ad ogni fatto di rilievo del processo, il giudice di merito resta libero di valutare le prescrive prove, salvo doverne dar conto Come
l'articolo 192 del codice di rito, nella motivazione del proprio provvedimento.
I criteri ai quali il giudice di merito deve uniformarsi quando deve argomentare, dal rilievo di un fatto noto (o accertato, secondo quanto esposto in precedenza), che un altro fatto possa essere avvenuto, o si possa affermare essere avvenuto, sono oggi, per la legge vigente, quelli della gravità, della precisione e della concordanza, dove i primi due (gravità e precisione) tendono a soddisfare l'esigenza che al termine dell'operazione deduttiva non residuino dubbi di sorta, nè in ordine alla correttezza della premessa, mè in ordine alle conclusioni che da essa se ne fanno discendere.
I l requisito della concordanza, la come dimostra radice etimologica latina cum corde del stessa termine viene richiesto per soddisfare l'esigenza che dal fatto noto, o dalla pluralità di fatti noti, поп
possa scaturire altro se non la dimostrazione del fatto oggetto della prova.
Così come il controllo sulla corretta applicazione dei tre criteri sopra indicati è in materia civile affidato alla Cassazione, che lo esercita nei limiti segnati dall'articolo 360 n. 5 del codice di procedura civile, nello stesso modo il controllo Sulla gravità, sulla precisione e sulla concordanza degli indizi nel processo penale rimane affidato alla
Corte di Cassazione che in sede di legittimità lo esercita in relazione alla completezza, correttezza logicità della motivazione. volta chiarito tutto ciò, E ritornandoUna all'esame delle contrapposte censure Mosse dal ricorrente procuratore generale e dalle parti civili, da una parte e, dall'altra, dai ricorrenti Missi,
Galeota e RO, rispettivamente in merito alla pronuncia assolutoria dalle imputazioni di strage P
banda armata, ed alle statuizioni di condanna in ordine al delitto di detenzione e porto di esplosivi, la Corte che il ricorso delOsserva pubblico ministero J delle parti civili diverse 2
con sfumature motivato sul rilievo che il giudice di appello avrebbe, in tesi erroneamente, proceduto alla valutazione atomizzata degli elementi considerati indizianti dal giudice di primo grado, omettendo in tal modo quella valutazione globale degli indizi che consente, attraverso opportune interazioni dei vari elementi di giudizio, di giungere a quelle conclusioni finali che una valutazione segmentata non you consentire.
La tesi dei ricorrenti è certamente esatta in via di principio, nel senso che il giudizio sulla gravità, la precisione e la concordanza dei vari elementi indiziari è certo frutto di sintesi, e solo ona valutazione unitaria di tutti gli elementi oggetto di considerazione può consentire di riempire di contenuti le lacune che ciascun elemento fatalmente porta con sè, e che rappresentano sul piano deduttivo il limite della capacità del singolo fatto noto considerato dal giudice di dimostrare
l'esistenza del fatto ignoto. cheI l principio così delineato, consente
l'integrazione reciproca dei vari elementi indizianti, vale però soltanto in rapporto alla presenza di indizi, quando il giudice proceda a negare a ciascuno di essi la capacità di dimostrare da solo il fatto oggetto di prova.
In tal caso, non è dubbio che soltanto una valutazione unitaria e non segmentata può avere la capacità di fornire una risposta attendibile alla domanda sulla capacità indiziante e dimostrativa del complesso degli elementi raccolti.
Nella fattispecie che ΠΕ OCCUPA l'anzidetto principio risulta inapplicabile, posto che
1'accertamento del giudice di merito aveva escluso, sulla base di una motivazione completa, corretta ed
immune da vizi logici, non già la capacità indiziante dei singoli elementi, ma la stessa utilizzabilità di ciascunoG di essi come elemento indiziante, Sul rilievo, volta a volta, della genericità (come nel
Caso della pretesa partecipazione al c.d. "gruppo
SS" del mafioso Alberti o della pretesa caratura eversiva dello stesso SS), della inaffidabilità delle fonti primarie di informazione (come nel Caso delle dichiarazioni di OC, di TO IA, del FE e del NG, rispettivamente per le accuse che si pretendono formulate contro il Missi da altri addirittura dai fratellidetenuti ed dell'imputato), ed infine della impossibilità di trarre alcuna conclusione sul piano indiziante dal comportamento del SS prima e dopo strage, relativo alla mancata distribuzione delle spille ed alla partenza per il Brasile, ed alla condotta del
MB prima della strage. In rapporto a ciascuno dei detti elementi,. la sentenza impugnata si diffonde a spiegare per quali ragioni non possa connettersi alcuna affidabilità alle dichiarazioni del OC e del IA (queste ultime non confermate dall'interessato, ma riferite dal direttore del carcere dottor Greco), e per quali motivi ritenga irrilevanti o generiche le prove dei fatti dai quali dovrebbe farsi poi discendere la dimostrazione del coinvolgimento dei tre imputati nella strage.
I 1 problema non era quindi quello di considerare illegittima la mancata valutazione globale dei pretesi indizi da parte del giudice di appello, ma piuttosto di valutare la congruità, la correttezza la completezza della motivazione con cui il giudice la di appello aveva dimostrato la inesistenza, inutilizzabilità dei singolie l'inconferenza elementi indiziari considerati. stata Non solo non dimostrata la contradditorietà, l'illogicità o la mera apparenza di detta motivazione, ma non si è neppure proceduto alla allegazione di detti vizi, muovendo in pratica dal presupposto che ciascuno degli elementi indicati fosse fondato su fatti veri, e dimenticando per quali ragioni il giudice di appello lo avesse per contro negato. accusatorioIn definitiva, del complesso impianto della sentenza di primo grado, la Cul premessa maggiore rappresentata dalla caratura era camorristico-eversiva del SS e dai suoi rapporti, per un verso con l'AT, e per altro verso con malavita organizzata di PO, l'unicola elemento che i giudici di appello hanno salvato dal generale giudizio di inattendibilità è stato l'episodio della consegna dell'esplosivo dall'AT al SS e da quest'ultimo al NG, perché lo trasportasse nel deposito di Fontanelle, del quale si avrà modo di occuparsi di qui a poco, e quindi a RO. I l detto complesso accusatorio si snodava in effetti in una lunga serie di presunzioni: poiché
OS la persona, cioè, che aveva annunciato
+--
strage prima che questa si verificasse gravitava su 董事 ambienti della destra eversiva, e SS era un "boss camorrista con nostalgie fasciste, conosciuto frequentato dall'OS al pari dei suoi accoliti, ergo, doveva considerarsi raggiunta la prova che la notizia della programmazione dell'attentato non poteva essere stata raccolta che nell'ambiente del
SS. Poichè poi quest'ultimo teneva, insieme con i suoi collaboratori (in particolare EO e RO) riunioni cui partecipava anche l'on. AT, esponente del M.S.I., ed assai spesso si trattava di riunioni riservate, nel corso delle quali i "non
\addetti" (NG, OL ed altri) restavano fuori della porta, di guardia armata, ergo nel corso di dette riunioni si programmava attività erversiva.
Poichè, infine, nel corso di una di tali riunioni
AT avrebbe consegnato una borsa contenente esplosivo a SS, e questi avrebbe incaricato NG di portarla a Fontanelle, ergo l'esplosivo doveva riteneksi adoperato per la Consumazione dell'attentato.
