Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 853
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata allegazione

    L'avviso di accertamento è motivato per relationem, in quanto il ricorrente aveva già ricevuto un precedente avviso di pagamento TARI e aveva presentato un'istanza di riesame, che conteneva il dettaglio degli immobili e delle superfici.

  • Rigettato
    Assenza di contenuto minimo nell'avviso

    I locali oggetto di tassazione non erano adibiti ad attività agricola nell'anno 2017, ma a ristorazione, attività alberghiera e civile abitazione, come risulta dalla dichiarazione di cessazione presentata dal ricorrente. La qualifica di imprenditore agricolo non esenta dal pagamento della TARI basata sulla destinazione d'uso effettiva dei locali. La tariffa è stata correttamente applicata in base alle categorie ordinarie previste dal Comune per le attività realmente esercitate.

  • Rigettato
    Errata assimilazione tariffaria per attività agricola

    Il Comune ha applicato l'art. 33 del regolamento IUC, che associa le attività non catalogate a quelle con simile destinazione d'uso e potenzialità di produzione rifiuti. La giurisprudenza ritiene che l'agriturismo produca rifiuti analoghi a quelli alberghieri e ristorativi, pertanto l'applicazione delle tariffe ordinarie è corretta in assenza di riduzioni specifiche per il settore agricolo nel regolamento. Inoltre, per beneficiare di riduzioni per produzione di rifiuti speciali, è necessaria una preventiva domanda corredata da documentazione probante entro termini specifici, onere non assolto dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 853
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 853
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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