Sentenza 14 gennaio 2000
Massime • 1
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 cod. pen. la condotta del proprietario di un fondo che demolisca parzialmente un muro eretto dal vicino sul confine, ritenendo che il manufatto insista su porzione del suo terreno, atteso che con essa l'agente sostituisce arbitrariamente lo strumento della tutela pubblica con quella privata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2000, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 14/1/2000
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N. 81
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio Agrò Consigliere N. 41548/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: ER FA
AVVERSO
la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 22 giugno 1999, Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost.Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con sentenza del 22 giugno 1999 la Corte d'appello di Ancona confermava la condanna alla pena di L. 120.000 di multa inflitta dal pretore a ER FA, ritenuto colpevole:
- del reato di cui all'art. 392 cod.pen., perché, rivendicando la proprietà della striscia di terreno su cui i coniugi BR RE e CI AL, proprietari del fondo confinante, avevano costruito un muretto di recinzione, lo demoliva parzialmente;
- del reato di cui all'art. 612 cod.pen., per avere minacciato i predetti coniugi di demolire l'intera recinzione.
Avverso detta sentenza l'imputato ricorre per cassazione e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale, sostenendo che non sarebbe stato consapevole dell'ingiustizia della demolizione attuata e del male, minacciato, perché era convinto di essere proprietario esclusivo del muretto di recinzione abbattuto;
1. manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice ritenuto attendibili le deposizioni delle persone offese, osservando che esse "trovavano riscontro nella circostanza, pacificamente ammessa dal prevenuto, della parziale demolizione del muretto, avvenuta poco prima nella stessa giornata".
P.
2. Il reato di ragion fattasi è diretto a tutelare l'interesse dello Stato a impedire che la violenza privata si sostituisca all'esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell'insorgere di una controversia giuridica, e consiste nel fatto del privato che, vantando la titolarità di un diritto in contestazione, invece di rivolgersi al giudice, attribuisce indebitamente a sè stesso poteri e facoltà spettanti esclusivamente all'autorità giudiziaria, e si fa quindi arbitrariamente giustizia da sè medesimo, con violenza alle persone o sulle cose. Presupposto del reato è dunque il "preteso diritto" intorno al quale è sorta la contesa, che il soggetto agente, sostituendo arbitrariamente lo strumento della tutela pubblica con quella privata, risolve col ricorso alla violenza. Pertanto la convinzione dell'agente di essere effettivo titolare del diritto arbitrariamente esercitato, inerendo al presupposto del reato, non rileva ai fini della sussistenza del dolo, che consiste, invece, nella coscienza e volontà di esercitare arbitrariamente il proprio diritto.
Nel caso concreto, il ricorrente è stato rettamente ritenuto colpevole del reato di ragion fattasi, perché, per far valere il suo diritto di proprietà sulla striscia di terreno che riteneva ingiustamente occupata dal muretto di recinzione costruito dal vicino, pur potendo rivolgersi al giudice, procedette in piena coscienza e volontà alla diretta demolizione dell'opera. Non solo, ma minacciando, dopo che i vigili urbani erano intervenuti a fermare la demolizione, il totale abbattimento del muretto, commise l'ulteriore reato di cui all'art. 612 cod.pen., perché prospettò, non già l'esercizio di un proprio diritto, ma l'ingiusta reiterazione dell'azione delittuosa punita dall'art. 392 cod. pen. Il primo motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato. Parimenti infondato è il secondo motivo, poiché
nell'argomentazione censurata dal ricorrente non è ravvisabile alcuna manifesta illogicità, dato che, in base alla comune esperienza, è verosimile che una persona, costretta a interrompere un'opera fortemente voluta, manifesti nell'immediatezza l'intenzione di portarla a compimento.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di lire unmilione alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire unmilione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2000