Non necessario spendere molte parole per dimostrare l'entità dei salti logici che è dato riscontrare tra premesse e considerazioni conclusive
SU tale base formulate.
Occorre poi considerare che, contrariamente all'assunto della sentenza di primo grado, NG a
OL non hanno affatto formulato accuse di partecipazione alla strage nei confronti del Missi: essi si sono al contrario limitati ad esprimere sospetti, a manifestare dubbi, a formulare ipotesi, basate su una serie di comportamenti riferiti al loro amico: la frase "non ho partecipato materialmente.
Non pensavo che sarebbero arrivati a tanto" che si assume essere stata detta dal SS al proprio fratello è riferita alla strage solo per via di illazioni di coloro che riferiscono l'episodio e che il giudice di primo grado mostra di far proprie, senza nemmeno tentare di dimostrare, con l'uso delle normali regole di inferenza, che il riferimento non potesse essere ad altra partecipazione materiale, E senza chiedersi chi fossero quelli che SS non pensava "che sarebbero arrivati a tanto". A tutto concedere: voler cioè considerare 13 a vera circostanza riferita dal NG e dal OL, ed a voler considerare riferita alla strage l'espressione attribuita al SS (e non si vede come considerata 5 equivocità in rapporto la Sua alla caratura criminale di chi si pretende averla pronunciata), farino difetto anche i caratteri della precisione della concordanza, per poter attribuire al fatto valore di indizio e capacità indiziante. E' infatti da considerare che la tesi dei giudici di primo grado era che l'adesione al progetto
Stragista da parte del gruppo c.d. napoletano- camorrista-fascista rispondeva all'esigenza di detto gruppo di partecipare all'operazione con la fornitura di una componente dell'ordigno, a testimonianza della partecipazione, e come atto emblematico di essa.
Dopo tale adesione, motivata in tal modo, la frase risulta logicamente incomprensibile. Non si comprende cioè come Si possa partecipare per rivendicare, quando poi, non solo non si rivendica l'attuazione del programma, ma paradossalmente ci si meraviglia P ci si vergogna di essa, e se ne prendono le distanze, rivendicando palesemente a titolo di merito
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invece della partecipazione materiale, la mancata partecipazione ad essa. Poichè le conclusioni che il giudice di appello ha tratto, al termine di un esaustivo controllo di tutti gli elementi che il giudice di primo grado ha considerato capaci di fornire la della prova partecipazione del SS, del EO e del Pirozzi alla predisposizione dell'ordigno adoperato per la strage, Sono di sostanziale inaffidabilità delle fonti condi prova, inaffidabilità dimostrata motivazione completa, corretta ed immune da vizi logici, il relativo giudizio deve ritenersi incensurabile nella presente sede di legittimità, con la conseguenza che la valutazione complessiva di tali elementi inaffidabili non poteva portare a conseguenze diverse da quelle che potevano essere tratte dall'esame "atomizzato" eseguito per esprimere il giudizio di inaffidabilità.
Se, in definitiva, il giudice, nell'esercizio del SUO potere Sovrano di apprezzamento delle prove ritiene falsa la fonte di prova da cui scaturisce da cui l'elemento indiziante dovrebbe farsi discendere 1'idoneità a dimostrare il fatto ignoto, la premessa maggiore del sillogismo viene a cadere, in quanto non esiste più un "fatto noto" utilizzabile per dimostrare quello che noto non é.
A differenti conclusioni deve invece pervenirsi in relazione alle censure che i ricorrenti SS,
EO e RO hanno mosso alla sentenza impugnata per quanto concerne la ritenuta loro responsabilità in ordine ai delitti di detenzione porto delle sostanze esplodenti che si assumono trasportate al deposito di Fontanelle dal NG e successivamente a
RO (non è dato conoscere dalle sentenze impugnate, né dove, nè quando nè de chi).
I ricorrenti hanno dedotto il vizio di mancanza di motivazione in relazione alla dedotta inaffidabilità intrinseca del NG e del OL, negata dal giudice di primo grado sul rilievo: a) delle conferme ottenute nel presente come in altri processi delle dichiarazioni accusatorie rese dai predetti b) della ritenuta sincerità del loro pentimento;
E c) - della falsità delle ritrattazioni Successive. Secondo i ricorrenti, la mancanza di motivazione sarebbe altresì riscontrabile in relazione alla indicazione da parte del giudice di merito omessa elementi provadi confermativi degli dell'attendibilità delle accuse dei detti NG e
OL.
Osserva la Corte che l'impugnata sentenza, sotto i detti profili, non si sottrae alle censure dei
Cicorrenti. Occorre infatti ricordare che l'affermazione della penale responsabilità dei tre impuțați si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai predetti NG e OL, dichiarazioni le quali, per ciò che concerne l'episodio della consegna del pacco c.d. "Abbbatangelo" non risultano verificate ab extrinseco.
Sostiene la sentenza impugnata che gli elementi di prova utilizzabili per confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dell'imputato del connesso nei confronti del coimputato devono reato
"dati ulteriormente indizianti", ed aggiunge essere che il legislatore, nella formulazione dell'articolo
192 (nuovo) codice di procedura penale, avrebbe escluso per un verso "la possibilità di collegare. la sufficienza dell'attendibilità ai riscontri intrinseci", e per altro verso ogni possibile rilievo dell'analisi della personalità dell'autore "delle dichiarazioni accusatorie" e dell'esame "delle spinte psicologiche che lo hanno indotto a collaborare con gli organi dello Stato preposti all'acquisizione delle prove".
La tesi è destituita di giuridico fondamento, e di per sè le affermazioni programmatiche (pag. 231 della decisione impugnata) così come formulate sarebbero Sufficienti giustificare 1'annullamento della sentenza punti che risultano fruttonei dell'applicazione dei principi teorizzati.
Per quanto concerne l'identificazione dell'oggetto SU cui deve vertere la prova destinata a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato che deve essere valutata unitamente a queste ultime, intanto arbitraria la pretesa che tale oggetto Si identifichi in "dati ulteriormente indizianti" per
1'imputato, posto che il testo legislativo non autorizza una siffatta conclusione.
Con 1 introduzione nel nuovo codice della norma
Oggetto di esame, il legislatore ha inteso por fine alle polemiche sviluppatesi intorno alla sufficienza, "testimonianze sul plano probatorio, delle di correità" ed alla necessità dei cosidetti "riscontri esterni" per la utilizzabilità di tali testimonianze. disciplinare in modo originale nuovo la materia della valutazione della prova, si certamente introdotto un condizionamento al principio del libero convincimento, e l'elemento di prova che il valutare giudice deve unitamente alle dichiarazioni del coimputato non è altro che la prova proveniente dall'esterno (e quindi non ricavabile dalle stesse dichiarazioni del coimputato, 0 da quelle di altro coimputato) che il dichiarante, in relazione alle accuse che muove, dice la verità, e quindi, dalla utilizzazione globale di dichiarazioni del correo e di elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, si può ritenere raggiunta la prova del fatto riferito.
