Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2007, n. 35813
CASS
Sentenza 21 giugno 2007

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In tema di abuso d'ufficio, va esclusa la carenza dell'elemento soggettivo allorquando una prassi diffusa si sia inserita in un contesto giuridico amministrativo, se non contrario, sicuramente incerto in ordine alla possibilità di realizzare l'attività contestata, dovendo il pubblico dipendente, o comunque la persona addetta ad un pubblico servizio, astenersi dal porre in essere comportamenti di incerta rilevanza ed acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell'attività svolta, in modo da adempiere a quell'onere informativo che potrebbe rendere scusabile l'errore sulla legge penale. (Fattispecie relativa allo svolgimento, da parte di ostetriche in servizio presso un'azienda ospedaliera, di attività libero-professionale intramuraria, consistita nel prestare assistenza privata e remunerata al travaglio e al parto di puerpere ricoverate presso un ospedale).

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …

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  • 2Art. 47 - Errore di fatto
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Concreta errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, 14011/2015). Per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell'art. 47, si deve intendere quella destinata in origine a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2007, n. 35813
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35813
Data del deposito : 21 giugno 2007

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