Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2011, n. 33795
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Sentenza 8 luglio 2011

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Il divieto, previsto dall'art. 58-quater Ord. pen., di concessione - per tre anni - dei benefici penitenziari al soggetto che si sia reso colpevole del reato di evasione decorre dal momento in cui riprende la detenzione interrotta dall'evasione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2011, n. 33795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33795
    Data del deposito : 8 luglio 2011

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