L'indagine sull'attendibilità intrinseca di chi rende le dichiarazioni risponde però ad esigenze diverse, ed è del tutto arbitraria la tesi secondo cui il nuovo codice avrebbe, proprio con la norma di cui all'art. 192, esonerato il giudice di merito dalla potestà di valutare in via preventiva l'affidabilità dell'anzidetta fonte di prova. Tanto ció è vero che, proprio in relazione al materiale probatorio utilizzato dal giudice di primo grado a dimostrazione della colpevolezza del gruppo SS-EO-RO, lo stesso giudice di appello ha fatto largamente uso di tale potestà, distribuendo patenti di inaffidabilità intrinseca ai vari Lo
Puzzo, Alborghetti, Gamberale, Giuliano etc. ed omettendo di procedere all'ulteriore controllo imposto dal primo comma n. 3 del citato articolo 192. Sussiste quindi la denunciata di mancanza motivazione in relazione all'omesso esame di attendi- bilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del OL e del NG, omissione destinata ad anche la posizione processuale di investire quest'ultimo, in vista della strettissima connessione ritenuto esistente tra i fatti di cui questi è stato ritenuti colpevole @ quelli di Cui sono stati responsabili i ricorrenti.
Si dice questo anche in relazione alle perplessità che nascono dalla constatazione delle modalità di accertamento dell'effettivo contenuto del pacco ( e non solo delle sue dimensioni e del SUO colore), contenuto che è stato determinato sulla base di una perizia chimica esequita non su un reperto ma sulla
e questo descrizione dell'involucro che lo avvolgeva, dopo aver dato atto che le condizioni in cui era avvenuta 1'osservazione da parte di chi ha proceduto alla descrizione non erano, per la luce @ per il tempor quelle ottimali per garantire un'esatta percezione.
1'impugnata sentenza dovrà essere Conclusivamente, annullata nei confronti del SS, del EO, del RO del NG nel capo relativo alla affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine alla detenzione ed al porto di sostanze esplodenti, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Assise di Appello di Firenze per nuovo
\esame, mentre dovranno essere rigettati i ricorsi proposti dal procuratore generale e dalle parti
Civili contro la stessa sentenza sul capo relativo alla pronuncia assolutoria dei medesimi imputati in ordine alle imputazioni di attentato alla sicurezza dello Stato, attentato con finalità di terrorismo di eversione e banda armata. delle ulterioriPrima di procedere all'esame censure Mosse alla sentenza impugnata dagli altri imputati CA, ER, Di NO e NN, censure che possono, sia pure con un certo grado di approssimazione, essere tutte ricomprese nel concetto carenza di motivazione, Occorre richiamare di brevemente i motivi dedotti dalla Corte territoriale penale a dell'affermazione della fondamento responsabilità dei detti imputati, della identificazione di essi come autori almeno partecipi dell'attentato.
Secondo i giudici di merito che su tale punto hanno realizzato convergenze di valutazione risoltesi nei due gradi nell'identità statuizioni delle alla riferibilità dell'attentato terminative gruppo CA-ER-D'NO-NN è ritenuta delle seguenti scorta dimostrata Sulla argomentazioni, che hanno consentito di prescindere necessità la concreta didalla accertare alla fasepartecipazione personale esecutiva dell'attentato da parte di ciascun prevenuto:
1)- La collocazione dell'ordigno avvenne durante la sosta del rapido 904 nella stazione di Firenze, Santa
MA Novella
2) - L'esplosione avvenne all'interno della galleria esistente tra la stazione di Vernio e quella di San
Benedetto Val di Sangro ad una certa distanza di tempo dal momento della collocazione dell'esplosivo;
3) - L'ordigno risultò composto di pentrite, T.4, tri- tolo nitroglicerina, con prevalenza di pentrite rispetto al T.4.
-- deiSi é ritenuto questa almeno, é l'opinione giudici di merito che l'esplosione all'interno della galleria sia stata voluta dagli organizzatori dell'attentato, e che, una volta esclusa la presenza dell'esecutore materiale dell'esplosione entro la galleria. l'innesco del detonatore non DOSSA essere stato che telecomandato dall'esterno del convoglio.
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1 Fer fare ciò, si è ritenuto che Occorresse far ricorso ad un temporizzatore (il c.d. timer), che poteva essere, a seconda dei casi, meccanico, chimico o radioelettrico. In altri termini, si è ritenuto che fosse possibile predisporre la temporizzazione per l'accensione dell'innesco al momento della collocazione dell´ordigno, cioè presso la stazione di
Firenze Santa MA Novella, ovvero creare le condizioni per disporre tale accensione, sempre con
l'uso di un temporizzatore per ottenere l'esplosione in galleria, con un impianto radio-elettrico mediante impulso inviato durante il transito del convoglio, prima che questo entrasse nella galleria situata dopo la stazione di Vernio. che gliPer poter affermare con certezza attentatori avevano in concreto seguito tale strada per innescare l'ordigno in precedenza collocato sulla griglia porta-oggetti dello scompartimento del vagone numero nove del convoglio, era peraltro indispensabile ไล prova di almeno una delle sequentiavere circostanze:
a)- che tra i reperti raccolti dalla polizia giudiziaria si fosse rinvenuta traccia dell'avvenuta utilizzazione di un temporizzatore;
b)- che tra gli stessi reperti, si fosse rinvenuta traccia dell'uso di un impianto radioelettrico capace di ricevere a distanza l'impulso per 1' innesco dell'ordigno%
c) - che qualcuno avesse notato la presenza, presso la stazione di Firenze, di elementi sospetti, intenti ad armeggiare impianti radio-elettrici B
d) - che qualcuno avesse notato la presenza, nei pressi della stazione di Vernio, di persone intente ad azionare impianti radio-elettrici. Poiché di nessuno di tali elementi A stata raggiunta la prova, la tesi dell'utilizzazione di un congegno radio-elettrico per l'innesco del congegno e della sua predisposizione all'atto della partenza del convoglio rimane una tesi, suggestiva quanto si vuole, ma pur sempre una tesi tra l'altro fondata in misura non irrilevante su congetture.
Gli esperimenti condotti dal perito IE, la cui preparazione non può essere revocata in dubbio, non altro perché il risultato degli s e esperimenti da lui compiuti ha dato ragione alle ipotesi da lui formulate, come esattamente rilevato dai giudici di merito, avvalorano la tesi, ma non ne dimostrano la fondatezza sul piano pratico: gli
7esperimenti, cioè dimostrano una possibilità magari una rilevante probabilità, che sia stato adoperato innescare l'ordigno esplosivo un apparato radio- per elettrico, ma è obiettivamente impossibile affermare con tale stato certezza che apparato Sia concretamente adoperato dagli autori dell'attentato.
