Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/1991, n. 3150
CASS
Sentenza 9 luglio 1991

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Ai fini della configurabilità dei delitti di pericolo e di attentato vi deve essere almeno un'estrinsecazione della condotta, tale da rivelare in modo inequivoco nella sua oggettività l'intenzione dell'agente di raggiungere il fine che si è prefisso: in essi devono pertanto essere necessariamente presenti i requisiti di idoneità degli atti e di univocità della loro direzione tecnologica. Ne discende che detti reati debbono ritenersi realizzati nel momento in cui l'interesse tutelato è, per la condotta dell'agente, esposto a pericolo. (Fattispecie in cui il reato di strage ex art. 285 cod. pen. è stato ritenuto consumato, ai fini della competenza "ratione loci", nel momento in cui era stata sistemata la borsa contenente i congegni con l'esplosivo sulla griglia porta-oggetti di un vagone del treno 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano, indipendentemente dalla realizzazione della strage, successivamente verificatasi. È stata invece considerata non concreta ed oggettiva la situazione di pericolo per l'interesse tutelato, in riferimento ai momenti di approvvigionamento dell'esplosivo, della commissione dei congegni, della prova della loro funzionalità, della partenza dello attentatore).

L'utilizzabilità in un determinato procedimento degli atti acquisiti in altri procedimenti incontra un limite preciso nella natura degli atti, tra i quali non può ricomprendersi anche la decisione, che è frutto delle valutazioni operate da altri giudici che non è, proprio per tale sua natura "esportabile", perché la natura squisitamente giurisdizionale dell'accertamento delle prove comporta l'esigenza che ogni valutazione sia riferibile a chi esprime il giudizio finale, e non ad altri. (Fattispecie in cui in altro procedimento era stata esclusa la riferibilità del contenuto di un locale ad associazione mafiosa, ma disatteso nel procedimento "de quo" nel senso della riferibilità).

Nel corso del dibattimento, (nella specie al momento delle conclusioni) è possibile la sostituzione del difensore di ufficio nominato all'imputato, in considerazione del fatto che esso deve solo assicurare una presenza di ordine tecnico in favore dell'imputato. Pertanto la sua posizione è caratterizzata dall'"intercambiabilità dei difensori" proprio in virtù della natura essenzialmente formale delle prestazioni d'ordine professionale che la legge processuale pretende da lui.

L'obbligo per il giudice di fornire una risposta a tutte le questioni che vengono sollevate dalle parti nei motivi di impugnazione, incontra un limite che è poi desumibile dal concetto stesso di "completezza" (che è uno dei requisiti della motivazione): il limite, cioè, rappresentato dalla constatazione della manifesta infondatezza del motivo, elemento suscettibile poi di apprezzamento nella sede in cui ha luogo il controllo di legittimità dell'avvenuto rispetto del requisito in questione. (Fattispecie in cui era stata dedotta in appello l'illegittimità della eguale decorrenza del termine per l'esame degli atti nella cancelleria del giudice istruttore ex art. 372 cod. proc. pen. nei confronti di tutti i difensori nominati, indipendentemente dalla data in cui viene effettuata l'ultima notifica).

L'art.323 cod. pen. (abuso di ufficio), così come modificato dall'art. 13 della L. 26 aprile 1990 n. 86, introduce una distinzione tra tipi di condotta, diversamente punite, in relazione alle finalità cui può essere rivolto il comportamento abusivo: la condotta favoritrice persegue un fine di vantaggio non patrimoniale o di danno di altri, la condotta affaristica tende al conseguimento di un vantaggio patrimoniale per sè o per altri.

È inammissibile, per carenza di interesse, la doglianza di cui in sede di impugnazione si deducono pretese lesioni del diritto di difesa di un coimputato che non si riflettono sulla posizione del soggetto impugnante. (Fattispecie in cui era stata dedotta la brevità del termine a difesa concesso nel corso del giudizio di primo grado al difensore di un coimputato).

Non è ravvisabile alcuna violazione del diritto alla prova o del diritto alla difesa nel fatto che un potenziale testimone venga sentito nelle forme di cui all'art. 450 bis cod. proc. pen., e ciò soprattutto alla luce dell'immediata operatività della norma di cui all'art. 192 del nuovo codice di rito. Invero la deposizione testimoniale può di per sè essere fonte di convincimento per il giudice, mentre, al contrario, sulle dichiarazioni rese dal coimputato il giudice è tenuto ad operare valutazioni improntate a particolare circospezione. Egli, infatti, può tener conto di tali dichiarazioni, ma alla espressa condizione che altri elementi di prova ne confermino l'attendibilità.

Nell'ipotesi in cui i consulenti tecnici nominati in istruttoria non presentino le loro osservazioni nel termine fissato dall'art. 325 cod. proc. pen., e vengano in dibattimento sostituiti da altri consulenti, questi ultimi non possono più fornire "chiarimenti", non avendo da illustrare alcun documento già depositato.

Pur a voler negare all'esistenza di una valida causale la natura di indizio autonomamente valutabile e nel ritenere di convergenza inessenziale la ricerca di essa in tutti quei casi in cui il complesso degli indizi si dimostri dotato dei caratteri della gravità, precisione e convergenza, tuttavia alla presenza di valide ragioni che spingono l'imputato alla commissione del delitto di cui lo si incolpa viene attribuita la capacità di cementare un quadro indiziario che si presenti, al termine della discussione critica di esso da parte del giudice di merito, concorso contrassegnato da incapacità di fornire convincente (e non soltanto persuasiva) dimostrazione del fatto ignoto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/1991, n. 3150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3150
    Data del deposito : 9 luglio 1991

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