CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 853/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente
TR NT BRUNO, Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2016/2022 depositato il 19/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13041 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei confronti del Comune di Corigliano – Rossano e MUNICIPIA spa il sig.Ricorrente_1
impugnava l'avviso di accertamento n. 13041 del 03.11.2021 per omesso pagamento TARI anno 2017, notificato il 15.12.2021, per un importo complessivo di €. 6.485,00 deducendo:
1) Difetto di Motivazione per la mancata allegazione: ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto del Contribuente e dell'Art. 1, comma 162, L. 296/2006, atteso che se l'atto richiama documenti esterni (bollette, solleciti), questi devono essere allegati o riprodotti nel contenuto essenziale.
2)Assenza di un contenuto minimo: un avviso TARI senza che siano indicati i metri quadri, la rendita/riferimenti catastali e l'aliquota, viola lo statuto del contribuente ( Cassazione Civile, Sez. V, Sentenza n. 30039/2018)
3)Errata Assimilazione Tariffaria;
il giudice tributario ha il potere di disapplicare il regolamento comunale (Art.
7, comma 5, D.Lgs. 546/92) se questo equipara, come nel caso di specie, illegittimamente attività diverse.
L'attività agricola produce spesso rifiuti speciali o ha indici di produttività di rifiuti urbani molto inferiori a un ristorante commerciale. In altri termini, tassare un'azienda agricola come un'attività commerciale standard viola il principio di proporzionalità.
Il ricorrente chiede pertanto l'accoglimento del ricorso
Si è costituita Municipia spa controdeducendo che:
l'avviso di accertamento non è una rettifica d'ufficio ma scaturisce dall'omesso versamento di un'utenza già nota. Il contribuente conosceva gli immobili e le superfici tassate poiché aveva già ricevuto la bolletta bonaria e presentato istanza di riesame nel 2017 sul pagamento TARI pertanto l'atto è correttamente motivato
Non si costituiva in giudizio il Comune di Corigliano-Rossano
La Corte all'udienza dell'11 febbraio 2026 tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il primo motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione deve essere rigettato;
l'avviso rispetta i requisiti previsti dall'Art.7 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), poiché indica presupposti di fatto, ragioni giuridiche, termini di ricorso e responsabile del procedimento.
Nella fattispecie in esame, inoltre, è stata fatta anche una motivazione "per relationem" ;
infatti, lo stesso ricorrente presentava all'Ufficio Tributi del Comune di Corigliano Calabro, in data 15/09/2017, istanza di riesame in autotutela dell'avviso di pagamento TARI ricevuto in data 27/8/2017 (cfr.documentazione prodotta dal ricorrente) . Tale avviso, quindi, notificato al ricorrente riportava analiticamente il dettaglio degli immobili e delle superfici imponibili in relazione ai quali era stato calcolato il tributo TARI dovuto per l'anno 2017 (cfr. documento n. 6 fascicolo di parte resistente).
Quanto al secondo motivo si rappresenta che, i locali oggetto di tassazione, nell'anno 2017 non erano adibiti ad attività agricola (cfr. dalla dichiarazione di cessazione presentata dal ricorrente al Comune in data
13/06/2018 ove gli immobili erano destinati a ristorazione, attività alberghiera e civile abitazione sin dal 2002).
La Corte rileva che la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo non lo esenta dal pagamento della TARI basata sulla destinazione d'uso effettiva dei locali.
La tariffa, nella fattispecie in esame, è stata correttamente applicata in base alle categorie ordinarie previste dal Comune di Corigliano-Rossano per le attività realmente esercitate.
È, quindi, pienamente legittima la scelta del Comune di Corigliano Calabro di non prevedere nel proprio regolamento tariffe agevolate specifiche per l'attività di agriturismo non essendo queste automatiche (cfr.
Corte di Cassazione sentenza n. 17334/2020).