Rimangono, in altri termini, aperte le altre possibilità, che пол possono essere escluse, in mancanza di prove che autorizzino tale conclusione, şul solo rilievo che l'OS avrebbe preannunciato una esplosione in galleria, e che l'unico modo per
(al realizzare con assoluta sicurezza tale risultato riparo cioè, da rischi di ritardo nella corsa del convoglio) fosse appunto quello di ricorrere al telecomando radio-elettrico, un attimo prima dell'ingressò del treno nella galleria di San
Benedetto Val di Sangro. La responsabilità dell'organizzazione dell'attentato terroristico è stata attribuita, dai giudici di merito al CA, al ER, al Di NO ed allo NN:
a) - perchè il ER ordinò, apparentemente senza plausibile ragione e/o interesse, allo NN la confezione di due distinte Serie di telecomandi radioelettrici del tutto compatibili con quelli che si ritiene siano stati utilizzati dagli autori materiali dell'attentato, e ciò in periodo precedente alla perpetrazione della strage;
b) - perchè lo stesso ER ha dichiarato di aver in effetti utilizzato uno di tali telecomandi per far esplodere un ordigno davanti al negozio di un certo
Fratini
c) - perchè sempre il ER ebbe ad acquistare un casale in PO San OR pagando il prezzo di duecento ottanta milioni, ed in tale Casale fece costruire un'intercapedine al cui interno vennero esplosivo dirinvenuti alcuni pani di EX Hy fabbricazione cecoslovacca composto di T.4 e pentrite con prevalenza di quest'ultimo elemento chimico, ed alcuni pani di tritolo, oltre ad un certo quantitativo di eroina;
d) – perchè il ER ebbe ad indicare come mandante dell'acquisto sia degli apparati radio-elettrici confezionati dallo NN (del costo di diciotto milioni di lire), sia del casale, un non meglio identificato "libanese" di cui non è stato però in grado di consentire l'identificazione;
e) - perché lo NN ebbe ad ammettere di aver avuto i l sospetto, sulla base delle indicazioni fornitegli dal committente ER circa la possibile utilizzazione degli apparecchi, che questi ultimi potessero essere utilizzati per far esplodere ordigni a distanza;
f) - perché, sulla base degli accertamenti eseguiti, ed in particolare sul rilievo del ritrovamento entro taluni immobili nella disponibilità del CA, di un foglio di agenda contenente annotazioni di esborsi di importi corrispondenti al prezzo versato per l'acquisto del casale ed a quello del compenso corrisposto allo NN, lo stesso Calò venne identificato come l'effettivo committente di entrambi gli acquisti B g)- perchè, al momento della commissione della strage del 23 dicembre 1984, sia gli apparecchi rice- trasmittenti che l'esplosivo erano da ritenersi nella disponibilità del ER e quindi, per suo tramite, del CA e del Di NO.
In relazione a tali conclusioni tratte dai giudici dei due gradi di merito, le difese degli imputati odierni ricorrenti hanno formulato numerose censure, deducendo difetto di motivazione: 1) - in ordine alla ritenuta utilizzazione da parte degli autori dell'attentato dei congegni predisposti dallo NN
2) - in ordine all'affermata distruzione, per effetto dell'esplosione dell'ordigno, della scatola "C"
(quella, cioè, destinata a ricevere l'impulso radio- elettrico trasmesso durante il passaggio del treno),
E che risultò mancante rispetto alla fornitura originaria dello NN;
3)- in ordine alla ritenuta funzionalità degli apparati forniti dallo NN loro ed alla idoneità a trasmettere e ricevere in piena sicurezza segnali del tipo di quello adoperato per 1'innesco del detonatore dell'ordigno, senza cioè tener conto degli effetti della c.d. Gabbia di Faraday;
4)- in ordine al ritenuto avvenuto approvvigionamento della nitroglicerina dell'apparecchio e temporeggiatore;
5) - in ordine alla prova della disponibilità da parte degli imputati di quantitativi di esplosivo maggiori di quelli concretamente rinvenuti PO San
OR;
6)- in ordine alla affermata essenzialità dell'uso di un tipo di congegno del genere di quelli ordinati dal
ER allo NN per la realizzazione del fine di far esplodere un ordigno in galleria;
7) - nellain ordine all'affermazione contenuta sentenza circa l'assenza di rischi per l'operatore
"resettamento" del congegnoCorso del radioelettrico contenuto nella scatola "C" effettuato all'esterno del treno durante la sosta nella stazione di Santa MA Novella di Firenze;
8) - in ordine alla ritenuta disponibilità degli apparati dello NN da parte del ER, non da parte del IO presso la cui abitazione vennero rinvenuti, alla data del 23 dicembre 1984; in ordine alla affermata inesistenza 9)- del personaggio di nazionalità libanese che avrebbe affidato al ER gli incarichi di acquistare il casale di PO San OR, di commissionare allo
NN i congegni radioelettrici, di eseguire entro il casale i lavori per ricavare l'intercapedine di pagare il prezzo di dette operazioni;
A tali motivi, propri della difesa del ER, Dima largamente comuni anche a quelle del CA, del
NO e dello NN, sono poi da aggiungere quelli proposti dalle difese di questi ultimi imputati, con cui si denuncia difetto di motivazione e motivazione meramente apparente in relazione ad altre contenute nella affermazioni sentenza impugnata, soprattutto in relazione all'affermata
ER con riferibilità della condotta del riferimento alla commissione degli strumenti radio- elettrici, all'acquisto del casale, alla ed detenzione delle sostanze esplodenti, anche agli altri imputati.
Con riferimento infine a ciascun punto oggetto di censuray i difensori hanno dedotto difetto di motivazione in relazione al rigetto da parte della
Corte territoriale delle istanze di rinnovazione del dibattimento, tendenti ad ottenere l'audizione o la nuova audizione di imputati di reati connessi, la nuova audizione di testimoni, la rinnovazione delle perizie. Osserva la Corte che l'impugnata sentenza non ha la capacità di resistere almeno a parte delle censure cui viene sottoposta sicchè, in relazione all'affermazione della penale responsabilità degli imputati ER, CA, Di NO NN, dovrà procedersi ad annullamento della decisione della Corte di Firenze, con rinvio ad altra Sezione di Assise di appello della stessa Corte per un nuovo giudizio.
Ad esito di quest'ultimo, il giudice di rinvio, che rimane sovrano nella potestà di apprezzamento del materiale probatorio e libero nella formazione del proprio dovrà tener conto delle convincimento, ragioni per le quali questa Corte Suprema si vede costretta a procedere all'annullamento della sentenza
Oggetto del suo giudizio.
Si è già avuto occasione di rilevare in precedenza quali criteri il giudice di merito debba uniformarsi quando si tratta di accertare il grado di persuasività del materiale probatorio disponibile, ove questo sia di natura squisitamente indiziaria, e
- Si è chiarito che grave è l'indizio la cui capacità dimostrativa del fatto ignoto è talmente implicita ad da non postulare alcuna argomentazione esso aggiuntiva rispetto alla sua enunciazione Può dirsi " che in tal caso: quando, cioè, l'indizio è "grave" nel senso sopra indicato, esso ha l'idoneità a anche gli altri due requisiti dellariassumere precisione e della concordanza.
A misura che tale gravità degli indizi (nel senso prima indicato) venga ad affievolirsi, diventi necessario il ricorso da parte del giudice ai sillogismi, alle regole di inferenza ed alle massime di esperienza per attribuire ad essi quella capacità dimostrativa persuasiva di cui поп dispongono implicitamente, la legge richiede la presenza di due ulteriori requisiti: quello della precisione e quello della concordanza. Preciso è ciò che ha un senso solo definito, mentre l'indizio, per essere relazioneconcordante, deve avere come termine di altri indizi, con i quali deve stabilire una piena convergenza, per essere ritenuto idoneo a dimostrare il fatto ignoto.
Corrispondentemente a quanto avviene nel proces50 civile, in cui l'esame del giudice di legittimità deve naturalmente essere portato sulla legittimità dell'ammissione da parte del detto giudice delle presunzioni semplici, e quindi sulla gravità, la precisione e la concordanza delle stesse, l'esame in sede penale della "gravità, precisione e concordanza" degli indizi da parte del giudice di legittimità non pud essere considerata arbitraria invasione del terreno, di esclusiva competenza del giudice di merito, dell'apprezzamento delle prove, ma è semplice controllo sul rispetto da parte del giudice di merito dei criteri dettati dal legislatore in materia di valutazione delle prove dall'articolo 192 del nuovo codice di procedura penale, controllo eseguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità della motivazione.
