Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
Alla stregua della sentenza costituzionale n.364 del 1988, l'errore sul precetto è inevitabile nei casi di impossibilità di conoscenza delle legge penale da parte di ogni consociato. Deve ritenersi tuttavia che, per coloro i quali svolgono professionalmente una determinata attività, esiste un "dovere di informazione" particolarmente rigoroso, tanto che essi rispondono anche in caso di "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica e, quindi, nella interpretazione delle leggi. (Fattispecie relativa all'obbligo di perfetta tenuta dei registri delle sostanze a preparazione stupefacente incombente al farmacista).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2000, n. 6776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6776 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 22/3/2000
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere N. 597
3. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Bruno Oliva Consigliere N. 33103/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RA LV,
avverso la sentenza 5 maggio 1999 del Pretore di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa De Sandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 5 maggio 1999 il Pretore di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, condannava alla pena di lire 5 milioni di ammenda RA LV in ordine al reato di cui agli artt. 62 e 68 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere omesso, in qualità di titolare dell'esercizio di farmacia sito in Castellammare del Golfo, di annotare la chiusura entro il 31 dicembre sull'apposito registro delle sostanze a preparazione stupefacente di 6 scatole di MALIASIN, in relazione agli anni 1992, 1993, 1994 e di 15 scatole di TEMGESIC in relazione agli anni decorrenti dal 1987; fatti accertati il 12 luglio 1996.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il RA deducendo sei ordini di motivi.
In primo luogo, erronea applicazione della legge penale per avere il giudice a quo ritenuto irrilevante la circostanza che il ricorrente non fosse a conoscenza di una circolare ministeriale del 1993 che aveva prescritto la registrazione dei medicinali scaduti. Si tratterebbe non di errore sulla legge penale, ma su una fonte amministrativa;
errore, per di più, inevitabile.
In secondo luogo, manifesta illogicità della motivazione per l'assenza di ogni evento lesivo, avendo il Pretore omesso di dare rilievo alla corrispondenza con l'USL, e diretta a sollecitare la distruzione delle sostanze;
ancora, si lamenta che l'imputato avrebbe annotato sul registro sostanze dello stesso tipo anche se scadute. Con un terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale, non disciplinando l'art. 62 del d.P.R. n. 309 del 1990 i farmaci scaduti.
Con un quarto motivo erronea applicazione della legge penale per non essersi affermata l'insussistenza del fatto di reato contestato, tutto essendosi risolto nella violazione di regole formali, attraverso una condotta priva di ogni offensività, considerando la corrispondenza intercorsa fra l'imputato e l'USL, con conseguente assenza di qualsivoglia pericolo concreto.
Con un quinto motivo si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce, infine, la maturata prescrizione del reato.
3. Sotto la rubrica "Registro di entrata e uscita per gli o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie", l'art. 62 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prescrive che il registro concernente le dette sostanze deve essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno e che la chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle qualità e quantità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. A sua volta, l'art. 68 dello stesso d.P.R. commina la pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni, fra l'altro, per chi non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita di carico e scarico e di lavorazione nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli artt. da 60 a 67.
In proposito questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il registro di entrata e uscita deve essere obbligatoriamente chiuso il 31 dicembre di ogni anno (Sez. I, 17 ottobre 1983, Sparvieri), compiendo la chiusura secondo le modalità indicate nell'ultima parte dell'art. 62 e, quindi, mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle qualità e quantità dei prodotti impiegati e commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza e residuo (Sez. I, 23 settembre 1986, Barraco). Il reato è punito tanto a titolo di dolo che a titolo di colpa, anche mediante un, omissione colposa nella trascrizione dei dati sul registro delle sostanze stupefacenti o psicotrope (Sez. I, 30 gennaio 1995, Guidi).
4. Tanto premesso. il reato ascritto all'imputato deve dichiararsi estinto per prescrizione, essendo trascorsi, sulla base della stessa contestazione, quattro anni e sei mesi dall'ultimo fatto addebitato. Il tutto in assenza delle condizioni per il proscioglimento in merito a norma dell'art. 129 comma 2, c.p.p.
5. Relativamente al motivo incentrato sulla dedotta violazione dell'art. 5 c.p. va ricordato, anzitutto, che, ai sensi dell'art. 47 c.p. legge diversa dalla legge penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. VI, 18 novembre 1998, Benanti). A parte la considerazione che nel caso di specie viene in esame il dedotto errore su una circolare esplicativa in merito alla tenuta del registro delle sostanze stupefacenti e psicotrope, non può non rilevarsi come, alla stregua della sentenza costituzionale n. 364 del 1988, l'errore sul precetto è inevitabile nei casi di impossibilità di conoscenza della legge penale da parte di ogni consociato. Ma, per tutti coloro che, come nella specie, svolgono professionalmente una determinata attività, esiste un "dovere di informazione" particolarmente rigoroso, tanto che essi rispondono anche in caso di culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica e, quindi, nella interpretazione, delle leggi (cfr. Sez. VI, 6 dicembre 1996, Manzi). Soprattutto quando, come nel caso ora al vaglio della Corte, la norma relativa alle annotazioni non soltanto sia di non difficile comprensione ma sia stata oggetto di una circolare ministeriale esplicativa, di cui il ricorrente si sarebbe assolutamente disinteressato.
6. Possono essere congiuntamente presi in esame il secondo, il terzo ed il quarto motivo, con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità, anche sul punto concernente la corrispondenza con l'USL competente circa la destinazione dei medicinali scaduti.
Per quel che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p, osserva la Corte come il giudice a quo abbia correttamente argomentato che di non tutte le sostanze scadute &la stata omessa la registrazione, e che, in ogni caso, l'art. 62 del d.P.R. n. 309 del 1990 impone anche alle farmacie di chiudere il registro di entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope al 31 dicembre di ogni anno mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con indicazione dell'eventuale residuo. Con la conseguenza che tutte le movimentazioni delle sostanze stupefacenti devono risultare anno per anno, dal registro;
ivi comprese quella relativa alla giacenza dei prodotti scaduti, chiara risultando dal dettato legislativo tale esigenza, col fare la legge riferimento alla totalità dei prodotti avuti in carico ed alla indicazione di ogni eventuale residuo. Con la conseguenza - rigorosamente ricavata dal Pretore da un'attenta lettura della legislazione in esame - che non è consentito stralciare dal registro le quantità di sostanze stupefacenti scadute omettendone il riporto anno per anno fino alla presa in carico dell'USL per la loro distruzione e che, dunque, tutte le quantità residue devono risultare a fine d'anno senza differenza fra quelle scadute e quelle non scadute, derivando dalla scadenza il solo effetto che tali sostanze debbano essere conservate separatamente così da impedirne la vendita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2000