Il ricorrente contesta la tariffa irrogata atteso che i locali, destinati ad attività agricola, producono rifiuti speciali inferiori a quelli prodotti da un'attività alberghiera e di civile abitazione
Anche questo ulteriore motivo deve essere rigettato;
infatti, il diritto alla riduzione è subordinato non solo alla previsione regolamentare, ma anche alla presentazione di una preventiva domanda da parte del contribuente, corredata dalla prova dei requisiti.
Nella fattispecie in esame il Comune di Corigliano-Rossano, non avendo previsto una categoria specifica per l'agriturismo ha applicato l'art. 33 del regolamento IUC (Delibera n. 49/2014), che impone di associare le attività non catalogate a quelle con simile "destinazione d'uso" e "potenzialità di produzione rifiuti".
La giurisprudenza costantemente specifica che l'agriturismo, pur avendo peculiarità rurali, produce rifiuti qualitativamente analoghi a quelli alberghieri e ristorativi;
pertanto, l'applicazione delle tariffe ordinarie per queste categorie è considerata corretta se non esistono riduzioni specifiche per il settore agricolo nel testo del regolamento TARI.
Infine, la Corte rileva che per beneficiare della riduzione del pagamento del tributo per la produzione di rifiuti speciali è necessaria, a pena di decadenza, la presentazione di apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione probante nel termine fissato del 20 gennaio successivo all'anno di riferimento.
Il ricorrente non ha mai dichiarato al Comune di Corigliano-Rossano (ufficio tributi), con riferimento alla tassa rifiuti annualità 2017 che gli immobili di sua proprietà producessero rifiuti speciali inferiori.
Il ricorrente al fine di beneficiare di qualsivoglia esenzione, aveva l'onere di comunicare al Comune l'esatta superficie di formazione dei rifiuti speciali allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento presso le imprese a ciò abilitate in conformità alla normativa vigente.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I sezione, così provvede: Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Municipia spa che liquida in complessivi € 933,00 oltre accessori se dovuti come per legge con distrazione al difensore antistario se ne ha fatto richiesta.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente
TR NT BRUNO, Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2016/2022 depositato il 19/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13041 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei confronti del Comune di Corigliano – Rossano e MUNICIPIA spa il sig.Ricorrente_1
impugnava l'avviso di accertamento n. 13041 del 03.11.2021 per omesso pagamento TARI anno 2017, notificato il 15.12.2021, per un importo complessivo di €. 6.485,00 deducendo:
1) Difetto di Motivazione per la mancata allegazione: ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto del Contribuente e dell'Art. 1, comma 162, L. 296/2006, atteso che se l'atto richiama documenti esterni (bollette, solleciti), questi devono essere allegati o riprodotti nel contenuto essenziale.
2)Assenza di un contenuto minimo: un avviso TARI senza che siano indicati i metri quadri, la rendita/riferimenti catastali e l'aliquota, viola lo statuto del contribuente ( Cassazione Civile, Sez. V, Sentenza n. 30039/2018)
3)Errata Assimilazione Tariffaria;
il giudice tributario ha il potere di disapplicare il regolamento comunale (Art.
7, comma 5, D.Lgs. 546/92) se questo equipara, come nel caso di specie, illegittimamente attività diverse.
L'attività agricola produce spesso rifiuti speciali o ha indici di produttività di rifiuti urbani molto inferiori a un ristorante commerciale. In altri termini, tassare un'azienda agricola come un'attività commerciale standard viola il principio di proporzionalità.
Il ricorrente chiede pertanto l'accoglimento del ricorso
Si è costituita Municipia spa controdeducendo che:
l'avviso di accertamento non è una rettifica d'ufficio ma scaturisce dall'omesso versamento di un'utenza già nota. Il contribuente conosceva gli immobili e le superfici tassate poiché aveva già ricevuto la bolletta bonaria e presentato istanza di riesame nel 2017 sul pagamento TARI pertanto l'atto è correttamente motivato
Non si costituiva in giudizio il Comune di Corigliano-Rossano
La Corte all'udienza dell'11 febbraio 2026 tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il primo motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione deve essere rigettato;
l'avviso rispetta i requisiti previsti dall'Art.7 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), poiché indica presupposti di fatto, ragioni giuridiche, termini di ricorso e responsabile del procedimento.