Evidentemente, nel compimento di tale operazione di controllo, il giudice di legittimità non può che prendere in esame i fatti indizianti cosi come Sono
Stati ricostruiti dal giudice di merito nel SUO potere esclusivo di apprezzamento delle prove, sicchè, ove i fatti, sulla base di queste ultime, siano ricostruiti in un certo modo, e dal risultato dell'operazione gnoseologica si tragge il giudizio circa la capacità indiziante, é soltanto sulla
Capacità del fatto "noto" di dimostrare il fatto ignoto che i l giudice di legittimità deve può eseguire il controllo, non anche sul modo in cui 11
+34 fatto è stato ritenuto "noto", salvo il caso che vengano dedotti vizi motivazionali in specifica relazione con la ricostruzione del fatto.
In altri termini, se, ad esempio il fatto ritenuto il indiziante e stato riferito da un testimone, giudizio circa l'attendibilità del testimone rimesso al giudice di merito, ed è incensurabile se formulato in modo completo, corretto ed immune da vizi, mentre la valutazione dell'idoneità del fatto noto cosi accertato a dimostrare il fatto ignoto, quale ESSO e desumibile dalla motivazione del provvedimento, rientra nella competenza del giudice di legittimità in sede di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel già richiamato art. 192 del codice di procedura penale.
Discende da tali premesse la conseguenza che
"fatti certi" devono essere considerati, nella fattispecie che forma oggetto di esame, non soltanto i dati circa la composizione dell'esplosivo che provocò la strage ed il contenuto dell'intercapedine del casale di PO San OR, ma anche gli altri elementi indizianti che sono frutto dell'interpretazione delle prove da parte dei giudici di merito, quali la collocazione delle borse esplosive alla stazione, secondo le modalità riferite dalla teste IN che ebbe a parlarne, nonchè la scelta, tra le varie deposizioni rese dal IO dai suoi familiari in merito alla localizzazione temporale della consegna da parte di ER degli apparati NN, di quella più sfavorevole alle difese degli imputati.
Analoghe conclusioni devono essere tratte in relazione alla riferibilità al CA ed al Di
NO, piuttosto che al fantomatico libanese, della disponibilità del contenuto dell'intercapedine ricavata nel casale di PO San OR. La responsabilità dei detti imputati in ordine alla detenzione di detto materiale risulta tra l'altro accertata in separato giudizio con sentenza passata in giudicato, sicchè ogni ulteriore discussione nella sede presente non potrebbe avere quellealtra funzione non di introdurre surreiziamente argomenti strumentali a dimostrare
I infondatezza di fatti già accertati con sentenza divenuta irrevocabile, ed a creare per tale via una tra giudicati in contraddittorietà successione temporale tra di loro. almeno Sotto quindi ritenersi che, Deve
quest'ultimo profilo, l'impugnata sentenza si sottrae dei ricorrenti, alle che anche la disponibilità del contenuto dell'intercapedine di PO San OR entra legittimamente nel novero degli elementi indizianti e, in quanto tale, pienamente utilizzabile dal giudice di merito.
Occorre però, a questo punto dell'indagine, domandarsi, per valutare il grado di correttezza, completezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata sul metro della valutazione operata dai giudici di merito degli indizi emersi a carico degli imputati, se dai fatti noti e da quelli oggetto di insindacabile accertamento da parte dei giudici dei due gradi del merito sia o non possibile ritenere dimostrato il fatto ignoto, vale a dire la partecipazione degli imputati all'organizzazione dell'attentato. In questa indagine evidentemente non devono giocare alcun ruolo nè la terrificante entità del fatto o l'orrore che tuttora desta il suo ricordo, nè le suggestioni dettate dalla notorietà di taluno degli imputati, nè infine la preoccupazione che nella presente, come purtroppo in altre occasioni,
1'indisponibilità di prove certe dovuta મ Carenze nella raccolta delle stesse o ad altre ragioni non consenta 1'individuazione dei responsabili la conseguente applicazione delle pene che essi meritano di vedersi irrogare.
Nella valutazione degli elementi indiziari dovrà in primo luogo procedersi all'esame di ciascun elemento, per poi procedere all'esame del complesso degli elementi raccolti ed utilizzati dai giudici di merito.
Si è già avuto occasione di rilevare in precedenza che dall'esame dei reperti raccolti nell'immediatezza dell'esplosione non è stato possibile accertare, se non in via congetturale, quale tipo di innesco della carica esplosiva sia stato adoperato, ed Occorre aggiungere che la partecipazione diretta di taluno degli imputati alla fase esecutiva del crimine stata esclusa sul rilievo della totale assenza di prove di detta partecipazione. La disponibilità da parte degli imputati di Una inviare astrattamente idonea strumentazione ad segnali radio per l'accensione a distanza di congegni non può evidentemente supplire alla mancanza di prove circa l'avvenuta utilizzazione di detti strumenti, 0 anche di strumenti similari nell'attentato, giacché resto ha per poter affermare ciò dovrebbe, come del dalla fatto la sentenza impugnata, presumersi disponibilità l'utilizzazione. considerare dimostrata una circostanza che come si A visto.
A dire invece meramente congetturale, vale
1'utilizzazione per l'innesco del detonatore di un
36 sistema radio-elettrico, e non di un altro di diversa natura.
I giudici di merito hanno in effetti supplito a tale obiettiva mancanza di elementi di prova che costringe ad inserire nel sillogismo salti logici di notevole portata, cercando di dimostrare che soltanto
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radio-elettrico di innescoil sistema poteva
.
.
-
ritenersi utilizzato dagli attentatori, posto che gli altri sistemi di innesco non avrebbero assicurato l'esplosione entro la galleria.
"Non considerano peraltro i giudici di merito che neppure i congegni Schaudinn, in sè per sé a considerati, potevano fornire la detta assicurazione, se Qon integrati dall'uso di un temporizzatore, di cui 1 giudici presumono ancora una volta che gli imputati abbiano acquistato il possesso.
A prescindere dal rilievo che l'interesse a far esplodere il congegno entro la galleria è ancora una volta ricostruito per via di congettura, sul solo dato delle "anticipazioni" dell'OS, escludendosi in modo assiomatico l'ipotesi dell'uso diverso tipo di innesco, esiste di un una fondamentale contraddizione, puntualmente rilevata dalle difese, tra la predisposizione del programma,
e l'approvvigionamento dei mezzi per attuarlo.
Se, in definitiva, i congegni commissionati allo
NN dovevano essere strumentali a provocare un'esplosione "ritardata" Sin dal momento della 9 commissione dell'incarico i presunti committenti dovuto formulare la richiesta della avrebbero fornitura di un congegno ritardante collegato alla scatola "C" destinata ad esplodere insieme con l'ordigno, mentre non vi è prova dell'acquisto da parte dello NN di tal genere di strumenti, quando acquistò il materiale da assemblare per adempiere all'incarico conferitogli dal ER. la Non sembra neppure logicamente corretto trarre dimostrazione dell'avvenuta utilizzazione dei congegni nell'attentato dalle tardive confessioni del
ER. Secondo i giudici di merito, avendo il detto imputato ammesso di aver utilizzato i congegni distrutto la scatola "C" per far esplodere un ordigno certo davanti al negozio di elettrodomestici di un
Fratini, da tale ammissione ritengono di poter considerare l'utilizzazionedimostrata degli apparecchi anche per l'attivazione della carica esplosiva collocata a bordo del treno 904.
A ben vedere, a parte la considerazione che anche resterebbe l'esigenza di Sanarein tal Caso con congetture 1 Salti logici CUI indispensabile ricorrere per le ragioni indicate in precedenza, onde ricollegare gli apparati NN all'attentato, le dette ammissioni (le quali valgono per quel che possono valere) possono rappresentare la premessa maggiore di un sillogismo la cui proposizione conclusiva sia rappresentata dalla affermazione che la destinazione della scatola "C" è stata una magaridestinazione illecita inconfessata E inconfessabile, non certo servire come dimostrazione destinazione particolare come quelladi una dell'attentato. In definitiva, e concludendo i rilievi in ordine indiziante da riconoscersi alla al valore disponibilità contingente da parte degli imputati delle due serie di scatole costruite dallo NN, Sia pure le integrazioni date dalla con ingiustificata scomparsa di una delle dodici scatole "C" e dalle ammissioni del ER circa l'avvenuta utilizzazione dei congegni per attivare a distanza una carica esplosiva, deve dirsi che tali indizi non sono "gravi" (nel senso che non hanno capacità dimostrativa implicita), non sono precisi (nel senso che non portano necessariamente alla dimostrazione del fatto ignoto, rendendo necessario il ricorso E
congetture), e non sono infine "concordanti" nel senso che il loro esame integrato non porta ad altro che ad un giudizio di probabilità, alla manifestazione di un sospetto, ma non consentono di risalire con ragionevole grado di certezza al fatto ignoto dell'avvenuta utilizzazione degli apparati predisposti dallo NN in occasione della strage
San Benedetto Val di Sangro, e quindi, per tale di alla responsabilità degli imputati per tale via, attentato. ritenuto Rimane da considerare l'altro elemento indiziante dai giudici di merito, vale મ dire imputati, 1'accertata disponibilità da parte degli di soltanto di strumenti capaci provocare non esplosioni mediante distanza del 1 innesco a di detonatore collegato alla carica, Ma anche esplosivi. che all interno Si ricorderà infatti dell'intercapedine ricavata nel casale di PO San vennero rinvenuti, oltre ad certo OR un quantitativo di eroina (del quale ci si occuperà più avanti, quando si affronterà il problema del movente) anche alcuni pani di EX H ed alcune saponette di tritolo.
Secondo i giudici di merito, la detenzione di tali esplosivi costituirebbe indizio (se non addirittura prova) della concreta utilizzazione di essi per la confezione dell'ordigno esplosivo in quanto:
1) - la sola detenzione sarebbe indice di vocazione terroristica;
2)- il EX H, esplosivo di fabbricazione cecoslovacca, sarebbe composto di pentrite e T.4, ed il tipo rinvenuto nell'intercapedine del casale di
PO San OR era proprio della specie in cui dato riscontrare prevalenza della prima sostanza rispetto alla seconda;
\3) - nell'esplosivo utilizzato per l'attentato è stata riscontrata una prevalenza di pentrite rispetto agli altri prodotti esplosivi che componevano l'ordigno
TT:4, tritolo e nitroglicerina).
Osserva la Corte che neppure a tale indizio è possibile riconoscere i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.
Non quello della gravità: non vi è infatti prova пе dell'avvenuto uso nell'attentato dell'esplosivo Semtex H, neppure della corrispondenza delle e percentuali pentrite al T.4 di rispetto dell'esplosivo adoperato per l'attentato rispetto a quelle del EX ¼ rinvenuto a PO San OR. Non può neppure affermarsi che l'indizio sia preciso: non esiste infatti prova della disponibilità da parte degli imputati di un quantitativo di Semtex
H e di tritolo maggiore di quello che è stato oggetto di sequestro, in modo tale da legittimare la conclusione che il quantitativo rinvenuto ન PO
OR fosse il residuo di un maggiore San quantitativo di cui una parte Si possa ritenere utilizzata, E non esiste neppure prova della da parte degli imputati della disponibilità cioè dell'ulteriore componente nitroglicerina, dell'ordigno.
L'indizio, che per le ragioni testé enunciate non può essere considerato nè grave, nè preciso, non Pud essere ritenuto neppure concordante con gli altri elementi in precedenza considerati, ed addotti dai giudici di merito a conferma della tesi che vorrebbe dimostrata, ma soltanto sulla base di criteri presuntivi e congetturali, l'accensione dell'ordigno esplosivo per mezzo di impulsi radio-elettrici,
l'utilizzazione a tale scopo delle apparecchiature predisposte dallo NN CH. Sotto profili considerati, quindi, la motivazione della sentenza oggetto di esame non riesce a sottrarsi alle censure dei ricorrenti. diPur riscontrandosi una sostanziale convergenza opinioni nella giurisprudenza del Supremo Collegio dell'ultimo trentennio nel negare all'esistenza di una valida causale la natura di indizio autonomamente valutabile e nel ritenere di conseguenza inessenziale la ricerca di essa in tutti quei casi in cui il complesso degli indizi Si dimostri dotato dei caratteri di gravità, precisione convergenza, tuttavia alla presenza di valide ragioni che spingano l'imputato alla commissione del delitto di cui lo si incolpa viene attribuita la capacità di cementare นก quadro indiziario che si presenti, al termine della disamina critica di esso da parte del giudice di merito, ancora contrassegnato da incapacità di fornire convincente (e non soltanto persuasiva) dimostrazione del fatto ignoto. In questo solco si inseriscono le numerossime decisioni di questa Corte che hanno ritenuto l'indagine della causale come, non solo opportuna, ma addirittura necessaria ed a volte indispensabile.
I l problema del movente va quindi esaminato, pur muovendo dalla constatazione della mancanza, negli indizi disponibili, dei caratteri della gravità, della della precisione e della concordanza, e concreta mancanza, quindi, della loro potenziale capacità fornire dimostrazione di una sufficientemente convincente del "fatto ignoto", oggetto dell'accertamento.
1'indagineSembra appunto oppotuno estendere nella direzione dell'accertamento di una possibile causale del delitto proprio allo scopo di vedere se, di essa, dall'eventuale dimostrazione il giudizio sull'accertata mancanza di potenzialità dimostrativa esaminati degli indizi raccolti ed risulti modificabile, nel senso, cioè, che, ravvivato dalla prova dell'esistenza di un forte interesse degli imputati alla realizzazione del crimine, interesse accertato sulla base di elementi "gravi, precisi e concordanti", il quadro indiziario finisca con
1'acquistare Un significato più univoco di quello emergente dalle analisi e dalla sintesi eseguiti in precedenza.
Anche tale ulteriore indagine ottiene peraltro un risultato negativo, che non sposta il giudizio prima espresso.
Secondo la Corte territoriale l'aspetto probatorio sarebbe, sul riconducibilità punto della dell'attentato agli imputati, "definito da un punto di vista obiettivo" (pag. 314), sicché la ricerca della causale e la dimostrazione della sua concreta esistenza sarebbero inessenziali, in quanto tale dimostrazione avrebbe valore soltanto di conferma di prova già raggiunta altrimenti.una
Si é visto come e perchè tale assunto non possa essere condiviso: quel che qui occorre sottolineare è che la dimostrazione del movente muove, secondo i giudici di merito, dalla premessa (del tutto
noncondivisibile) che l'organizzazione della strage può considerarsi frutto dell'iniziativa di un folle, ma deve al contrario e deve essere attribuita ad un gruppo criminale (non è dato conoscere se tale gruppo sia comune o politico, pur ammesso che possa aver senso una siffatta differenza nella valutazione dei fini perseguiti dagli attentatori). puòSecondo i giudici di merito il detto fine non essere stato altro che quello di creare il terrore nella popolazione civile in un periodo, come quello natalizio, di regola caratterizzato dalla serenità. Tale connotazione dimostra anzi la particolare vulnerabilità del pubblico, per la naturale tendenza di quest'ultimo a considerare le feste natalizie
Occasione per voti augurali, non certo per lutti, sangue e lacrime.