Nella fattispecie in esame, inoltre, è stata fatta anche una motivazione "per relationem" ;
infatti, lo stesso ricorrente presentava all'Ufficio Tributi del Comune di Corigliano Calabro, in data 15/09/2017, istanza di riesame in autotutela dell'avviso di pagamento TARI ricevuto in data 27/8/2017 (cfr.documentazione prodotta dal ricorrente) . Tale avviso, quindi, notificato al ricorrente riportava analiticamente il dettaglio degli immobili e delle superfici imponibili in relazione ai quali era stato calcolato il tributo TARI dovuto per l'anno 2017 (cfr. documento n. 6 fascicolo di parte resistente).
Quanto al secondo motivo si rappresenta che, i locali oggetto di tassazione, nell'anno 2017 non erano adibiti ad attività agricola (cfr. dalla dichiarazione di cessazione presentata dal ricorrente al Comune in data
13/06/2018 ove gli immobili erano destinati a ristorazione, attività alberghiera e civile abitazione sin dal 2002).
La Corte rileva che la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo non lo esenta dal pagamento della TARI basata sulla destinazione d'uso effettiva dei locali.
La tariffa, nella fattispecie in esame, è stata correttamente applicata in base alle categorie ordinarie previste dal Comune di Corigliano-Rossano per le attività realmente esercitate.
È, quindi, pienamente legittima la scelta del Comune di Corigliano Calabro di non prevedere nel proprio regolamento tariffe agevolate specifiche per l'attività di agriturismo non essendo queste automatiche (cfr.
Corte di Cassazione sentenza n. 17334/2020).
Il ricorrente contesta la tariffa irrogata atteso che i locali, destinati ad attività agricola, producono rifiuti speciali inferiori a quelli prodotti da un'attività alberghiera e di civile abitazione
Anche questo ulteriore motivo deve essere rigettato;
infatti, il diritto alla riduzione è subordinato non solo alla previsione regolamentare, ma anche alla presentazione di una preventiva domanda da parte del contribuente, corredata dalla prova dei requisiti.
Nella fattispecie in esame il Comune di Corigliano-Rossano, non avendo previsto una categoria specifica per l'agriturismo ha applicato l'art. 33 del regolamento IUC (Delibera n. 49/2014), che impone di associare le attività non catalogate a quelle con simile "destinazione d'uso" e "potenzialità di produzione rifiuti".
La giurisprudenza costantemente specifica che l'agriturismo, pur avendo peculiarità rurali, produce rifiuti qualitativamente analoghi a quelli alberghieri e ristorativi;
pertanto, l'applicazione delle tariffe ordinarie per queste categorie è considerata corretta se non esistono riduzioni specifiche per il settore agricolo nel testo del regolamento TARI.
Infine, la Corte rileva che per beneficiare della riduzione del pagamento del tributo per la produzione di rifiuti speciali è necessaria, a pena di decadenza, la presentazione di apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione probante nel termine fissato del 20 gennaio successivo all'anno di riferimento.
Il ricorrente non ha mai dichiarato al Comune di Corigliano-Rossano (ufficio tributi), con riferimento alla tassa rifiuti annualità 2017 che gli immobili di sua proprietà producessero rifiuti speciali inferiori.
Il ricorrente al fine di beneficiare di qualsivoglia esenzione, aveva l'onere di comunicare al Comune l'esatta superficie di formazione dei rifiuti speciali allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento presso le imprese a ciò abilitate in conformità alla normativa vigente.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I sezione, così provvede: Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Municipia spa che liquida in complessivi € 933,00 oltre accessori se dovuti come per legge con distrazione al difensore antistario se ne ha fatto richiesta.