Non essendovi stata alcuna rivendicazione da parte degli organizzatori e degli esecutori del sanguinoso d attentato, i giudici di merito hanno ritenuto i individuare lo scopo mediato che gli autori tendevano a raggiungere (quello immediato ė evidentemente quello terroristico), 0, quanto meno, la Sua
"compatibilità con gli obiettivi riconducibili ad un gruppo, di cui uno o tutti gli imputati facciano parte".
Valutando quindi la consistenza, il valore 2 la natura dei materiali sequestrati (i congegni
NN, il casale di PO San Lorenzo ed il contenuto dell'intercapedine in esso ricavata), i di elementi giudici di merito hanno ricavato concludere che essi valutazione per erano riconducibili ad una organizzazione mafiosa, e poichè casale di PO San Lorenzo è il risultato acquistato dal ER su incarico del CA con denaro da questi fornitogli, la caratura mafiosa del personaggio che ha così gestito l'operazione, MM dal collaborante personaggio definito di CE 'uomo d'onore" s consentirebbe " Come
affermare, anche sul rilievo dei capitali investiti il CA fosse, non Soltanto mafioso, che addirittura che egli Occupasse nell'organizzazione una "posizione di preminenza". it
La conferma dell'assunto viene poi tratta dai giudici di merito dal fatto del sequestro nella nota alcuni intercapedine di PO San Lorenzo di presenterebbe chilogrammi di eroina. Detta sostanza quella "analogie qualitative molto strette" Con sequestrata nel corso di una perquisizione eseguita e Alcamo presso una raffineria clandestina gestita p
い detteda organizzazioni mafiose, sicchè, dalle analogie si fa discendere la prova che l'eroina sequestrata a PO San OR e quella sequestrata nella raffineria di Alcamo hanno identica provenienza e che, di conseguenza, identità mafiosa deve essere riconosciuta al CA, e matrice mafiosa deve essere attribuita all'attentato.
Posto che i noti "collaboranti" MM CE e
TO Contorno hanno concordemente indicato il
CA Come "uomo d'onore", e considerato che, data l'organizzazione verticistica "Ormai nota" della mafia, una decisione come quella dell'organizzazione della strage "non poteva che essere adottata ai massimi livelli", i giudici di merito ritengono per questa via raggiunta la prova che la strage, per il solo fatto di essere stata voluta dal CA, era riferibile ai massimi livelli della mafia.
L'interesse di quest'ultima all'organizzazione di uno spaventoso attentato di grande risonanza è stato identificato dai giudici di merito nel fatto che, forti all'interno sorti contrastiessendo dell'organizzazione tra diversi gruppi, si rendeva determinare "momenti unificanti" necessario per riportare la concordia tra detti gruppi in sanguinosa lotta l'uno contro l'altro, ed uno di tali momenti di unificazione era riconosciuto nel tentativo di porre l'organizzazione criminale come potere alternativo dello Stato.
Sarebbe così maturata sempre secondo l'opinione dei giudici di merito la decisione di aprire nel paese altro fronte dai contorni incerti, sul "un quale doveva concentrarsi l'attenzione dell'opinione pubblica" (sent. cit., p. 323).
In rapida sintesi, le proposizioni conclusive dell'argomentazione con cui si tenta di dimostrare che la matrice dell'attentato fu mafiosa e che la sua organizzazione fu il frutto di un accordo perversO la mafia l'estremismo di destra, e tra fu strumentale a distogliere l'attenzione della pubblica opinione 2 l'impegno repressivo dello Stato dalle vicende di mafia sono:
1) poiché gli imputati identificati Sono certamente
non si sono raggiunte prove della loromafiosi, utilizzazione materiale per l'esecuzione dell'attentato, quest'ultima deve stata essere affidata ad altre persone;
2)- quindi, "la individuazione delle condizioni, modalità, tempi di esecuzione non potevano che essere affidati a gruppi terroristici i cui scopi e le Cui finalità si trovavano, per la occasione... in
(sent. cit. p.326).consonanza con quelli della mafia" 3)- dalla partecipazione del Calò discende la conseguenza che vi era convergenza di interessi tra potere mafioso ed elementi eversivi di destra: il detto imputato aveva infatti "stretti legami di amicizia e di affari con DU e DI.
DU, a propria volta, era legato ad Abbruciati, il quale militava nello stesso gruppo di GI
FR cui aderiva anche LI. E poichè quest'ultimo risulta essersi addestrato in Libano, e questo paese "sicuramente provenivano le pistole da rinvenute a PO San OR", la medesima origine potevano avere anche gli esposivi sequestrati", e quindi, nell'ottica della sentenza, anche quelli utilizzati per il compimento della strage. (sent.
327).cit.: pag. Non è indubbiamente agevole fila degli argomenti della tirar le Corte territoriale. A deduzioni che risultano frutto di un completo stravolgimento delle regole di inferenza, di sillogismi nei quali la conclusione risulta del cui tutto slegata dalle premesse da dovrebbe discendere, ovvero sia la premessa maggiore che quella minore risultano frutto di congettura, si associano affermazioni tratte da decisioni non coperte da giudicato, o indicazioni di fonti di prova la cui affidabilità è quanto meno dubbia, e che sono invece presentate come verità indiscutibili, vale a dire come assiomi, senza neppure il tentativo di dimostrare le ragioni per cui viene riconosciuta la loro attendibilità sul piano intrinseco come SU quello estrinseco. Muovendo la critica secondo l'ordine espositivo della sentenza impugnata, uno degli esempi di falso sillogismo è quello che dalla premessa maggiore ("è provata l'inesistenza del fantomatico libanese committente degli acquisti effettuati dal ER"), dalla premessa minore ("il libanese altri non può che SE CA") fa discendere la essere conseguenza che il detto CA apparteneva ad un gruppe mafioso, per di più "in posizione di preminenza".
E ' l'arbitrarietàdel tutto evidente delle conseguenze che si fanno discendere dalla premessa,, S tale arbitrarietà non viene modificata dagli assiomi addizionali relativi al "tipo di attività... alla imponenza degli investimenti economici...alla portata dell'attività criminale" del medesimo imputato. ragionamento non dissimile deve Un essere fatto
Con riguardo all'elemento indiziario del possesso dell'eroina. La premessa maggiore di tale Secondo sillogismo è rappresentata da un giudizio (peraltro inesatto) di identità dell'eroina trovata ન PO
San OR E di quella sequestrata presso la raffineria di Alcamo, mentre la premessa minore è data dalla constatazione che la raffineria di Alcamo
è gestita dalla mafia. La conseguenza che viene tratta da tali due premesse è che PO S. OR è di proprietà della mafia. ипаCiò viene affermato pur in presenza di sentenza ormai definitiva che ha escluso ogni collegamento tra contenuto dell'intercapedine del casale di PO San OR ed organizzazioni mafiose, ed ha precluso quindi, mandando gli imputati assolti dall'addebito di partecipazione ad associazione mafiosa, ogni possibile riferibilità a tale organizzazione del contenuto dell'intercapedine in questione.
Secondo la Corte territoriale, il giudicato che si è formato in ordine all'anzidetta riferibilità non sarebbe tale da impedire nella sede presente, in medesimo fatto, un accertamentorelazione al diametralmente opposto, e ciò perchè essa "riconosce per esatta la individuazione di
Lina serie di atti di cosiddetto riciclaggio atecnico che, se riguardati con riferimento all'attività giudicata in quel processo, risultano essere stati posti in essere in assenza degli elementi caratterizzanti
l'associazione di stampo mafioso, ma che, valutati nel presente procedimento, non sono altro che matrice la conferma della delittuosa della provenienza illegale, propria della organizzazione mafiosa, del materiale repertato" nonI l ragionamento seguito dai giudici di merito
è del tutto chiaro, ma se per "riciclaggio atecnico" intende far riferimento al materiale probatorio,Si non sembra dubbio che un'affermazione diversa da quella contenuta in relazione al medesimo fatto in una sentenza passata in giudicato realizza un'ipotesi tipica di contraddittorietà che, in quanto tale, non può che essere considerata inammissibile.
Un discorso analogo deve essere fatto con riguardo al rilievo probatorio delle dichiarazioni dell'altro collaborante TO CAerone, anche esse trasposte nel presente giudizio indipendentemente da ogni
SU quella indagine sull'attendibilità intrinseca a estrinseca: al qual proposito deve solo aggiungersi riferimenti a che la collocazione temporale dei inprogrammi dell'organizzazione mafiosa pretesi di predisposizione di attentati materia comunque lontana, e non è tra l'altro riscontrata da troppo alcuna prova che gli attentati programmati siano stati nel corso dell'ultimo ventennio mai portati ad attuazione. Per quanto attiene alle valutazioni operate da degli altri giudici, deve dirsi che l'utilizzabilità atti acquisiti in altri procedimenti nel procedimento in esame a carico degli imputati incontra un limite
'preciso nella natura degli atti, tra i quali non può evidentemente ricomprendersi anche la decisione, che è frutto delle valutazioni operate da altri giudici e che non è, proprio per tale sua natura "esportabile“, perche la natura squisitamente giuriddizionale dell'accertamento delle prove comporta l'esigenza che ogni valutazione sia riferibile a chi esprime il giudizio finale, e non ad altri.
La premessa maggiore da cui prende le mosse l'ultimo dei sillogismi per mezzo dei quali si è tentato di accreditare la tesi dell'attentato voluto dalle organizzazioni mafiose in collegamento con gli cioè, ambienti dell'estrema destra eversiva: essere,
OR il contenuto del casale di PO San riferibile alla mafia, non regge alla più elementare delle verifiche sul piano logico.
Tutte le altre affermazioni della sentenza impugnata relative all'esistenza di forti contrasti
i. diversi gruppi dell'organizzazione mafiosa, tra all'esigenza di determinare "momenti unificanti" allo ed scopo di riportare la concordia tra tali gruppi, all'identificazione di uno di tali momenti nel tentativo di porre l'organizzazione criminale come potere alternativo dello Stato, E di distrarre
l'opinione pubblica le forze di contrasto del fenomeno criminale dall'impegno nella lotta contro la
Mafia del tutto apodittiche, in quanto Sono
svincolate da ogni possibile elemento di prova che le confermi anche soltanto in parte, e quindi, a tutto concedere, meramente congetturali. non possonoIn quanto tali, le dette deduzioni legittimamente , entrare nella motivazione di una decisione giursdizionale, che per SUA natura destinata a porsi come momento di verità, quindi come frutto di un rigoroso accertamento. mossiLa natura assorbente dei rilievi sin qui esonera questa Corte dal procedere all'esame delle censure che si riferiscono alla posizione degli imputati NN e Di NO, per quanto attiene alla prova della loro eventuale partecipazione con coscienza e volontà all'azione delittuosa che viene attribuita ai coimputati.
Ditre alla corrispondente indagine, che seque riferibilitàquella sulla evidentemente 9 dell'attentato agli imputati ER e CA, il giudice di rinvio deve ritenersi investito anche del problema, non esaminato dai giudici di merito, della compatibilità dell'imputazione di attentato а fini eversivi, previsto e punito dall'articolo 280 del codice penale (che prevede l'attentato alla vita ed quella all'incolumità di una persona) con dell'imputazione di cui all'articolo 285 dello stesso codice che, prevedendo l'ipotesi della strage, comprende naturalmente anche quella dell'attentato alla vita ed all'incolumità di ciascuna delle persone che ne rimangono vittima. Per quanto inf e concerne il ricorso proposto dall'OS, lo stesso è destituito di fondamento e deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Le censure che questi muove alla decisione impugnata attengono la infatti alla valutazione delle prove, ed essendo sentenza della Corte territoriale, almeno sul punto relativo all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, del tutto completa, corretta ed immune I risus deles perte while Province of Furuse vs, infine, dichiarato insumissible da vizi logici, le censure sono inammissibili nella presente sede di legittimità. per omessa presentazione dei mustive.
PER QUESTI MOTIVI
ll LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile provincia di Firenze;
rigetta i ricorsi delle parti civili: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni, Ente
Ferrovie dello Stato, Comune di Firenze, Lembo Sabato, LI CAgera in proprio e nella qualità, Comune di Vaiano, ZI RT, CR EL,
AP LA, ND TO, MA LS, TO SA, LI ID, AL EL, DI MA,
DI IL, CE SQ, RO
Maria,LI, IN NT, SA
SC EL, LA IA, Gallinaro
SAria in proprio e nella qualità, Duraccio AN,
AT TO, OT AN, BA AO,
EL LO, Comune di Pozzuoli, Comune di
Vernio, EL FL, CA AN, Calabro NT MA, Parente SAria, TR IL,
FA RA, IN DE, AN
LU, LE TO, NI AN, De Simone
CI, De RO CO, CA OL, Bonelli
ER, D'IE SE, FI SA, SS RG,
D'OS CI, TA AO, AG Antonio, NC LF, NE TE, IS MA SAria, CH IE, VI VA, OB
TT, PA GI, CE EN, Cennamo
MA, LA NT, DI MO, NA Vincenza, in proprio e nella qualità, CA DI,
UM AT e ER NT;
rigetta il ricorso di OS NE;
condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento Nella somma di lire duecentomila a favore della Cassa delle Ammende;
rigetta il ricorso del Procuratore generale;
Annulla 1 sentenza impugnata nei confronti di Missi SE, EO LF, RO IO e NG
UC nei capi relativi alla imputazione di cui alla lettera d), come modificata e precisata nella stessa sentenza, per i. primi tre, E nel capo relativo e) : di cui alla lettera per il all'imputazione nei confronti di CA SE, quarto, nonchè Di IN Franco e Schaudinn Cercola UI,
CH nei capi concernenti le imputazioni di cui alle lettere A), B) e C), per i primi tre, e nei capi concernenti le imputazioni di cui alle lettere B) E
C), per il quarto: rinvia per nuovo giudizio nei confronti dei predetti SS, EO, RO, NG, CA, ER,
D1NO e NN sui capi suindicati ad altra
Sezione della Corte d'Assise di Appello di Firenze.
Cos deciso in RO il 5 marzo 1991.
IL PRESIDENTE lower lamener (Corrado Carnevale)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Francesdo intus)
Fancesco Pustus
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Carlo Navacci) 16 MAR 1991
IL CANCELLIERE
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